Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5438 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL ROL054 38 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AZIONE POSSESSORU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12545/99Presidente Dott. Franco PONTORIERI D.16334 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. Rep. 1223 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud.17/01/02 MAZZIOTTI DI CELSO- Rel. Consigliere Dott. Lucio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente dal Sig. Sopie studio Richiesta SENTENZA per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: # 15 APR 2002 IL CANCELLIERE IL NO, CC GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TREBBIA 3, presso lo studio 1500 dell'avvocato BIANCHI V, difesi dall'avvocato SABETTA CANCELLERIA OSVALDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro elettivamente domiciliato in DE SANTIS BERNARDINO, ROMA VIA NEMORENSE 205, presso lo studio dell'avvocato G040174 MASSIMO FILIE', che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente .2002 avversO la sentenza n. 426/98 del Tribunale di RIETI, 58 depositata il 09/12/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
l'Avvocato Massimo FILIE' difensore del udito resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con due ricorsi depositati il 3 ottobre ed il 21 novembre 1989 MA e NA IL proponevano azione di denuncia di nuova opera ed azione possessoria di manutenzione in riferimento ad un fabbricato la cui costru- zione era stata iniziata da IN De SA sul terreno di sua proprietà antistante il bene immobile di esse ricorrenti. Queste ultime deducevano che il vicino stava realizzando il fabbricato in violazione delle distanze legali e delle norme urbanistiche. Il De SA si costituiva e resisteva alle avverse domande. Riuniti i due ricorsi l'adito pretore di Rieti, con sentenza 10/6/1997, ri- gettava le domande delle IL affermando che le stesse non avevano for- mulato alcuna richiesta in relazione ad un manufatto in lamiera descritto nella relazione del c.t.u. e che le opere realizzate dal De SA non costitui- vano ampliamento dei volumi già esistenti ma semplice ristrutturazione. Rilevava poi il pretore che i quattro pilastri apposti al di sotto del terrazzo del primo piano non rappresentavano una nuova opera ma consolidamento delle preesistenti strutture portanti e che, comunque, le ricorrenti non ave- vano dato prova di aver esercitato il possesso sulla corte comune occupata dai pilastri. Avverso la detta sentenza le IL proponevano appello. Il tribunale di Rieti, con sentenza 9/12/1998, rigettava il gravame osser- vando: che le appellanti in entrambi i ricorsi avevano fatto riferimento ad un nuovo fabbricato e nulla avevano richiesto in ordine ad un preesistente ma- nufatto in lamiere zincate;
che, comunque, detta opera era precaria in quanto serviva per depositare il materiale necessario per la ristrutturazione del fab- 3 bricato ed era stata realizzata sul perimetro di un'originaria concimaia senza alterarne i volumi;
che spettava alle IL provare il possesso della corte comune e a tal fine non era sufficiente la sola produzione del titolo di pro- prietà; che i pilastri realizzati dal De SA sulla corte comune servivano per sorreggere il terrazzo soprastante ed erano stati posti in modo da non in- tralciare l'esercizio del possesso sulla corte comune;
che le opere in que- stione dovevano intendersi come volte a garantire la stabilità della costru- zione e, pertanto, necessarie nell'interesse comune;
che le questioni relative al nuovo vano, costruito dal De SA in corso di causa sul terrazzo del pri- mo piano, esulavano dall'oggetto del giudizio originario ed erano quindi inammissibili;
che non sussisteva la violazione delle distanze legali con rife- rimento ai pilastri, trattandosi di opera necessaria per la stabilità dell'edificio stesso;
che non poteva parlarsi di servitù sulle parti comuni dell'edificio anche perché si trattava di un'occupazione di suolo comune ir- risoria e tale da non ledere in alcun modo l'esercizio del compossesso. IL NA e NG EP, quest'ultimo quale unico erede della defunta IL MA, hanno chiesto la cassazione della sentenza del tribunale di Rieti con ricorso affidato ad otto motivi. De SA IN ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso IL NA e NG EP de- nunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto in cui il ricorso del 3/10/1989 è stato interpretato nel senso di non contenere alcuna richiesta in ordine al "manufatto in lamiere zincate". Ad avviso dei ricorrenti il ragionamento del tribunale è errato in quanto: a) la tesi della 4 --- preesistenza della baracca metallica è una mera congettura non dedotta dalle parti e non sorretta da alcun elemento di fatto;
b) con primo ricorso era stata denunciata una nuova opera consistente nell'inizio di lavori volti alla realizzazione di un presumibile manufatto e, trattandosi di azione di nuncia- zione, in sede di ricorso non si potevano conoscere appieno le caratteristiche finali della costruzione;
c) con la produzione, unitamente al ricorso, di 4 foto dei luoghi, rappresentanti lo stato di inizio dei lavori relativi alla barac- ca sulla concimaia, era stato chiaramente indicato e specificato l'oggetto delle censure;
d) il giudice di appello non ha considerato la manifesta illogi- cità della tesi secondo cui le ricorrenti avrebbero proposto due ricorsi di identico contenuto. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legitti- mità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui viene lamentato l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una conside- razione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere- dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel secondo caso – che è quello in esame poiché l'interpretazione della domanda e - l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di S legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata ( sentenze 24/3/2000 n. 3538; 20/3/1999 n. 2574 ). L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico apprezza- mento di fatto riservato al giudice del merito e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e logicità della motivazione ( sentenze 19/8/2000 n. 11010; 14/4/1999 n. 3678). Questa Corte ha avuto modo di chiarire che spetta al giudice del merito il compito di definire le domande avanzate dalle parti identificando e qualifi- cando giuridicamente i beni della vita destinati a formare oggetto del prov- vedimento richiesto ( petitum ) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi ). E' del pari pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la domanda giudiziale, per essere correttamente interpretata, va considerata non solo nella sua formulazione letterale ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire e te- nendo conto dell'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte. In tale prospet- tiva un'istanza, pur se non espressamente e formalmente proposta, può ri- tenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel "thema deciden- dum" quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento. Nella specie la corte di appello ha applicato in modo corretto i detti prin- cipi affermati in giurisprudenza con riferimento alle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge ed ha coerentemente rigettato il motivo di gra- vame con il quale le IL avevano sostenuto che, al contrario di quanto af- fermato dal pretore nella sentenza di primo grado, "la baracca in lamiera co- stituiva oggetto del ricorso possessorio e di denuncia di nuova opera". Il giudice di secondo grado è giunto alla conclusione - con ragionamento ineccepibile che le IL, in entrambi i ricorsi, non avevano fatto alcun ac-- cenno “ad un preesistente manufatto in lamiere zincate". Il tribunale ha dato conto del suo convincimento evidenziando che le ap- pellanti negli atti introduttivi dei giudizi riuniti avevano solo fatto "esplicito riferimento ad un nuovo fabbricato chiedendone la riduzione in pristino". La motivazione della sentenza impugnata, sia pur sintetica, è esaustiva e non presenta carenze logiche e giuridiche. Al riguardo bisogna rilevare che si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, sol- tanto quando il giudice di merito omette di indicare in sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione dei fatti di causa in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. 7 Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto e che pre- suppongono una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito (concernenti la preesistenza o meno della baracca in lamiera, ovvero le caratteristiche tecniche della nuova opera denunziata con il primo ricorso, ovvero ancora il significato da attribuire alle foto prodotte unitamente al ricorso) senza la precisa indicazione del vizio logico del ra- gionamento decisorio. Deve infine rilevarsi che i ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento ai canoni interpretativi che sarebbero stati violati dal giudice di secondo grado il che sta a significare che con la censura in esame è stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della ritenuta inidoneità del manufatto metallico a poter essere considerato come costruzione vera e propria e, come tale, integrante la violazione delle distanze legali dal confine. Dalla rilevata infondatezza della censura mossa dalla IL e dall'NG con il primo motivo di ricorso concernente la pronuncia circa il mancato inserimento della baracca in lamiere nell'oggetto delle ri- chieste formulate con gli atti introduttivi del giudizio - deriva logicamente l'inammissibilità della critica sviluppata nel secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la parte della sentenza impugnata con la quale il tribunale, con altra ed ulteriore ragione giuridica, ha comunque affermato che l'opera in questione "aveva una natura meramente precaria". Trattasi, come è evi- 8 dente, di un'argomentazione aggiuntiva rispetto a quella relativa all'estraneità del manufatto in questione con riferimento all'originario peti- tum delle ricorrenti ed idonea autonomamente a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza dell'altra concernente la natura precaria dell'opera. Le censure mosse dai ri- correnti avverso la prima ratio decidendi, come rilevato, sono infondate: soccorre pertanto il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire uppronuncia di cui si chiede l'annullamento. E' pertanto sufficiente che sia respinta la --come appunto nel caso di censura relativa ad una delle predette ragioni perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con specie- l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione. Con il terzo ed il quarto motivo - unitariamente sviluppati in ricorso - la IL e l'NG denunciano, rispettivamente, falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto del mancato adempimento all'onere della prova circa l'esercizio del possesso della corte da parte delle ricorrenti. Sostengono la IL e l'NG che il resistente, nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato l'esercizio del possesso delle ricorrenti sulla corte comune e,nella comparsa conclusionale di primo grado, aveva riconosciuto alle ricorrenti il possesso della corte e delle parti comuni del fabbricato. Inoltre il tribunale, contraddi- 9 cendosi, ha affermato in altri due punti della motivazione che le opere rea- lizzate dal resistente ( in particolare i quattro pilastri ) non intralciavano l'esercizio del possesso o del compossesso sulla corte comune. Le dette censure - da esaminare congiuntamente per ragioni di connes- sione logica sono inconsistenti atteso che, come è noto, nel giudizio pos- sessorio occorre che venga dimostrato l'esercizio di fatto del vantato pos- sesso: tale prova non può trarsi dai titoli di proprietà, ma deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio. Nella specie i giudici del merito hanno ritenuto non assolto da parte delle IL l'onere della prova sulle stesse incombenti - in ordine al possesso della corte "occupata dai pilastri". Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie, ha coerentemente ritenuto insussistente la prova a sostegno dell'asserito possesso della corte comune ed ha quindi rigettato il motivo di gravame con il quale le IL avevano censurato la decisione del giudice di primo grado in relazione al punto concernente la mancanza di prova in ordi- ne all'esercizio del possesso "sulla corte comune occupata dai pilastri". Tale punto della decisione del pretore risulta censurata dalle appellanti - secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata - sul rilevo che esse IL non erano "gravate dell'onere di provare il loro possesso sulla corte occupata dai pilastri". Dalla lettura della sentenza di secondo grado non ri- sulta né è stato dedotto dai ricorrenti che le IL abbiano dedotto a so- - stegno dell'appello la circostanza relativa alla mancata contestazione da parte del De SA del possesso del cortile in questione. 10 La problematica esposta dai ricorrenti con le censure in esame non è quindi proponibile in questa sede di legittimità perché introduce per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valu- tazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate nuove questioni o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiti perché non richiesti in sede di merito. Del tutto insussistente è infine l'asserita contraddittorietà della motiva- zione della sentenza impugnata per aver il tribunale affermato che le opere realizzate dal resistente ( in particolare i quattro pilastri ) non intralciavano l'esercizio del possesso o del compossesso sulla corte comune. Si tratta come risulta chiaramente dal complessivo ragionamento sviluppato nella decisione impugnata - di un ulteriore argomento utilizzato per dimostrare autonomamente ( e indipendentemente dalla questione della prova del pos- sesso) l'infondatezza dell'azione possessoria esercitata dalle IL con rife- rimento delle nuova opera realizzata dal De SA sulla corte comune. Con il quinto motivo i ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della ritenuta legittimità della realiz- zazione dei quattro pilastri in quanto necessari nell'interesse comune, so- stengono che il ragionamento del tribunale è viziato non essendo corretta- mente fondato sulla relazione del c.t.u. e su altri elementi di prova. Da tali risultanze istruttorie, secondo i ricorrenti, emerge che i quattro pilastri sono 11 stati costruiti non nell'interesse comune per sorreggere la vecchia terrazza, bensì per consentire la realizzazione di ulteriori opere che non potevano es- sere sostenute dall'unico ed originario pilastro. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo i ricorrenti denunciano: viola- zione dell'art. 1171 c.c. ( sesto motivo); violazione dell'art. 112 c.p.c. ( set- timo motivo ); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della ritenuta esclusione dall'oggetto del giudizio delle violazioni generate dalla realizzazione del nuovo vano in corrispondenza del vecchio terrazzo (ottavo motivo ). Ad avviso dei ricorrenti il tribunale ha considerato oggetto di contesa soltanto i quattro pilastri escludendo dal contenzioso le opere successive realizzate in corso di causa ed edificate proprio su quei pilastri che costituivano solo il punto di appoggio. Il giudice di appello, però, non ha tenuto conto che, con la proposizione dell'azione di nunciazione, le ricor- renti avevano agito in via giudiziaria al momento della insorgenza dei fatti lesivi intendendo paralizzare sul nascere l'iniziativa del resistente. Pertanto, nel successivo giudizio possessorio, tutte le opere realizzate dal resistente a completamento dei lavori inizialmente denunciati, avrebbero dovuto far parte dell'oggetto del contendere. Decidendo in senso contrario il tribunale ha violato sia l'art. 1171 c.c. che l'art. 112 c.p.c.: il giudice del merito, escludendo dall'oggetto del giudizio le violazioni generate dalla realizza- zione del nuovo vano in corrispondenza del vecchio terrazzo, ha omesso di pronunciare su una parte della domanda ritualmente introdotta. -I detti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza logica - sono fondati nei sensi e nei limiti di seguito precisati. 12 Dalla lettura degli atti processuali attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo) di alcuni dei vizi denunciati -e da quanto esposto in fatto nella stessa sentenza impugnata risulta che: a) con la decisione di primo grado il pretore di Rieti ha affermato che "come ha evidenziato il c.t.u., la struttura costituita da pilastri e dalla soletta del ter- razzo al I piano e del sottotetto non è autonoma rispetto al fabbricato preesi- stente, ma collegata alla vecchia struttura di questo manufatto. Inoltre il ter- razzo al I piano non poteva in alcun modo essere sostenuto dall'unico ed originario pilastro circolare"; b) con il 3°, il 4° ed il 5° motivo dell'atto di appello le IL hanno censu- rato la detta pronuncia deducendo che: 1) il pretore aveva “deciso sulla scorta della situazione esistente al 15/2/1990 e risultante a tale data dalla c.t.u.", mentre i lavori erano stati ultimati nel 1992 per cui il primo giudice aveva "erroneamente ritenuto che i quattro pilastri in c.a. erano necessari solo per rinforzare la vecchia struttura" laddove, invece, dovevano sopporta- re il carico delle nuove opere come dimostrato dai documenti dai quali ri- sultava che sul terrazzo era stato realizzato "per tutta la sua attuale e mag- giore superficie un nuovo vano" ( terzo motivo di appello ); 2) i pilastri, il terrazzo ed il vano ivi realizzato, “oltre a costituire nuova opera, ben distinta dal preesistente fabbricato”, violavano le distanze legali per cui ricorrevano "sia i presupposti dell'azione di manutenzione sia quelli voluti dall'articolo 1171 c.c." ( quarto motivo di appello ); 3) i pilastri erano “funzionalmente correlati alla sopraelevazione ed alla nuova struttura di proprietà esclusiva del De SA" ( quinto motivo di appello). 13 In risposta a tali specifiche doglianze il tribunale di Rieti si è limitato ad affermare come sopra riportato nella parte narrativa che precede - che le nuove opere relative ai pilastri "dovevano intendersi come volte a garantire la stabilità della costruzione e pertanto necessarie nL'interesse comune" e che “le questioni inerenti al nuovo vano assertivamente costruito dal De SA in corso di causa sul terrazzo del primo piano esulano dall'oggetto del giudizio originario e sono pertanto inammissibili". Ciò posto è evidente la sussistenza dei vizi denunciati dai ricorrenti con le censure in esame. L'affermazione del giudice di appello, relativa all'estraneità dal giudizio originario di tutte le problematiche prospettate dalle appellanti concernenti il vano costruito sul terrazzo, non è sorretta da alcuna valida motivazione idonea a fornire una convincente e coerente ri- sposta alle riportate numerose e argomentate critiche in fatto e in diritto arti- colate nell'atto di gravame dalle IL. Queste ultime avevano in sostanza dedotto che, avendo proposto denuncia di nuova opera, doveva ritenersi og- getto della richiesta non i soli pilastri, bensì l'opera come poi realizzata comprensiva di quanto costruito sul terrazzo (ossia il nuovo vano) per so- stenere il quale erano stati posti in essere i detti quattro pilastri. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione per escludere la possibilità di considerare il nuovo vano in questione come un naturale sviluppo ed una logica prosecuzione – sotto il profilo del com- - plessivo e finale aspetto funzionale di quelle opere descritte dalle IL nei ricorsi introduttivi della controversia in esame. Al riguardo nessuna statuizione è stata adottata dal tribunale: si tratta di un vizio idoneo in astratto ad inficiare la decisione impugnata salva la veri- 14 fica in concreto della fondatezza o meno (con valutazione sorretta da com- pleta e appagante motivazione) delle doglianze mosse dalla IL con i mo- tivi di gravame sopra precisati. Nella fattispecie in esame è completamente mancata, da parte del giudice ) 4 . . di appello, una approfondita indagine volta ad acquisire gli elementi di giu- dizio necessari per la soluzione della controversia. La conclusione del tribu- nale è basata su affermazioni che sono apodittiche in quanto disancorate da indagini e da accertamenti in fatto oltre che dalle conseguenti valutazioni: la decisione impugnata è quindi affetta dal denunciato vizio di motivazione. In definitiva, in accoglimento del quinto, del sesto, del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice che, nella rinnovata indagine, terrà conto dei rilievi sopra esposti e provvederà a colmare le rilevate carenze di motivazione. A norma dell'articolo 341 c.p.c., come sostituito dall'articolo 73 del d.lg. 2 19/2/1998 n.51, il giudice di rinvio va identificato non più nel tribunale di 0 0 Rieti ma nella corte di appello di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricor- so, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma. Roma 17 gennaio 2002 fli presidente Il consigliere estensore Min the m Francodecctond 109T 129,11 IL CANCELL E Francesco Catane CON 456T 4132 Roma 15 APR. 2002 TOT. 17043 IL CANCELLIERE Ĉi 15 Francesco Catania