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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 17154/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 17154/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici, alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge (FAX: Firmato Da
LL AN Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_2
; P.E.C. CodiceFiscale_1 P.IVA_2
C.F. ; Email_1 C.F._2
APPELLANTE
pagina 1 di 15
C.F. E P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_3
tempore, con sede legale in Bucciano (BN) alla via Madonna delle Grazie snc (C.A.P.
82010), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Buonanno (C.F.
) e Pasquale Moscato (C.F. ), presso il C.F._3 C.F._4
cui studio elettivamente domicilia in Moiano (BN) alla via Roma n. 12 (P.E.C.
e ; Email_2 Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29-5-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2022, la società onveniva CP_3
in giudizio l'appellante della difesa per sentirlo condannare al pagamento di € CP_1
1.084,12 (IVA inclusa), oltre interessi moratori, per le spese di traino, recupero e custodia del veicolo Wolkswagen New Beetle tg. EN 650 SX, sottoposto a sequestro penale nell'ambito del procedimento penale recante n. RGNR 4310/2020, pendente innanzi al Tribunale di Benevento.
pagina 2 di 15 Si costituiva il , eccependo l'incompetenza funzionale del Giudice Controparte_1
civile, l'improponibilità/inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito e l'infondatezza della domanda, domandando altresì la riunione del giudizio per ragioni di connessione ex artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c. al procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di Airola (medesimo giudice persona fisica) e recante n. R.G.
195/2022.
Con la gravata sentenza, il Giudice di Pace di Airola accoglieva la domanda, ritenendola ammissibile e fondata.
Per tali ragioni, la difesa erariale domandava l'annullamento e comunque l'integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 39/2023, pubblicata in data
31.01.2023, nella parte in cui: “accoglie la domanda dell'attore, confermando la integrale legittimità, oltre che la validità della fattura esibita in atti a tale titolo, con la statuizione di condanna dell'ente convenuto al pagamento, in favore della società attorea, di € 1.084,12; condanna, inoltre, il , in persona del suo Controparte_1
Ministro p.t. al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 500,00, oltre gli oneri di legge, con attribuzione al dichiarato antistatario.”
Con atto di appello notificato in data 27.07.2023 l'Avvocatura dello Stato di Napoli a difesa del proponeva gravame avverso la sentenza n.39/2023 del Controparte_1
Giudice di Pace di Airola, pubblicata in data 31.01.2023 a definizione della causa civile iscritta al n. 196/2022 di R.G., con la quale veniva accolta la domanda della società
diretta ad ottenere la condanna del difesa al pagamento CP_3 Controparte_1
delle spese di traino, recupero e custodia relative all'autovettura New Beattle targata
EN650SX dal 12.05.2019, giorno di sequestro, al 05.12.2020, come risulta dai verbali allegati in atti.
La parte appellante proponeva due motivi di impugnazione.
pagina 3 di 15 Con il primo, si contestava la competenza del Giudice civile e si insisteva nell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata nella comparsa della difesa erariale durante il giudizio di primo grado.
Più nel dettaglio, si invocava l'applicazione della norma ricavabile dalla disposizione del
Testo unico in materia di spese di giustizia (art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002) che stabiliva che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e delle indennità di custodia dovesse essere effettuata con decreto di pagamento motivato da parte del magistrato che procede. Da ciò discendeva la conseguenza che nelle ipotesi di sequestro penale disposto a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 115 del 2002 la competenza per la liquidazione delle spese di custodia sarebbe spettata: nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione penale, il quale avrebbe deciso con le forme del procedimento di esecuzione;
nel corso delle fasi del giudizio di cognizione al giudice che aveva la disponibilità del procedimento e che avrebbe deciso con ordinanza “de plano”; nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero che avrebbe provveduto con decreto motivato.
In definitiva, il Giudice di Pace di Airola, secondo l'Avvocatura dello Stato, avrebbe applicato norme del tutto inconferenti al caso di specie poiché la relativa disciplina era stata erroneamente individuata nell'articolo 12 del D.P.R. n. 571 del 1982, regolamento attuativo della legge n. 689 del 1981, la quale faceva riferimento ad un sequestro amministrativo (art. 13 della l. n. 689/1981) e non al sequestro penale di cui al procedimento in esame, così qualificato altresì per espressa ammissione di parte attrice.
Con il secondo motivo la parte appellante riproponeva l'eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito e faceva valere l'abuso del diritto come ragione a favore di una pronuncia di mero rito.
Il giudice di prime cure aveva rinvenuto nella eterogeneità dei rapporti contrattuali la causa della correttezza del frazionamento delle domande processuali di condanna proposte da parte attrice. Difatti, il Giudice di pace aveva osservato che nel caso di pagina 4 di 15 specie non ricorreva un abusivo frazionamento del credito, in quanto dagli atti di causa l'incarico di custode non risultava conferito nel quadro di una convenzione unica stipulata con il ricorrente, sicché veniva in rilievo l'esistenza di rapporti contrattuali diversi, sia dal punto di vista dei soggetti richiedenti, sia per quanto concerneva i tempi, la durata e la modalità della prestazione.
L'odierno appellante, ex adverso, si richiamava all'insegnamento della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 4090 del 2017 e Cass. n.
14143 del 2021), secondo cui le domande riguardanti diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su fatti costitutivi simili, seppur diversi, non possono essere proposte in giudizi separati quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano all'interno di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, che caratterizzi la concreta vicenda da cui derivi la controversia. Si rammentava come l'unica eccezione individuata a tale regola generale di divieto di proliferazione del contenzioso processuale da parte dell'orientamento pretorio prevalente fosse circoscritta alla dimostrazione di un interesse oggettivo dell'attore, il cui accertamento competerebbe al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno o soltanto alcuni dei crediti sorti nell'ambito della relazione unitaria tra le parti. La sanzione processuale derivante dalla verifica della violazione di tale divieto era rinvenuta dalla Suprema Corte nella pronuncia di improponibilità (id est di inammissibilità) della domanda.
Dunque, sulla scorta di tale quadro del diritto vivente, il quale era ritenuto applicabile alla fattispecie in esame, la parte appellante considerava la duplicazione dei giudizi incentrati su diritti di credito analoghi, in quanto attinenti alle spese di custodia relative a veicoli differenti, ma coinvolti nel medesimo incidente stradale ed oggetto di sequestro penale nell'ambito del medesimo procedimento, ed azionati dinanzi al medesimo
Giudice, in violazione di tale divieto processuale.
In conclusione, in forza della unitarietà della relazione giuridica, che avvinceva le parti del giudizio, l'appellante chiedeva pronunciarsi l'inammissibilità della domanda.
pagina 5 di 15 In conclusione, l'Avvocatura dello Stato domandava che, in riforma della gravata sentenza, fosse dichiarata l'incompetenza del Giudice adito e, in ogni caso,
l'improponbilità/inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito
(abuso del processo).
Con la comparsa di risposta depositata in data 31.01.2024 la società si CP_4
opponeva all'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace di Airola, sollevata da controparte e ne sottolineava la infondatezza.
Più nel dettaglio, la parte appellata osservava che nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di primo grado l'Avvocatura dello Stato non aveva motivato, né indicato quanto sostenuto, invece, nell'atto di appello in merito alla competenza funzionale del magistrato procedente in ordine alla liquidazione delle spese di custodia ex art. 168 del
D.P.R. n. 115 del 2002. Di conseguenza, la implicitamente eccepiva CP_4
l'inammissibilità della domanda di incompetenza in ragione del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c..
Sottolineava, altresì, la necessità della proposizione dell'azione innanzi al giudice civile per la determinazione dell'indennità in esame, peraltro con la constatazione della mancanza di contestazione della controparte sia per quanto riguardava l'an, sia per il quantum debeatur, evidenziando che il LI Ministero, in sede di richiesta di pagamento, aveva disatteso la specifica istanza della società , in quanto aveva CP_4
ritenuto che nel verbale di sequestro non fosse stato indicato che esso fosse a titolo oneroso, cosicché non si era proceduto a liquidazione.
Sul punto, infine, richiamava la giurisprudenza in base alla quale le spese di custodia per il sequestro sono sempre dovute e ricadono sull'amministrazione, alla quale appartiene il pubblico ufficiale che lo ha eseguito. In particolare, riteneva la sussistenza di un'ipotesi di giurisdizione ordinaria nella materia de qua in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione giuridica correlata al compenso dovuto al custode da parte pagina 6 di 15 della P.A. relativamente agli oneri di custodia dei veicoli sequestrati (ex multiis: Corte
Cost. n. 92/2013; Cass. SS.UU. n. 16755 del 2014; T.A.R. Torino, Piemonte, Sez. II,
06.08.2013 n. 968; CGARS, Sez. giur. N. 1214 del 16.09.2010).
La parte appellata invocava a favore della competenza del giudice civile la norma di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 571 del 1982, la quale, con riferimento al custode dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, consentiva la facoltà di adire tale organo giudiziario in caso di mancata adozione del provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa.
La difesa della società riteneva che non potesse trovare applicazione nel CP_4
caso in esame l'articolo 25 c.p.c. per due ordini di ragioni.
In primis, in quanto l'articolo 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 aveva stabilito che le norme ordinarie di competenza per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche quando in causa vi fosse un'Amministrazione dello Stato, rimanessero quelle del codice previgente e le stesse di cui agli artt. 20 r.d. n. 2828/1923 ed 1, comma 2° del r.d.l. n.
397 del 1925, conv. in l. n. 597 del 1926. Dunque, la giurisdizione sarebbe spettata in capo al giudice ordinario competente a conoscere di obbligazioni, cioè il giudice civile.
In secondo luogo, richiamava il disposto dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991 (inserito nell'ambito del Capo IV, così rubricato: “Norme di Coordinamento Transitorie e
Finali”), che aveva istituito la figura del Giudice di Pace, stabilendo che in tutte le disposizioni di legge in cui venissero usate le espressioni “conciliatore”, “giudice conciliatore”, “vice conciliatore” ovvero “ufficio di conciliazione”, le stesse dovessero intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “giudice di pace” ed “ufficio del giudice di pace”.
Da ultimo, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello poiché avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola il gravame avrebbe dovuto essere proposto innanzi al Tribunale di Benevento.
pagina 7 di 15 In punto di merito la parte appellata sosteneva che non fosse stata operata alcuna operazione di frazionamento del credito dalla in quanto si trattava di due CP_4
distinti sequestri su due diverse autovetture, le quali avevano avuto altresì una custodia di natura diversa. L'abuso del diritto di credito, e di conseguenza del processo, non poteva essere ritenuto sussistente nella fattispecie, dato che il titolo per il quale era stato chiesto il pagamento non era stato frazionato.
Inoltre, anche tale questione giuridica non era mai stata sollevata in primo grado e dunque, in ogni caso, era considerata inammissibile in appello perché la domanda ad essa relativa risultava contraria al divieto di eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'appello è fondato in punto di diritto per quanto concerne la questione processuale preliminare relativa alla competenza, la quale assorbe l'altra domanda concernente la sussistenza di un abusivo frazionamento del diritto di credito, sicché questo Giudice deve dichiarare la propria incompetenza e, al contempo, indica come magistrato competente a provvedere sulla determinazione delle spese di custodia del veicolo in atti il LI Ministero presso il Tribunale di Benevento (art. 38 c.p.c., come riformulato dalla novella del 2009).
In via preliminare, va considerato che in base all'articolo 25 c.p.c. il foro territorialmente competente nelle cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio
(r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, l. 25 marzo 1958 n. 260 e l. 3 aprile 1979 n. 103 e successive modificazioni sull'Avvocatura dello Stato) e nei casi ivi previsti, si individua nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (artt. 7 e ss. c.p.c.).
Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riferimento al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione ovvero in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
pagina 8 di 15 Dunque, nel caso in esame il Tribunale distrettuale costituisce il giudice competente poiché la competenza territoriale spetta al Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello nel cui territorio si trova il giudice competente secondo le regole ordinarie. La ratio di tale disposizione consiste nella circostanza che la Pubblica amministrazione nell'ordinamento italiano è rappresentata e difesa in giudizio ai sensi del r.d. n. 1611 del 1933 da un proprio organo che ne tutela diritti ed interessi:
l'Avvocatura dello Stato che ha uffici presso ogni sede di Corte d'Appello. Inoltre, deve rammentarsi che la competenza del foro erariale è inderogabile stante il carattere speciale di dette norme e prevale, salvo le eccezioni previste dall'art. 7 del r.d. citato, su ogni altra competenza, pur se anch'essa inderogabile, con la conseguenza che la relativa violazione è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio d'appello.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso in cui venga proposto appello contro una sentenza del Giudice di pace, non deve essere adito il Tribunale normalmente competente, bensì il Tribunale individuato dall'articolo 25 c.p.c..
Il distretto di Corte d'Appello in cui aveva sede la competente Avvocatura dello Stato era quello di Napoli e quindi il Tribunale ordinario di Napoli rappresenta il giudice territorialmente ed inderogabilmente competente a decidere la controversia in esame.
Per l'effetto, si rigetta l'eccezione di parte appellata, individuava come giudice competente a decidere l'appello spiegato avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Airola il Tribunale di Benevento.
Infine, per quanto concerne l'ulteriore eccezione processuale dell'appellata, incentrata sul mero errore materiale della data di udienza indicata nell'atto di appello da parte del
, si rileva che esso non produce la nullità dell'atto introduttivo in Controparte_1
quanto la società si è costituita in giudizio, sicché dalla costituzione della CP_4
stessa si desume il raggiungimento dello scopo dell'atto e, dunque, la nullità è sanata ex artt. 156, comma 3° e 164, comma 3° c.p.c.. Difatti, la legge stabilisce che la pagina 9 di 15 costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e, come conseguenza di tale sanatoria, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Sul piano fattuale merita osservare che la prova dell'esistenza del debito non è mai stata contestata dal chiamato dall'appellata, con citazione notificata Controparte_1
alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, al pagamento della somma di €
1.084, 12, oltre interessi moratori.
Appare pacifico altresì che la società come sostenuto nella domanda CP_4
originaria, avesse diritto al compenso delle spese di custodia del veicolo in oggetto, in quanto iscritta nell'elenco prefettizio dei depositi giudiziari della Provincia di Benevento del 26.06.2019.
Nel processo di primo grado era stato accertato che in data 12.05.2019 il Comando dei
Carabinieri di Montesarchio le aveva affidato in custodia giudiziaria il veicolo WV targato “EN650SX”, sottoposto a sequestro penale in seguito a sinistro stradale con lesioni personali (art. 590-bis c.p.), con prognosi riservata, per i quali fatti risultava in corso il giudizio penale recante n. R.G. 4310/2020 per il reato di cui all'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992.
In punto di merito era stata data dimostrazione del fatto che il veicolo era stato trainato, recuperato e custodito sino al giorno 5.12.2020 e cioè fino alla data del dissequestro disposto con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
Tuttavia, in quella sede, nonostante la richiesta esplicita di liquidazione degli oneri custodiali, la società non era riuscita ad ottenere quanto ad essa spettante, CP_4
ragione per la quale aveva adito il Giudice di Pace di Airola, chiamando in causa il
, ossia l'ente pubblico che si occupava, dal punto di vista Controparte_1
amministrativo, delle spese relative ai sequestri.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il gravame appare fondato.
pagina 10 di 15 Il presupposto giuridico dell'azione intrapresa non deve essere, infatti, rinvenuto, contrariamente a quanto asserito dalla in un sequestro amministrativo, CP_4
bensì nel sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), connesso e strumentale rispetto all'accertamento del reato di lesioni stradali, di cui al procedimento penale che risulta l'antecedente logico e giudiziario dell'odierno processo.
Nella fattispecie concreta, il corpo del reato era costituito dall'autovettura sequestrata, la quale era restituita all'avente diritto, la signora , il 21 novembre 2020 in Persona_1
quanto non occorreva compiere alcuna ulteriore indagine che giustificasse la permanenza del vincolo reale sul bene.
Tuttavia, nel decreto di dissequestro del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento ci si limitava alla comunicazione del provvedimento al custode senza liquidare le spese di custodia.
Lo strumento giuridico per far valere il diritto soggettivo al compenso va individuato nell'istanza di pagamento da presentare al magistrato competente per materia.
Come è noto, la competenza funzionale si contraddistingue per la speciale considerazione che l'ordinamento attribuisce alla funzione svolta dal magistrato che si occupa di determinate controversie. Nella materia processualpenalistica la competenza funzionale per la pronuncia dei sequestri, sia probatori, che conservativi e preventivi, spetta al giudice competente a pronunciarsi nel merito del procedimento penale ovvero al magistrato che procede nella fase delle indagini preliminari o nella fase del giudizio.
Più nel dettaglio, in tema di procedimento per la restituzione delle cose sequestrate l'art. 263 del codice di procedura penale stabilisce una disciplina specifica che si differenzia a seconda del magistrato procedente.
Durante la fase processuale, nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento, il giudice dispone con ordinanza che le res sequestrate siano restituite all'avente diritto qualora non vi sia dubbio sulla loro appartenenza. La competenza del giudice civile è prevista soltanto nell'ipotesi di controversia sulla proprietà dei beni sottoposti a pagina 11 di 15 sequestro: difatti, il giudice penale in tal caso rimette la soluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Ex adverso, nella fase anteriore del procedimento penale e cioè nell'ambito delle indagini preliminari (artt. 326 e 551 e ss. c.p.p.) sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il LI ministero con decreto motivato. Avverso tale provvedimento che dispone ovvero respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati, poi, è possibile proporre opposizione sulla quale decide a norma dell'art. 127 c.p.p. il G.I.P..
Infine, la disposizione in parola stabilisce che dopo la pronuncia della sentenza non più soggetta ad impugnazione (art. 648 c.p.p.) provveda il giudice dell'esecuzione (artt. 665
e 676 c.p.p.).
Dunque, non appaiono conferenti le osservazioni svolte con riferimento al sequestro amministrativo di cui al verbale allegato in atti, poiché la qualificazione giuridica errata operata dagli agenti di P.G. non può mutare la reale natura del provvedimento di sequestro probatorio e, di conseguenza, far venire meno la competenza ratione temporis del P.M. ovvero del giudice penale procedente.
Il sistema degli illeciti amministrativi collegati ad un fatto di reato è regolato dal D.P.R.
n. 571 del 1982, in quanto fonte del diritto emanata in attuazione della legge n. 689 del
1981.
La parte appellata si richiamava all'articolo 12 del regolamento in esame.
Tuttavia, sul punto si rammenta che l'articolo 18 del D.P.R. n. 571 del 1982 stabilisce che le precedenti disposizioni, tra le quali rientra l'articolo 12 citato, non si applicano quando è competente a conoscere della violazione amministrativa il giudice penale ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e per la confisca le norme del codice di procedura penale.
pagina 12 di 15 Difatti, l'articolo 19 del D.P.R. n. 571 del 1982 sancisce che: “È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti”.
Dunque, in ragione dell'esistenza di un reato che dipende dall'accertamento di una violazione non costituente illecito penale opera l'articolo 24 del D.P.R. n. 571 del 1982, il quale sancisce che il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla violazione amministrativa ed ad applicare la relativa sanzione stabilita dalla legge con la sentenza di condanna.
In base al principio di gerarchia delle fonti del diritto (art. 1 preleggi) la norma secondaria non può avere la forza e il rango di una disposizione legislativa di diritto primario, sicché, in virtù della specialità della materia de qua, la fattispecie concreta all'esame di questo Giudicante deve rinvenirsi nel comma 5° dell'articolo 263 del codice di procedura penale.
Di conseguenza, l'istanza di pagamento del compenso del custode dev'essere presentata al LI , qualora si versi ancora nella fase delle indagini preliminari, CP_1
ovvero al giudice penale competente per fase.
Da ultimo, ad ulteriore conferma della correttezza della ricostruzione sistematica del dato normativo richiamato merita rammentare il dettato normativo degli articoli 58 e 168 del D.P.R. n. 115 del 2002, ossia il Testo unico sulle spese di giustizia.
Dal tenore complessivo delle norme si ricava che al custode, diverso dal proprietario o dall'avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione dei beni sequestrati e la relativa liquidazione è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notitia criminis ed è comunicato al beneficiario. Alla cessazione del segreto il decreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
pagina 13 di 15 In relazione a tale ultima disposizione merita rilevare che in caso di sequestro opera la disciplina speciale di cui all'art. 263, comma 5° c.p.p., come è stato rilevato in precedenza, sicché il provvedimento del magistrato requirente o giudicante, a seconda delle fasi del procedimento penale, è costituito da un decreto ovvero da un'ordinanza che, oltre a contenere il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate, liquida le spese relative alla conservazione e alla custodia di esse.
Inoltre, si osserva che l'eccezione di violazione del divieto di nova in appello, opposta dalla parte appellata, non può essere accolta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via preminente è necessario considerare che l'Avvocatura dello Stato aveva sollevato l'eccezione di incompetenza funzionale sin dalla comparsa di costituzione e di risposta depositata in primo grado e ciò emerge altresì dalla comparsa conclusionale della parte appellata (attrice nel precedente grado di giudizio). Da ciò deriva l'inammissibilità dell'eccezione in quanto fondata su un dato di fatto non veritiero e cioè che la controparte avesse tardivamente eccepito l'incompetenza di questo Giudice.
In punto di diritto si rammenta che il divieto di nova sancito dall'articolo 345 c.p.c. per il giudice d'appello riguarda le domande e le eccezioni in senso stretto ed altresì le allegazioni di fatti non esplicate nel processo di prime cure poiché, altrimenti,
l'ammissione delle stesse trasformerebbe il giudizio di secondo grado in una mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. n. 921/2022).
Tra le eccezioni in senso stretto rientra anche quella di competenza in quanto essa non è rilevabile d'ufficio bensì unicamente se sollevata dalla parte che ne abbia interesse.
Tuttavia, come è stato osservato, il difesa aveva tempestivamente fatto Controparte_1
valere l'eccezione di incompetenza funzionale nella comparsa di costituzione e risposta.
L'accoglimento di tale eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
pagina 14 di 15 Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria-trattazione, che non si è effettivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in grado di appello, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza n. 39/2023 del Giudice di Pace di Airola, rigetta la domanda proposta da;
CP_4
- condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e c.p.a., come per legge e, per il secondo grado, in euro 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 10.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del Dott. Rismondo Luise, Magistrato Ordinario in
Tirocinio generico.
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