Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 895 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAROCCO il 13/03/1980. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CALLONE SILVIA ENRICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a GERMANIA il 11/01/1983 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente In via principale:
• Dichiarare, accertata la impossibilità di ricostruzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i ricorrenti medesimi, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza. Per_
• Disporre che i figli minori, , ed vengano affidati in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_2 Per_3 Pt_1 con facoltà del padre di tenerli con se a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera, che il sig.
[...] CP_1 corrisponda entro il giorno 20 del mese la somma di € 750,00 o qualsiasi altra somma si ritenga equa a
[...] titolo di mantenimento ordinario, da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice Istat - con pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro - oltre al 60% delle spese straordinarie da concordarsi ed in difetto di Controparte_2
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Aosta saranno a carico del padre e che l'assegno unico considerato la quasi esclusiva collocazione presso la madre venga interamente beneficiato dalla stessa.
• Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata
• Dichiarare, accertata la impossibilità di ricostruzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i ricorrenti medesimi, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge in relazione all'emananda sentenza. Per_
• Disporre che i figli minori, , ed vengano affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 Per_3 prevalente presso la madre, sig.ra con facoltà del padre di tenerli con se a week end alterni dal Parte_1 venerdì sera alla domenica sera, che il sig. corrisponda entro il giorno 20 del mese la somma di € 750 CP_1
a titolo di mantenimento ordinario o qualsiasi altra somma si ritenga equa, da rivalutarsi ogni anno secondo l'indice Istat - con pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro - oltre al 60% delle spese Controparte_2 straordinarie da concordarsi ed in difetto di accordo secondo il protocollo di Torino del 16.03.2016 che viene qui richiamato. Durante le festività i figli staranno con l'uno e con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza e che i trasferimenti dei figli da ad Aosta saranno a carico del padre e che l'assegno unico considerato la Persona_4 quasi esclusiva collocazione presso la madre venga interamente beneficiato dalla stessa.
• Con vittoria di spese e competenze.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricordo depositato in data 16.5.2024, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 22.8.2007 in CP_1
Germania e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), Atto n.° 20, Parte 2, Serie C, anno 2007. Per_ Dall'unione tra le parti nascevano i figli (il 26.4.2009), (il 19.6.2012) e (il Per_2 Per_3
10.11.2015). I coniugi addivenivano ad una separazione consensuale in data 21.7.2023; la separazione prevedeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, amplio diritto di visita paterna e contributo in capo al dell'importo complessivo di € CP_1
600,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie. Nonostante gli accordi raggiunti, il resistente non provvedeva al pagamento del contributo ordinario e la ricorrente doveva richiedere il pagamento diretto al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 473 bis.37 c.p.c. La ricorrente ha poi lamentato che il convenuto omette il pagamento delle spese straordinarie, non si interessa dei figli e ostacola l'esercizio della genitorialità da parte della madre, ad esempio non fornendo il consenso al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Pag. 2 Circa la propria situazione economica, l'attrice ha riferito di svolgere un lavoro part-time con retribuzione di circa 1.000,00 € mensili. Circa la situazione reddituale del coniuge ha evidenziato che lo stesso svolge attività lavorativa presso la società con retribuzione Controparte_2 mensile di circa 2.200,00, come dichiarato anche dal datore di lavoro. Ha rassegnato, quindi, le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 1.10.2024, dichiarata la contumacia del convenuto, si è proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente, che ha dichiarato di non vedere e sentire il proprio marito da agosto, quando è andato in vacanza con i figli per una settimana. Ha riferito, poi: “Mio marito si è sempre disinteressato dei nostri figli;
hai dei contatti telefonici sporadici solo con mia figlia maggiore. Non rispetta mai il diritto di visita, ma li ha visti solo a Natale o ad Agosto. Non paga spontaneamente il mantenimento e ho dovuto fare un precetto”. Il Giudice ha, quindi, disposto accertamenti in ordine alle condizioni patrimoniali di parte resistente. All'udienza del 7.1.2025, la causa è stata rimessa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Ed invero, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. In particolare, gli accertamenti svolti presso l'Agenzia delle Entrate e l'INPS sulle condizioni reddituali del resistente sono sufficienti per pervenire ad una decisione in punto di mantenimento dei figli minorenni della coppia.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra
Pag. 3 i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 23.7.2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. L'affido dei figli minorenni Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace.
L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio ritiene debba essere accolta la domanda di affido esclusivo dei tre figli minori alla madre, con collocazione prevalente presso lo stesso.
Pag. 4 Il convenuto, infatti, ha mostrato un palese disinteresse al benessere materiale e morale dei propri figli, omettendo qualsiasi tipo di assistenza agli stessi, sia da un punto di vista economico che genitoriale. Il resistente si è reso inadempiente al versamento del mantenimento ordinario e al pagamento delle spese straordinarie e, trasferendosi in altra località, ha di fatto interrotto ogni contatto con i minori. Il padre potrà tenere liberamente i minori, previo accordo con la madre;
in ogni caso, il padre potrà tenerli con sé a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera, con prelievo dei figli e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. I minori trascorreranno le vacanze con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento dei figli minorenni della coppia, giova osservare quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività lavorativa part-time a tempo determinato con una retribuzione di circa 1.000,00 € mensili, con redditi inferiori ai 10.000,00 € annui. Dagli accertamenti svolti su parte resistente emerge come lo stesso abbia percepito una retribuzione di € 28.131,00 nell'anno 2021, di € 27.300,00 nell'anno 2022 e di € 28.231,27 nell'anno 2023. In sede accordo di separazione era stato stabilito un contributo al mantenimento di € 200,00 per ciascuno dei figli. Considerata l'età della prole, le esigenze presumibili delle due figlie, pacificamente non ancora autosufficienti economicamente, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 250,00 per ciascuno dei tre figli e così per 750,00 € mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Deve essere, infatti aumentato il contributo al mantenimento originariamente previsto in sede di separazione, tenuto conto che sul padre non grava più alcuna forma di mantenimento diretto, in quanto lo stesso non tiene con sé i figli o li tiene per limitatissimi periodi di tempo. Non è, invece, necessario che il Collegio emetta ordine di pagamento diretto, in quanto ai sensi dell'art. 473 bis.37 c.p.c. non è più necessaria la pronuncia giudiziale sul punto. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte ricorrente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.8.2007 in Germania e trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), Atto n.° 20, Parte 2, Serie C, anno 2007.
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza. Per_
4. affida in via esclusiva i figli , e alla madre con Per_2 Per_3 Parte_1 collocamento presso la stessa, prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337- quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
5. dispone che possa vedere e frequentare liberamente i figli minori, previo CP_1 accordo con la madre, e in ogni caso il padre potrà tenerli con sé a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera, con prelievo dei figli e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. I minori trascorreranno le vacanze con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. dispone che versi a la somma di € 750,00 mensili, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
7. pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 60% delle spese CP_1 straordinarie relative ai figli secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
8. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
9. rigetta la richiesta avanzata ex art. 473 bis.37 c.p.c.;
10. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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