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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 188 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
(P.I. ) Tribunale di Palermo - n. Parte_1 P.IVA_1
57/2021, con sede legale in Aragona (AG) nella Via Miniera Pozzo Nuovo, in persona dei Curatori faLImentari Avv. Giovanni Battista Coa, Avv. Filippo Lo Franco e Avv. Vittorio Viviani, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Catania n. 8 bis, presso lo studio professionale dell'Avv.
LE Perrino (C.F. , che li rappresenta e difende come da procura allegata CodiceFiscale_1 all'atto di citazione, giusto decreto di autorizzazione del Giudice delegato Dott.ssa Vittoria Rubino del 4.1.2024;
PARTE ATTRICE
contro
, nato ad [...] il 1° settembre 1961 (CF. ) ed CP_1 C.F._2 ivi residente in [...], , nata ad [...] il 21 aprile Parte_2
1965 (CF. ed ivi residente a[...], , C.F._3 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]
Imera 151 e , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
e residente in [...], elettivamente domiciliati C.F._5 presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Iacono (C.F. ) in Agrigento, C.F._6
Viale della Vittoria n. 145, che li rappresenta e difende giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 13 Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. c.c.,
l'inefficacia, nei confronti del dell'atto del 28/12/2018, rep. n. Parte_5
22079, racc. 9337 (trascritto il 25.1.2019), in Notaio , contenente tre distinte donazioni: Persona_1
A) in favore di e relativa a ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: 1) Parte_3 appartamento di civile abitazione censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni 14 e 15); 2) appartamento censito al
Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2;
3) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio
142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub 2 e 3 della particella 3738); B) in favore di Parte_4
e relativa a ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: 1) appartamento censito al Catasto
[...]
Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5 (Fanno parte della presente donazione i diritti pari al restante 1/2 (un mezzo) indiviso dell'area pertinenziale come sopra descritta nella prima donazione);
C) in favore della coniuge, sig.ra , dell'usufrutto vitalizio in ragione di ½ Parte_2 indiviso sugli immobili di cui alle donazioni sub A e B, - con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo R.G. N. 622/2024 e del giudizio penale che si instaurerà in senso al procedimento penale del Tribunale Penale di Agrigento R.G. P.M. 1070/2016; in via preliminare: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice all'esperimento dell'azione ex art. 2901 e ss c.c.; nel merito rigettare le domande attoree, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso Con vittoria di spese oltre IVA e CPA.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1 ha convenuto in giudizio ,
[...] CP_1 Parte_2
, e chiedendo la declaratoria
[...] Parte_4 Parte_3
d'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 28/12/2018, rep. n.
22079/9337, trascritto in data 25/01/2019, con il quale aveva trasferito: CP_1
A. al figlio ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_3
Pag. 2 di 13 o appartamento di civile abitazione censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni
14 e 15);
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2;
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub 2 e 3 della particella 3738);
B. al figlio , ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_4
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6);
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5;
C. in favore della coniuge l'usufrutto vitalizio in ragione di ½ Parte_2 indiviso sugli immobili sopra indicati.
1.2. A sostegno della domanda proposta, la curatela ha in primo luogo affermato che la massa dei creditori della società è creditrice dell'ex amministratore della medesima Parte_1 società faLIta, , a titolo di risarcimento dei danni derivati dalle condotte di mala CP_1 gestio poste in essere dal medesimo convenuto dal 1°/1/2018 al 22/11/2018, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione. La parte attrice ha riferito di aver avviato un'azione giudiziale ex art. 146, co. 2, lett. a), L.F. nei confronti del convenuto per far CP_1 valere il diritto al risarcimento del danno patito, quantificato in euro 1.578.153,00.
1.3. L'odierna parte attrice ha aggiunto di essersi costituita parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 1070/2016 r.g.n.r., a carico, tra gli altri di , al fine di ottenere, anche CP_1 nei confronti di quest'ultimo, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei fatti oggetto di imputazione, relativi a condotte realizzate proprio nella sua qualità di amministratore della società oggi faLIta ed in danno di quest'ultima.
1.4. Quanto all'eventus damni, la parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe donato ai suoi figli e alla coniuge i beni immobili già menzionati spogliandosi dell'intero suo patrimonio immobiliare e rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito vantato dall'attore.
1.5. Quanto all'elemento soggettivo, in base alla prospettazione attorea sussisterebbe la piena consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie come emergerebbe dalla stipula degli atti di donazione poco dopo il commissariamento prefettizio
Pag. 3 di 13 della l'adozione della certificazione interdittiva antimafia ai sensi degli Parte_1 artt. 84 c. 4, 87 e 91 D. Lgs. 159/2011 (nota n. 33516 del 16.11.2018) e la risoluzione della convenzione in forza della quale la esercitava la sua attività di gestione del Parte_1 servizio idrico. Ha aggiunto la parte attrice che gli atti di dismissione patrimoniale di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia si sono verificati quando era ampiamente noto, quantomeno dal gennaio 2018, l'esistenza di un importante procedimento penale anche a carico dell'odierno convenuto proprio relativo alla gestione della . Parte_1
1.6. L'elemento soggettivo in capo ai beneficiari degli atti dispositivi si desumerebbe, infine, dal rapporto di stretta parentela che li lega al disponente debitore.
1.7. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha affermato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di donazione impugnato.
1.8. Costituendosi in giudizio, e CP_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto in primo luogo di disporre la sospensione del processo ai sensi Parte_4 dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio risarcitorio avviato dalla parte attrice e del giudizio penale in cui la stessa parte attrice si è costituita parte civile.
1.9. I convenuti, inoltre, hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903
c.c., deducendo che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, indicata nel 12-13 febbraio 2024, era ormai spirato il termine quinquennale dalla stipula dell'atto di donazione
(28/12/2018).
1.10. Quanto ai presupposti della revocatoria, i convenuti hanno dedotto che l'atto impugnato sarebbe stato posto in essere in un momento nel quale non vi era alcuna esposizione debitoria. Hanno richiamato sul punto l'anteriorità dell'atto di donazione rispetto alla data della dichiarazione di faLImento della società e alla notifica dell'atto di citazione di esercizio dell'azione di responsabilità.
1.11.I convenuti hanno inoltre contestato la prospettazione attorea deducendo che sarebbe caratterizzata da deficit assertivo e probatorio sulla sussistenza del credito risarcitorio.
1.12. Quanto all'eventus damni i convenuti hanno affermato che il pregiudizio per le ragioni creditorie andrebbe valutato ex ante, al momento dell'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, e che, al momento della donazione, il patrimonio del disponente era di valore talmente elevato
(oltre € 3.000.000,00) che il compimento del contestato atto dispositivo non avrebbe reso incerto o più difficile il soddisfacimento dell'asserito credito. Hanno depositato una relazione tecnica di parte dalla quale si ricaverebbe che il patrimonio personale dell'odierno convenuto
[...]
nella quasi totalità composto da quote di partecipazione in società altamente CP_1 patrimonializzate e dotate di significativa redditività, era ampiamente capiente a tale data.
Pag. 4 di 13 1.13.Quanto al presupposto della scientia fraudis, i convenuti hanno dedotto che l'atto di donazione sarebbe stato posto in essere senza alcun intento fraudolento e senza alcuna consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori come si ricaverebbe dai seguenti indici:
1.13.1. gli immobili oggetto di donazione erano stato acquistati dai coniugi e CP_1
con provvista proveniente in via prevalente dal patrimonio della moglie Pt_2 [...]
avendo versato per l'acquisto la sola somma di € Parte_2 CP_1
50.000,00 a fronte dei 450.000,00 impegnati dalla;
il pertanto, dal Pt_2 CP_1 punto di vista psicologico non avrebbe percepito come proprio il patrimonio immobiliare in questione;
1.13.2. la donazione sarebbe avvenuta su impulso della , nel contesto di una crisi Pt_2 coniugale, in un momento nel quale nessuna pretesa risarcitoria era stata rivolta nei confronti del CP_1
1.14.Sulla base di tali argomentazioni, la parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea.
1.15. All'udienza di prima comparizione delle parti, disattesa l'istanza di sospensione del processo, la causa è stata avviata alla decisione senza attività istruttoria. Sono stati dunque assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, all'udienza fissata a tal fine, la causa è stata rimessa in decisione.
2. La richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
2.1. La parte convenuta ha insistito nella richiesta di sospensione del processo in ragione della pendenza dei giudizi civile e penale, ritenuti pregiudiziali ai sensi dell'art. 295 c.p.c., aventi ad oggetto l'accertamento dell'illecito addebitato all'odierno convenuto e CP_1 il conseguente credito dell'odierna parte attrice.
2.2. Ritiene il Tribunale che debba essere ribadito che non ricorrono nel caso di specie i presupposti per la sospensione del processo.
2.3. Va richiamato al riguardo il principio di diritto affermato in modo costante dalla Corte di
Cassazione in base al quale < rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a
Pag. 5 di 13 tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 (Rv.
653004 - 01)).
2.4. Non essendovi ragioni per discostarsi dal richiamato, consolidato orientamento interpretativo, la richiesta di sospensione va senz'altro disattesa.
3. L'eccezione di prescrizione
3.1. Ritiene inoltre il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sia priva di fondamento e debba essere disattesa.
3.2. Quanto all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, dev'essere data continuità al principio di diritto in base al quale «la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746
- 02)).
3.3. Quanto al dies ad quem, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a queLI sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 (Rv. 637603 – 01)).
3.4. Facendo applicazione dei principi di diritto appena enunciati al caso di specie, va rilevato che l'atto di donazione oggetto della domanda di parte attrice è stato trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Agrigento in data 25/1/2019 (doc. all. parte attrice n. 6).
3.5. Ne consegue che al 22/1/2024, data della consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario e della contestuale notifica a mezzo PEC nei confronti di CP_1
e non era ancora spirato il termine di prescrizione
[...] Parte_2 quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.
4. La revocatoria – il diritto di credito della parte attrice
Pag. 6 di 13 4.1. Si è già ricordato che, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
4.2. Nel caso di specie, la parte attrice ha ampiamente documentato la sussistenza del credito, quantomeno nella lata accezione appena descritta, ed infatti sono stati depositati, oltre alla sentenza di faLImento della società Parte_1
4.2.1. l'atto di citazione del 9.1.2024, notificato l'11/1/2024, introduttivo del giudizio risarcitorio in cui si descrivono in dettaglio le condotte contestate al convenuto
, anche con rinvio per relationem alla relazione redatta dai consulenti CP_1 tecnici incaricati dalla curatela odierna attrice;
questi ultimi consulenti hanno analiticamente esposto l'esito delle attività di verifica della non corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili secondo le norme del codice civile e secondo i principi contabili e hanno proceduto alle conseguenti rettifiche;
sulla scorta degli esiti degli accertamenti condotti ed avuto riguardo alle rettifiche operate, i consulenti hanno potuto accertare che il capitale sociale della Parte_1 si era ridotto al di sotto del minimo legale già a partire dall'esercizio 2016 (Euro -
4.088.912,00), con il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento della società
e con la conseguente responsabilità dell'organo amministrativo (di cui l'odierno convenuto è stato Presidente dal 1°/1/2018 al 22/11/2018) per CP_1 violazione degli obblighi di gestione conservativa e liquidatoria sanciti dall'articolo
2486 c.c. e per la prosecuzione dell'attività caratteristica con aggravamento del deficit patrimoniale della società; nella predetta relazione si indicano in modo dettagliato anche i danni derivanti dalle condotte degli amministratori, tra i quali figura l'odierno convenuto , danni quantificati secondo il criterio della differenza dei CP_1 netti patrimoniali (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice);
4.2.2. gli atti del processo penale nell'ambito del quale la Curatela odierna attrice si è costituita parte civile, dai quali emerge che l'odierno convenuto è CP_1 stato rinviato a giudizio in relazione ad una pluralità di imputazioni cui sono sottese condotte generative di danno nei confronti della massa dei creditori della società
il riferimento è, tra le altre e a titolo esemplificativo, alle Parte_1 condotte consistite nella sottrazione di risorse patrimoniali dalla società
[...] in favore delle società del “gruppo NE” e ai reati fiscali che hanno Parte_1
Pag. 7 di 13 esposto la società a rilevantissime pretese dell'Erario anche per Parte_1 sanzioni (doc. 3-4-5 del fascicolo di parte attrice).
4.3. Non v'è dubbio che dalla documentazione, anche tecnica, depositata da parte attrice emergano con sufficiente precisione i presupposti d'insorgenza del credito risarcitorio nei confronti dell'odierno convenuto che non ha fornito in questa sede alcuna allegazione o CP_1 argomentazione idonea a porre in discussione la legittimazione dell'odierna parte attrice.
5. La revocatoria – l'eventus damni
5.1. Quanto al presupposto dell'eventus damni, va rilevato che il relativo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
5.2. Sul punto va infatti ricordato che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)).
5.3. Alla luce del principio di diritto appena enunciato, ritiene il Tribunale che l'atto dispositivo impugnato sia sicuramente idoneo a determinare effetti pregiudizievoli per i creditori trattandosi di donazioni dell'intero patrimonio immobiliare del disponente e dunque di atti che hanno indubbiamente generato una diminuzione quantitativa del patrimonio della parte debitrice.
5.4. La parte convenuta ha affermato che non sussisterebbe il presupposto dell'eventus damni poiché, al momento della donazione, il convenuto era titolare di un patrimonio CP_1 ampiamente capiente, tale da garantire il soddisfacimento del credito dell'odierna parte attrice.
La parte convenuta ha in particolare riferito che era titolare, alla data della CP_1 donazione, di una quota di partecipazione nella società G. CA DI IC & F.LI
NC il cui valore ha quantificato in € 3.798.427,45.
5.5. Va rilevato, a tale ultimo riguardo, che la consistenza del patrimonio mobiliare del debitore, in presenza della dismissione dell'intero suo patrimonio immobiliare, non consente di escludere l'eventus damni quantomeno nei termini di una significativa variazione quantitativa e qualitativa in peius della garanzia patrimoniale generica.
Pag. 8 di 13 5.6. Deve ritenersi, sul punto, che l'atto dispositivo con cui il debitore doni l'intero suo patrimonio immobiliare rimanendo titolare di patrimonio solo mobiliare, costituito da partecipazioni societarie, determina senz'altro una modificazione della garanzia patrimoniale generica quantitativa e qualitativa idonea a rendere quantomeno più incerto il soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Si è affermato infatti che le partecipazioni societarie, considerata la loro maggiore soggezione a mutamenti di valore, in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, costituiscono cespiti patrimoniali caratterizzati da minore idoneità in termini di garanzia del credito e, in particolare, di certezza nel soddisfacimento del credito (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 02)). Ne consegue che il mutamento della composizione del patrimonio del debitore, prima costituito da beni immobili e partecipazioni e successivamente privato della componente immobiliare determina il pericolo quantomeno di una maggiore incertezza per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
5.7. Sotto un ulteriore profilo, deve ritenersi che la documentazione depositata da parte convenuta neppure consenta di ritenere provata la consistenza patrimoniale del debitore alla data della donazione ed in particolare il valore effettivo della partecipazione al capitale della società G.
CA DI IC & F.LI NC.
5.8. La parte attrice ha infatti depositato: (1) un documento denominato “bilancio di esercizio al
31/12/2018”, con intestazione “GCAMP” che reca la sottoscrizione (non datata) del solo
, non accompagnato da alcuna delibera di approvazione, non depositato presso CP_1 il Registro delle imprese (trattandosi di società di persone); (2) un documento denominato
“bilancio di esercizio al 31/12/2017”, con intestazione “GCAMP” che reca la sottoscrizione (non datata) del solo non accompagnato dalla delibera di approvazione, non CP_1 depositato presso il Registro delle imprese (trattandosi di società di persone); (3) una relazione tecnica di parte che si limita ad applicare la percentuale del 20 % (pari alla dimensione della quota di partecipazione di ) al valore del patrimonio netto della società G. CP_1
CA DI IC & F.LI NC come risultante dai documenti sopra indicati ai numeri
1 e 2.
5.9. Ritiene il Tribunale che la documentazione appena indicata non consenta di considerare come dimostrata la capienza del patrimonio del debitore al momento dell'atto dispositivo in quanto:
- non v'è alcun elemento che consenta di riferire univocamente i bilanci depositati alla società in questione non essendovi alcuna intestazione che riferisca con sufficiente grado di chiarezza i documenti alla società, né alcuna delibera di approvazione e non essendo i documenti contabili sottoscritti dal rappresentante dell'impresa (NE LE, v. visura camerale in atti);
Pag. 9 di 13 - i documenti contabili allegati dalla parte convenuta non sono stati depositati al registro delle imprese e sono privi di qualsivoglia elemento che consenta di attribuirgli data certa;
- non è possibile affermare con sufficiente grado di certezza l'attendibilità dei valori riportati in bilancio e la regolare tenuta delle scritture contabili;
- gli elementi dell'attivo riportati nei documenti contabili sono anche relativi a partecipazioni sociali in altre società come la GI NE PA (partecipazione del valore di Euro
2.131.934,08), rispetto alle quali l'odierno convenuto risulta essere stato CP_1 rinviato a giudizio poiché, in qualità di amministratore di fatto di tale società, (1) avrebbe effettuato vendite fraudolente, (2) avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell'IVA per importi superiori al milione di euro;
(3) avrebbe drenato illegittimamente risorse dalla società poi faLIta;
Parte_1
5.10. In conclusione, la mancanza di riferibilità certa dei documenti alla società, la carenza di data certa, la mancanza di elementi che consentano di affermare la regolare tenuta delle scritture contabili e l'attendibilità dei valori di bilancio, non consentono di ritenere provata la residua capienza del patrimonio del debitore dopo l'atto di donazione immobiliare già più volte citato.
6. La revocatoria – l'elemento soggettivo
6.1. Passando all'esame dell'elemento soggettivo richiesto per la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c., osserva innanzitutto il Tribunale che l'atto dispositivo in questione è certamente a titolo gratuito trattandosi di una donazione immobiliare.
6.2. Va inoltre osservato l'atto è successivo al sorgere del credito ed infatti è stato posto in essere in data 28-12-2018 mentre il credito risarcitorio della parte attrice trova fondamento nelle condotte poste in essere dal convenuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della società faLIta, dal 1°/1/2018 al 22/11/2018 (sulla necessità di ancorare l'insorgenza del credito al momento dell'illecito v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del
10/06/2020 (Rv. 658141-01)).
6.3. Trattandosi di atto a titolo gratuito, successivo all'insorgere del credito, è richiesto l'accertamento in capo debitore della scientia damni intesa come la semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. La prova di tale consapevolezza può essere fornita mediante presunzioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2748 del 11/02/2005 (Rv. 579523 - 01)). Non è necessaria la dimostrazione di alcuna situazione soggettiva in capo al terzo beneficiario.
6.4. Ritiene il Tribunale che siano stati forniti nel caso di specie sufficienti elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, che consentono di concludere per la sussistenza della consapevolezza, in
Pag. 10 di 13 capo al donante della potenziale lesività dell'atto per le ragioni creditorie. CP_1
Sotto tale profilo rilevano le seguenti circostanze:
6.4.1. con l'atto in questione, il debitore si è spogliato, a titolo gratuito, dell'intero suo patrimonio immobiliare (la circostanza non è contestata da parte convenuta);
6.4.2. il debitore, all'epoca della donazione, era già a conoscenza delle gravi circostanze seguenti, che avrebbero inciso in modo determinante sulle successive vicende della società amministrata e sulle sue vicende personali, portando Parte_1 all'apertura del faLImento della società e di un procedimento penale a suo carico per gravi fatti relativi all'esercizio dell'attività di amministrazione della società: (a)
l'adozione da parte della di una “certificazione antimafia Controparte_2 interdittiva ai sensi degli artt. 84 c. 4, 87 e 91 d.lgs. 159/2011” a carico della società
per il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata (nota Parte_1
n. 33516 del 16.11.2018); (b) la risoluzione, da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica Part
- 9 di Agrigento, della convenzione stipulata il 27.11.2007 con la Parte_1 per la gestione del servizio idrico integrato (delibera n. 2 del 6.12.2018); (c)
[...]
l'avvio del procedimento penale, anche a carico di , per fatti relativi CP_1 all'amministrazione della società (doc. 7 di parte attrice). Parte_1
6.5. In definitiva, al momento dell'atto impugnato il debitore era ovviamente consapevole dell'azzeramento del suo patrimonio immobiliare che ne sarebbe conseguito ed era a conoscenza della gravità della situazione relativa alla che avrebbe poi condotto al Parte_1 faLImento della predetta società (v. dichiarazione di faLImento da parte del Tribunale di Palermo, doc. all. parte attrice, doc. 3 pp. 50 e ss.) e al rinvio a giudizio per i gravi fatti relativi all'esercizio della carica di Presidente del C.d.A. della predetta società (v. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
6.6. Neppure rileva in questa sede la circostanza riferita da parte attrice per la quale la provvista per l'acquisto degli immobili sarebbe stata fornita in via prevalente dalla coniuge del medesimo convenuto e la donazione sarebbe rientrata nell'ambito della pianificazione CP_1 patrimoniale familiare e di una crisi del rapporto coniugale. Tali circostanze non sono state dimostrate dalla parte convenuta ed in ogni caso sono prive di rilevanza in quanto, come già rilevato, in questa sede a rilevare non è la finalità dell'atto, né lo sono i suoi motivi, occorrendo esclusivamente l'accertamento della consapevolezza della lesività dell'atto per i creditori che, per i motivi già esposti, non può essere esclusa ed anzi dev'essere ritenuta sussistente con certezza. La domanda attorea pertanto è fondata e dev'essere accolta.
7. Le spese
Pag. 11 di 13 7.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014 per la fase di studio e introduttiva e in conformità ai parametri minimi per le successive fasi, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi incentrata la successiva attività difensiva esclusivamente sullo sviluppo dei temi già affrontati negli scritti introduttivi.
7.2. Deve tenersi conto, inoltre, del valore indeterminabile della controversia. Va infatti considerato che nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014 (Rv. 630692 - 01). Nel caso di specie, il credito litigioso in relazione al quale è stata svolta la domanda è stato indicato da parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio, in una somma determinata o nella “misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata, anche in via equitativa, dall'On.le Tribunale adito”; espressioni analoghe sono state impiegate in sede di costituzione di parte civile nel processo penale a carico del convenuto . Ne consegue che il valore credito va CP_1 ritenuto non determinabile (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 -
01)). In conformità al disposto dell'art. 5 comma 6 del DM 55/2014, il valore della causa va ricondotto entro lo scaglione fino a euro 260.000 dovendosi tener conto (1) del valore non determinabile, allo stato, del credito della curatela pur trattandosi di un credito presumibilmente di rilevante importo, quantificato dai consulenti tecnici di parte del faLImento in misura superiore ad 1,5 milioni di Euro, misura che dovrà essere approfondita e vagliata in sede di giudizio risarcitorio con valutazioni cui non è possibile sovrapporsi in modo analitico in questa sede;
(2) del grado di complessità medio delle questioni fattuali e giuridiche trattate, trattandosi di questioni ricorrenti nelle controversie instaurate con azione revocatoria;
(3) del risultato utile atteso che attiene alla possibilità di procedere ad esecuzione su beni il cui valore è stato quantificato in sede di stipula in complessivi Euro 183.600 (doc. 6 di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 188/ 2024 promossa da
[...]
contro , , Parte_1 CP_1 Parte_2
e , disattesa ogni altra istanza, eccezione e Parte_3 Parte_4 deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
l'atto del 28/12/2018, rep. n. 22079, racc. 9337 (trascritto il
[...]
25.1.2019), in Notaio , contenente tre distinte donazioni del donante Persona_1
Pag. 12 di 13 : A) in favore di e relativa a ½ della nuda proprietà CP_1 Parte_3 dei seguenti immobili: 1) appartamento di civile abitazione censito al Catasto
Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni 14 e 15); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di
Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2; 3) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub
2 e 3 della particella 3738); B) in favore di e relativa a ½ della nuda Parte_4 proprietà dei seguenti immobili: 1) appartamento censito al Catasto Fabbricati di
Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5 (Fanno parte della donazione i diritti pari al restante 1/2 (un mezzo) indiviso dell'area pertinenziale come sopra descritta nella prima donazione); C) in favore della coniuge, sig.ra Parte_2
dell'usufrutto vitalizio in ragione di ½ indiviso sugli immobili di cui alle
[...] donazioni sub A e B;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 9.142,00 por compenso professionale, in euro 1.744,62 per spese esenti (CU, marca da bollo, spese di notifica), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Agrigento, 12/4/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 188 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
(P.I. ) Tribunale di Palermo - n. Parte_1 P.IVA_1
57/2021, con sede legale in Aragona (AG) nella Via Miniera Pozzo Nuovo, in persona dei Curatori faLImentari Avv. Giovanni Battista Coa, Avv. Filippo Lo Franco e Avv. Vittorio Viviani, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Catania n. 8 bis, presso lo studio professionale dell'Avv.
LE Perrino (C.F. , che li rappresenta e difende come da procura allegata CodiceFiscale_1 all'atto di citazione, giusto decreto di autorizzazione del Giudice delegato Dott.ssa Vittoria Rubino del 4.1.2024;
PARTE ATTRICE
contro
, nato ad [...] il 1° settembre 1961 (CF. ) ed CP_1 C.F._2 ivi residente in [...], , nata ad [...] il 21 aprile Parte_2
1965 (CF. ed ivi residente a[...], , C.F._3 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]
Imera 151 e , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
e residente in [...], elettivamente domiciliati C.F._5 presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Iacono (C.F. ) in Agrigento, C.F._6
Viale della Vittoria n. 145, che li rappresenta e difende giuste procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 13 Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE - respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 ss. c.c.,
l'inefficacia, nei confronti del dell'atto del 28/12/2018, rep. n. Parte_5
22079, racc. 9337 (trascritto il 25.1.2019), in Notaio , contenente tre distinte donazioni: Persona_1
A) in favore di e relativa a ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: 1) Parte_3 appartamento di civile abitazione censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni 14 e 15); 2) appartamento censito al
Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2;
3) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio
142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub 2 e 3 della particella 3738); B) in favore di Parte_4
e relativa a ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: 1) appartamento censito al Catasto
[...]
Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5 (Fanno parte della presente donazione i diritti pari al restante 1/2 (un mezzo) indiviso dell'area pertinenziale come sopra descritta nella prima donazione);
C) in favore della coniuge, sig.ra , dell'usufrutto vitalizio in ragione di ½ Parte_2 indiviso sugli immobili di cui alle donazioni sub A e B, - con vittoria di spese e compensi di difesa.”
Nell'interesse di parte convenuta: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese di Palermo R.G. N. 622/2024 e del giudizio penale che si instaurerà in senso al procedimento penale del Tribunale Penale di Agrigento R.G. P.M. 1070/2016; in via preliminare: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice all'esperimento dell'azione ex art. 2901 e ss c.c.; nel merito rigettare le domande attoree, tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso Con vittoria di spese oltre IVA e CPA.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Parte_1 ha convenuto in giudizio ,
[...] CP_1 Parte_2
, e chiedendo la declaratoria
[...] Parte_4 Parte_3
d'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 28/12/2018, rep. n.
22079/9337, trascritto in data 25/01/2019, con il quale aveva trasferito: CP_1
A. al figlio ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_3
Pag. 2 di 13 o appartamento di civile abitazione censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni
14 e 15);
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2;
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub 2 e 3 della particella 3738);
B. al figlio , ½ della nuda proprietà dei seguenti immobili: Parte_4
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6);
o appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5;
C. in favore della coniuge l'usufrutto vitalizio in ragione di ½ Parte_2 indiviso sugli immobili sopra indicati.
1.2. A sostegno della domanda proposta, la curatela ha in primo luogo affermato che la massa dei creditori della società è creditrice dell'ex amministratore della medesima Parte_1 società faLIta, , a titolo di risarcimento dei danni derivati dalle condotte di mala CP_1 gestio poste in essere dal medesimo convenuto dal 1°/1/2018 al 22/11/2018, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione. La parte attrice ha riferito di aver avviato un'azione giudiziale ex art. 146, co. 2, lett. a), L.F. nei confronti del convenuto per far CP_1 valere il diritto al risarcimento del danno patito, quantificato in euro 1.578.153,00.
1.3. L'odierna parte attrice ha aggiunto di essersi costituita parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 1070/2016 r.g.n.r., a carico, tra gli altri di , al fine di ottenere, anche CP_1 nei confronti di quest'ultimo, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dei fatti oggetto di imputazione, relativi a condotte realizzate proprio nella sua qualità di amministratore della società oggi faLIta ed in danno di quest'ultima.
1.4. Quanto all'eventus damni, la parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe donato ai suoi figli e alla coniuge i beni immobili già menzionati spogliandosi dell'intero suo patrimonio immobiliare e rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito vantato dall'attore.
1.5. Quanto all'elemento soggettivo, in base alla prospettazione attorea sussisterebbe la piena consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie come emergerebbe dalla stipula degli atti di donazione poco dopo il commissariamento prefettizio
Pag. 3 di 13 della l'adozione della certificazione interdittiva antimafia ai sensi degli Parte_1 artt. 84 c. 4, 87 e 91 D. Lgs. 159/2011 (nota n. 33516 del 16.11.2018) e la risoluzione della convenzione in forza della quale la esercitava la sua attività di gestione del Parte_1 servizio idrico. Ha aggiunto la parte attrice che gli atti di dismissione patrimoniale di cui si chiede la declaratoria d'inefficacia si sono verificati quando era ampiamente noto, quantomeno dal gennaio 2018, l'esistenza di un importante procedimento penale anche a carico dell'odierno convenuto proprio relativo alla gestione della . Parte_1
1.6. L'elemento soggettivo in capo ai beneficiari degli atti dispositivi si desumerebbe, infine, dal rapporto di stretta parentela che li lega al disponente debitore.
1.7. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha affermato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di donazione impugnato.
1.8. Costituendosi in giudizio, e CP_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto in primo luogo di disporre la sospensione del processo ai sensi Parte_4 dell'art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio risarcitorio avviato dalla parte attrice e del giudizio penale in cui la stessa parte attrice si è costituita parte civile.
1.9. I convenuti, inoltre, hanno eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903
c.c., deducendo che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, indicata nel 12-13 febbraio 2024, era ormai spirato il termine quinquennale dalla stipula dell'atto di donazione
(28/12/2018).
1.10. Quanto ai presupposti della revocatoria, i convenuti hanno dedotto che l'atto impugnato sarebbe stato posto in essere in un momento nel quale non vi era alcuna esposizione debitoria. Hanno richiamato sul punto l'anteriorità dell'atto di donazione rispetto alla data della dichiarazione di faLImento della società e alla notifica dell'atto di citazione di esercizio dell'azione di responsabilità.
1.11.I convenuti hanno inoltre contestato la prospettazione attorea deducendo che sarebbe caratterizzata da deficit assertivo e probatorio sulla sussistenza del credito risarcitorio.
1.12. Quanto all'eventus damni i convenuti hanno affermato che il pregiudizio per le ragioni creditorie andrebbe valutato ex ante, al momento dell'atto di cui si chiede la declaratoria di inefficacia, e che, al momento della donazione, il patrimonio del disponente era di valore talmente elevato
(oltre € 3.000.000,00) che il compimento del contestato atto dispositivo non avrebbe reso incerto o più difficile il soddisfacimento dell'asserito credito. Hanno depositato una relazione tecnica di parte dalla quale si ricaverebbe che il patrimonio personale dell'odierno convenuto
[...]
nella quasi totalità composto da quote di partecipazione in società altamente CP_1 patrimonializzate e dotate di significativa redditività, era ampiamente capiente a tale data.
Pag. 4 di 13 1.13.Quanto al presupposto della scientia fraudis, i convenuti hanno dedotto che l'atto di donazione sarebbe stato posto in essere senza alcun intento fraudolento e senza alcuna consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori come si ricaverebbe dai seguenti indici:
1.13.1. gli immobili oggetto di donazione erano stato acquistati dai coniugi e CP_1
con provvista proveniente in via prevalente dal patrimonio della moglie Pt_2 [...]
avendo versato per l'acquisto la sola somma di € Parte_2 CP_1
50.000,00 a fronte dei 450.000,00 impegnati dalla;
il pertanto, dal Pt_2 CP_1 punto di vista psicologico non avrebbe percepito come proprio il patrimonio immobiliare in questione;
1.13.2. la donazione sarebbe avvenuta su impulso della , nel contesto di una crisi Pt_2 coniugale, in un momento nel quale nessuna pretesa risarcitoria era stata rivolta nei confronti del CP_1
1.14.Sulla base di tali argomentazioni, la parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea.
1.15. All'udienza di prima comparizione delle parti, disattesa l'istanza di sospensione del processo, la causa è stata avviata alla decisione senza attività istruttoria. Sono stati dunque assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, all'udienza fissata a tal fine, la causa è stata rimessa in decisione.
2. La richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
2.1. La parte convenuta ha insistito nella richiesta di sospensione del processo in ragione della pendenza dei giudizi civile e penale, ritenuti pregiudiziali ai sensi dell'art. 295 c.p.c., aventi ad oggetto l'accertamento dell'illecito addebitato all'odierno convenuto e CP_1 il conseguente credito dell'odierna parte attrice.
2.2. Ritiene il Tribunale che debba essere ribadito che non ricorrono nel caso di specie i presupposti per la sospensione del processo.
2.3. Va richiamato al riguardo il principio di diritto affermato in modo costante dalla Corte di
Cassazione in base al quale < rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a
Pag. 5 di 13 tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019 (Rv.
653004 - 01)).
2.4. Non essendovi ragioni per discostarsi dal richiamato, consolidato orientamento interpretativo, la richiesta di sospensione va senz'altro disattesa.
3. L'eccezione di prescrizione
3.1. Ritiene inoltre il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sia priva di fondamento e debba essere disattesa.
3.2. Quanto all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, dev'essere data continuità al principio di diritto in base al quale «la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746
- 02)).
3.3. Quanto al dies ad quem, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a queLI sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 (Rv. 637603 – 01)).
3.4. Facendo applicazione dei principi di diritto appena enunciati al caso di specie, va rilevato che l'atto di donazione oggetto della domanda di parte attrice è stato trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Agrigento in data 25/1/2019 (doc. all. parte attrice n. 6).
3.5. Ne consegue che al 22/1/2024, data della consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario e della contestuale notifica a mezzo PEC nei confronti di CP_1
e non era ancora spirato il termine di prescrizione
[...] Parte_2 quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.
4. La revocatoria – il diritto di credito della parte attrice
Pag. 6 di 13 4.1. Si è già ricordato che, ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
4.2. Nel caso di specie, la parte attrice ha ampiamente documentato la sussistenza del credito, quantomeno nella lata accezione appena descritta, ed infatti sono stati depositati, oltre alla sentenza di faLImento della società Parte_1
4.2.1. l'atto di citazione del 9.1.2024, notificato l'11/1/2024, introduttivo del giudizio risarcitorio in cui si descrivono in dettaglio le condotte contestate al convenuto
, anche con rinvio per relationem alla relazione redatta dai consulenti CP_1 tecnici incaricati dalla curatela odierna attrice;
questi ultimi consulenti hanno analiticamente esposto l'esito delle attività di verifica della non corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili secondo le norme del codice civile e secondo i principi contabili e hanno proceduto alle conseguenti rettifiche;
sulla scorta degli esiti degli accertamenti condotti ed avuto riguardo alle rettifiche operate, i consulenti hanno potuto accertare che il capitale sociale della Parte_1 si era ridotto al di sotto del minimo legale già a partire dall'esercizio 2016 (Euro -
4.088.912,00), con il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento della società
e con la conseguente responsabilità dell'organo amministrativo (di cui l'odierno convenuto è stato Presidente dal 1°/1/2018 al 22/11/2018) per CP_1 violazione degli obblighi di gestione conservativa e liquidatoria sanciti dall'articolo
2486 c.c. e per la prosecuzione dell'attività caratteristica con aggravamento del deficit patrimoniale della società; nella predetta relazione si indicano in modo dettagliato anche i danni derivanti dalle condotte degli amministratori, tra i quali figura l'odierno convenuto , danni quantificati secondo il criterio della differenza dei CP_1 netti patrimoniali (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice);
4.2.2. gli atti del processo penale nell'ambito del quale la Curatela odierna attrice si è costituita parte civile, dai quali emerge che l'odierno convenuto è CP_1 stato rinviato a giudizio in relazione ad una pluralità di imputazioni cui sono sottese condotte generative di danno nei confronti della massa dei creditori della società
il riferimento è, tra le altre e a titolo esemplificativo, alle Parte_1 condotte consistite nella sottrazione di risorse patrimoniali dalla società
[...] in favore delle società del “gruppo NE” e ai reati fiscali che hanno Parte_1
Pag. 7 di 13 esposto la società a rilevantissime pretese dell'Erario anche per Parte_1 sanzioni (doc. 3-4-5 del fascicolo di parte attrice).
4.3. Non v'è dubbio che dalla documentazione, anche tecnica, depositata da parte attrice emergano con sufficiente precisione i presupposti d'insorgenza del credito risarcitorio nei confronti dell'odierno convenuto che non ha fornito in questa sede alcuna allegazione o CP_1 argomentazione idonea a porre in discussione la legittimazione dell'odierna parte attrice.
5. La revocatoria – l'eventus damni
5.1. Quanto al presupposto dell'eventus damni, va rilevato che il relativo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
5.2. Sul punto va infatti ricordato che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 - 01)).
5.3. Alla luce del principio di diritto appena enunciato, ritiene il Tribunale che l'atto dispositivo impugnato sia sicuramente idoneo a determinare effetti pregiudizievoli per i creditori trattandosi di donazioni dell'intero patrimonio immobiliare del disponente e dunque di atti che hanno indubbiamente generato una diminuzione quantitativa del patrimonio della parte debitrice.
5.4. La parte convenuta ha affermato che non sussisterebbe il presupposto dell'eventus damni poiché, al momento della donazione, il convenuto era titolare di un patrimonio CP_1 ampiamente capiente, tale da garantire il soddisfacimento del credito dell'odierna parte attrice.
La parte convenuta ha in particolare riferito che era titolare, alla data della CP_1 donazione, di una quota di partecipazione nella società G. CA DI IC & F.LI
NC il cui valore ha quantificato in € 3.798.427,45.
5.5. Va rilevato, a tale ultimo riguardo, che la consistenza del patrimonio mobiliare del debitore, in presenza della dismissione dell'intero suo patrimonio immobiliare, non consente di escludere l'eventus damni quantomeno nei termini di una significativa variazione quantitativa e qualitativa in peius della garanzia patrimoniale generica.
Pag. 8 di 13 5.6. Deve ritenersi, sul punto, che l'atto dispositivo con cui il debitore doni l'intero suo patrimonio immobiliare rimanendo titolare di patrimonio solo mobiliare, costituito da partecipazioni societarie, determina senz'altro una modificazione della garanzia patrimoniale generica quantitativa e qualitativa idonea a rendere quantomeno più incerto il soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Si è affermato infatti che le partecipazioni societarie, considerata la loro maggiore soggezione a mutamenti di valore, in ragione dell'alea che contraddistingue ogni attività imprenditoriale, costituiscono cespiti patrimoniali caratterizzati da minore idoneità in termini di garanzia del credito e, in particolare, di certezza nel soddisfacimento del credito (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20232 del 14/07/2023 (Rv. 668274 - 02)). Ne consegue che il mutamento della composizione del patrimonio del debitore, prima costituito da beni immobili e partecipazioni e successivamente privato della componente immobiliare determina il pericolo quantomeno di una maggiore incertezza per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
5.7. Sotto un ulteriore profilo, deve ritenersi che la documentazione depositata da parte convenuta neppure consenta di ritenere provata la consistenza patrimoniale del debitore alla data della donazione ed in particolare il valore effettivo della partecipazione al capitale della società G.
CA DI IC & F.LI NC.
5.8. La parte attrice ha infatti depositato: (1) un documento denominato “bilancio di esercizio al
31/12/2018”, con intestazione “GCAMP” che reca la sottoscrizione (non datata) del solo
, non accompagnato da alcuna delibera di approvazione, non depositato presso CP_1 il Registro delle imprese (trattandosi di società di persone); (2) un documento denominato
“bilancio di esercizio al 31/12/2017”, con intestazione “GCAMP” che reca la sottoscrizione (non datata) del solo non accompagnato dalla delibera di approvazione, non CP_1 depositato presso il Registro delle imprese (trattandosi di società di persone); (3) una relazione tecnica di parte che si limita ad applicare la percentuale del 20 % (pari alla dimensione della quota di partecipazione di ) al valore del patrimonio netto della società G. CP_1
CA DI IC & F.LI NC come risultante dai documenti sopra indicati ai numeri
1 e 2.
5.9. Ritiene il Tribunale che la documentazione appena indicata non consenta di considerare come dimostrata la capienza del patrimonio del debitore al momento dell'atto dispositivo in quanto:
- non v'è alcun elemento che consenta di riferire univocamente i bilanci depositati alla società in questione non essendovi alcuna intestazione che riferisca con sufficiente grado di chiarezza i documenti alla società, né alcuna delibera di approvazione e non essendo i documenti contabili sottoscritti dal rappresentante dell'impresa (NE LE, v. visura camerale in atti);
Pag. 9 di 13 - i documenti contabili allegati dalla parte convenuta non sono stati depositati al registro delle imprese e sono privi di qualsivoglia elemento che consenta di attribuirgli data certa;
- non è possibile affermare con sufficiente grado di certezza l'attendibilità dei valori riportati in bilancio e la regolare tenuta delle scritture contabili;
- gli elementi dell'attivo riportati nei documenti contabili sono anche relativi a partecipazioni sociali in altre società come la GI NE PA (partecipazione del valore di Euro
2.131.934,08), rispetto alle quali l'odierno convenuto risulta essere stato CP_1 rinviato a giudizio poiché, in qualità di amministratore di fatto di tale società, (1) avrebbe effettuato vendite fraudolente, (2) avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell'IVA per importi superiori al milione di euro;
(3) avrebbe drenato illegittimamente risorse dalla società poi faLIta;
Parte_1
5.10. In conclusione, la mancanza di riferibilità certa dei documenti alla società, la carenza di data certa, la mancanza di elementi che consentano di affermare la regolare tenuta delle scritture contabili e l'attendibilità dei valori di bilancio, non consentono di ritenere provata la residua capienza del patrimonio del debitore dopo l'atto di donazione immobiliare già più volte citato.
6. La revocatoria – l'elemento soggettivo
6.1. Passando all'esame dell'elemento soggettivo richiesto per la declaratoria d'inefficacia ex art. 2901 c.c., osserva innanzitutto il Tribunale che l'atto dispositivo in questione è certamente a titolo gratuito trattandosi di una donazione immobiliare.
6.2. Va inoltre osservato l'atto è successivo al sorgere del credito ed infatti è stato posto in essere in data 28-12-2018 mentre il credito risarcitorio della parte attrice trova fondamento nelle condotte poste in essere dal convenuto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di CP_1
Amministrazione della società faLIta, dal 1°/1/2018 al 22/11/2018 (sulla necessità di ancorare l'insorgenza del credito al momento dell'illecito v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11121 del
10/06/2020 (Rv. 658141-01)).
6.3. Trattandosi di atto a titolo gratuito, successivo all'insorgere del credito, è richiesto l'accertamento in capo debitore della scientia damni intesa come la semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. La prova di tale consapevolezza può essere fornita mediante presunzioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2748 del 11/02/2005 (Rv. 579523 - 01)). Non è necessaria la dimostrazione di alcuna situazione soggettiva in capo al terzo beneficiario.
6.4. Ritiene il Tribunale che siano stati forniti nel caso di specie sufficienti elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, che consentono di concludere per la sussistenza della consapevolezza, in
Pag. 10 di 13 capo al donante della potenziale lesività dell'atto per le ragioni creditorie. CP_1
Sotto tale profilo rilevano le seguenti circostanze:
6.4.1. con l'atto in questione, il debitore si è spogliato, a titolo gratuito, dell'intero suo patrimonio immobiliare (la circostanza non è contestata da parte convenuta);
6.4.2. il debitore, all'epoca della donazione, era già a conoscenza delle gravi circostanze seguenti, che avrebbero inciso in modo determinante sulle successive vicende della società amministrata e sulle sue vicende personali, portando Parte_1 all'apertura del faLImento della società e di un procedimento penale a suo carico per gravi fatti relativi all'esercizio dell'attività di amministrazione della società: (a)
l'adozione da parte della di una “certificazione antimafia Controparte_2 interdittiva ai sensi degli artt. 84 c. 4, 87 e 91 d.lgs. 159/2011” a carico della società
per il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata (nota Parte_1
n. 33516 del 16.11.2018); (b) la risoluzione, da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica Part
- 9 di Agrigento, della convenzione stipulata il 27.11.2007 con la Parte_1 per la gestione del servizio idrico integrato (delibera n. 2 del 6.12.2018); (c)
[...]
l'avvio del procedimento penale, anche a carico di , per fatti relativi CP_1 all'amministrazione della società (doc. 7 di parte attrice). Parte_1
6.5. In definitiva, al momento dell'atto impugnato il debitore era ovviamente consapevole dell'azzeramento del suo patrimonio immobiliare che ne sarebbe conseguito ed era a conoscenza della gravità della situazione relativa alla che avrebbe poi condotto al Parte_1 faLImento della predetta società (v. dichiarazione di faLImento da parte del Tribunale di Palermo, doc. all. parte attrice, doc. 3 pp. 50 e ss.) e al rinvio a giudizio per i gravi fatti relativi all'esercizio della carica di Presidente del C.d.A. della predetta società (v. doc. 5 fascicolo di parte attrice).
6.6. Neppure rileva in questa sede la circostanza riferita da parte attrice per la quale la provvista per l'acquisto degli immobili sarebbe stata fornita in via prevalente dalla coniuge del medesimo convenuto e la donazione sarebbe rientrata nell'ambito della pianificazione CP_1 patrimoniale familiare e di una crisi del rapporto coniugale. Tali circostanze non sono state dimostrate dalla parte convenuta ed in ogni caso sono prive di rilevanza in quanto, come già rilevato, in questa sede a rilevare non è la finalità dell'atto, né lo sono i suoi motivi, occorrendo esclusivamente l'accertamento della consapevolezza della lesività dell'atto per i creditori che, per i motivi già esposti, non può essere esclusa ed anzi dev'essere ritenuta sussistente con certezza. La domanda attorea pertanto è fondata e dev'essere accolta.
7. Le spese
Pag. 11 di 13 7.1. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014 per la fase di studio e introduttiva e in conformità ai parametri minimi per le successive fasi, non essendosi svolta attività istruttoria ed essendosi incentrata la successiva attività difensiva esclusivamente sullo sviluppo dei temi già affrontati negli scritti introduttivi.
7.2. Deve tenersi conto, inoltre, del valore indeterminabile della controversia. Va infatti considerato che nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014 (Rv. 630692 - 01). Nel caso di specie, il credito litigioso in relazione al quale è stata svolta la domanda è stato indicato da parte attrice, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio risarcitorio, in una somma determinata o nella “misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero determinata, anche in via equitativa, dall'On.le Tribunale adito”; espressioni analoghe sono state impiegate in sede di costituzione di parte civile nel processo penale a carico del convenuto . Ne consegue che il valore credito va CP_1 ritenuto non determinabile (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 -
01)). In conformità al disposto dell'art. 5 comma 6 del DM 55/2014, il valore della causa va ricondotto entro lo scaglione fino a euro 260.000 dovendosi tener conto (1) del valore non determinabile, allo stato, del credito della curatela pur trattandosi di un credito presumibilmente di rilevante importo, quantificato dai consulenti tecnici di parte del faLImento in misura superiore ad 1,5 milioni di Euro, misura che dovrà essere approfondita e vagliata in sede di giudizio risarcitorio con valutazioni cui non è possibile sovrapporsi in modo analitico in questa sede;
(2) del grado di complessità medio delle questioni fattuali e giuridiche trattate, trattandosi di questioni ricorrenti nelle controversie instaurate con azione revocatoria;
(3) del risultato utile atteso che attiene alla possibilità di procedere ad esecuzione su beni il cui valore è stato quantificato in sede di stipula in complessivi Euro 183.600 (doc. 6 di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 188/ 2024 promossa da
[...]
contro , , Parte_1 CP_1 Parte_2
e , disattesa ogni altra istanza, eccezione e Parte_3 Parte_4 deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_1
l'atto del 28/12/2018, rep. n. 22079, racc. 9337 (trascritto il
[...]
25.1.2019), in Notaio , contenente tre distinte donazioni del donante Persona_1
Pag. 12 di 13 : A) in favore di e relativa a ½ della nuda proprietà CP_1 Parte_3 dei seguenti immobili: 1) appartamento di civile abitazione censito al Catasto
Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.25 (ex subalterni 14 e 15); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di
Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.2; 3) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di
Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.3 (fa parte degli immobili donati la terrazza allocata nella parte antistante degli stessi quali identificati in catasto dai sub
2 e 3 della particella 3738); B) in favore di e relativa a ½ della nuda Parte_4 proprietà dei seguenti immobili: 1) appartamento censito al Catasto Fabbricati di
Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.19 (ex subalterni 1 e 6); 2) appartamento censito al Catasto Fabbricati di Agrigento, comune censuario di Agrigento al foglio 142, particella 3738 sub.5 (Fanno parte della donazione i diritti pari al restante 1/2 (un mezzo) indiviso dell'area pertinenziale come sopra descritta nella prima donazione); C) in favore della coniuge, sig.ra Parte_2
dell'usufrutto vitalizio in ragione di ½ indiviso sugli immobili di cui alle
[...] donazioni sub A e B;
- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari e a tutti i responsabili dei competenti servizi l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e comunque di dare pubblicità alla medesima;
- condanna i convenuti in via solidale tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 9.142,00 por compenso professionale, in euro 1.744,62 per spese esenti (CU, marca da bollo, spese di notifica), oltre spese forfettarie nella misura del
15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Agrigento, 12/4/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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