Articolo 609 sexies del Codice penale
Articolo 583 quaterArticolo 610
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6 marzo 1996
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23 ottobre 2012
Art. 609-sexies.

(( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).)) ((Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile))
Entrata in vigore il 23 ottobre 2012
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