Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3169 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3169/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DANIELE CALLONI (C.F. ) e LUCA MUFFATTI (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Foro C.F._3
Buonaparte n. 68.
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. FILIPPO MARIA CORBO' (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 122.
APPELLATA NONCHE' CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER Pt_1 Piaccia alla Corte d'Appello Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, In via principale: - in parziale riforma della sentenza n. 3834/2024 del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Signor nella causazione del sinistro de quo e, per Controparte_2
l'effetto, condannare in via solidale e/o alternata tra loro la Controparte_3
- condannare gli appellati in via solidale o alternata al versamento, in favore degli Avv.ti Daniele Calloni e Luca Muffatti, dichiaratisi antistatari, della somma di € 22.093,00 (da maggiorarsi di spese generali, IVA e CPA) a titolo di differenza di compensi professionali dovuti in esito alla soccombenza nel primo grado di giudizio, o comunque di quella diversa somma che risulterà di giustizia;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato un concorso di colpa della Signora nella Pt_1 causazione del sinistro, ridurre al minimo il suddetto concorso e, conseguentemente, condannare comunque gli appellati al risarcimento del danno, come meglio esposto in premesse, calcolato quale differenza tra quanto dovuto in forza delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e quanto già liquidato dalla sentenza di primo grado
PER Controparte_1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 342 cpc novellato post riforma Cartabia.
Nel merito rigettare tutti i motivi di appello proposti, sia in punto an che quantum debeatur, dalla
Sig.ra per la riforma della sentenza n. 3834/24 del Tribunale di Milano, Parte_1 pubblicata in data 08.04.2024, giacché infondati in fatto ed in diritto;
e per l'effetto si chiede confermare la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese e compensi di questa fase del procedimento, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Con vittoria di competenze, onorari, spese ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1
e la società esponendo di essere Controparte_2 Controparte_3 stata investita, in data 16.7.2018, nel Comune di Milano, mentre attraversava un passaggio pedonale in corrispondenza di un incrocio semaforizzato, dall'autovettura di proprietà del da CP_2 quest'ultimo condotta e assicurata con la compagnia convenuta, nonché di aver riportato lesioni a seguito del sinistro, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subìti.
Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree. Controparte_3
Non si costituiva invece pertanto ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Veniva espletata una CTU, da cui emergeva che la , in conseguenza del sinistro, subiva Pt_1 gravissime lezioni che determinavano un'invalidità permanente quantificabile, in termini di danno biologico, nella misura del 65%, nonché un'invalidità temporanea totali di 90 giorni e di ulteriori 90 giorni al 75%. Nel periodo di inabilità temporanea individuava un grado di sofferenza di 4 (su una scala da 1 a 5) e, in ordine al danno biologico permanente, una “sofferenza menomazione – correlata di grado elevato”. Da ultimo, riconosceva la necessità di assistenza per 5 ore al giorno e considerava spese mediche congrue per € 2.613,00.
Con sentenza n. 3834/2024, pubblicata l'8.4.2024, il Tribunale di Milano così statuiva:
“
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 226.255,50, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 37.320,91;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore degli avvocati Calloni Daniele e Muffatti
Luca, procuratori della parte attorea, delle spese di lite liquidate in Euro 1.723,24 per esborsi ed Euro 7.100,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
3. pone a carico delle parti convenute le spese della ctu espletata”.
Il Tribunale, basandosi sulle dichiarazioni rese alla Polizia Locale dalla signora che ha Pt_2 affermato che al momento dell'investimento l'impianto semaforico proiettava luce verde per il conducente del veicolo , ha ritenuto sussistente in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50% ciascuno, essendo emersa da una parte la visibilità in fase di attraversamento del pedone da parte del conducente, dall'altra presumibilmente quanto meno un'erronea valutazione da parte del pedone dei tempi di attraversamento della carreggiata in relazione alla luce dell'impianto semaforico, trovandosi lo stesso pedone nella parte centrale della carreggiata mentre il semaforo proiettava luce verde per i veicoli.
Sulla base delle suddette dichiarazioni e in applicazione della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2021, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale subìto dall'attrice in € 425.382,00 per il danno permanente (di cui € 283.588,00 in relazione alla componente di danno biologico ed € 141.794,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore), nonché in € 15.592,50 per il danno temporaneo, per un totale di €
440.974,50.
Non liquidava, invece, alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, mentre a titolo di danno patrimoniale liquidava le spese mediche di cura, pari alla somma di €
10.072,50, nonché la somma di € 1.464,00, per un totale di € 11.536,50.
In ragione della sussistenza in capo all'attrice di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal predetto importo di € 452.511,00 detraeva la misura del 50%, e addiveniva, dunque, alla liquidazione della somma di € 226.255,50.
Ha proposto appello la signora chiedendo, in parziale riforma della sentenza, di Parte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor nella causazione del sinistro e, per l'effetto, CP_2 di condannare in via solidale e/o alternata tra loro la società ed il signor al Controparte_1 CP_2 risarcimento della restante quota del 50% del danno, in applicazione delle Tabelle di Milano 2024, pari ad € 297.800,50, e di condannare gli appellati in via solidale o alternata al versamento, in favore dei difensori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, della somma di € 22.093,00 a titolo di differenza di compensi professionali dovuti in esito alla soccombenza nel giudizio di primo grado, in via subordinata, di ridurre al minimo il concorso di parte appellante nella causazione dell'evento e di condannare gli appellati al risarcimento del danno calcolato quale differenza tra quanto dovuto in forza delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 e quanto già liquidato dalla sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello, sia Controparte_1 in punto di an che di quantum debeatur e, per l'effetto, la conferma della sentenza, con vittoria di competenze, onorari, spese e accessori di legge.
Non si costituiva invece pertanto ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia.
All'udienza del 6.3.2025 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2143/15,
l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza che a suo dire avrebbe disapplicato gli artt. 2054 comma 1 e 1227 comma 1 c.c. e attribuita all'attrice/appellante il 50% della responsabilità nella causazione dell'investimento pedonale per un'asserita ed indimostrata
“errata valutazione da parte dello stesso pedone dei tempi di attraversamento della carreggiata in relazione alla luce dell'impianto semaforico”, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità esclusiva in capo al nella determinazione dell'evento per cui è causa, nonché CP_2 per la mancata applicazione della norma sulla circolazione dei veicoli di cui all'art. 2054 c.c. e di quella sul concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227 c.c.
Osserva, anzitutto, la corte che il giudice ha fondato la sua decisione sulla relazione dell'incidente stradale (verificatosi in data 17-7-18 ore 15 circa in Milano nell'incrocio tra via Mascheroni e via Ariosto) della polizia locale che ha raccolto le dichiarazioni della sig. presente in loco, che Pt_2 ha riferito di non aver assistito al sinistro essendo rivolta verso una vetrina ma di aver udito l'impatto, di essersi girata nel mentre e di aver visto a quel punto che la era riversa al suolo al Pt_1 centro della carreggiata e che l'impianto semaforico proiettava luce verde a favore dell'autoveicolo. Dalla suddetta circostanza il giudice ha dedotto che, essendo la molto anziana (85 anni al Pt_1 momento del sinistro), la predetta avesse intrapreso l'attraversamento della carreggiata di 10 mt con il verde a suo favore (come dalla stessa dichiarato) senza però calcolare correttamente i tempi e trovandosi nel mezzo del percorso quando è scattato il rosso e quindi il verde per le auto.
La ricostruzione dei fatti è plausibile e non è smentita dalla documentazione “Agenzia Mobilità Ambiente Territorio” da cui risulta che l'impianto effettua dilatazioni e accorciamenti di durata della sequenza semaforica e che non è possibile ricostruire con precisione il colore della luce proiettata dall'impianto semaforico in un determinato momento. Ugualmente il report dell'evento accelerometrico (doc. 4 fasc. I grado parte convenuta) asseritamente estratto dalla scatola nera, allegato dalla convenuta non fornisce una ricostruzione dettagliata dell'evento, utile per determinare le cause e le responsabilità dell'incidente non includendo, come dovrebbe, informazioni dettagliate sull'incidente in relazione alla data e ora dell'incidente, posizione GPS, velocità del veicolo prima dell'impasto e dopo, stato dei freni, posizione dell'acceleratore, angolo di sterzata, cinture di sicurezza, airbag, sistemi di assistenza attivi, percorso con tracciamento degli ultimi 10 secondi prima dell'incidente .
Tanto premesso, in via generale si osserva che, secondo la giurisprudenza alla quale questa corte si conforma, ” il conducente del veicolo investitore deve vincere la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 cit., e può farlo solo «dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Il rapporto tra l'art. 2054 e l'art. 1227 cod. civ. è, alla luce della giurisprudenza di legittimità, impostato nel senso che «la prevenzione degli incidenti è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma appunto imprevedibili ed in quanto tali inevitabili” Tuttavia la medesima giurisprudenza ritiene che “ la lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, che è quello che la Corte d'appello abruzzese ha fatto nel caso in esame, individuando criticità tanto nel conducente che nel pedone. È qui il caso di ricordare quanto si è detto in precedenza, e cioè che la sentenza ha evidenziato tutte le specifiche ragioni di colpa esistenti a carico della costituite Pt_3 non solo e non tanto dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali (che distavano appena dodici metri), quanto dal fatto di non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, finendo in tal modo per rimanere bloccata al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarla. Quanto, poi, al riparto percentuale delle rispettive responsabilità, il Collegio sottolinea che si tratta di una valutazione appartenente ad un tipico potere del giudice di merito, il cui sindacato esula dai limiti del presente giudizio di legittimità”(Cass 2433/24).
Venendo alla fattispecie sub iudice : deve escludersi, data l'età della che le impediva di Pt_1 correre, che la predetta abbia imprevedibilmente e repentinamente impegnato l'incrocio; deve ritenersi che l'automobilista non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno , essendo l'ostacolo, costituito da soggetto vulnerabile ben visibile1, prevedibile ed evitabile in quanto si trovava a transitare in pieno giorno nel centro cittadino in prossimità di attraversamento pedonale e semaforizzato.
Sebbene la condotta del conducente sia connotata da colpa , non vi è tuttavia ragione di escludere l'operatività della fattispecie dell'art 1227 1 comma cc per il solo fatto che il comportamento del pedone anche se colposo non è stato anche repentino e imprevedibile ( cass 2009/6168) , dovendosi svolgere, come si è detto, uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame ( Cass 2433/24).
Ciò premesso, il Giudice di prime cure, correttamente, pur dopo aver accertato che la presenza della Signora al centro della carreggiata non fosse né invisibile né imprevedibile, ha altresì Pt_1 constatato una componente di colpa in capo alla atteso che al momento dell'impatto la Pt_1 predetta si trovava al centro della carreggiata con la luce semaforica verde a favore dei veicoli antagonisti, il che fa necessariamente presumere che abbia erroneamente calcolato i tempi dell'attraversamento azzardandosi senza alcun aiuto in un incrocio così ampio.
Ritiene tuttavia la corte che la sentenza debba essere riformata dovendo il concorso di colpa essere affermato in misura prevalente a carico del conducente non avendo il tenuto una condotta CP_2 di guida adeguata alle condizioni di tempo e di spazio in cui si trovava. Infatti, a norma dell'art. 142 del Codice della Strada il conducente non solo ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione (comma 1)2 ma, inoltre, a norma del comma 4 del citato articolo, ha l'obbligo di ridurre la velocità e, occorrendo, anche di fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza. Ciò significa che il conducente ha sempre l'onere di arrestare il veicolo allorquando il pedone stia completando l'attraversamento pedonale. Tali obblighi del conducente sono poi speculari al diritto del pedone, che ha cominciato l'attraversamento della via, di fare legittimamente affidamento sul fatto che i veicoli gli consentano di concluderlo e raggiungere il marciapiede posto all'altro lato della strada.
Pertanto, il Giudice di prime cure, premesso, che il sinistro è avvenuto al centro della carreggiata, in condizioni di perfetta visibilità e che la procedeva ad andatura particolarmente lenta, avrebbe Pt_1 però dovuto ascrivere al conducente l'80% della responsabilità per non aver posto in essere alcuna manovra di emergenza, essendo in loco assente ogni traccia di frenata ( dal verbale di incidente stradale risulta infatti che dalle telecamere di sorveglianza private del condominio del civico n. 12 di Via Mascheroni si vedeva “la sagoma del pedone, evidentemente in precedenza caricato sul cofano del veicolo, che a causa dell'arrestarsi dell'auto, cade dal cofano, rovinando al suolo” e che il veicolo del riportava danni visibili, oltre che al paraurti ed al cofano anche CP_2 il “parabrezza incrinato”).
Con il secondo motivo di appello la lamenta l'applicazione delle Tabelle di Milano 2021 in Pt_1 luogo di quelle del 2024.
Questa Corte, nella disamina del presente motivo di gravame non può che basarsi su dati oggettivo
– temporali.
Invero, al momento della pubblicazione della sentenza, a maggior ragione, dunque, della sua redazione, le Tabelle di Milano del 2024 non potevano essere applicate, avendo l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano provveduto all' aggiornamento in base agli indici Istat delle Tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale in data 21 maggio 2024, ed essendo stata pubblicata la sentenza in data 8 aprile 2024, dunque anteriormente all'entrata in vigore delle nuove
Tabelle.
E', pertanto, evidente che il Tribunale non è incorso in alcun errore nell'applicazione delle Tabelle di danno non patrimoniale del 2021, stante la loro vigenza al momento della redazione della sentenza quale parametro per gli organi giudiziari.
Tuttavia secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto -base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.” (Cass. civ. sez. III 22/11/2019 n.
30516, nello stesso senso Cass. Civ. sez. III 13/09/2018 n. 22265 e Cass. civ. sez. III 13/12/2016 n. 25485). Posto quindi che il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea di anni 85 al momento del sinistro in seguito all'evento per cui è causa, di un periodo di 90 giorni di inabilità temporanea assoluta, cui hanno fatto seguito ulteriori 90 giorni di inabilità temporanea al 75%; la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 65%” e che, quindi, “la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'odierna parte attorea va eseguita tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU”, considerata poi, come ha fatto il Giudice di prime cure, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute e l'età della danneggiata al momento del sinistro (85 anni), facendo applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024 in luogo di quelle del 2021, il danno non patrimoniale subito dalla parte attorea andrà liquidato in Euro
494.407,00 per il danno permanente ( di cui Euro 329.605,00 in relazione alla componente di danno biologico ed Euro 164.802,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore) ed € 18.112,50 per danno temporaneo, per un totale così di complessivi € 512.519,50. A ciò va aggiunto l'importo di € 11.536,50 per danno patrimoniale, riconosciuto dal Giudice di primo grado, per un totale di complessivi € 524.056,00.
Stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 20% , dal summenzionato importo va detratta la misura del 20% e dunque euro
104.811,20 detrazione che porta alla liquidazione, in moneta attuale, della somma di euro
419.244,80 .
Dalla somma predetta deve essere detratto l'importo pari a Euro 37.320,91 che nel corso del procedimento è stato versato alla parte attorea dalla compagnia assicuratrice convenuta;
il valore del danno e il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del fatto (16/7/2018); gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal 16/7/2018 alla data dell'acconto (13/9/2021, v. doc. 7 prodotto dalla compagnia convenuta); quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dal 13/9/2021 fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute appellate devono essere condannate al pagamento in favore della parte appellante della somma di Euro 419.244,80, oltre accessori come sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 37.320,91, nonché quanto pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite ( Cass n. 9064/18) che vede parte appellata soccombente e pertanto
[...]
, è tenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che si Controparte_4 liquidano in dispositivo, compensate per il 20% in considerazione del concorso di colpa della Pt_1 sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti;
nulla a carico del rimasto contumace in entrambi i gradi. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 3834/24 del Tribunale di Milano, condanna le parti appellate e al Controparte_4 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di Euro 419.244,80, oltre accessori come Parte_1 indicato in motivazione, dedotto l'importo di Euro 37.320,91, nonché quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza impugnata;
Condanna al pagamento in favore della delle Controparte_4 Parte_1 spese di entrambi i gradi che liquida in euro 22.450,00 per il primo grado e in euro 14.200,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari, detratto quanto già eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 9683/2011: la Corte ha stabilito che l'automobilista è responsabile se, allo scattare del verde, parte rapidamente e investe un pedone che stava ancora attraversando con il rosso. La Corte ha sottolineato che il conducente deve prestare attenzione anche ai pedoni che attraversano in modo imprudente, specialmente se l'attraversamento è già in corso e visibile 2 in particolare nei tratti di strada in prossimità delle intersezioni, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici (comma 3) - conservando il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (comma 2)