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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 03/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
LAGHEZZA CARLA ALESSANDRA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: reddito di cittadinanza
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.4.2023, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la violazione degli artt. 2, comma 1, e art. 7 L. 241/1990 per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto alla declaratoria di revoca/decadenza dalla prestazione del Reddito di Cittadinanza e per l'omessa comunicazione del provvedimento di revoca/decadenza dal beneficio e, per l'effetto, dichiarare nulla, inefficace, illegittima la richiesta di restituzione delle somme erogate e di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale e collegato;
2) accertare e dichiarare, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso, non indebita la somma percepita dalla ricorrente di € 3.159,72 e per l'effetto annullare, stante il suo carattere discriminatorio, la richiesta avanzata dall' di restituzione dell'importo di € 3.159,72 percepito dalla sig.ra CP_2 nel periodo aprile 2021 – gennaio 2022.” Pt_2
Nello specifico, l'odierna istante deduceva che a mezzo di CP_2 raccomandata ricevuta in data 27.3.2023, chiedeva la “restituzione dell'importo di euro 3159,72 erogato nel periodo aprile 2021-gennaio
2022 per mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in italia negli utimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, rilevando preliminarmente la violazione dell'art 7 e 2 della L. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento e, altresì, la violazione degli art. 2, 3, 31, 38 Cost. nonché l'art.117 della Cost. in relazione all'art. 14 CEDU e gli artt. 20 e 21 CDFUE, pertanto, chiedeva l'irripetibilità delle somme stante il suo carattere discriminatorio. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, concludeva per il CP_2 rigetto del ricorso, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto.
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
______________
La domanda risulta fondata.
2 Giova premettere che il Reddito di Cittadinanza, abrogato a decorrere dall'1.1.2024, è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile
2019, con il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 26 del 28/03/2019, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
I requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico, disciplinato all'art 1, comma 2 del D.L. del 28.1.2019 convertito in legge n. 26 del 2019, quello reddituale/patrimoniale previsto all'art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, la normativa previgente all'art. 1 disponeva che : “con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2
2) ) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
In riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro ( nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 );
2) un valore del patrimonio immobiliare, ( in Italia e all'estero ) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di (euro 5.000
3 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Orbene, con riguardo alla finalità del reddito di cittadinanza, si può osservare, come recentemente statuito dalla Corte Costituzionale con pronuncia n. 31/2025, che “il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022).”.
In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà.
Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico.
All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale.
4 Nel caso di specie non è in discussione il requisito anagrafico e non risulta di per sé contestata la sussistenza del requisito patrimoniale.
La revoca, in relazione alla domanda del Reddito di Cittadinanza, è stata infatti determinata dalla ritenuta mancanza del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni ex art. 2 c. 1 lett.a) n. 2 L.
26/2019).
Ciò detto, con circolare n.3803 del 14.4.2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare la residenza effettiva, in luogo della residenza anagrafica, quale elemento per la verifica in capo ai richiedenti il beneficio del reddito di cittadinanza, in possesso di regolare titolo di soggiorno, del requisito previsto dall'art. 2, c. 1, lett. a), sub. 2) del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n.26, consistente nella residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Nello specifico, la circolare ha evidenziato che, ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro.
A sostegno di quanto sopra esposto, appare opportuno richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha elaborato, in materie diverse, ma con un indirizzo convergente ormai da ritenersi consolidato, il principio secondo il quale l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento (Cass. n.30952/2017; Cass. n.4274/2019; Cass.
n.12380/2017)
Ebbene, nel caso di specie è pacifico che, al momento della presentazione della domanda (all'inizio del 2021), la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito della residenza decennale in Italia, in quanto giunta in Italia il 6.12.2015, come espressamente allegato dalla stessa (all.
2 fascicolo parte ricorrente).
Sul punto, è intervenuta dapprima la CGUE, sulle domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dal Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 29 luglio 2024 nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, dichiarando che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza (RDC) previsto dal D.L. 4/2019 è in contrasto
5 con l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 11, par. 1, lettera d) della direttiva n. 2003/109. Secondo la Corte: “ … la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta…”
In particolare, inoltre, la Corte Costituzionale su questione sollevata dalla Corte d'Appello di Milano con ord. del 31.5.2022 riguardante i cittadini dell'Unione e dunque l'obbligo di parità di trattamento di cui all'art. 24 direttiva 2004/38 con sentenza n. 31 del 20 marzo 2025 ha espressamente stabilito che : “ Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno
5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.
8.4.- In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea.
Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del
2025, la «pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle
“discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze”.
6 La Corte costituzionale con la precitata sentenza, pertanto, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno
5 anni»".
Alla luce di quanto sopra esposto e dalle risultanze istruttorie, le quali consentono di ritenere provato che la ricorrente, almeno dal
6.12.2015 ed ancora attualmente, risieda continuativamente in Italia, va ritenuta illegittima la nota di indebito per mancanza del requisito CP_2 della residenza, in quanto alla data della presentazione della domanda di RdC la stessa era residente in Italia “da almeno 5 anni”.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come l non abbia contestato né nella fase CP_2 amministrativa nè nel presente giudizio il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per mancanza del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n. 4/2019.
Pertanto, in applicazione dei principi appena richiamati, non risultando tra l'altro il superamento dei limiti reddituali, le somme richieste vanno dichiarate irripetibili. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 28.4.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_2
- dichiara l'irripetibilità della somma richiesta con nota del 7.3.2023 e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto CP_2 effettivamente trattenuto, oltre accessori di legge dal dovuto sino al soddisfo;
7 - condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in CP_2
€ 1300,00, oltre accessori se dovuti e rimborso spese come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Brindisi, 03.06.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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