Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
È sempre necessaria l'autorizzazione comunale per procedere alla somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, sia che la somministrazione avvenga nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati, e quindi sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi, sia che la somministrazione sia effettuata nei confronti di una pluralità di soggetti non indiscriminati, in quanto uniti da un rapporto variamente connotato, all'interno di locali privati (fattispecie relativa a somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO DO, nella qualità di Presidente del circolo ARCI "Metronome" domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO OROPALLO, APR giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UFFICIO PROVINCIALE PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - U.P.I.C.A. di CESENA - FORLÌ, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 186/96 della Pretura di FORLÌ, sezione distaccata di CESENA, depositata il 21/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Caputi Iambrenghi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OM NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.7.1994 OM SO, quale Presidente del circolo Arci "Metronome", proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa dall'U.P.I.C.A. di Forlì-Cesena in data 27.6.1994 e notificata il giorno 8.7.1994, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di L.
4.506.000 per avere "somministrato alimenti e bevande al pubblico, sprovvisto della prescritta autorizzazione amministrativa", in violazione dell'art. 3 comma I L.25.8.1991 n 287.. A sostegno della propria opposizione OM SO rilevava che l'Arci "Metronome" era un circolo privato per cui non trovava applicazione nei suoi confronti la normativa riportata nell'impugnata ordinanza diretta a regolare l'attività dei pubblici esercizi. Rilevava altresì che la somministrazione di bevande ai non soci si era verificata in occasione di una manifestazione organizzata per la diffusione della cultura musicale e che gli avventori non soci, presenti al momento dell'accesso della Polizia Municipale, erano in numero di 11.
Con sentenza in data 21.10.1996 il Pretore di Forlì-sezione distaccata di Cesena respingeva l'opposizione sul presupposto che anche una sola apertura generalizzata al pubblico per la somministrazione di bevande era sufficiente ad integrare il disposto dell'art. 3 L.287/91, non richiedendo la norma un'attività sistematica ed usuale di apertura al pubblico.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, fondato su unico motivo OM SO.
Resiste con controricorso l'Avvocatura Generale dello Stato. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso OM SO lamenta, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione dell'art. 3 comma I L. 25.8.1991 n 287, sul presupposto dell'inapplicabilità della norma indicata ai circoli privati.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero l'art. 3 della L. 25.8.1991 n 297 stabilisce al primo comma in via generale che "l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande .. . . sono soggetti ad autorizzazione"; al comma IV che "le regioni fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate" ed al comma VI che VI i limiti numerici determinati ai sensi del IV comma non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande . . . e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale . . . f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni enti o imprese pubbliche;
g) in scuole, in ospedali in comunità religiose in stabilimenti militari . . . ."
Appare evidente dalla lettura dell'intero articolo 3 della L.287/91 che la distinzione proposta dal ricorrente fra circolo privato ed esercizio pubblico non rileva, considerato che la autorizzazione comunale è sempre necessaria qualora si voglia procedere alla somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, sia che la somministrazione avvenga nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati e quindi sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi, sia che la somministrazione venga effettuata nei confronti di una pluralità di soggetti non indiscriminati -in quanto uniti da un rapporto che, nell'indicazione letterale ma non tassativa della legge, può assumere varie connotazioni,- all'interno di locali che si possono considerare, latu sensu e con definizione generale, privati. Unica differenza rinvenibile nella legge fra esercizi pubblici e locali privati, nell'accezione su precisata, è data dal numero limitato delle autorizzazioni rilasciabili per l'attivazione di pubblici esercizi, senza che da ciò si possa desumere l'esonero dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione comunale anche da parte dei gestori di esercizi non aperti ad un pubblico indiscriminato.
Ciò in quanto la somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, implica sempre la sussistenza di ineludibili interessi di carattere pubblico, quali le dimensioni del locale, l'attivazione di servizi igienici e dei meccanismi di sicurezza, che devono essere sovraintesi e vigilati dalla competente autorità comunale.
Pertanto, corretta come su precisato la motivazione dell'impugnata sentenza, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in L 18.600 per esborsi, e in L.
1.500.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999