TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3425/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Carrubba
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Mele e CP_1 C.F._2
Andrea Antinori
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e principale presso la madre, presso cui manterrà la residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nei tempi e secondo le modalità che seguono:
pagina 1 di 6 la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e la quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì martedì venerdì sabato domenica con la precisazione che il
Sig. : CP_1 nei giorni di frequenza scolastica, preleverà il figlio, presso l'abitazione dei nonni materni, alle ore
17.30 e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso di loro (se sarà giornata scolastica) o, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre), salvo che per un giorno a settimana laddove inizi a frequentare un'attività Per_1
extrascolastica nel primo pomeriggio in Valdagno;
in tal caso il padre andrà a prendere il figlio presso
l'abitazione della madre in Valdagno, sempre alle 17.30; nei giorni di vacanza scolastica e/o non lavorativi per la madre preleverà il figlio alle ore 10.00 presso la madre e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso i nonni materni se i nonni materni (se sarà giornata scolastica) o alle ore 10.00 presso la madre ( se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre).
Il padre trascorrerà, inoltre, con il figlio, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nel periodo festivo di Natale sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé dalle ore 10.00 della Vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Per_1
Natale, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Santo Stefano;
l'anno successivo, invece, resterà la Vigilia di Natale con la madre presso la quale il padre lo Per_1
preleverà il giorno di Natale, alle ore 16.00, e lo riaccompagnerà il giorno 27 dicembre, alle ore 10.00, trascorrendo con lui il giorno di Santo Stefano.
Nel periodo festivo di Pasqua sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé il figlio dalle ore 10.00 della Vigilia di Pasqua fino alle ore 16.00 del giorno di
Pasqua, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Pasquetta;
l'anno successivo, invece, resterà con la madre la Vigilia di Pasqua mentre il padre lo Per_1
preleverà presso di lei il giorno di Pasqua, alle ore 16.00, tenendolo con sé anche il giorno di
Pasquetta -con pernottamenti a Pasqua ed a Pasquetta- e riaccompagnandolo il giorno successivo al giorno di Pasquetta, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica o non
pagina 2 di 6 lavorativa per la madre) o, alle ore 7.00, presso i nonni materni ( se sarà giornata di frequenza scolastica).
-I ponti e le festività durante l'anno seguiranno il calendario ordinario;
- il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno, il giorno del compleanno di saranno Per_1
trascorsi , ad anni alterni, presso ciascun genitore.
2) Il Signor corrisponderà alla NO a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio un assegno mensile di €.220,00 (duecentoventi//00), da accreditarsi entro il giorno 20 Per_1
di ciascun mese sul conto corrente della madre a mezzo di bonifico bancario, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento diretto o al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate o affrontande nell'interesse del figlio, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente vigente. L'assegno
Unico universale sarà percetto al 50% da ciascun genitore.
3) nulla in ordine all'assegno divorzile essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
4) spese compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.8.2024 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Arzignano (Vi) il 5.9.2015 e che dall'unione era nato il [...] il figlio CP_1
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_1
Si costituiva con comparsa del 29.10.2024, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 5.11.2024 i coniugi comparivano personalmente davanti al Relatore e fallita la conciliazione, su loro richiesta, veniva emessa in data 19.12.2024, sentenza sullo status.
La causa veniva rimessa sul ruolo per l'esame delle istanze istruttorie e i coniugi comparivano il
13.3.2025 avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, dopo ampia discussione, preceduta da una proposta conciliativa del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 18.3.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Con comparsa in data 12.12.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.1.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio, stante la pendenza di trattativa.
All'udienza del 12.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e, premesso pagina 3 di 6 di non volersi riconciliare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 24.2.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
principale presso la madre, presso cui manterrà la residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nei tempi e secondo le modalità che seguono: la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e la quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì martedì venerdì sabato domenica con la precisazione che il
Sig. : CP_1 nei giorni di frequenza scolastica, preleverà il figlio, presso l'abitazione dei nonni materni, alle ore
17.30 e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso di loro (se sarà giornata scolastica) o, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre), salvo che per un giorno a settimana laddove inizi a frequentare un'attività Per_1
extrascolastica nel primo pomeriggio in Valdagno;
in tal caso il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione della madre in Valdagno, sempre alle 17.30;
pagina 4 di 6 nei giorni di vacanza scolastica e/o non lavorativi per la madre preleverà il figlio alle ore 10.00 presso la madre e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso i nonni materni se i nonni materni (se sarà giornata scolastica) o alle ore 10.00 presso la madre ( se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre).
Il padre trascorrerà, inoltre, con il figlio, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nel periodo festivo di Natale sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé , dalle ore 10.00 della Vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Per_1
Natale, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Santo Stefano;
l'anno successivo, invece, resterà la Vigilia di Natale con la madre presso la quale il padre lo Per_1
preleverà il giorno di Natale, alle ore 16.00, e lo riaccompagnerà il giorno 27 dicembre, alle ore 10.00, trascorrendo con lui il giorno di Santo Stefano.
Nel periodo festivo di Pasqua sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé il figlio dalle ore 10.00 della Vigilia di Pasqua fino alle ore 16.00 del giorno di
Pasqua, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Pasquetta;
l'anno successivo, invece, resterà con la madre la Vigilia di Pasqua mentre il padre lo Per_1
preleverà presso di lei il giorno di Pasqua, alle ore 16.00, tenendolo con sé anche il giorno di Pasquetta
-con pernottamenti a Pasqua ed a Pasquetta- e riaccompagnandolo il giorno successivo al giorno di
Pasquetta, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica o non lavorativa per la madre) o, alle ore 7.00, presso i nonni materni ( se sarà giornata di frequenza scolastica).
-I ponti e le festività durante l'anno seguiranno il calendario ordinario;
- il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno, il giorno del compleanno di saranno trascorsi Per_1
ad anni alterni, presso ciascun genitore.
2) dispone che il signor corrisponda alla NO a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio un assegno mensile di €.220,00 (duecentoventi//00), da accreditarsi Per_1
entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a mezzo di bonifico bancario, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento diretto o al rimborso del
50% delle spese straordinarie affrontate o affrontande nell'interesse del figlio, individuate e pagina 5 di 6 regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente vigente.
L'assegno Unico universale sarà percetto al 50% da ciascun genitore.
3) nulla in ordine all'assegno divorzile essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
4) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3425/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Carrubba
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Mele e CP_1 C.F._2
Andrea Antinori
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: 1) affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente e principale presso la madre, presso cui manterrà la residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nei tempi e secondo le modalità che seguono:
pagina 1 di 6 la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e la quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì martedì venerdì sabato domenica con la precisazione che il
Sig. : CP_1 nei giorni di frequenza scolastica, preleverà il figlio, presso l'abitazione dei nonni materni, alle ore
17.30 e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso di loro (se sarà giornata scolastica) o, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre), salvo che per un giorno a settimana laddove inizi a frequentare un'attività Per_1
extrascolastica nel primo pomeriggio in Valdagno;
in tal caso il padre andrà a prendere il figlio presso
l'abitazione della madre in Valdagno, sempre alle 17.30; nei giorni di vacanza scolastica e/o non lavorativi per la madre preleverà il figlio alle ore 10.00 presso la madre e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso i nonni materni se i nonni materni (se sarà giornata scolastica) o alle ore 10.00 presso la madre ( se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre).
Il padre trascorrerà, inoltre, con il figlio, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nel periodo festivo di Natale sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé dalle ore 10.00 della Vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Per_1
Natale, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Santo Stefano;
l'anno successivo, invece, resterà la Vigilia di Natale con la madre presso la quale il padre lo Per_1
preleverà il giorno di Natale, alle ore 16.00, e lo riaccompagnerà il giorno 27 dicembre, alle ore 10.00, trascorrendo con lui il giorno di Santo Stefano.
Nel periodo festivo di Pasqua sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé il figlio dalle ore 10.00 della Vigilia di Pasqua fino alle ore 16.00 del giorno di
Pasqua, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Pasquetta;
l'anno successivo, invece, resterà con la madre la Vigilia di Pasqua mentre il padre lo Per_1
preleverà presso di lei il giorno di Pasqua, alle ore 16.00, tenendolo con sé anche il giorno di
Pasquetta -con pernottamenti a Pasqua ed a Pasquetta- e riaccompagnandolo il giorno successivo al giorno di Pasquetta, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica o non
pagina 2 di 6 lavorativa per la madre) o, alle ore 7.00, presso i nonni materni ( se sarà giornata di frequenza scolastica).
-I ponti e le festività durante l'anno seguiranno il calendario ordinario;
- il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno, il giorno del compleanno di saranno Per_1
trascorsi , ad anni alterni, presso ciascun genitore.
2) Il Signor corrisponderà alla NO a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio un assegno mensile di €.220,00 (duecentoventi//00), da accreditarsi entro il giorno 20 Per_1
di ciascun mese sul conto corrente della madre a mezzo di bonifico bancario, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento diretto o al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate o affrontande nell'interesse del figlio, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente vigente. L'assegno
Unico universale sarà percetto al 50% da ciascun genitore.
3) nulla in ordine all'assegno divorzile essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
4) spese compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.8.2024 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in Arzignano (Vi) il 5.9.2015 e che dall'unione era nato il [...] il figlio CP_1
chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_1
Si costituiva con comparsa del 29.10.2024, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 5.11.2024 i coniugi comparivano personalmente davanti al Relatore e fallita la conciliazione, su loro richiesta, veniva emessa in data 19.12.2024, sentenza sullo status.
La causa veniva rimessa sul ruolo per l'esame delle istanze istruttorie e i coniugi comparivano il
13.3.2025 avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, dopo ampia discussione, preceduta da una proposta conciliativa del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 18.3.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Con comparsa in data 12.12.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.1.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio, stante la pendenza di trattativa.
All'udienza del 12.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e, premesso pagina 3 di 6 di non volersi riconciliare, dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali, in data 24.2.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le questioni inerenti lo status sono già state decise con separata sentenza. Per il resto:
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
principale presso la madre, presso cui manterrà la residenza, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, nei tempi e secondo le modalità che seguono: la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e la quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì martedì venerdì sabato domenica con la precisazione che il
Sig. : CP_1 nei giorni di frequenza scolastica, preleverà il figlio, presso l'abitazione dei nonni materni, alle ore
17.30 e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso di loro (se sarà giornata scolastica) o, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre), salvo che per un giorno a settimana laddove inizi a frequentare un'attività Per_1
extrascolastica nel primo pomeriggio in Valdagno;
in tal caso il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione della madre in Valdagno, sempre alle 17.30;
pagina 4 di 6 nei giorni di vacanza scolastica e/o non lavorativi per la madre preleverà il figlio alle ore 10.00 presso la madre e lo riaccompagnerà il mattino successivo, alle ore 7.00, presso i nonni materni se i nonni materni (se sarà giornata scolastica) o alle ore 10.00 presso la madre ( se sarà giornata di vacanza scolastica e non lavorativa per la madre).
Il padre trascorrerà, inoltre, con il figlio, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nel periodo festivo di Natale sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé , dalle ore 10.00 della Vigilia di Natale fino alle ore 16.00 del giorno di Per_1
Natale, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Santo Stefano;
l'anno successivo, invece, resterà la Vigilia di Natale con la madre presso la quale il padre lo Per_1
preleverà il giorno di Natale, alle ore 16.00, e lo riaccompagnerà il giorno 27 dicembre, alle ore 10.00, trascorrendo con lui il giorno di Santo Stefano.
Nel periodo festivo di Pasqua sarà seguito il regime ordinario di visite da parte del padre con la precisazione che, ad anni alterni: il padre terrà con sé il figlio dalle ore 10.00 della Vigilia di Pasqua fino alle ore 16.00 del giorno di
Pasqua, con prelevamento e riaccompagnamento presso la madre con la quale trascorrerà il Per_1
giorno di Pasquetta;
l'anno successivo, invece, resterà con la madre la Vigilia di Pasqua mentre il padre lo Per_1
preleverà presso di lei il giorno di Pasqua, alle ore 16.00, tenendolo con sé anche il giorno di Pasquetta
-con pernottamenti a Pasqua ed a Pasquetta- e riaccompagnandolo il giorno successivo al giorno di
Pasquetta, alle ore 10.00, presso la madre (se sarà giornata di vacanza scolastica o non lavorativa per la madre) o, alle ore 7.00, presso i nonni materni ( se sarà giornata di frequenza scolastica).
-I ponti e le festività durante l'anno seguiranno il calendario ordinario;
- il giorno 31 dicembre, il giorno di Capodanno, il giorno del compleanno di saranno trascorsi Per_1
ad anni alterni, presso ciascun genitore.
2) dispone che il signor corrisponda alla NO a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio un assegno mensile di €.220,00 (duecentoventi//00), da accreditarsi Per_1
entro il giorno 20 di ciascun mese sul conto corrente della madre a mezzo di bonifico bancario, somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento diretto o al rimborso del
50% delle spese straordinarie affrontate o affrontande nell'interesse del figlio, individuate e pagina 5 di 6 regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente vigente.
L'assegno Unico universale sarà percetto al 50% da ciascun genitore.
3) nulla in ordine all'assegno divorzile essendo la ricorrente economicamente autosufficiente;
4) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6