Art. 39. Coordinamento 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
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12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
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- 1. Art. 67 disp. att. c.p.c.:Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/09/2004, n. 18295Provvedimento: […] occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, "L'art. 46 cod. proc. civ., il quale nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 della legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace, prevede l'inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento necessario o facoltativo di competenza, […]Leggi di più...
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