Articolo 39 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 38Articolo 40
Versione
12 dicembre 1991
Art. 39. Coordinamento 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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