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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6475/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6475/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Annunziata e Parte_1
dell'avv.to p. Veronica Giugliano
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
Renato Buonajuto e dell'avv.to Paola Buonajuto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 84/2018, con la quale veniva rigettata la domanda attorea nei confronti della CP_1
L'odierno appellante agiva in primo grado sul presupposto di vantare un diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, con la quale la consulta dichiarava l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, nel caso di mancata fruizione del servizio in questione da parte dell'utente. Pertanto, veniva richiesta al Tribunale
di Nola la riforma della sentenza e la condanna della alla CP_1
restituzione delle somme corrisposte.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva CP_1
all'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Così instauratosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'udienza cartolare del 20/03/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ex art. 113 c.p.c. in quanto, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ex art. 113, comma II, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa atteso che le somme delle quali si chiede la restituzione venivano corrisposte in esecuzione di un contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare che, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Va inoltre rilevato che la vicenda in esame trae origine dalla sentenza n.
335/2008 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità
3 dell'art. 14, comma I, della legge n. 36/1994 che imponeva la corresponsione,
da parte dell'utente, del canone di depurazione anche in assenza di un impianto funzionante o in caso di impianto inattivo. Da tale pronuncia discendeva,
quindi, il diritto degli utenti ad ottenere la restituzione di quanto precedentemente corrisposto in attuazione della predetta normativa ove non fosse stata fornita la controprestazione (cfr. Cass. civ. sez. trib. 9500/2018
secondo cui “La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo
di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla
legge, nel contratto di utenza: ne deriva che la quota afferente il servizio di
depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte
Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della
l. n. 36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle
modificazioni apportate dall'art. 28 della l. n. 179 del 2002), non è dovuta
nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile
all'utente, stante l'assenza della controprestazione”).
Nel caso in esame, il Giudice di pace riteneva non contestate le circostanze relative al servizio di trattamento delle acque reflue. Tuttavia, stante la natura corrispettiva della tariffa, anche in ragione della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 14, comma I della legge n. 36/1994, affinché venga meno il diritto alla restituzione di quanto corrisposto è necessario che venga fornita adeguata prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione. Sul
punto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11270/2022, ha statuito che:
“nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota,
del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per
depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va
4 fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di
utenza”. Orbene, tale onere, quale fatto impeditivo della pretesa restitutoria,
incombeva in capo all'odierna appellata e tale prova non risultava fornita né, in tal senso, può ritenersi sufficiente la documentazione rilasciata dalla Regione
PA (nota n. 0074710 del 02/02/2017) in quanto la stessa risulta del tutto generica ed al massimo può attestare la messa in funzione dell'impianto ma non il suo corretto andamento.
Con riferimento alla pretesa restitutoria, invece, provava Parte_1
l'avvenuta corresponsione del canone oggetto di lite mediante il deposito di copia dei relativi bollettini di pagamento, circostanza di per sé non contestata dalla CP_1
In relazione alle ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'appellata, va rilevato innanzitutto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di canoni per il servizio di depurazione fognaria la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche per le controversie promosse dopo il 3 dicembre 2005 (cfr. Cass. civ. 16832/2017). Inoltre, è da rigettarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'appellata e relativa alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione, atteso che l'art.
8-sexies, comma II, della legge 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208), dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono […] alla
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di
depurazione […]”. In merito, la Corte di Cassazione ha di recente specificato che “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della
5 sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la
restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo,
dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti
del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza” (Cass. civ.
11270/2022).
Dunque, per tutte le ragioni su esposte l'appello va accolto e la deve CP_1
essere condannata a restituire a l'importo di € 811,78 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v.
Cass.Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in entrambi i gradi di giudizio (in applicazione dei parametri minimi stante la serialità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 84/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia e, per l'effetto, condanna la
[...]
alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
6 811,78, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al soddisfo;
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 107,50 per spese ed
€ 371,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele
Annunziata e Veronica Giugliano, che si sono dichiarati antistatari.
Nola, 19/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6475/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Raffaele Annunziata e Parte_1
dell'avv.to p. Veronica Giugliano
APPELLANTE
contro in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.to CP_1
Renato Buonajuto e dell'avv.to Paola Buonajuto
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 84/2018, con la quale veniva rigettata la domanda attorea nei confronti della CP_1
L'odierno appellante agiva in primo grado sul presupposto di vantare un diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, con la quale la consulta dichiarava l'incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, nel caso di mancata fruizione del servizio in questione da parte dell'utente. Pertanto, veniva richiesta al Tribunale
di Nola la riforma della sentenza e la condanna della alla CP_1
restituzione delle somme corrisposte.
2 Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva CP_1
all'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Così instauratosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii finalizzati all'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa giungeva all'udienza cartolare del 20/03/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ex art. 113 c.p.c. in quanto, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ex art. 113, comma II, c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa atteso che le somme delle quali si chiede la restituzione venivano corrisposte in esecuzione di un contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare che, nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
Va inoltre rilevato che la vicenda in esame trae origine dalla sentenza n.
335/2008 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità
3 dell'art. 14, comma I, della legge n. 36/1994 che imponeva la corresponsione,
da parte dell'utente, del canone di depurazione anche in assenza di un impianto funzionante o in caso di impianto inattivo. Da tale pronuncia discendeva,
quindi, il diritto degli utenti ad ottenere la restituzione di quanto precedentemente corrisposto in attuazione della predetta normativa ove non fosse stata fornita la controprestazione (cfr. Cass. civ. sez. trib. 9500/2018
secondo cui “La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo
di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla
legge, nel contratto di utenza: ne deriva che la quota afferente il servizio di
depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte
Costituzionale (la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della
l. n. 36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle
modificazioni apportate dall'art. 28 della l. n. 179 del 2002), non è dovuta
nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile
all'utente, stante l'assenza della controprestazione”).
Nel caso in esame, il Giudice di pace riteneva non contestate le circostanze relative al servizio di trattamento delle acque reflue. Tuttavia, stante la natura corrispettiva della tariffa, anche in ragione della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 14, comma I della legge n. 36/1994, affinché venga meno il diritto alla restituzione di quanto corrisposto è necessario che venga fornita adeguata prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione. Sul
punto la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11270/2022, ha statuito che:
“nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota,
del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per
depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va
4 fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di
utenza”. Orbene, tale onere, quale fatto impeditivo della pretesa restitutoria,
incombeva in capo all'odierna appellata e tale prova non risultava fornita né, in tal senso, può ritenersi sufficiente la documentazione rilasciata dalla Regione
PA (nota n. 0074710 del 02/02/2017) in quanto la stessa risulta del tutto generica ed al massimo può attestare la messa in funzione dell'impianto ma non il suo corretto andamento.
Con riferimento alla pretesa restitutoria, invece, provava Parte_1
l'avvenuta corresponsione del canone oggetto di lite mediante il deposito di copia dei relativi bollettini di pagamento, circostanza di per sé non contestata dalla CP_1
In relazione alle ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'appellata, va rilevato innanzitutto che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di canoni per il servizio di depurazione fognaria la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche per le controversie promosse dopo il 3 dicembre 2005 (cfr. Cass. civ. 16832/2017). Inoltre, è da rigettarsi anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'appellata e relativa alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione, atteso che l'art.
8-sexies, comma II, della legge 13/2009 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208), dispone che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.
335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono […] alla
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di
depurazione […]”. In merito, la Corte di Cassazione ha di recente specificato che “La pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della
5 sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la
restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo,
dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti
del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza” (Cass. civ.
11270/2022).
Dunque, per tutte le ragioni su esposte l'appello va accolto e la deve CP_1
essere condannata a restituire a l'importo di € 811,78 oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al soddisfo.
Ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v.
Cass.Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in entrambi i gradi di giudizio (in applicazione dei parametri minimi stante la serialità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 84/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia e, per l'effetto, condanna la
[...]
alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
6 811,78, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino al soddisfo;
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 107,50 per spese ed
€ 371,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Raffaele
Annunziata e Veronica Giugliano, che si sono dichiarati antistatari.
Nola, 19/04/2025
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