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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.283 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Cataldo Nitti n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Luca Andrisani,unitamente all'Avv. Antonio
Lacerenza e all'Avv. Vito Nicola Lacerenza, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce all' atto di appello;
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via del Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede di Taranto;
CP_1
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 161/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , diretto ad ottenere l'accertamento del
[...] CP_1
proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, alle dipendenze di varie aziende per gli anni dal
2007 al 2010, nonchè la non ripetibilità delle somme richieste dall' CP_1
con le note datate 16 novembre 2017.(notificategli il 14 dicembre
2017),ritenendo maturata la decadenza ex art.22 D.L.n.7\70.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello Parte_1
,lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata sollevando l' eccezione di illegittimità costituzionale dell' art.38,co.7 del D.L.
98/2011, conv. in L. 111/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.e l'errata applicazione di legge vigente in materia.
L'appello è infondato.
2 Ebbene, il ricorrente, odierno appellante, esponeva di aver lavorato nel periodo dal
10.03.2007 al 06.07.2010, in regime di subordinazione,svolgendo mansioni di bracciante agricolo, alle dipendenze di varie aziende, eccependo l' erroneità del disconoscimento operato dall'Istituto di previdenza,contestando,altresì,le note del
16.11.2017 con cui l' comunicava di avergli erogato somme a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia in realtà non spettanti,
relative al periodo 01.01.2008 al 31.12.2009 per l'effetto della avvenuta cancellazione dagli elenchi otd agricoli inerenti all'anno 2013, come da primo elenco trimestrale 2013 di variazione degli OTD.
Il ricorrente eccepiva,ancora,l'evidente decorso del termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 818/1957 a mente del quale i contributi indebitamente versati, per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui lo stesso è stato effettuato, rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misure di esse, non essendo peraltro rimborsabili.
Si costituiva l' che in via preliminare, eccepiva la decadenza dalla azione CP_1
giudiziaria ex art. 22 della L. 83/1970, ritenendo che il ricorrente avesse proposto ricorso oltre il termine di giorni 120 dalla notifica del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Il Tribunale rigettava il ricorso,accogliendo l'eccezione di decadenza dell' ex CP_1
art. 22 della L. 83/1970.
L' appellante assume l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica della variazione, effettuata dall'Istituto con modalità
telematiche in data 5\7\ 2013, nonostante la variazione si riferisse ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 111/2011 di conversione del DL 98/2011 art. 38, che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione telematica degli elenchi anagrafici e delle relative variazioni per le giornate effettuate dopo il 31/12/2010.
3 Ebbene, l'art. 38, 6° comma, DL 98/2011 ha inserito l'art. 12 bis al RD 1949/1940,
prevedendo, per le giornate svolte in agricoltura dopo il 31/12/2010, che gli elenchi
CP_ nominativi formati dall' sulla base delle denunce dei datori di lavoro siano
CP_ notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'
entro il mese di marzo dell'anno successivo. Esso ha eliminato dunque la pubblicazione trimestrale degli elenchi, prevedendone una sola annuale, che deve avvenire non più nell'albo del ma in via telematica, con funzione di notifica CP_2
e presunzione legale di conoscenza da parte di tutti gli interessati. Lo stesso art. 38 al comma settimo ha previsto che dalla data di entrata in vigore della legge(6/7/2011)
sono soppressi gli elenchi di cui all'art . 9 quinquies dl 510/96 conv. in legge 608/95,
per cui l'unica modalità di pubblicazione delle giornate ed anche di eventuali variazioni (disconoscimenti e cancellazioni) avvenute dopo la pubblicazione dell'elenco annuale è quella telematica sul sito internet dell'Istituto.
La dizione della norma in ultimo citata (comma 7) volutamente generica e onnicomprensiva non consente un altro tipo di interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado, nel senso che la norma prevede che qualsiasi riconoscimento o disconoscimento di giornate successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale vada fatta, dopo la soppressione degli elenchi cartacei (ossia dal
6/7/2011), in via telematica. Peraltro la norma non ha previsto alcuna deroga per le giornate effettuate prima del 31/12/2010 e dunque è corretto, anche per una questione di certezza nei rapporti giuridici e nell'applicazione della legge, che qualsiasi variazione intervenuta successivamente al 6/7/2011, sia che riguardi giornate pubblicate sin dall'inizio in via telematica, perché espletate dopo il 31/12/2010, sia pubblicate sugli albi cartacei soppressi perché espletate in epoca precedente al
31/12/2010, venga notificata con modalità telematiche.
Nel caso di specie, in assenza del ricorso amministrativo, si deve procedere ad una sommatoria del primo termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso medesimo,
4 con quello previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970 e, quindi, applicando il computo di un termine virtuale alla fattispecie in esame, si può affermare che rispetto all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco del 2013, ossia 5.7.2013 ( 14.6.2013 -5.7.2013 doc. produzione dell' ), il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
doveva essere necessariamente presentato entro il 5.12.2013 mentre è stato depositato il 7.12.2018, ovvero nel termine di decadenza che il Tribunale
correttamente ha ritenuto scaduto.
Ritiene la Corte che la ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, alla luce degli adempimenti e dei termini previsti nell'ambito del procedimento amministrativo di interesse, conduca, come esattamente evidenziato dal Giudice di primo grado a confermare l'intervenuta decadenza per la ricorrente ex art.22,co.1,legge n.83\70.
Assorbito ogni altro motivo,la sentenza impugnata è priva dei vizi lamentati, perciò
dev'essere confermata.
Il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la diversa qualità delle parti, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1)-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-Compensa le spese di lite del presente grado inter partes.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Antonella Gialdino Dott. Annamaria Lastella
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.283 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Cataldo Nitti n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Luca Andrisani,unitamente all'Avv. Antonio
Lacerenza e all'Avv. Vito Nicola Lacerenza, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce all' atto di appello;
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via del Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede di Taranto;
CP_1
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 161/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , diretto ad ottenere l'accertamento del
[...] CP_1
proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, alle dipendenze di varie aziende per gli anni dal
2007 al 2010, nonchè la non ripetibilità delle somme richieste dall' CP_1
con le note datate 16 novembre 2017.(notificategli il 14 dicembre
2017),ritenendo maturata la decadenza ex art.22 D.L.n.7\70.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisione propone appello Parte_1
,lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_1
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata sollevando l' eccezione di illegittimità costituzionale dell' art.38,co.7 del D.L.
98/2011, conv. in L. 111/2011, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.e l'errata applicazione di legge vigente in materia.
L'appello è infondato.
2 Ebbene, il ricorrente, odierno appellante, esponeva di aver lavorato nel periodo dal
10.03.2007 al 06.07.2010, in regime di subordinazione,svolgendo mansioni di bracciante agricolo, alle dipendenze di varie aziende, eccependo l' erroneità del disconoscimento operato dall'Istituto di previdenza,contestando,altresì,le note del
16.11.2017 con cui l' comunicava di avergli erogato somme a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia in realtà non spettanti,
relative al periodo 01.01.2008 al 31.12.2009 per l'effetto della avvenuta cancellazione dagli elenchi otd agricoli inerenti all'anno 2013, come da primo elenco trimestrale 2013 di variazione degli OTD.
Il ricorrente eccepiva,ancora,l'evidente decorso del termine prescrizionale quinquennale stabilito dall'art. 8 del D.P.R. 818/1957 a mente del quale i contributi indebitamente versati, per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui lo stesso è stato effettuato, rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misure di esse, non essendo peraltro rimborsabili.
Si costituiva l' che in via preliminare, eccepiva la decadenza dalla azione CP_1
giudiziaria ex art. 22 della L. 83/1970, ritenendo che il ricorrente avesse proposto ricorso oltre il termine di giorni 120 dalla notifica del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Il Tribunale rigettava il ricorso,accogliendo l'eccezione di decadenza dell' ex CP_1
art. 22 della L. 83/1970.
L' appellante assume l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica della variazione, effettuata dall'Istituto con modalità
telematiche in data 5\7\ 2013, nonostante la variazione si riferisse ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 111/2011 di conversione del DL 98/2011 art. 38, che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione telematica degli elenchi anagrafici e delle relative variazioni per le giornate effettuate dopo il 31/12/2010.
3 Ebbene, l'art. 38, 6° comma, DL 98/2011 ha inserito l'art. 12 bis al RD 1949/1940,
prevedendo, per le giornate svolte in agricoltura dopo il 31/12/2010, che gli elenchi
CP_ nominativi formati dall' sulla base delle denunce dei datori di lavoro siano
CP_ notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'
entro il mese di marzo dell'anno successivo. Esso ha eliminato dunque la pubblicazione trimestrale degli elenchi, prevedendone una sola annuale, che deve avvenire non più nell'albo del ma in via telematica, con funzione di notifica CP_2
e presunzione legale di conoscenza da parte di tutti gli interessati. Lo stesso art. 38 al comma settimo ha previsto che dalla data di entrata in vigore della legge(6/7/2011)
sono soppressi gli elenchi di cui all'art . 9 quinquies dl 510/96 conv. in legge 608/95,
per cui l'unica modalità di pubblicazione delle giornate ed anche di eventuali variazioni (disconoscimenti e cancellazioni) avvenute dopo la pubblicazione dell'elenco annuale è quella telematica sul sito internet dell'Istituto.
La dizione della norma in ultimo citata (comma 7) volutamente generica e onnicomprensiva non consente un altro tipo di interpretazione rispetto a quella fornita dal giudice di primo grado, nel senso che la norma prevede che qualsiasi riconoscimento o disconoscimento di giornate successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale vada fatta, dopo la soppressione degli elenchi cartacei (ossia dal
6/7/2011), in via telematica. Peraltro la norma non ha previsto alcuna deroga per le giornate effettuate prima del 31/12/2010 e dunque è corretto, anche per una questione di certezza nei rapporti giuridici e nell'applicazione della legge, che qualsiasi variazione intervenuta successivamente al 6/7/2011, sia che riguardi giornate pubblicate sin dall'inizio in via telematica, perché espletate dopo il 31/12/2010, sia pubblicate sugli albi cartacei soppressi perché espletate in epoca precedente al
31/12/2010, venga notificata con modalità telematiche.
Nel caso di specie, in assenza del ricorso amministrativo, si deve procedere ad una sommatoria del primo termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso medesimo,
4 con quello previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970 e, quindi, applicando il computo di un termine virtuale alla fattispecie in esame, si può affermare che rispetto all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco del 2013, ossia 5.7.2013 ( 14.6.2013 -5.7.2013 doc. produzione dell' ), il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado CP_1
doveva essere necessariamente presentato entro il 5.12.2013 mentre è stato depositato il 7.12.2018, ovvero nel termine di decadenza che il Tribunale
correttamente ha ritenuto scaduto.
Ritiene la Corte che la ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, alla luce degli adempimenti e dei termini previsti nell'ambito del procedimento amministrativo di interesse, conduca, come esattamente evidenziato dal Giudice di primo grado a confermare l'intervenuta decadenza per la ricorrente ex art.22,co.1,legge n.83\70.
Assorbito ogni altro motivo,la sentenza impugnata è priva dei vizi lamentati, perciò
dev'essere confermata.
Il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la diversa qualità delle parti, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1)-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2)-Compensa le spese di lite del presente grado inter partes.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Antonella Gialdino Dott. Annamaria Lastella
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