Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 aprile 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 aprile 1958 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • +500
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- applicabilità·
- erronea evocazione in giudizio di altro organo statuale·
- fondamento·
- medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991·
- limiti e condizioni·
- mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/cee, 75/363/cee e 82/76/cee·
- art. 11 della l. n. 370 del 1999·
- responsabilità dello stato per mancata attuazione di direttive comunitarie·
- sussistenza·
- art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991·
- esclusione·
- fattispecie·
- art. 4 della l. n. 260 del 1958·
- liquidazione del danno·
- parametri
Versioni del testo
- Art. 1.
Il primo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente". - Art. 2.
L'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' abrogato. - Art. 3.
L'art. 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituito dal seguente:
"Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica".