Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Zecca, Daniele Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Maria Zecca in Lecce, viale De Pietro 23;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale De Pietro 23;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza -OMISSIS- del 07/04/2020, Prot. -OMISSIS- /2020 e notificata a mezzo posta Prot. -OMISSIS-/20 in data 17/04/2020, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori dell’attività di lottizzazione abusiva (?) sul terreno di cui al Fg -OMISSIS- particella -OMISSIS- in assenza di permesso di costruire, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90, nonché eccesso di potere e violazione del giusto procedimento;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del T.U. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento e falsa ed erronea presupposizione;
Eccesso di potere per difetto di motivazione sull’interesse pubblico e violazione dell’art. 3 della L: 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, sentite le parti presenti come da verbale la causa è stata infine introitata per la decisione.
DIRITTO
Appare opportuno una breve premessa in fatto.
I ricorrenti sono proprietari di alcuni lotti di terreno nel comune di -OMISSIS- in località -OMISSIS-, in N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Sulla particella -OMISSIS- insiste un immobile ad uso residenziale realizzato abusivamente per il quale tuttavia è stato proposta istanza per il rilascio di titolo in sanatoria, mentre sulla particella -OMISSIS- è stata accertata l’esistenza di 3 fabbricati realizzati in assenza di titolo edilizio, come risulta dal processo verbale di sopralluogo effettuato dal Nucleo Controllo del Territorio di -OMISSIS- in data 10/02/2020.
In particolare dal predetto verbale si evince essere in corso, all’atto del sopralluogo, attività di cantiere essendosi rinvenuti mezzi meccanici e materiali di costruzione nonché un manufatto in corso d’opera di mq. 18 circa in ampliamento ad altro manufatto ad uso residenziale preesistente ma non coperto da titolo edilizio.
I verbalizzanti hanno accertato peraltro l’esistenza sui terreni in questione di altri manufatti edilizi realizzati in epoca antecedente sempre in assenza di titolo e, in particolare:
un immobile di mq. 47 la cui realizzazione è riconducibile agli anni 2005/2006 sulla base della consultazione dell’archivio aerofotogrammetrico;
un immobile ad uso abitativo di mq. 49, ampliamento di fabbricato preesistente nell’anno 2010, in quanto presente nella relativa aerofotogrammetria, nonché la restante parte realizzata in ampliamento del preesistente e corredata di porticato, risultante dai rilievi aerofotogrammetrici solo a far data dall’anno 2017;
manufatto destinato a garage di mq. 48 circa già esistenti nei rilievi del 2010.
I predetti manufatti tutti realizzati sul lotto confinante con altro lotto (p.lla -OMISSIS-) su cui è ubicato il fabbricato ad uso residenziale dei ricorrenti oggetto di istanza di concessione di sanatoria.
Sulla base di tale accertamento è stato adottato l’impugnato provvedimento ex art. 30 del T.U.E. con cui si ordina la sospensione dei lavori dell’attività di lottizzazione abusiva in corso sulla predetta particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-.
Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato.
E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e il segmento partecipativo in contradditorio, assumendo che non vi fossero ragioni di celerità del procedimento tali da giustificare la pretermissione della fase partecipativa.
Deve in contrario rilevarsi che il provvedimento di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva non ha solo finalità cautelari ma introduce il procedimento sanzionatorio, prevedendo la possibilità di revoca del provvedimento stesso entro il termine dei successivi 90 gg., durante il quale è concessa ai soggetti sanzionati la possibilità di provare la cessazione dell’attività di lottizzazione abusiva ovvero l’esistenza di altre ipotesi giustificative, quali quelle previste dal citato art. -OMISSIS- TUE al comma 10.
L’effetto sanzionatorio decorre solo allo spirare del termine dei 90 gg.
Ed assolve pertanto, sotto tale profilo, ad una funzione sostanzialmente equivalente a quella prevista dagli artt. 7 e ss L. 241/1990.
Ed altresì infondato il secondo motivo di censura con cui i ricorrenti deducono eccesso di potere sotto vari profili e falsa ed erronea presupposizione, assumendo difettare nella fattispecie gli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva materiale, anche perché una parte degli interventi edilizi abusivi risulterebbe ricadente B 26 destinata a piano di recupero urbanistico.
Rileva in contrario il Collegio che la fattispecie in esame correttamente sia stata ricondotta nella fattispecie della lottizzazione abusiva sia in ragione della pluralità degli immobili abusivamente realizzati ed oggettivamente riconducibili alla destinazione residenziale, sia in ragione della evidente lesione della riserva di pianificazione del territorio all’autorità comunale.
Ed invero gli immobili abusivi in questione ricadono in parte su zona E3 – agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica ed in parte in zona B26 soggetta a piano di recupero urbanistico; su tali particelle i ricorrenti hanno realizzato ben 4 manufatti edilizi abusivi, uno dei quali in corso di realizzazione, con conseguente compressione della riserva di pianificazione che spetta alla autorità comunale, trattandosi di attività abusiva potenzialmente idonea a pregiudicare anche l’adozione di piani di recupero.
Ed invero la realizzazione dei predetti manufatti ad uso residenziale interviene in un contesto già caratterizzato da diffusa edificazione abusiva con conseguente frustrazione della stessa futura possibilità di adozione di una efficace pianificazione di recupero, finalizzata appunto ad istituire i meccanismi di compensazione sulle aree non ancora compromesse da abusiva edificazione.
Né risulta conferente la circostanza che taluni detti manufatti sia stati realizzati in epoca precedente, 2005-2006 o 2010, trattandosi comunque di manufatti abusivamente realizzati e risultando sotto tale profilo del tutto irrilevante l’epoca di realizzazione.
Infine infondato il terzo motivo di censura in quanto l’impugnato provvedimento risulta supportato da ampia ed adeguata motivazione, attraverso una corretta e coerente valutazione dei fatti, considerato peraltro che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è in re ipsa nella salvaguardia dell’integrità del potere pianificatorio dell’amministrazione comunale.
Non ha infine pregio il richiamo dei ricorrenti al principio del legittimo affidamento atteso che nel caso in esame trattasi di attività di edificazione nella piena consapevolezza della assenza di titolo edilizio.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di -OMISSIS-, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.