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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2024, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 17/12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3514/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GAMBA DARIO VLADIMIRO e dall'Avv. TORRANI CERENZIA ANNAMARIA,
elettivamente domiciliata in Torino, via Pinasca 12, presso lo studio professionale del difensore Avv. GAMBA DARIO VLADIMIRO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA: ) rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIOANNI GIUSEPPE e P.IVA_1
dall'Avv. CATTALANO LUCA, dell'Avvocatura dell'Ente
CONVENUTA
RUSCONE CP_2
PARTE CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 102 C.P.C. - CONTUMACE
1
OGGETTO: impugnazione di procedura selettiva – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 23/4/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere lavoratrice dipendente, a tempo indeterminato, di A.T.C. – Agenzia Territoriale
per la Casa Piemonte Centrale, ente pubblico non economico, dal febbraio del 2009, con mansioni di Amministratore di Area, posizione economica D1 (divenuta D2 nel corso degli anni) del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- che con avviso del 2/2/2023 A.T.C. bandiva l'assegnazione di alcuni incarichi di posizione organizzativa, e tra esse quella definita quale n. 30 - Responsabile tecnico di Zona e
Coordinamento e Gestione attuazione PNNR, con riconoscimento di euro 16.000,00 lordi annui;
- che tali incarichi avevano scadenza originaria al febbraio del 2024, ma che sono stati poi prorogati;
- di avere presentato la propria candidatura per tale posizione organizzativa;
- che la posizione organizzativa n. 30 era attribuita al geom. con nota Controparte_3
n. 2 del 2023;
- che invece all'esponente era assegnata, senza né apposita istanza né accettazione, la diversa posizione organizzativa denominata Responsabile Tecnico di Zona, retribuita con euro 10.330,00 annui;
- che la documentazione relativa alla valutazione dei candidati ed alla comparazione degli stessi e dei loro titoli, in relazione alla p.o. n. 30, era oggetto di istanza di accesso agli atti
2 presentata dall'esponente; e che, dopo diniego dell'accesso da parte di ed CP_1
impugnazione del diniego innanzi al emergeva che detta documentazione Controparte_4
non esisteva.
ha quindi impugnato in questa sede la procedura selettiva, per i seguenti motivi: CP_5
- insussistenza di una reale valutazione e comparazione tra i candidati per la posizione organizzativa n. 30; l'attribuzione della p.o. n. 30 al è avvenuta all'esito di CP_3
procedura selettiva viziata proprio per tale motivo;
- inadeguatezza, comunque, dei titoli ed esperienze professionali del rispetto a CP_3
quelli vantati dalla ricorrente;
il non vanterebbe infatti neppure titolo di studio ed CP_3
esperienza professionale per ricoprire l'incarico di Responsabile Unico di Progetto (uno degli incarichi contemplati nella declaratoria della posizione organizzativa in discorso).
La ha quindi chiesto, in via principale, la declaratoria di illegittimità e l'annullamento Pt_1
degli atti della procedura selettiva relativa alla posizione organizzativa sopra indicata, e, in alternativa, la condanna di a porre in essere nuova procedura selettiva, nonché il CP_1
risarcimento del danno da perdita di chances, quantificato sulla base della differenza di retribuzione annua tra la posizione organizzativa n. 30 e quella invece a lei assegnata.
Si è costituita in giudizio A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale,
contestando quanto rappresentato nel ricorso, ed eccependo:
- l'incompletezza del contraddittorio, dovendo essere chiamato in causa, quale litisconsorte necessario, il;
Controparte_3
- l'infondatezza degli assunti della ricorrente in merito a pretese carenze della procedura selettiva;
nel corso di questa sarebbe invece stata data la corretta valorizzazione ai
curricula vitae dei candidati ed ai loro titoli di studio ed esperienze professionali, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti nel bando, a sua volta rispettoso di quanto previsto nell'atto di disciplina delle posizioni organizzative, frutto di accordo tra e le CP_1
Organizzazioni Sindacali;
3 - la non pertinenza del riferimento fatto dalla ricorrente a schede di valutazione dei candidati o ad altri atti diversi da quelli disponibili (bando, verbale di attribuzione della p.o.), in quanto non previsti dalle regole di disciplina della procedura;
- la sufficienza degli atti della procedura;
infatti, nello specifico, il verbale di attribuzione della posizione organizzativa al ha dato atto, con adeguata motivazione, della CP_3
sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti e delle caratteristiche personali necessari per l'espletamento dell'incarico;
- l'insussistenza della necessità di porre in essere una vera e propria procedura parametrico/comparativa tra i candidati per l'attribuzione della posizione organizzativa,
con relative graduatoria (in modo simile ad una procedura concorsuale), in quanto questa
è prevista solo per la progressione di carriera tra le diverse aree, laddove, nel caso di specie,
si verte in ipotesi di selezione di tipo privatistico;
nel caso di specie si è invece compiuta una valutazione complessiva di capacità, titoli ed esperienze dei candidati;
- l'infondatezza, in ogni caso, della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, la quale non ha visto esclusione illegittima dalla procedura, e comunque potendosi reclamare danno da perdita di chances laddove il soggetto danneggiato sarebbe risultato vincitore della selezione impugnata, in termini prossimi alla certezza, sulla base di criteri e punteggi fissi e predeterminati;
ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
A.T.C. – Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
In causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite;
è stato chiamato in causa, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattandosi di litisconsorte necessario,
[...]
persona cui è stata conferito l'incarico di posizione organizzativa in CP_3
contestazione; non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti che si vanno ad illustrare.
Anzitutto, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle
4 domande della ricorrente, in quanto “Il conferimento della posizione organizzativa al
personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree si iscrive
nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro
privato e l'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale,
si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli
aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Ne consegue che è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un dipendente comunale
intesa ad ottenere la condanna del al risarcimento del danno derivato dalla CP_6
mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente, con conseguente
perdita della relativa indennità di posizione e di risultato, non essendo a ciò di ostacolo
che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei
criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative (nella specie, l'istituzione di un
registro degli idonei al ruolo di posizione organizzativa responsabile di strutture
complesse), i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi”
(Cass. SSUU n. 8836/2010).
Nel merito, si osserva che:
- la Determinazione Dirigenziale n. 945/2019, con la quale è stata disciplinata l'attribuzione delle posizioni organizzative nell'ambito di ATC (doc. 7 ricorrente), ha previsto, all'art. 6
dell'allegato 1, gli elementi minimi che gli avvisi di selezione avrebbero dovuto contenere,
non prevedendo, però, alcun criterio specifico di valutazione di titoli e/o esperienze professionali richieste, che tali avvisi avrebbero dovuto contemplare, lasciando quindi alla discrezionalità degli organi apicali dell'Ente, da esercitarsi successivamente, in sede di redazione degli avvisi, l'individuazione degli elementi e delle modalità di valutazione delle candidature;
in detto articolo 6 si legge: “acquisite le candidature, il Direttore Generale, il
Dirigente del Settore competente, unitamente al Dirigente responsabile del Servizio
interessato, procede all'individuazione della candidatura a ritenuta più idonea per
5 l'attribuzione dell'incarico, mediante la valutazione dei curricula presentati, tenuto conto
di tutti gli elementi indicati nell'avviso come stabiliti nella fase di individuazione degli
incarichi stessi”; ed ancora: “Del processo di selezione effettuato viene redatto un verbale
motivato riguardante le scelte effettuate, da conservare agli atti della Direzione Generale”;
- l'avviso del 22/2/2023 (doc. 6 ricorrente) riguardante le posizioni organizzative di ATC
da coprire (e tra queste la p.o. oggetto di questo contenzioso) non ha aggiunto, però,
elementi e vincoli relativi all'attività di valutazione dei candidati, prevedendo soltanto:
“acquisite le candidature, si procederà all'individuazione di quella ritenuta più idonea per
l'attribuzione dell'incarico sulla base dell'esame dei curricula virgola di un'eventuale
colloquio, valutato il titolo di studio posseduto, l'esperienza, la competenza e l'attitudine
del dipendente della copertura del posto”; in buona sostanza, l'avviso in discorso ha lasciato amplissima discrezionalità agli organi incaricati delle selezione di valutare gli elementi rilevanti sottoposti dai candidati, ed appena evidenziati, non prevedendo non solo punteggi o altri criteri di preferenza per i singoli elementi (ad es. il titolo di studio;
se ad es.
un determinato titolo avesse dovuto ritenersi poziore ad un altro, per specificità rispetto all'incarico da attribuire o semplicemente per maggiore valore legale, con la conseguenza che una laurea sarebbe stata di maggior peso rispetto ad un diploma), ma neppure il “peso concreto” (anche qui, per punteggio aritmetico o per altra forma) di un elemento di valutazione rispetto ad un altro (ad es., se l'esperienza lavorativa complessiva maturata dal candidato avrebbe avuto o meno peso maggiore rispetto al mero titolo di studio); la presenza di discrezionalità estremamente ampia non permette di ritenere, però, che il suo esercizio possa sfuggire al controllo giurisdizionale;
- il verbale di affidamento degli incarichi di p.o. ai singoli candidati (doc. 8 ricorrente) nulla aggiunge, però, a quanto sopra menzionato;
si legge nella sezione generale del verbale:
“visti i criteri e le modalità di conferimento dell'incarico di cui all'art. 6 della “Disciplina
dell'area delle posizioni organizzative” di cui all'allegato 1 della determina dirigenziale
6 n. 945 del 26 luglio 2019.
Tenuto conto delle preminenti esigenze organizzative dell'Ente, avuto altresì riguardo alle
preferenze all'incarico da parte dei singoli dipendenti anche in rapporto con quelle
espresse dagli altri candidati, presa visione dei curricula, valutati il titolo di studio
posseduti, l'esperienza, la competenza è l'attitudine del dipendente alla copertura del
singolo incarico, acquisito il parere del dirigente responsabile di ciascun Settore o Servizio
interessato, si individuano i dipendenti sottoelencati e ritenuti più idonei alla copertura
delle posizioni. […]
Sono stati individuati al fine dell'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa i
dipendenti elencati nelle singole schede allegate alla presente per farne parte integrante
ed essenziale. Si dà atto che i dipendenti individuati non sono stati oggetto di sanzione
disciplinare nell'ultimo triennio”;
quanto alla posizione organizzativa n. 30, oggetto di causa, il verbale si limita a dare atto della scelta del geom. , qui litisconsorte necessario, e dei seguenti criteri Controparte_3
di selezione: “Dal 2005 incarico di PO come Amministratore di Area e poi dal 2013 come
Coordinatore tecnico di zona, come Responsabile tecnico di zona e da ultimo nel
Coordinamento gestione ed attuazione interventi svolti tutti con notevole profitto”;
- in altri termini, come denunciato da parte ricorrente, la p.a. convenuta non ha in alcun modo dato atto di comparazione tra i canditati, per dedurne poi la maggiore meritevolezza del per il conferimento dell'incarico, la maggiore attitudine di questi allo CP_3
svolgimento dell'incarico rispetto agli altri candidati, da quali elementi si potesse ricavare il maggior peso delle esperienze lavorative (citate in modo estremamente sommario nella motivazione riportata) rispetto a quelle degli altri candidati (esperienze che non sono state neppure menzionate, proprio in ragione dell'assenza di qualsivoglia comparazione, come si è detto); fermo quindi che la selezione del è stata svolta senza procedimento CP_3
comparativo, di cui si sia dato atto a verbale, comunque anche la motivazione relativa alla
7 meritevolezza di questi, isolatamente considerata, è fin troppo scarna, ed elenca solo gli elementi ritenuti rilevanti nell'esperienza lavorativa/curriculum vitae, dando solo atto dello svolgimento degli incarichi “con notevole profitto”, senza specificare alcun elemento dal quale il giudizio sul profitto è stato dedotto.
Ciò posto, deve osservarsi, in punto di diritto, che:
- “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima
esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di
un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può
esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della
valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma
non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni
discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira
sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva
sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e
privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria
discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in
generale, di un determinato presupposto fattuale” (Cass. n. 22029/2022); in particolare,
con riferimento alle procedure selettive per il conferimento di posizioni organizzative,
sussistendo “la condizione richiesta dall'art. 100 c.p.c. è ravvisabile rispetto all'azione di
esatto adempimento ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle
regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e richiede esclusivamente
l'allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato
ingiustamente escluso dalla stessa” (Cass. ord. n. 26966/2019);
- “La selezione, da parte della P.A., di candidati esterni per un determinato incarico, ai
sensi dell'art. 12 o 17 della l. n. 49 del 1987, secondo una disciplina paritetica di diritto
privato, non si sottrae al controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta,
8 sotto il profilo del rispetto dei parametri di correttezza e buona fede - con riferimento
all'osservanza delle regole procedurali fissate dalla stessa P.A. e di eventuali prassi
consolidate, rispetto alle quali emergano deviazioni manifestamente ingiustificate o
comportamenti discriminatori -, restando a carico di chi agisce la prova del nesso causale
tra la violazione di tali regole di buona fede e il danno da perdita di chance di cui si assume
la sussistenza” (Cass. n. 33964/2023);
- “In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali
assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le
norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , obbligano
l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche
per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod.
civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.
97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di
adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni
giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun
elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti
maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento
contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile” (Cass. n. 9814/2008;
sostanzialmente conforme, Cass. n. 20979/2009); “In tema di impiego pubblico
privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di
determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona
fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.,
che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della
scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una
posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907
9 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun
elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa
richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità
di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non
discrezionale” (Cass. n. 18972/2015); “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, per gli
atti di conferimento di incarichi dirigenziali, che rivestono la natura di determinazioni
negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro - in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di cui all'art.
97 Cost. - la P.A. è tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi
decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale
regola non venga rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di
produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario” (Cass. n. 2603/2018).
In buona sostanza, anche laddove la pubblica amministrazione abbia a conferire incarichi con procedure non strettamente concorsuali, ma con determinazioni negoziali con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (in alcune delle fattispecie esaminate dalla
S.C. si trattava di incarichi dirigenziali, ma il principio di diritto è valevole anche per la fattispecie in esame, stante la stretta analogia tra le fattispecie), questa deve comunque rispettare le clausole generali, appunto privatistiche, di correttezza e buona fede obbligatoria e contrattuale, nonchè il principio super-primario di buon andamento previsto dall'art. 97 della Costituzione, dando evidenza ed esternazione dei processi decisionali e delle ragioni giustificatrici delle proprie scelte;
non sottraendosi queste ultime, anche laddove tali scelte siano caratterizzate da margini di discrezionalità, al sindacato giurisdizionale, che può essere invocato dal candidato leso nelle proprie aspettative mediante allegazione dell'inadempimento della stessa pubblica amministrazione alle regole procedurali ed anche ai principi sopra richiamati;
potendo quest'ultimo esercitare sia l'azione di corretto adempimento, sia azione risarcitoria per la perdita di chances
10 derivanti dall'esclusione o dalla procedura selettiva o dalla scelta finale quale destinatario dell'incarico.
In merito proprio al risarcimento della perdita di chances nel pubblico impiego privatizzato, ha precisato la Suprema Corte che, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti proprio da tale perdita, ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato
(v. Cass. ord. n. 37002/2022); in linea più generale, si deve osservare che il risarcimento del danno per perdita di chance comporta in ogni caso l'accertamento del nesso di causalità
tra comportamento che si assuma quale illegittimo ed il vantaggio che si assuma come impedito dal primo (Cass. n. 7110/2023, Cass. ord. n. 25910/2023, Cass. n. 25727/2018,
Cass. n. 11165/2018, Cass. n. 6488/2017, Cass. 4014/2016, Cass. 21255/2013, Cass.
1715/2009; anche se per Cass. n. 11165/2018 cit. in termini prossimi alla certezza, per Cass.
6488/2017, Cass. 4014/2016, Cass. n. 1715/2009 anche solo in termini probabilistici;
ma la questione, nel caso di specie, è irrilevante).
Rapportano quindi i principi di diritto appena sopra emarginati al caso di specie, si deve considerare che:
- la procedura selettiva per la posizione organizzativa n. 30 - Responsabile tecnico di Zona
e Coordinamento e Gestione attuazione PNNR, risulta effettivamente non rispettosa dei principi di diritto sopra emarginati, in quanto, come si è visto, ferma l'amplissima discrezionalità che la p.a. si era riservata per la selezione del candidato ritenuto più idoneo
(non essendo stati dettati, prima della decisione, criteri specifici per la scelta), dell'esercizio di tale essa l'Ente convenuto non ha dato minima contezza, non dando “evidenza ed esternazione dei processi decisionali e delle ragioni giustificatrici delle proprie scelte” (cfr.
quanto detto sopra), non avendo proceduto a valutazione comparativa motivata;
ferma
11 anche l'impossibilità per lo scrivente di sostituirsi alla pubblica amministrazione, in ragione di quanto già detto, può però constatarsi il mancato rispetto delle condizioni e delle regole minime per il conferimento di incarico in pubblica amministrazione, anche se con atti di natura strettamente privatistica;
- non può essere accertato positivamente il lamentato danno da perdita di chances; infatti,
non potendosi comprendere come la discrezionalità (amplissima, si ribadisce) sia stata esercitata dalla p.a. convenuta, non potendosi procedere a valutazioni sostitutive rispetto alla medesima p.a. (non essendovi alcun criterio predeterminato per la procedura selettiva)
non è possibile determinare in alcun modo se la ricorrente, in un ipotetico legittimo svolgimento della necessaria comparazione, avrebbe avuto o meno, con criterio quantomeno probabilistico, diritto alla posizione organizzativa n. 30.
In conclusione:
- deve essere accertata l'effettiva illegittimità degli atti del procedimento di selezione per la posizione organizzativa n. 30;
- la p.a. convenuta, in ragione del rituale adempimento richiesto dalla ricorrente, deve essere condannata a ripetere la procedura selettiva per la p.o.;
- la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., almeno per il rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e la parte convenuta, appunto soccombente.
Per quanto riguarda il rapporto processuale della ricorrente con Controparte_3
chiamato ad integrare il contraddittorio solo in ragione della sua posizione di litisconsorte necessario (
contro
-interessato rispetto all'annullamento della procedura selettiva) e comunque rimasto contumace, le spese devono essere invece dichiarate non ripetibili.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
12 In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accertata l'illegittimità degli atti del procedimento di selezione per il conferimento di incarico di posizione organizzativa n. 30 Responsabile tecnico di Zona e Coordinamento e
Gestione attuazione indetto con avviso prot. SRU 1141 del 22/3/2023 di Pt_2 [...]
dichiara la nullità di tale Parte_3
procedimento di selezione e dell'atto di attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa;
- condanna a porre in essere Parte_3
nuovo procedimento di selezione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna alla rifusione, in Parte_3
favore di parte ricorrente, delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro
7.377,00 oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
- dichiara le spese processuali non ripetibili nei confronti di Controparte_3
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 17 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Simone Romito
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