TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3472 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3472 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Francesco Galluzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla via
Pasubio, n. 15
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Alessandra
Guzzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Santo
Stefano di Rogliano (CS), alla via Valarioti, n. 4
- RESISTENTE -
NONCHE' 2
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025, le parti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
11.2.1996 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con decreto di omologa depositato il 2.8.2006 da questo Tribunale, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva una rivisitazione dell'assetto concordato in sede di separazione in ragione della sopraggiunta maggiore età dei due figli, e Persona_1 Persona_2
in uno all'indipendenza economica parzialmente raggiunta dagli stessi,
[...]
tale da giustificare una diversa quantificazione del contributo al mantenimento da parte dei genitori. Costituitosi il resistente, all'udienza del 10.3.2025, i difensori davano atto di un accordo intervenuto tra i coniugi in punto di statuizioni accessorie, di cui domandavano il recepimento. La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, cui ha aderito anche il resistente , va certamente Controparte_1
accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al 3
Presidente di questo Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione (udienza del 27.7.2006) e la definizione di quest'ultimo con decreto di omologa del 2.8.2006, non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed
è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti hanno sottoposto al collegio il seguente accordo:
1) i coniugi continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto, ciascuno di essi fissando la propria residenza ovunque riterrà opportuno, senza obbligo di comunicarsi gli eventuali spostamenti;
2) al OR viene confermato il diritto di abitazione nella Controparte_1 casa (già familiare) sita in Bisignano alla c. da Cretarossa e l'uso dei mobili e delle suppellettili in essa contenuti. Le parti si impegnano a trasferirne la proprietà in favore dei figli e , ad avvenuta sanatoria di Persona_1 Persona_2 eventuali irregolarità formali e sostanziali esistenti sull'immobile;
3) la casa sita in Bisignano (CS) alla via Giudecca n. 102, attualmente abitata dalla ORa , essendo di proprietà esclusiva di quest'ultima, non forma Parte_1
oggetto di disposizione;
4) la casa sita in Lugo (RA) alla via Sammartina n. 60, attualmente abitata dal OR
essendo di proprietà esclusiva di quest'ultimo, non forma Controparte_1
oggetto di disposizione;
5) ciascuno dei coniugi, stanti le rispettive capacità economiche, continuerà a provvedere al proprio mantenimento, senza che sia disposta a carico di alcune delle parti la corresponsione di assegno divorzile in favore dell'altra;
6) in ordine ai figli e entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, si intenderà revocata ogni misura concernente l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita;
i genitori si impegnano a corrispondere loro quanto eventualmente necessario all'assolvimento delle esigenze di vita a semplice richiesta degli interessati;
in particolare, fino al raggiungimento della piena indipendenza economica, sia posto a carico di ciascuno dei genitori l'obbligo di 4
sostenere le spese ordinarie e straordinarie di a cui la stessa non Persona_2
riesca eventualmente a far fronte;
7) in vista della futura cessione della casa coniugale ai figli e Per_1 [...]
si specifica che: Per_2
a) il OR si impegna a trasferire a titolo gratuito la propria Controparte_1 quota pari al 50% dell'intera proprietà dell'immobile ubicato in Bisignano (CS) alla c. da Cretarossa s.n.c. piani S1-T, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 8, censito in catasto al foglio 28 particella 376 sub 1;
b) parimenti, la ORa si impegna a trasferire a titolo gratuito la propria Pt_1 quota pari al 50% dell'intera proprietà dello stesso immobile;
c) l'autovettura Fiat Multipla targata CS700EH, intestata presso il PRA al OR
, resterà definitivamente nella disponibilità materiale di Controparte_1 quest'ultimo, non essendo necessario - neppure in futuro - un atto traslativo della proprietà;
d) l'autovettura Fiat Panda, intestata presso il Pubblico Registro Automobilistico al OR , resterà definitivamente nella disponibilità materiale Controparte_1 di quest'ultimo, non essendo necessario - neppure in futuro - un atto traslativo della proprietà;
e) l'autovettura Audi targata DG482GW, intestata presso il Pubblico Registro
Automobilistico al OR , resterà definitivamente nella Controparte_1 disponibilità materiale del nuovo nucleo familiare di quest'ultimo, non essendo necessario - neppure in futuro - un atto traslativo della proprietà;
f) l'autovettura Fiat Panda targata DB842PL, intestata presso il Pubblico Registro
Automobilistico al OR , resterà nella disponibilità Controparte_1
materiale di , non essendo necessario - al momento - un atto Persona_2
traslativo della proprietà.
Quanto ai punti 1, 3, 4 e 5, non vi sono statuizioni da adottare da parte del Tribunale, non essendo il presente giudizio diretto alla conferma/modifica o revoca delle statuizioni adottate in sede di separazione e non sottoponendosi domande specifiche finalizzate all'adozione di provvedimenti giudiziari (essendo i coniugi già legittimati a vivere separati in forza della sentenza di separazione). Quanto al punto
2, le parti hanno dichiarato in udienza di rinunciare alla relativa richiesta. Quanto al punto 6 il collegio prende atto dell'impegno assunto dai coniugi nel rapporto con il figlio e dell'obbligo assunto al mantenimento diretto della figlia Per_1 Per_2 5
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di Per_2 quest'ultima. Il collegio, infine, prende atto degli impegni assunti dai coniugi al punto 7, non essendovi statuizioni da recepire.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra esse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.2.1996 tra e , trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 Controparte_1
di Matrimonio del Comune di Bisignano (CS) al n. 2, parte I, anno 1996;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi e prende atto degli impegni dagli stessi assunti nei termini riportati in motivazione;
4. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma