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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1447/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1447 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) Parte_2 C.F._2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco ZAMPIERI in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Centasso come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia nr.655 del 29.2.2024
Conclusioni di parte appellante:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE dichiarare la sospensione e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata n.
655/2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'estromissione di dalla presente procedura, Parte_2 sussistendone i requisiti di legge, e previo consenso – ove espresso - di
[...]
; CP_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
In parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto dichiarare inammissibile il punto 2) del dispositivo della medesima, nonché di conseguenza dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'ordinanza di data 28.2.2024-dep. 29.02.2024 (in RG.
n. 3678/2018) con cui il medesimo Tribunale ha disposto ex art. 591 bis c.p.c. la vendita sincrona mista del compendio immobiliare sito in Venezia, Santa Croce 1662.
Fermo il punto 1) del dispositivo, conseguentemente ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata ad e Pt_1 Parte_2 in data 02.08.2018 r.gen. 26760, r. part. 18385 ed eventualmente, ancorchè tardivamente trascritti presso l‟Agenzia del Territorio (già Conservatoria RR.II).
Competenze e spese di primo e secondo grado interamente rifuse.
Conclusioni di parte appellata-appellante incidentale:
Voglia l'ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
Accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da e Pt_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
Nel merito:
Respingere integralmente l'appello avversario ivi compresa l'istanza inibitoria in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via di appello incidentale:
- Per tutto quanto esposto in narrativa accogliere l'appello incidentale tempestivo proposto da e per l'effetto a parziale modifica della sentenza non Controparte_1
pag. 2/9 definitiva n. 655/2024 del Tribunale di Venezia, accertare il diritto di
[...]
a percepire dagli appellanti l'indennità di occupazione della sua quota di CP_1 proprietà a decorrere dal gennaio 2010 o alternativamente dalla data della domanda e comunque fino alla sua liberazione e per l'effetto condannare e Pt_1 [...]
alla sua rifusione in favore dell'appellato. Parte_2
- Accertare e condannare gli appellanti alla rifusione del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in ragione di quanto disposto dall'art. 12 bis del d.lgs 28/2010.
In via istruttoria: laddove ritenuto necessario, disporre una chiamata a chiarimenti del CTU in ordine al valore locativo del cespite in contestazione o alternativamente disporre una CTU su tale unico aspetto.
In ogni caso:
Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., voglia questa Corte condannare gli appellanti al risarcimento del danno liquidando in favore di
[...]
la somma ritenuta di giustizia. CP_1
Con rifusione delle spese di entrambi i giudizi ivi comprese le spese della relazione ventennale e di ctu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e dinanzi il Tribunale di Venezia al fine Parte_1 Parte_2 di far accertare il diritto del signor ad ottenere la divisione Controparte_1 giudiziale dell'immobile sito in Venezia Santa Croce 1662 acquistato in data 28 giugno
2000 in comunione legale con l'allora coniuge e in data 18 dicembre Persona_1
2009 da costei ceduto, per la propria quota indivisa, ai figli e Parte_1
e, conseguentemente, procedere alla divisione giudiziale Parte_2 dell'immobile stesso o, in caso di accertata indivisibilità, alla vendita ex art. 788 c.c.
Formulava, altresì, domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile da parte convenuti.
Si costituivano in giudizio e chiedendo Parte_1 Parte_2 il rigetto delle domande in quanto generiche ed infondate e evidenziando, quanto alla pag. 3/9 richiesta di divisione, che i figli non sono economicamente autosufficienti e hanno, quindi, necessità di mantenere la proprietà dell'abitazione per fini abitativi propri.
Solo con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c. i convenuti eccepivano l'intervenuto giudicato sulla questione divisionale in quanto già stata decisa con sentenza n. 412 del
18 febbraio 2010 intervenuta tra e , ma opponibile ex Controparte_1 Persona_1 art. 111 c.p.c. anche agli aventi causa e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Sul punto replicava che con la sentenza n. 412/2010 (tra Controparte_1 [...]
e ) il Tribunale di Venezia dichiarava che il bene non era CP_1 Persona_1 comodamente divisibile indicando come unica soluzione la vendita del compendio, ma la vendita non poteva essere eseguita perché la signora , nelle more della causa e Pt_2 prima della trascrizione della domanda giudiziale, donava la propria quota ai figli e . Ragion per cui instaurava un Pt_2 Parte_1 Controparte_1 secondo giudizio nei confronti di e , concluso con la Pt_2 Parte_1 sentenza n. 3546/15 che dichiarava l'identità della causa con quella promossa nei confronti della signora per operatività dell'art. 111 c.p.c. visto che era Persona_1 ancora pendente al momento della citazione.
Espletata CTU estimativa che concludeva per un valore dell'immobile di euro
390.000,00 e per la non comoda divisibilità del bene, con la sentenza non definitiva in questa sede impugnata il Tribunale di Venezia dichiarava (1) l'inammissibilità della domanda proposta nel presente procedimento di accertamento del diritto dell'attore alla divisione del bene oggetto di causa visto il precedente giudicato sulla medesima domanda di cui alla sentenza n. 412/2010 del Tribunale di Venezia;
(2) dichiarava il diritto dell'attore di addivenire alla divisione del bene oggetto di causa in quanto già stato positivamente accertato nella sentenza n. 412/2010 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria per le operazioni di vendita.
Hanno proposto appello e limitatamente Parte_1 Parte_2 al capo 2 della sentenza, sostenendo che, a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della divisione per operatività del precedente giudicato, il Tribunale di Venezia non poteva procedere con la vendita in quanto “l'originaria domanda avversaria, svolta in primo grado, ha chiesto l'ordinanza di vendita pag. 4/9 dell'immobile sulla base di una domanda principale dichiarata dalla sentenza n.
655/2024, al capo 1) del dispositivo inammissibile per sussistenza di “ne bis in idem””
e non ha mai “chiesto nelle proprie precisate conclusioni, neppure Controparte_1 come domanda implicita, che la causa fosse rimessa in istruttoria per la vendita del bene, sulla scorta del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 412/2010 passata in giudicato”.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e resistendo al gravame;
proponeva anche appello incidentale in punto di omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della indennità di occupazione. Ha chiesto altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico degli appellanti.
Rigettata l'inibitoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 1.7.2025.
2. L'appello è infondato.
L'appello si fonda unicamente su argomenti formalistici volti a sostenere l'inammissibilità/abnormità del provvedimento di rimessione in istruttoria di cui al punto 2) del dispositivo (con conseguente improcedibilità dell'ordinanza con cui è stata disposta la vendita) quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità della domanda di cui al punto 1) del dispositivo, che, in quanto non oggetto di impugnazione, deve ritenersi definitiva.
Gli appellanti non contestano, infatti, né l'intervenuto scioglimento della comunione tra e né il diritto alla divisione dell'immobile così come Controparte_1 Persona_1 statuiti dal Tribunale di Venezia con la sentenza nr.412/2010 e, invero, nemmeno l'opponibilità di tale sentenza nei loro confronti quali successori a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., ma lamentano unicamente l'esperibilità del giudizio divisionale nell'ambito del presente giudizio sulla base dei seguenti argomenti:
- Una volta dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla divisione come da punto 1 del dispositivo, il Tribunale di Venezia non poteva procedere al giudizio divisionale essendo tale pronuncia inconciliabile con la dichiarata inammissibilità della domanda che ne dovrebbe costituire il presupposto.
pag. 5/9 - non ha mai chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria Controparte_1 sulla base del giudicato rappresentato dalla sentenza non definitiva nr.412/2010, cui non è seguita la vendita, in quanto il procedimento si concluse con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e conseguente inefficacia dell'ordinanza di vendita disposta in quel giudizio per inattuabilità del diritto alla divisione a seguito della ritenuta opponibilità della donazione al condividente per non aver trascritto la domanda giudiziale. CP_1
- avrebbe dovuto agire in executivis per ottenere una nuova Controparte_1 ordinanza di vendita, secondo gli appellanti utilizzando analogicamente la procedura di cui all'art.600 c.p.c.
Ora, al di là del fatto che sfugge l'interesse (giuridico) all'impugnazione nella misura in cui non è contestato né in contestazione il diritto alla divisione del bene, ma unicamente lo strumento processuale per farlo valere e al netto della questione dell'opponibilità delle statuizioni contenute nella sentenza nr.412/2010 che gli appellanti ritengono pacifica e riguarda un punto della decisione non oggetto di impugnazione, i motivi di appello vanno decisi applicando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione del giudicato, secondo il quale l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice e ritenendo prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass.Sez. 2 n.
24867 del 21/08/2023).
Il che, applicato al caso di specie, porta a respingere l'argomento degli appellanti che fonda l'inammissibilità del giudizio divisionale sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto dell'attore alla divisione del bene per ne bis in idem in quanto già oggetto della pronuncia nr.412/2010, perché i capi 1 e 2 del dispositivo vanno letti congiuntamente e alla luce della motivazione della sentenza, in cui pacificamente si dà atto del diritto del di addivenire alla divisione del CP_1 bene, tant'è che il giudice di I grado ha pronunciato sul punto con sentenza non definitiva di accertamento di addivenire alla divisione del bene che costituisce il presupposto dell'attuazione di tale diritto (che, va ribadito, non è in contestazione) e, pag. 6/9 infatti, conseguentemente disposto con separata ordinanza le modalità di svolgimento delle operazioni divisionali, avendo accertato, tenuto conto dell'esito della CTU, che il bene non è comodamente divisibile (altro aspetto su cui non vi è contestazione).
E, infatti, a fronte della domanda proposta dal per l'accertamento del diritto CP_1 alla divisione e l'attuazione della divisione giudiziale del bene e dell'eccezione di giudicato formulata dai convenuti sulla base della sentenza 412/2010, il Tribunale non poteva che pronunciarsi, ai sensi dell'art. 187 co.2 c.p.c., sul diritto di procedere in quella sede alla divisione, tenuto conto che le conclusioni dei convenuti (così precisate in memoria 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.) miravano ad ottenere una pronuncia di “non luogo a provvedere” per intervenuto giudicato: “Accertarsi e dichiararsi che la domanda attorea per la divisione del compendio immobiliare de quo è già stata decisa in via definitiva dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 412 del 18 febbraio 2010, e ribadita nel suo contenuto incontrovertibile dalla successiva sentenza n. 3546 del
4.11.2015 - in giudicato - (e dimesse) di questo Tribunale, e pertanto voglia il Tribunale adito dichiarare il non luogo a provvedere”.
Il presupposto del giudizio divisionale è il diritto a procedere alla divisione del bene che non è in contestazione che il Tribunale ha confermato, come accertato nei precedenti giudizi.
Ne consegue che il giudizio non poteva che proseguire con le operazioni di divisione ex art. 786 c.p.c.
Il giudizio divisionale è, infatti, regolamentato espressamente dagli artt.784 e ss c.p.c. e modulato a seconda della sussistenza o meno di contestazione sul diritto alla divisione, con la previsione, nel primo caso, di una decisione in forma di sentenza sulla sussistenza del diritto alla divisione o delle modalità di sua attuazione e, nel secondo caso, con una decisione in forma di ordinanza che disponga le modalità per l'attuazione della divisione (art.785 c.p.c.)
Alla sentenza non definitiva di accertamento del diritto di procedere alla divisione, in tal senso sostanziandosi la decisione del Tribunale di Venezia, non poteva che seguire l'ordinanza dispositiva della modalità per addivenire alla divisione, essendo questo il consequenziale sviluppo del giudizio conseguente a tale accertamento.
Lo sbocco della sentenza definitiva, definitoria del giudizio presuppone l'insussistenza pag. 7/9 del diritto alla divisione, perché ove tale diritto sia accertato non si può che procedere alla divisione, secondo le norme di cui agli artt.786 e ss. c.p.c.
Il che consente di superare anche gli ulteriori argomenti posti a fondamento dell'appello.
4. Appello incidentale.
L'appello incidentale non può trovare accoglimento in quanto, a fronte di una sentenza non definitiva che ha deciso unicamente sulla questione relativa all'accertamento del diritto alla divisione del bene, non può rilevarsi una omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di occupazione, che non costituisce questione né presupposta né connessa a quella di divisione, dovendosi, piuttosto, ritenere che il giudice di primo grado si sia implicitamente riservato di pronunciarsi su tale domanda in sede di sentenza definitiva.
Va ricordato, infatti, che “il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012).
5. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto va valutata unicamente rispetto al giudizio di appello (essendo ancora pendente il giudizio di primo grado) e non può trovare accoglimento in quanto l'infondatezza dell'appello non costituisce motivo sufficiente per il risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e tenuto conto che lo stesso giudice di I grado ha rilevato la sussistenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, benchè emendabile con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c.
(cfr. ordinanza del 26.5.2025)
6. Regolamentazione delle spese.
“La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una pag. 8/9 sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali” (Cass.Sez. 3 n.
21978 del 03/09/2019).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, dunque, poste a carico degli appellanti integralmente soccombenti rispetto ad un appello che è risultato manifestamente infondato.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) secondo i valori medi di cui D.M.
55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 calcolati in base all'art. 12 c.p.c. in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di
Venezia nr.655 del 29.2.2024;
2) condanna gli appellanti e a rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_1
20.119,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e e l'appellante Parte_1 Parte_2 incidentale sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1447/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1447 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ) Parte_2 C.F._2
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco ZAMPIERI in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._3
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Centasso come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia nr.655 del 29.2.2024
Conclusioni di parte appellante:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE dichiarare la sospensione e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata n.
655/2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare l'estromissione di dalla presente procedura, Parte_2 sussistendone i requisiti di legge, e previo consenso – ove espresso - di
[...]
; CP_1
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:
In parziale riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto dichiarare inammissibile il punto 2) del dispositivo della medesima, nonché di conseguenza dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'ordinanza di data 28.2.2024-dep. 29.02.2024 (in RG.
n. 3678/2018) con cui il medesimo Tribunale ha disposto ex art. 591 bis c.p.c. la vendita sincrona mista del compendio immobiliare sito in Venezia, Santa Croce 1662.
Fermo il punto 1) del dispositivo, conseguentemente ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata ad e Pt_1 Parte_2 in data 02.08.2018 r.gen. 26760, r. part. 18385 ed eventualmente, ancorchè tardivamente trascritti presso l‟Agenzia del Territorio (già Conservatoria RR.II).
Competenze e spese di primo e secondo grado interamente rifuse.
Conclusioni di parte appellata-appellante incidentale:
Voglia l'ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
Accertare e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da e Pt_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa. Parte_2
Nel merito:
Respingere integralmente l'appello avversario ivi compresa l'istanza inibitoria in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via di appello incidentale:
- Per tutto quanto esposto in narrativa accogliere l'appello incidentale tempestivo proposto da e per l'effetto a parziale modifica della sentenza non Controparte_1
pag. 2/9 definitiva n. 655/2024 del Tribunale di Venezia, accertare il diritto di
[...]
a percepire dagli appellanti l'indennità di occupazione della sua quota di CP_1 proprietà a decorrere dal gennaio 2010 o alternativamente dalla data della domanda e comunque fino alla sua liberazione e per l'effetto condannare e Pt_1 [...]
alla sua rifusione in favore dell'appellato. Parte_2
- Accertare e condannare gli appellanti alla rifusione del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche in ragione di quanto disposto dall'art. 12 bis del d.lgs 28/2010.
In via istruttoria: laddove ritenuto necessario, disporre una chiamata a chiarimenti del CTU in ordine al valore locativo del cespite in contestazione o alternativamente disporre una CTU su tale unico aspetto.
In ogni caso:
Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., voglia questa Corte condannare gli appellanti al risarcimento del danno liquidando in favore di
[...]
la somma ritenuta di giustizia. CP_1
Con rifusione delle spese di entrambi i giudizi ivi comprese le spese della relazione ventennale e di ctu.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e dinanzi il Tribunale di Venezia al fine Parte_1 Parte_2 di far accertare il diritto del signor ad ottenere la divisione Controparte_1 giudiziale dell'immobile sito in Venezia Santa Croce 1662 acquistato in data 28 giugno
2000 in comunione legale con l'allora coniuge e in data 18 dicembre Persona_1
2009 da costei ceduto, per la propria quota indivisa, ai figli e Parte_1
e, conseguentemente, procedere alla divisione giudiziale Parte_2 dell'immobile stesso o, in caso di accertata indivisibilità, alla vendita ex art. 788 c.c.
Formulava, altresì, domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile da parte convenuti.
Si costituivano in giudizio e chiedendo Parte_1 Parte_2 il rigetto delle domande in quanto generiche ed infondate e evidenziando, quanto alla pag. 3/9 richiesta di divisione, che i figli non sono economicamente autosufficienti e hanno, quindi, necessità di mantenere la proprietà dell'abitazione per fini abitativi propri.
Solo con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c. i convenuti eccepivano l'intervenuto giudicato sulla questione divisionale in quanto già stata decisa con sentenza n. 412 del
18 febbraio 2010 intervenuta tra e , ma opponibile ex Controparte_1 Persona_1 art. 111 c.p.c. anche agli aventi causa e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Sul punto replicava che con la sentenza n. 412/2010 (tra Controparte_1 [...]
e ) il Tribunale di Venezia dichiarava che il bene non era CP_1 Persona_1 comodamente divisibile indicando come unica soluzione la vendita del compendio, ma la vendita non poteva essere eseguita perché la signora , nelle more della causa e Pt_2 prima della trascrizione della domanda giudiziale, donava la propria quota ai figli e . Ragion per cui instaurava un Pt_2 Parte_1 Controparte_1 secondo giudizio nei confronti di e , concluso con la Pt_2 Parte_1 sentenza n. 3546/15 che dichiarava l'identità della causa con quella promossa nei confronti della signora per operatività dell'art. 111 c.p.c. visto che era Persona_1 ancora pendente al momento della citazione.
Espletata CTU estimativa che concludeva per un valore dell'immobile di euro
390.000,00 e per la non comoda divisibilità del bene, con la sentenza non definitiva in questa sede impugnata il Tribunale di Venezia dichiarava (1) l'inammissibilità della domanda proposta nel presente procedimento di accertamento del diritto dell'attore alla divisione del bene oggetto di causa visto il precedente giudicato sulla medesima domanda di cui alla sentenza n. 412/2010 del Tribunale di Venezia;
(2) dichiarava il diritto dell'attore di addivenire alla divisione del bene oggetto di causa in quanto già stato positivamente accertato nella sentenza n. 412/2010 del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria per le operazioni di vendita.
Hanno proposto appello e limitatamente Parte_1 Parte_2 al capo 2 della sentenza, sostenendo che, a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento della divisione per operatività del precedente giudicato, il Tribunale di Venezia non poteva procedere con la vendita in quanto “l'originaria domanda avversaria, svolta in primo grado, ha chiesto l'ordinanza di vendita pag. 4/9 dell'immobile sulla base di una domanda principale dichiarata dalla sentenza n.
655/2024, al capo 1) del dispositivo inammissibile per sussistenza di “ne bis in idem””
e non ha mai “chiesto nelle proprie precisate conclusioni, neppure Controparte_1 come domanda implicita, che la causa fosse rimessa in istruttoria per la vendita del bene, sulla scorta del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 412/2010 passata in giudicato”.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e resistendo al gravame;
proponeva anche appello incidentale in punto di omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della indennità di occupazione. Ha chiesto altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico degli appellanti.
Rigettata l'inibitoria, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 1.7.2025.
2. L'appello è infondato.
L'appello si fonda unicamente su argomenti formalistici volti a sostenere l'inammissibilità/abnormità del provvedimento di rimessione in istruttoria di cui al punto 2) del dispositivo (con conseguente improcedibilità dell'ordinanza con cui è stata disposta la vendita) quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità della domanda di cui al punto 1) del dispositivo, che, in quanto non oggetto di impugnazione, deve ritenersi definitiva.
Gli appellanti non contestano, infatti, né l'intervenuto scioglimento della comunione tra e né il diritto alla divisione dell'immobile così come Controparte_1 Persona_1 statuiti dal Tribunale di Venezia con la sentenza nr.412/2010 e, invero, nemmeno l'opponibilità di tale sentenza nei loro confronti quali successori a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., ma lamentano unicamente l'esperibilità del giudizio divisionale nell'ambito del presente giudizio sulla base dei seguenti argomenti:
- Una volta dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla divisione come da punto 1 del dispositivo, il Tribunale di Venezia non poteva procedere al giudizio divisionale essendo tale pronuncia inconciliabile con la dichiarata inammissibilità della domanda che ne dovrebbe costituire il presupposto.
pag. 5/9 - non ha mai chiesto che la causa fosse rimessa in istruttoria Controparte_1 sulla base del giudicato rappresentato dalla sentenza non definitiva nr.412/2010, cui non è seguita la vendita, in quanto il procedimento si concluse con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e conseguente inefficacia dell'ordinanza di vendita disposta in quel giudizio per inattuabilità del diritto alla divisione a seguito della ritenuta opponibilità della donazione al condividente per non aver trascritto la domanda giudiziale. CP_1
- avrebbe dovuto agire in executivis per ottenere una nuova Controparte_1 ordinanza di vendita, secondo gli appellanti utilizzando analogicamente la procedura di cui all'art.600 c.p.c.
Ora, al di là del fatto che sfugge l'interesse (giuridico) all'impugnazione nella misura in cui non è contestato né in contestazione il diritto alla divisione del bene, ma unicamente lo strumento processuale per farlo valere e al netto della questione dell'opponibilità delle statuizioni contenute nella sentenza nr.412/2010 che gli appellanti ritengono pacifica e riguarda un punto della decisione non oggetto di impugnazione, i motivi di appello vanno decisi applicando il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione del giudicato, secondo il quale l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice e ritenendo prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale (Cass.Sez. 2 n.
24867 del 21/08/2023).
Il che, applicato al caso di specie, porta a respingere l'argomento degli appellanti che fonda l'inammissibilità del giudizio divisionale sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto dell'attore alla divisione del bene per ne bis in idem in quanto già oggetto della pronuncia nr.412/2010, perché i capi 1 e 2 del dispositivo vanno letti congiuntamente e alla luce della motivazione della sentenza, in cui pacificamente si dà atto del diritto del di addivenire alla divisione del CP_1 bene, tant'è che il giudice di I grado ha pronunciato sul punto con sentenza non definitiva di accertamento di addivenire alla divisione del bene che costituisce il presupposto dell'attuazione di tale diritto (che, va ribadito, non è in contestazione) e, pag. 6/9 infatti, conseguentemente disposto con separata ordinanza le modalità di svolgimento delle operazioni divisionali, avendo accertato, tenuto conto dell'esito della CTU, che il bene non è comodamente divisibile (altro aspetto su cui non vi è contestazione).
E, infatti, a fronte della domanda proposta dal per l'accertamento del diritto CP_1 alla divisione e l'attuazione della divisione giudiziale del bene e dell'eccezione di giudicato formulata dai convenuti sulla base della sentenza 412/2010, il Tribunale non poteva che pronunciarsi, ai sensi dell'art. 187 co.2 c.p.c., sul diritto di procedere in quella sede alla divisione, tenuto conto che le conclusioni dei convenuti (così precisate in memoria 183 co. 6 nr. 1 c.p.c.) miravano ad ottenere una pronuncia di “non luogo a provvedere” per intervenuto giudicato: “Accertarsi e dichiararsi che la domanda attorea per la divisione del compendio immobiliare de quo è già stata decisa in via definitiva dal Tribunale di Venezia con la sentenza n. 412 del 18 febbraio 2010, e ribadita nel suo contenuto incontrovertibile dalla successiva sentenza n. 3546 del
4.11.2015 - in giudicato - (e dimesse) di questo Tribunale, e pertanto voglia il Tribunale adito dichiarare il non luogo a provvedere”.
Il presupposto del giudizio divisionale è il diritto a procedere alla divisione del bene che non è in contestazione che il Tribunale ha confermato, come accertato nei precedenti giudizi.
Ne consegue che il giudizio non poteva che proseguire con le operazioni di divisione ex art. 786 c.p.c.
Il giudizio divisionale è, infatti, regolamentato espressamente dagli artt.784 e ss c.p.c. e modulato a seconda della sussistenza o meno di contestazione sul diritto alla divisione, con la previsione, nel primo caso, di una decisione in forma di sentenza sulla sussistenza del diritto alla divisione o delle modalità di sua attuazione e, nel secondo caso, con una decisione in forma di ordinanza che disponga le modalità per l'attuazione della divisione (art.785 c.p.c.)
Alla sentenza non definitiva di accertamento del diritto di procedere alla divisione, in tal senso sostanziandosi la decisione del Tribunale di Venezia, non poteva che seguire l'ordinanza dispositiva della modalità per addivenire alla divisione, essendo questo il consequenziale sviluppo del giudizio conseguente a tale accertamento.
Lo sbocco della sentenza definitiva, definitoria del giudizio presuppone l'insussistenza pag. 7/9 del diritto alla divisione, perché ove tale diritto sia accertato non si può che procedere alla divisione, secondo le norme di cui agli artt.786 e ss. c.p.c.
Il che consente di superare anche gli ulteriori argomenti posti a fondamento dell'appello.
4. Appello incidentale.
L'appello incidentale non può trovare accoglimento in quanto, a fronte di una sentenza non definitiva che ha deciso unicamente sulla questione relativa all'accertamento del diritto alla divisione del bene, non può rilevarsi una omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di occupazione, che non costituisce questione né presupposta né connessa a quella di divisione, dovendosi, piuttosto, ritenere che il giudice di primo grado si sia implicitamente riservato di pronunciarsi su tale domanda in sede di sentenza definitiva.
Va ricordato, infatti, che “il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione dalla stessa affrontata, con la conseguenza, da un lato, che l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, che il giudice di secondo grado, investito dell'appello avverso detta sentenza, ha potere di cognizione limitatamente alla questione con essa decisa, né può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo" (Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6517 del 26/04/2012).
5. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto va valutata unicamente rispetto al giudizio di appello (essendo ancora pendente il giudizio di primo grado) e non può trovare accoglimento in quanto l'infondatezza dell'appello non costituisce motivo sufficiente per il risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e tenuto conto che lo stesso giudice di I grado ha rilevato la sussistenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione, benchè emendabile con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c.
(cfr. ordinanza del 26.5.2025)
6. Regolamentazione delle spese.
“La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una pag. 8/9 sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del "quantum debeatur". Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali” (Cass.Sez. 3 n.
21978 del 03/09/2019).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno, dunque, poste a carico degli appellanti integralmente soccombenti rispetto ad un appello che è risultato manifestamente infondato.
I compensi vengono liquidati come in dispositivo tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) secondo i valori medi di cui D.M.
55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 calcolati in base all'art. 12 c.p.c. in assenza di nota spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di
Venezia nr.655 del 29.2.2024;
2) condanna gli appellanti e a rifondere Parte_1 Parte_2
a le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Controparte_1
20.119,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e e l'appellante Parte_1 Parte_2 incidentale sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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