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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
LICENZIAMENTO -
RETRIBUZIONE (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 3.2.2025, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di essere creditore nei suoi confronti CP_1 della somma di euro 5.314,14 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonchè dell'ulteriore somma lorda di euro 5.140,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società -con contratto di lavoro a tempo determinato- dal 15.7.2024 al 19.10.2024, quando veniva licenziato per asserita, ma in realtà insussistente giusta causa e, così, maturando a titolo risarcitorio il diritto a percepire una ulteriore somma pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dal recesso fino allo spirare del termine contrattuale (15.12.2024);
- che alla prima udienza, stante la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia della e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava all'immediata discussione per CP_1 poi pronunciare sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di settembre, ottobre e novembre
2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne la posta risarcitoria.
1 In primis, essendo rimasta contumace, la resistente non ha assolto al proprio onere probatorio, non fornendo prova della sussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso.
Ciò detto, costituisce ius receptum (vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del 15/11/1996) il principio per cui “la clausola di stabilità relativa del rapporto lavorativo per una durata minima garantita è legittima… traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e quindi in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto in ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta”.
Applicando tali condivisibili al caso di specie, risulta, pertanto dovuta anche l'ulteriore somma indicata in atto introduttivo, pari all'importo delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire dal momento del licenziamento fino al 15.12.2024, quando sarebbe spirato il termine contrattualmente previsto.
dunque, va condannata al pagamento della somma lorda di euro 5.314,14 per CP_1 retribuzione dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonché dell'ulteriore somma lorda di euro 5.140,76 quale risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento.
A tali importi, poi, andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di della somma lorda di euro CP_1 Parte_1
5.314,14, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta in data 19.10.2024 e, per
l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito da , che liquida CP_1 Parte_1 euro 5.140,76, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della spettanza fino al saldo;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre 15,00% sp. gen., I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 3/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
LICENZIAMENTO -
RETRIBUZIONE (art. 429 c.p.c.)
________________ definitiva nella causa iscritta al n. 43/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che con ricorso depositato in Cancelleria in data 3.2.2025, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Aosta la assumendo di essere creditore nei suoi confronti CP_1 della somma di euro 5.314,14 lordi a titolo di retribuzione dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonchè dell'ulteriore somma lorda di euro 5.140,76 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione;
in particolare sosteneva di aver lavorato alle dipendenze della società -con contratto di lavoro a tempo determinato- dal 15.7.2024 al 19.10.2024, quando veniva licenziato per asserita, ma in realtà insussistente giusta causa e, così, maturando a titolo risarcitorio il diritto a percepire una ulteriore somma pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dal recesso fino allo spirare del termine contrattuale (15.12.2024);
- che alla prima udienza, stante la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia della e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava all'immediata discussione per CP_1 poi pronunciare sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La sussistenza del credito del lavoratore per le mensilità di settembre, ottobre e novembre
2024 è comprovata per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e CCNL applicabile e non avendo la convenuta contumace fornito prova di aver estinto la propria obbligazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne la posta risarcitoria.
1 In primis, essendo rimasta contumace, la resistente non ha assolto al proprio onere probatorio, non fornendo prova della sussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso.
Ciò detto, costituisce ius receptum (vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del 15/11/1996) il principio per cui “la clausola di stabilità relativa del rapporto lavorativo per una durata minima garantita è legittima… traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e quindi in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto in ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta”.
Applicando tali condivisibili al caso di specie, risulta, pertanto dovuta anche l'ulteriore somma indicata in atto introduttivo, pari all'importo delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe dovuto percepire dal momento del licenziamento fino al 15.12.2024, quando sarebbe spirato il termine contrattualmente previsto.
dunque, va condannata al pagamento della somma lorda di euro 5.314,14 per CP_1 retribuzione dei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024, nonché dell'ulteriore somma lorda di euro 5.140,76 quale risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento.
A tali importi, poi, andranno aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti-, in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento (da euro
5.200,00 ad euro 26.000,00) e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di della somma lorda di euro CP_1 Parte_1
5.314,14, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo;
b) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta in data 19.10.2024 e, per
l'effetto, condanna al risarcimento del danno subito da , che liquida CP_1 Parte_1 euro 5.140,76, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione della spettanza fino al saldo;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da , che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre 15,00% sp. gen., I.V.A. e C.P.A.
(Così deciso in Aosta, il 3/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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