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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 10/01/2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7986/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA app.to e difeso dall'avvocato Elisa D'Onofrio ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1
in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Pablo Picasso n. 10 RICORRENTE E in p.l.r.p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/12/2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della resistente Controparte_1 sita in Pastorano (Ce) alla via Torre Lupara snc, dal 12/06/2020 al 30/04/2021, svolgendo la
[...] mansione di conducente di furgone con inquadramento nel 4° livello retributivo del CCNL-
Confcommercio, a tempo pieno.
Atteso che non aveva percepito la retribuzione relativa ai mesi di marzo ed aprile 2021 nonché il trattamento di fine rapporto adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 12/06/2020 al 30/04/2021 e, per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 5.000,00 a titolo di differenze retributive, come indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
1 ***
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 12/06/2020 al 31/03/2021, trova riscontro nella documentazione allegata (cfr. -buste paga emesse dalla estratto Controparte_1 contributivo . Org_1
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta per il periodo dal 12/06/2020 al 31/03/2021 con inquadramento nel livello retributivo IV° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio.
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
In relazione al mese di aprile 2021 risulta dall'estratto contributivo in atti che il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione ( . Org_2
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
2 Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito degli importi a titolo di paga base del mese di marzo 2021, nonché il trattamento di fine rapporto.
Tuttavia in relazione alla retribuzione del mese di marzo 2021, nelle note sostitutive, la parte ricorrente, Org_ tramite il proprio difensore, ha rappresentato di aver ricevuto dall' l'indennità di malattia, come da estratto contributivo in atti, ed ha richiesto, pertanto di condannare la parte resistente al pagamento delle restanti differenze retributive dovute anche a titolo di trattamento di trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che, avendo percepito l'indennità di malattia in relazione all'intero mese di marzo 2021, come emerso dall'estratto contributivo allegato dall'istante e come dallo stesso ammesso nelle note d'udienza, va accolta, esclusivamente, la domanda di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto in assenza di prova liberatoria della parte datoriale che ha preferito rimanere contumace.
Venendo alla quantificazione della somma dovuta, a titolo di trattamento di fine rapporto, la stessa può essere determinata, tenuto conto delle retribuzioni percepite dall'istante, nell'importo di euro 1.434,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 1.434,74 , a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.290,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato Elisa D'Onofrio,
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
in Casalnuovo di Napoli (Na) alla via Pablo Picasso n. 10 RICORRENTE E in p.l.r.p.t., Controparte_1
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/12/2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della resistente Controparte_1 sita in Pastorano (Ce) alla via Torre Lupara snc, dal 12/06/2020 al 30/04/2021, svolgendo la
[...] mansione di conducente di furgone con inquadramento nel 4° livello retributivo del CCNL-
Confcommercio, a tempo pieno.
Atteso che non aveva percepito la retribuzione relativa ai mesi di marzo ed aprile 2021 nonché il trattamento di fine rapporto adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 12/06/2020 al 30/04/2021 e, per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 5.000,00 a titolo di differenze retributive, come indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Espletata l'istruttoria all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
1 ***
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 12/06/2020 al 31/03/2021, trova riscontro nella documentazione allegata (cfr. -buste paga emesse dalla estratto Controparte_1 contributivo . Org_1
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta per il periodo dal 12/06/2020 al 31/03/2021 con inquadramento nel livello retributivo IV° del CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio.
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
In relazione al mese di aprile 2021 risulta dall'estratto contributivo in atti che il ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione ( . Org_2
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
2 Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito degli importi a titolo di paga base del mese di marzo 2021, nonché il trattamento di fine rapporto.
Tuttavia in relazione alla retribuzione del mese di marzo 2021, nelle note sostitutive, la parte ricorrente, Org_ tramite il proprio difensore, ha rappresentato di aver ricevuto dall' l'indennità di malattia, come da estratto contributivo in atti, ed ha richiesto, pertanto di condannare la parte resistente al pagamento delle restanti differenze retributive dovute anche a titolo di trattamento di trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che, avendo percepito l'indennità di malattia in relazione all'intero mese di marzo 2021, come emerso dall'estratto contributivo allegato dall'istante e come dallo stesso ammesso nelle note d'udienza, va accolta, esclusivamente, la domanda di condanna della resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto in assenza di prova liberatoria della parte datoriale che ha preferito rimanere contumace.
Venendo alla quantificazione della somma dovuta, a titolo di trattamento di fine rapporto, la stessa può essere determinata, tenuto conto delle retribuzioni percepite dall'istante, nell'importo di euro 1.434,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 1.434,74 , a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.290,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avvocato Elisa D'Onofrio,
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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