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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1118 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/04/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro lamentando che l' , con provvedimento del del 21.12.2023, lo informava che era stata pagata la CP_2 somma di € 7.137,93 per la prestazione ASPI/MINIASPI N. 2014/990203 relativa al periodo che va dal 13/07/2014 al 13/07/2015, per la seguente motivazione: “ E' stata percepita indennità di disoccupazione Aspi di cui all'art. 2, commi da 1 a 18 delle L. 28 giugno 2012 n. 92 non spettante”, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l' illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre precisare che il Giudice ordinario, quale Giudice dei diritti, non è investito di questioni concernenti la regolarità formale del procedimento amministrativo, dovendo conoscere incidentalmente l'atto amministrativo ed eventualmente disapplicarlo ove sia ritenuto lesivo di diritti. Non possono essere, pertanto, esaminati in questa sede doglianze relative a presunti vizi attinenti la regolarità del procedimento amministrativo.
In ogni caso, nel merito, il provvedimento di indebito appare sufficientemente motivato in relazione alla tipologia di prestazione indebita, al periodo in cui è maturato l'indebito, alla somma richiesta e, sia pure con rimando alla normativa di riferimento, alle ragioni dell'indebito.
La doglianza relativa alla carenza di motivazione va, pertanto, superata.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui si è Controparte_1 affermato titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_2
L' , nel costituirsi in giudizio, ha meglio esplicato le ragioni che hanno condotto alla CP_2
richiesta restitutoria, rappresentando che esse consistono nel venir meno, in capo al percipiente, dell'essenziale requisito di erogabilità della indennità di disoccupazione “ASPI” perché lo stesso era stato riassunto dalla medesima ditta.
L'art. 2 della legge n. 92/2012 ha istituito l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione (comma 1).
Ai sensi dei commi successivi della citata disposizione, La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni (comma 14); In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi;
al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (comma 15).
Successivamente, con d. lgs. n. 22/2015, è stata istituita la nuova ASPI: A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (art. 1 comma 1).
Il successivo art. 9 del medesimo d. lgs. n. 22/2015 dispone, per i casi di reinserimento dell'assicurato nel mondo del lavoro che:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore CP_2
di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
Nel caso di specie, è stato documentalmente dimostrato, anche con produzione richiesta da questo decidente in applicazione dei propri poteri officiosi ai sensi dell'art. 421 c.p.c., che: CP_1
, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro del 30.9.2014 con la ditta CARUTER S.R.L,
[...] aveva inoltrato all' la domanda di Aspi (prot. .4892.10/10/2014.0024375); CP_2 CP_2
la prestazione era stata concessa con decorrenza dall'11.10.2014, primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
in data 3.11.2014 il ricorrente è stato assunto dalla medesima ditta CARUTER con contratto a termine 15.01.2015 poi prorogato fino al 30.6.2015 (cfr. produzione documentale dell' , in uno CP_2
alle note ex art. 127 ter c.p.c. ed in particolare le comunicazioni . Pt_1
Alla luce delle superiori emergenze fattuali, correttamente l ha ritenuto la decadenza CP_2
del dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, essendo stato, di fatto, riassunto CP_1
dal medesimo datore di lavoro a distanza di circa un mese dal licenziamento, ed avendo protratto per oltre sei mesi tale nuova attività lavorativa. La non spettanza della ASPI appare quindi documentalmente dimostrata, anche con riferimento ai redditi conseguiti dal per l'effetto della nuova occupazione, che è apparso CP_1
superiore al limite di erogabilità di cui alla normativa sopra richiamata.
Ora, di fronte a tali argomentazioni, parte ricorrente si è limitata a contestare la nota di indebito nella forma, contravvenendo così al proprio onere probatorio, siccome scolpito nell'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di ripetizione dell'indebito, onera la parte privata di dimostrare i presupposti a fronte dei quali ha piuttosto diritto a trattenere la prestazione (Cass. Sez. Un. n. 18046/2010 conforme n. 2739/2016).
La domanda va, allora, rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 14/04/2024 Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 17/04/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena