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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27047/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 27047/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE LAUSO BENEDETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/11/2024 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia con residenza anagrafica Per_1
e dimora prevalente presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il papà possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo accordo dei genitori.
In mancanza di accordo valgano le seguenti regole: il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia 2 giorni e 2 notti a settimana che a settimane alterne saranno nel week-end; 15 giorni per le vacanze estive nel periodo di chiusure delle scuole, compleanno, Pasqua e Natale in modo alterno.
DISPONE il versamento di un assegno mensile a carico del papà per la contribuzione al mantenimento della figlia di €. 200,00 soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il sig. rinuncia a richiedere, a favore della sig.ra , eventuali Pt_2 Parte_1 sussidi/agevolazioni da parte dell'INPS per la figlia Per_1
PRENDE ATTO che la casa familiare di c.so Brescia 25/B, già di proprietà del sig. rimane Pt_2
di propria esclusiva competenza con il relativo mobilio e che il cane familiare segue CP_1 Per_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 27047/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE LAUSO BENEDETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 18/11/2024 e Parte_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia con residenza anagrafica Per_1
e dimora prevalente presso l'abitazione della madre.
DISPONE che il papà possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo accordo dei genitori.
In mancanza di accordo valgano le seguenti regole: il papà potrà vedere e tenere con sé la figlia 2 giorni e 2 notti a settimana che a settimane alterne saranno nel week-end; 15 giorni per le vacanze estive nel periodo di chiusure delle scuole, compleanno, Pasqua e Natale in modo alterno.
DISPONE il versamento di un assegno mensile a carico del papà per la contribuzione al mantenimento della figlia di €. 200,00 soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo d'intesa applicato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che il sig. rinuncia a richiedere, a favore della sig.ra , eventuali Pt_2 Parte_1 sussidi/agevolazioni da parte dell'INPS per la figlia Per_1
PRENDE ATTO che la casa familiare di c.so Brescia 25/B, già di proprietà del sig. rimane Pt_2
di propria esclusiva competenza con il relativo mobilio e che il cane familiare segue CP_1 Per_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.