TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1055/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1055/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. TRIVELLATO MARIO ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'ufficio legale dell' sede di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 13/03/2025. Oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 28/06/2024 parte ricorrente si oppone a decreto ingiuntivo n. 190/2024 - R.G. Lav. 529/2024 - notificato dall' in data 30/05/2024, per importo complessivo pari ad euro CP_1
56.331,84, relativo a credito vantato dall'Istituto a seguito dei pagamenti effettuati ai dipendenti della ditta Elettro Mec Snc di NA NI & C, dichiarata fallita in data 13/04/2005;
- il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, rappresentando che il fallimento è stato chiuso in data 8/06/2016 e che pagina 1 di 3 egli non ha mai ricevuto alcun atto di messa in mora ed in particolare la raccomandata allegata da asseritamente notificata in data 5/12/2020; CP_1
- l' tempestivamente costituitosi, deduce che il ricorrente, socio della CP_1
Elettro-Mec snc, è stato dichiarato fallito con il socio NA NI e che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto dell'8/06/2016 per mancanza di attivo, cosicché l' che aveva provveduto al pagamento CP_1 dei crediti per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione agli ex dipendenti insinuatisi nel fallimento, ha poi fatto valere il diritto di surroga. Rappresenta l' che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla CP_1 domanda di insinuazione al passivo ed è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 94 L.F., per la durata della procedura concorsuale, e che la raccomandata spedita al ricorrente in data 23/09/2020, quando egli era ancora residente presso l'indirizzo di destinazione della missiva, è stata restituita per compiuta giacenza, e pertanto la notifica si è perfezionata interrompendo nuovamente il decorso del termine di prescrizione. In ogni caso, secondo l' l'effetto interruttivo deriva, ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., dalla CP_1 notifica dell'invito al pagamento all'altro socio illimitatamente responsabile e come tale debitore solidale BO NI, perfezionatasi in data 28/09/2020. Chiede pertanto l' il rigetto del ricorso. CP_1
- Nel corso della prima udienza parte ricorrente eccepiva la mancata prova della notifica della raccomandata per compiuta giacenza, non rilevandosi alcuna traccia delle operazioni svolte dal notificatore in occasione del primo tentativo di consegna, ed essendo stato effettuato il secondo tentativo presso casella postale anziché al nuovo indirizzo di residenza. Rilevato che:
- non risulta contestata, dall'opponente, la sussistenza originaria del credito vantato dall' né la qualifica di socio illimitatamente responsabile del CP_1 ricorrente, che eccepisce unicamente l''intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
- l'eccezione risulta infondata, in quanto, pur non risultando provata la notifica dell'atto interruttivo trasmesso dall' al ricorrente nel mese di CP_1 settembre 2020, non risultando - come da questi eccepito - dalla documentazione prodotta alcuna menzione degli adempimenti compiuti dall'agente postale, necessari ai fini del perfezionamento della compiuta pagina 2 di 3 giacenza, è stata provata dall' la notifica, in data 28/09/2020, del CP_1 medesimo atto al socio illimitatamente responsabile BO NI, solidalmente tenuto, con il ricorrente, al pagamento del credito azionato. Come sostenuto dall' pertanto, l'effetto interruttivo della richiesta di CP_1 pagamento si estende ai sensi dell'art. 1310 c.c. all'odierno ricorrente, al quale pertanto il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato prima del decorso del nuovo termine quinquennale.
- L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con pronuncia che rende definitivo il decreto ingiuntivo opposto.
- Le spese di lite, in considerazione del fatto che il rigetto dell'eccezione di prescrizione è stato determinato da circostanza che non era nota al ricorrente, possono essere compensate per la metà, e poste a carico del ricorrente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna il ricorrente opponente alla rifusione della restante parte in favore dell' allo CP_1 scopo liquidando, per l'intero, la somma di euro 4.217,00 oltre spese generali. Vicenza, 13/03/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1055/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. TRIVELLATO MARIO ricorrente contro
CP_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'ufficio legale dell' sede di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 13/03/2025. Oggetto : Opposizione a decreto ingiuntivo. motivazione Premesso che:
- con ricorso depositato in data 28/06/2024 parte ricorrente si oppone a decreto ingiuntivo n. 190/2024 - R.G. Lav. 529/2024 - notificato dall' in data 30/05/2024, per importo complessivo pari ad euro CP_1
56.331,84, relativo a credito vantato dall'Istituto a seguito dei pagamenti effettuati ai dipendenti della ditta Elettro Mec Snc di NA NI & C, dichiarata fallita in data 13/04/2005;
- il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito, rappresentando che il fallimento è stato chiuso in data 8/06/2016 e che pagina 1 di 3 egli non ha mai ricevuto alcun atto di messa in mora ed in particolare la raccomandata allegata da asseritamente notificata in data 5/12/2020; CP_1
- l' tempestivamente costituitosi, deduce che il ricorrente, socio della CP_1
Elettro-Mec snc, è stato dichiarato fallito con il socio NA NI e che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto dell'8/06/2016 per mancanza di attivo, cosicché l' che aveva provveduto al pagamento CP_1 dei crediti per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione agli ex dipendenti insinuatisi nel fallimento, ha poi fatto valere il diritto di surroga. Rappresenta l' che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla CP_1 domanda di insinuazione al passivo ed è rimasto sospeso, ai sensi dell'art. 94 L.F., per la durata della procedura concorsuale, e che la raccomandata spedita al ricorrente in data 23/09/2020, quando egli era ancora residente presso l'indirizzo di destinazione della missiva, è stata restituita per compiuta giacenza, e pertanto la notifica si è perfezionata interrompendo nuovamente il decorso del termine di prescrizione. In ogni caso, secondo l' l'effetto interruttivo deriva, ai sensi dell'art. 1310 c. 1 c.c., dalla CP_1 notifica dell'invito al pagamento all'altro socio illimitatamente responsabile e come tale debitore solidale BO NI, perfezionatasi in data 28/09/2020. Chiede pertanto l' il rigetto del ricorso. CP_1
- Nel corso della prima udienza parte ricorrente eccepiva la mancata prova della notifica della raccomandata per compiuta giacenza, non rilevandosi alcuna traccia delle operazioni svolte dal notificatore in occasione del primo tentativo di consegna, ed essendo stato effettuato il secondo tentativo presso casella postale anziché al nuovo indirizzo di residenza. Rilevato che:
- non risulta contestata, dall'opponente, la sussistenza originaria del credito vantato dall' né la qualifica di socio illimitatamente responsabile del CP_1 ricorrente, che eccepisce unicamente l''intervenuta estinzione del credito per prescrizione;
- l'eccezione risulta infondata, in quanto, pur non risultando provata la notifica dell'atto interruttivo trasmesso dall' al ricorrente nel mese di CP_1 settembre 2020, non risultando - come da questi eccepito - dalla documentazione prodotta alcuna menzione degli adempimenti compiuti dall'agente postale, necessari ai fini del perfezionamento della compiuta pagina 2 di 3 giacenza, è stata provata dall' la notifica, in data 28/09/2020, del CP_1 medesimo atto al socio illimitatamente responsabile BO NI, solidalmente tenuto, con il ricorrente, al pagamento del credito azionato. Come sostenuto dall' pertanto, l'effetto interruttivo della richiesta di CP_1 pagamento si estende ai sensi dell'art. 1310 c.c. all'odierno ricorrente, al quale pertanto il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato prima del decorso del nuovo termine quinquennale.
- L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con pronuncia che rende definitivo il decreto ingiuntivo opposto.
- Le spese di lite, in considerazione del fatto che il rigetto dell'eccezione di prescrizione è stato determinato da circostanza che non era nota al ricorrente, possono essere compensate per la metà, e poste a carico del ricorrente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna il ricorrente opponente alla rifusione della restante parte in favore dell' allo CP_1 scopo liquidando, per l'intero, la somma di euro 4.217,00 oltre spese generali. Vicenza, 13/03/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 3 di 3