TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2606/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.07.1966 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli
(Na) Corso Umberto I n. 311 presso lo studio dell'avv. Raimondo D'Antonio (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato C.F._2 allegato all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n.081/8610883 – 081/19533739; indirizzo di p.e.c.: Email_1
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Torre Annunziata Controparte_1 P.IVA_1
(Na), alla via Vittorio Veneto, 82/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carlo Poerio, 53 presso lo studio dell'avv. Marco
Ganguzza (c.f. dal quale è rappresentata e difesa per procura alla lite C.F._3
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n.
081/402911; indirizzo di p.e.c.: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20.02.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Opponente: “ … si riporta a tutti gli scritti difensivi, memorie, mezzi istruttori, motivi ed eccezioni nessuna esclusa chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva. Si impugna e contesta ogni avversa difesa, eccezione, memoria, doglianza in quanto infondata in fatto e diritto, nonché i mezzi istruttori richiesti, chiedendo il rigetto delle spiegate conclusioni. Tenuto conto della rilevanza dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente, si formulano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all' On. Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: – Previa revoca della precedente ordinanza del 20.09.2022, chiede ammettersi i mezzi istruttori richiesti da parte opponente nei propri scritti difensivi, atto introduttivo e memoria ex art. 183 VI comma n. II, c.p.c., rinviando all'udienza per la loro escussione/espletamento. – In subordine si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. – In ogni caso, accogliere la domanda di parte opponente ivi da intendersi interamente trascritta e riportata, con vittoria di spese di lite”.
Opposta: “ … si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e a tutte le istanze, anche istruttorie, ivi proposte, ed insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione proposta dal sig. , siccome infondata in fatto e in diritto, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannare l'opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite in uno al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio ex art. 96 comma 3
c.p.c.. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 03.05.2021, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2021 del 19.03.2021 e
[...]
notificato il 26.03.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di € 5389,23, oltre interessi e spese di giudizio, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Controparte_1 nell'interesse del sito in Trecase alla via Manzoni, 87, Controparte_2
in virtù del contratto di appalto del 26.06.2018, chiedendo al tribunale: A) In via preliminare, ove richiesta da controparte in prima udienza, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta nonché per la sussistenza di gravi e provati motivi;
B) Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, invalidità, improcedibilità, inefficacia ovvero l'inammissibilità della procedura monitoria e la nullità, inefficacia, ineseguibilità dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto disporne la revoca;
C)
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di titolarità passiva dell'opponente, nonché dichiarare ineseguibile ed inopponibile nei confronti del sig. Pt_1
l'opposto decreto ingiuntivo e comunque non dovute le somme con esso pretese, in tutto
[...] ovvero, in subordine, in parte, anche secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante ovvero a seguito di CTU tecnica che sin d' ora si richiede;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre oneri di legge da distrarsi al sotto-scritto procuratore dichiaratosi antistatario, anche in caso di soccombenza virtuale di controparte. In particolare, il chiedeva accertarsi la nullità, invalidità, improcedibilità ed inefficacia Pt_1 ovvero l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto: a) per carenza dei requisisti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 cpc, tenuto conto: della contestazione, anche stragiudiziale, delle somme e dei sottesi consumi, oltre che della loro imputabilità a diverso soggetto;
b) per violazione dell'art. 634 cpc per essere la prova del credito fondata su fattura n.
132/2020 , documenti di consuntivo nonché sulla comunicazione in data 2.11.2020 dell'amministratore che indicava il sig. come debitore per la propria quota parte di euro Pt_1
5389,23 “così come si evince dal consuntivo finale allegato”, documentazione non idonea a fondare in sede di cognizione la pretesa creditoria;
c) per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita.
Nel merito, l'opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e titolarità passiva per essere diventato proprietario di un immobile, distinto al foglio 15, mappale 1121 sub 1, classe
4^ e di un locale adibito a box auto distinto al foglio 15, mappale 1122 sub 12, facente parte del complesso condominiale in data 07.08.2017 in virtù dell'atto notarile Controparte_2
Rep./Racc. n. 79508/36385, mentre la delibera assembleare di approvazione dei lavori straordinari risaliva all'anno 2014; di conseguenza, richiamando la giurisprudenza sul punto, il pagamento delle quote condominiali derivanti dai lavori di rifacimento era da imputare a
[...]
e in quanto proprietari dell'immobile alla data di Controparte_3 Controparte_4
approvazione della delibera assembleare inerente i lavori (Cass. n. 15547/2017; Cass. n.
19082/2018, Cass. 1847/2018), tenuto conto, altresì, che l'art. 63 disp.att. individua l'acquirente solo come coobbligato in solido per le spese sorte entro l'anno prima del rogito , con possibilità di rivalsa sul venditore, che in sede di stipula dell'atto di compravendita le parti nulla ebbero a pattuire in ordine a tale debito .
1.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 27.08.2021 per l'udienza del 30.09.2021, la impugnava l'avverso dedotto e, previa Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 355/2021, chiedeva al tribunale di rigettare l'opposizione proposta da poiché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute come da ingiunzione, nonché di condannare l'opponente al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio ex art. 96 comma 3 c.p.c., vinte spese e competenze di lite.
A sostegno del credito ingiunto la società appaltatrice, richiamate le condizioni del contratto intercorso con il condominio e le modalità di adempimento dell'obbligo di versare il corrispettivo dell'appalto, allegava: che il credito si fonda sul contratto di appalto stipulato con il condominio, sulle fatture e sugli estratti dei registri IVA della società opposta degli anni 2018, 2019 e 2020, documenti che, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., sono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, trattandosi di “prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività”; che il credito vantato è certamente esigibile essendo il diritto al corrispettivo contrattuale maturato a seguito del collaudo dei lavori appaltati, oltreché certo, poiché la somma di € 5.389,23 è pari alla quota parte correlativamente ai millesimi di proprietà dell'opponente, così determinato sulla scorta del riparto comunicato dall'amministratore del condominio, che integra, altresì, il requisito della liquidità del credito dedotto in ingiunzione;
che nel caso di specie non era necessario l'esperimento della mediazione e negoziazione.
Quanto, poi, alla eccezione di difetto di legittimazione passiva ex adverso sollevata, rappresentava che il soggetto obbligato alle spese per la manutenzione straordinaria dell'edificio coincide con colui che risulta proprietario dell'immobile alla data di approvazione della delibera assembleare con la quale è determinato l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non dovendosi, invece, dare rilievo, per l'insorgenza del debito di contribuzione, all'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013,
n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 62, 16 novembre 2017, n. 27235;
Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889)
1.3- Nel corso del giudizio, disattese le eccezioni preliminari e concessa con ordinanza in data
7.11.2021 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc;
quindi, ritenuta dal giudice superflua ogni altra attività istruttoria, con ordinanza in data 19.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.10.2024.
2.- Ai fini della decisione giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ. 17371/03 e
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05;
15186/03; 6663/02). Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
2.1- Tanto premesso, la ditta F.lli Scarpa S.r.l., in virtù del contratto di appalto del 26.06.2018 intercorso con il e della morosità dell'odierno opponente Controparte_2 comunicata dall'amministratore di condominio con lettera del 2.11.2020 (“il sig. Pt_1
proprietario dell'u.i. identificata come box 6 mill. 14,25 risulta essere debitore nei Vs
[...] confronti, per la propria quota parte, di € 5389,23 così come si evince dal consuntivo finale allegato”) che certificava tale morosità in ordine al residuo corrispettivo a saldo di Euro
5.389,23, chiedeva, in fase monitoria, ingiungersi a il pagamento della somma Parte_1 suindicata a titolo di quota del prezzo dell'appalto di sua spettanza in quanto proprietario di un immobile facente parte del condominio nel cui interesse erano stati eseguiti i Controparte_2
lavori edili.
A sostegno della proposta opposizione viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal assumendo che tenuto al pagamento della quota dei Pt_1 lavori condominiali fosse il condomino proprietario dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori di rifacimento.
Specificamente l'opponente sostiene che, al fine di individuare il soggetto Parte_1
tenuto al pagamento dei lavori, deve aversi riguardo al momento in cui il condominio ha deliberato l'impegno di eseguire i lavori edilizi, momento che nella fattispecie deve farsi coincidere con la delibera del 22.09.2014 con cui l'assemblea nominava l'arch. per la Per_1
redazione delle tabelle millesimali, seguita dalla delibera del 25.10.2015 con cui provvedeva all'approvazione del computo metrico estimativo, dalla delibera del 06.04.2016 con cui l'assemblea sceglieva la ditta, ma soprattutto dalla delibera del 24.10.2016 con cui veniva conferito all'amministratore il potere/dovere di sottoscrivere il contratto di appalto con la ditta nominata, ossia un periodo certamente precedente rispetto all'acquisto dell'immobile da parte del concluso solo il 07.08.2017. Da qui, secondo l'opponente il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, avendo acquistato l'immobile in un momento successivo alla delibera di approvazione dei lavori condominiali.
L'opposizione proposta da avverso la pretesa creditoria oggetto della Parte_1
ingiunzione di pagamento notificatagli dalla società è infondata e Controparte_1
va pertanto disattesa. Invero, riguardo alla questione sollevata dall'opponente la Cassazione ha avuto modo di precisare (sent. 1119/2021) che quando dal condominio sia decisa l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio e, dopo la delibera assembleare condominiale che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario al momento dell'approvazione della delibera, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita. Ne consegue che l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio venditore, se il condominio abbia preteso il pagamento di dette spese dal compratore, in forza della norma (l'articolo 63, comma
4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile) secondo la quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Resta fermo che è pur sempre possibile, nel contratto di compravendita, pattuire che i costi dei lavori decisi prima del contratto di compravendita siano a carico della parte acquirente;
ma si tratta di una pattuizione che è rilevante solamente nei rapporti interni tra venditore e acquirente e che non è opponibile al condominio (nel senso che l'amministratore del condominio, in forza della solidarietà passiva tra il precedente e l'attuale condomino, affermata nel predetto articolo 63, può escutere indifferentemente l'uno o l'altro).
Ai fini della individuazione della delibera che decide l'esecuzione dei lavori, quale criterio dirimente di identificazione del obbligato a sostenerne i costi, il tribunale richiama il P_
consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, di ancora di recente ribadito (v.
Cass. n. 18793 del 10.9.2020), secondo cui, in ipotesi di compravendita di un immobile in condominio, per la individuazione del obbligato al pagamento dei lavori straordinari P_
deliberati dal P_
dell'attività di manutenzione, quanto alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell'intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839 Cass. civ., Sez.
II, Sent., (data ud. 19/06/2019) 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395;
Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). (data ud. 19/06/2019) 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2,
22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654)>> mentre viceversa, la data in cui siano stati approvati gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori. Occorre, invero, l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n.
4 e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass.
Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013,
n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 62, 16 novembre 2017, n. 27235;
Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889)>> [negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, del 14 ottobre 2019, n. 25839, secondo cui occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art.
1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass.
Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). In difetto di preventiva approvazione assembleare dei lavori di manutenzione straordinaria (e al di fuori del caso dell'urgenza di cui allo stesso n. 4 dell'art.
1135 c.c.), non sussiste il diritto dell'amministratore del a pretendere la riscossione P_
dei relativi contributi dai singoli condomini. La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. Mentre l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889)>>].
Tutto ciò premesso e considerato si osserva che corrisponde certamente al vero quanto dedotto dall'opponente, ossia che - per quanto emerge dai verbali assembleari del 16.9.2014, del
22.9.2014, del 15.6.2015, del 29.10.2015, del 09.11.2015, del 2.3.2016, del 6.4.2016, del
24.10.2016 e del 28.3.2017 - i lavori affidati alla erano stati oggetto Controparte_1 di discussione da parte dell'assemblea condominiale sin dal 2014, sono stati deliberati nel 2015 con l'approvazione di un “computo estimativo”, per poi addivenire alla nomina del direttore dei lavori ed alla delibera – 24.10.2016 - di affidamento degli stessi in appalto alla ditta LO
AL con incarico all'amministratore di stipulare il relativo contratto;
non può invece dirsi parimenti vero che solo l'affidamento dei suddetti lavori alla Controparte_1 sarebbe successivo alla data di acquisto dell'immobile da parte dell'opponente.
Come dedotto e documentato dalla società creditrice, i lavori approvati con la delibera da ultimo menzionata non vennero eseguiti in quanto, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto aggiudicato alla ditta LO AL, emerse che il computo metrico estimativo dei lavori sulla base del quale era stata presentata l'offerta presentava errori di redazione, per cui la spesa deliberata era stata approvata in sensibile difetto;
tale circostanza comportò non solo la sostituzione del tecnico per la redazione di un nuovo computo metrico e del direttore dei lavori, ma anche l'approvazione del computo metrico rettificato, l'acquisizione di nuove offerte da parte delle imprese edili interessate all'esecuzione dei lavori sulla base del nuovo computo metrico, la scelta della nuova impresa cui aggiudicare i lavori e lo svolgimento delle successive trattative in ordine alle condizioni, anche economiche, del nuovo contratto di appalto da sottoscrivere.
Di tanto danno atto i verbali a) dell'assemblea del 28.3.2017 che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: nomina tecnico per direzione dei lavori e revisione del computo metrico già approvato dal ”), deliberò di nominare nuovo direttore dei lavori l'architetto P_
, che fu incaricato di rielaborare il computo metrico;
b) dell'assemblea del Controparte_5
25.5.2017, che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Approvazione progetto rimodulato e relativo computo metrico allegato alla convocazione”), deliberò di approvare il nuovo computo estimativo dei lavori, sensibilmente variato rispetto a quello precedente - come da chiarimenti resi in assemblea dal tecnico incaricato - sulla base del quale i condomini diedero incarico all'amministratore di acquisire le nuove offerte dalle imprese edili interessate ad eseguire i lavori;
c) dell'assemblea del 30.08.2017, che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Lavori di risanamento conservativo del fabbricato: apertura buste e scelta della ditta. Programmazione inizio lavori”), acquisiti i nuovi preventivi, deliberò di “scegliere la ditta che offre il massimo ribasso” e, all'esito dell'apertura delle buste,
“ad unanimità dei condomini si decide di scegliere la ditta SG Costruzioni” ma anche, che in caso di mancata disponibilità della prima impresa scelta “La seconda impresa scelta è la busta
n. 2 , e rinviò la decisione al punto 2 dell'o.d.g., che portava in discussione Controparte_1
“Approvazione bozza contratto di appalto allegato alla convocazione”; d) dell'assemblea del
28.9.2017, che sul punto 2 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: scorporo di eventuali lavorazioni del progetto”), deliberò di provvedere allo scorporo di alcune lavorazioni previste nel nuovo computo metrico e, sul punto 3 dell'o.d.g. (“Approvazione bozza di contratto allegato alla convocazione del 30.8.2017)”, deliberò l'approvazione della nuova bozza contrattuale e dunque l'impegno di spesa dei lavori;
della successiva assemblea del 15.5.2018, che in seguito ad ulteriori vicende modificative dell'entità e dei corrispettivi dell'appalto, sul punto 2 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: approvazione scelta della ditta appaltatrice, percentuale di ribasso
e dilazione di pagamento”), scelse l'impresa quale esecutrice dei Controparte_1
lavori e approvò definitivamente le condizioni economiche contrattuali dalla stessa accordate
(“L'impresa è disposta ad accettare il 22% di ribasso, il 15% acconto e il restante in 32 CP_1 rate mensili. L'assemblea accetta di appaltare i lavori all'impresa Controparte_1
L'impresa si impegna a cominciare i lavori lunedì 4 giugno 2018”).
Dalla documentazione tutta richiamata emerge, dunque, che –a prescindere dalle numerose delibere a contenuto preparatorio assunte dall'assemblea condominiale tra il 2014 ed il 2016 - la delibera di approvazione dei lavori, completa di tutti gli elementi costruttivi rilevanti, dei relativi costi e della impresa prescelta, assunta dall'assemblea il 24.10.2016, a causa delle vicende in precedenza sinteticamente richiamate, è stata in concreto revocata e, all'esito di un rinnovato iter procedurale (di elaborazione e approvazione di un nuovo computo metrico da parte dei tecnici nominati in sostituzione dei precedenti, di presentazione di nuove offerte da parte delle imprese interessate alla esecuzione dei lavori, di scelta dell'impresa e di autorizzazione alla stipula del contratto) integralmente sostituita dalle delibere 30.8.2017, 28.9.2017 e 15.5.2018 con cui l'assemblea ha nuovamente approvato i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi, puntualmente determinando, in conformità all'insegnamento della suprema corte dianzi richiamato, l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ossia le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori.
E' a queste delibere che, quindi, occorre far riferimento per individuare il condomino obbligato al pagamento delle rate dei lavori e tuttavia risultato inadempiente.
Ebbene, risultando le delibere in questione approvate dopo la stipula, in data 7.8.2017, da parte del dell'atto di compravendita, ossia quando il era già proprietario delle unità Pt_1 Pt_1 facenti parte del lo stesso è pertanto legittimato Controparte_2 Pt_1 passivo dell'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio, come tale correttamente individuato dall'impresa creditrice.
2.2- Acclarata la legittimazione passiva del , ossia la corretta individuazione dello stesso Pt_1
quale condomino moroso nei cui confronti soltanto, per espressa previsione contrattuale, la società appaltatrice era tenuta ad agire per il recupero del proprio credito rimasto insoluto (la facoltà dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria per il di P_
agire direttamente e parzialmente nei confronti dei singoli condomini che non hanno pagato la propria quota dei lavori, senza obbligo di preventiva escussione del è infatti sancita P_ in termini di obbligo a carico dell'appaltatrice dall'art. 5 del contratto di appalto), risulta del pari adeguatamente provata, dalla società intimante, la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della opposta ingiunzione di pagamento.
In uno alle delibere di approvazione dei lavori in precedenza citate ed al contratto di appalto, a sostegno del ricorso monitorio e della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di cognizione, la società creditrice ha depositato il consuntivo finale dei lavori, il certificato di fine lavori, il certificato di collaudo, n. 27 fatture in acconto a fronte dei lavori eseguiti e la fattura a saldo n. 132/2020 rimasta insoluta per la quota di spettanza del nonché gli estratti Pt_1
autentici dei Registri IVA della società opposta degli anni 2018, 2019 e 2020 in cui le fatture risultano registrate che, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., sono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, trattandosi di “prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività”. Viene, poi, in evidenza la lettera del 2.11.2020 - con cui, allegando la relativa tabella condominiale di riparto delle spese, l'amministratore del Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ha comunicato alla che il condomino signor Controparte_1 Parte_2
, quale proprietario “dell'u.i. identificata come box 6 mill. 14,25 risulta essere debitore nei
[...]
Vs confronti, per la propria quota parte, di € 5389,23” - documento certamente idoneo ai fini della specificazione, secondo i millesimi di proprietà dell'opponente, della quota di corrispettivo a suo carico, in relazione alla quale è stato ingiunto il pagamento.
Risulta dunque acclarata, in uno alla sussistenza del credito ingiunto, la sua determinatezza, liquidità ed esigibilità.
L'opposizione proposta da va, dunque, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
interamente confermato.
3.- Deve essere, invece, essere rigettata la domanda della società opposta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non avendo la stessa fornito (e non emergendo dalle risultanze istruttorie) adeguata prova del carattere temerario della lite e, soprattutto, il pregiudizio subito in conseguenza della lite temeraria.
4. - Al rigetto dell'opposizione segue la condanna di al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
giudizio che vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (ratio temporis vigente) e, dunque, avuto riguardo al valore complessivo della controversia (corrispondente all'importo del credito ingiunto), alla sua collocazione nella fascia più bassa dello scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro
26.000,00), alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio ed all'attività difensiva effettivamente svolta, con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo 355/2021 depositato in data 19.03.2021 proposta da Pt_1
con atto notificato in data 3.5.2021 nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2021 del
19.03.2021, già dichiarato esecutivo;
2.rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96, comma 3, Controparte_1
c.p.c.;
3.condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3046,00 oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute.
Così deciso in Torre Annunziata in data 7.6.2025.
Il giudice
Dott. Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Marianna Lopiano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2606/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.07.1966 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli
(Na) Corso Umberto I n. 311 presso lo studio dell'avv. Raimondo D'Antonio (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato C.F._2 allegato all'atto di citazione (per le comunicazioni: fax n.081/8610883 – 081/19533739; indirizzo di p.e.c.: Email_1
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Torre Annunziata Controparte_1 P.IVA_1
(Na), alla via Vittorio Veneto, 82/F, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Carlo Poerio, 53 presso lo studio dell'avv. Marco
Ganguzza (c.f. dal quale è rappresentata e difesa per procura alla lite C.F._3
rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax n.
081/402911; indirizzo di p.e.c.: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 20.02.2024 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
Opponente: “ … si riporta a tutti gli scritti difensivi, memorie, mezzi istruttori, motivi ed eccezioni nessuna esclusa chiedendo l'accoglimento della domanda introduttiva. Si impugna e contesta ogni avversa difesa, eccezione, memoria, doglianza in quanto infondata in fatto e diritto, nonché i mezzi istruttori richiesti, chiedendo il rigetto delle spiegate conclusioni. Tenuto conto della rilevanza dei mezzi istruttori richiesti da parte opponente, si formulano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all' On. Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: – Previa revoca della precedente ordinanza del 20.09.2022, chiede ammettersi i mezzi istruttori richiesti da parte opponente nei propri scritti difensivi, atto introduttivo e memoria ex art. 183 VI comma n. II, c.p.c., rinviando all'udienza per la loro escussione/espletamento. – In subordine si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. – In ogni caso, accogliere la domanda di parte opponente ivi da intendersi interamente trascritta e riportata, con vittoria di spese di lite”.
Opposta: “ … si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e a tutte le istanze, anche istruttorie, ivi proposte, ed insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione proposta dal sig. , siccome infondata in fatto e in diritto, Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto, e condannare l'opponente al pagamento delle spese
e competenze di lite in uno al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio ex art. 96 comma 3
c.p.c.. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 03.05.2021, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2021 del 19.03.2021 e
[...]
notificato il 26.03.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma complessiva di € 5389,23, oltre interessi e spese di giudizio, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla Controparte_1 nell'interesse del sito in Trecase alla via Manzoni, 87, Controparte_2
in virtù del contratto di appalto del 26.06.2018, chiedendo al tribunale: A) In via preliminare, ove richiesta da controparte in prima udienza, rigettare l'istanza di concessione della provvisoria esecutività 648 c.p.c., in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta nonché per la sussistenza di gravi e provati motivi;
B) Ancora in via preliminare accertare e dichiarare la nullità, invalidità, improcedibilità, inefficacia ovvero l'inammissibilità della procedura monitoria e la nullità, inefficacia, ineseguibilità dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto disporne la revoca;
C)
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nonché il difetto di titolarità passiva dell'opponente, nonché dichiarare ineseguibile ed inopponibile nei confronti del sig. Pt_1
l'opposto decreto ingiuntivo e comunque non dovute le somme con esso pretese, in tutto
[...] ovvero, in subordine, in parte, anche secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante ovvero a seguito di CTU tecnica che sin d' ora si richiede;
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre oneri di legge da distrarsi al sotto-scritto procuratore dichiaratosi antistatario, anche in caso di soccombenza virtuale di controparte. In particolare, il chiedeva accertarsi la nullità, invalidità, improcedibilità ed inefficacia Pt_1 ovvero l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto: a) per carenza dei requisisti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 633 cpc, tenuto conto: della contestazione, anche stragiudiziale, delle somme e dei sottesi consumi, oltre che della loro imputabilità a diverso soggetto;
b) per violazione dell'art. 634 cpc per essere la prova del credito fondata su fattura n.
132/2020 , documenti di consuntivo nonché sulla comunicazione in data 2.11.2020 dell'amministratore che indicava il sig. come debitore per la propria quota parte di euro Pt_1
5389,23 “così come si evince dal consuntivo finale allegato”, documentazione non idonea a fondare in sede di cognizione la pretesa creditoria;
c) per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita.
Nel merito, l'opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e titolarità passiva per essere diventato proprietario di un immobile, distinto al foglio 15, mappale 1121 sub 1, classe
4^ e di un locale adibito a box auto distinto al foglio 15, mappale 1122 sub 12, facente parte del complesso condominiale in data 07.08.2017 in virtù dell'atto notarile Controparte_2
Rep./Racc. n. 79508/36385, mentre la delibera assembleare di approvazione dei lavori straordinari risaliva all'anno 2014; di conseguenza, richiamando la giurisprudenza sul punto, il pagamento delle quote condominiali derivanti dai lavori di rifacimento era da imputare a
[...]
e in quanto proprietari dell'immobile alla data di Controparte_3 Controparte_4
approvazione della delibera assembleare inerente i lavori (Cass. n. 15547/2017; Cass. n.
19082/2018, Cass. 1847/2018), tenuto conto, altresì, che l'art. 63 disp.att. individua l'acquirente solo come coobbligato in solido per le spese sorte entro l'anno prima del rogito , con possibilità di rivalsa sul venditore, che in sede di stipula dell'atto di compravendita le parti nulla ebbero a pattuire in ordine a tale debito .
1.2- Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa depositata in data 27.08.2021 per l'udienza del 30.09.2021, la impugnava l'avverso dedotto e, previa Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 355/2021, chiedeva al tribunale di rigettare l'opposizione proposta da poiché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute come da ingiunzione, nonché di condannare l'opponente al risarcimento dei danni da liquidare d'ufficio ex art. 96 comma 3 c.p.c., vinte spese e competenze di lite.
A sostegno del credito ingiunto la società appaltatrice, richiamate le condizioni del contratto intercorso con il condominio e le modalità di adempimento dell'obbligo di versare il corrispettivo dell'appalto, allegava: che il credito si fonda sul contratto di appalto stipulato con il condominio, sulle fatture e sugli estratti dei registri IVA della società opposta degli anni 2018, 2019 e 2020, documenti che, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., sono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, trattandosi di “prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività”; che il credito vantato è certamente esigibile essendo il diritto al corrispettivo contrattuale maturato a seguito del collaudo dei lavori appaltati, oltreché certo, poiché la somma di € 5.389,23 è pari alla quota parte correlativamente ai millesimi di proprietà dell'opponente, così determinato sulla scorta del riparto comunicato dall'amministratore del condominio, che integra, altresì, il requisito della liquidità del credito dedotto in ingiunzione;
che nel caso di specie non era necessario l'esperimento della mediazione e negoziazione.
Quanto, poi, alla eccezione di difetto di legittimazione passiva ex adverso sollevata, rappresentava che il soggetto obbligato alle spese per la manutenzione straordinaria dell'edificio coincide con colui che risulta proprietario dell'immobile alla data di approvazione della delibera assembleare con la quale è determinato l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non dovendosi, invece, dare rilievo, per l'insorgenza del debito di contribuzione, all'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013,
n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 62, 16 novembre 2017, n. 27235;
Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889)
1.3- Nel corso del giudizio, disattese le eccezioni preliminari e concessa con ordinanza in data
7.11.2021 l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc;
quindi, ritenuta dal giudice superflua ogni altra attività istruttoria, con ordinanza in data 19.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.10.2024.
2.- Ai fini della decisione giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ. 17371/03 e
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. civ. 15026/05;
15186/03; 6663/02). Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
2.1- Tanto premesso, la ditta F.lli Scarpa S.r.l., in virtù del contratto di appalto del 26.06.2018 intercorso con il e della morosità dell'odierno opponente Controparte_2 comunicata dall'amministratore di condominio con lettera del 2.11.2020 (“il sig. Pt_1
proprietario dell'u.i. identificata come box 6 mill. 14,25 risulta essere debitore nei Vs
[...] confronti, per la propria quota parte, di € 5389,23 così come si evince dal consuntivo finale allegato”) che certificava tale morosità in ordine al residuo corrispettivo a saldo di Euro
5.389,23, chiedeva, in fase monitoria, ingiungersi a il pagamento della somma Parte_1 suindicata a titolo di quota del prezzo dell'appalto di sua spettanza in quanto proprietario di un immobile facente parte del condominio nel cui interesse erano stati eseguiti i Controparte_2
lavori edili.
A sostegno della proposta opposizione viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal assumendo che tenuto al pagamento della quota dei Pt_1 lavori condominiali fosse il condomino proprietario dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori di rifacimento.
Specificamente l'opponente sostiene che, al fine di individuare il soggetto Parte_1
tenuto al pagamento dei lavori, deve aversi riguardo al momento in cui il condominio ha deliberato l'impegno di eseguire i lavori edilizi, momento che nella fattispecie deve farsi coincidere con la delibera del 22.09.2014 con cui l'assemblea nominava l'arch. per la Per_1
redazione delle tabelle millesimali, seguita dalla delibera del 25.10.2015 con cui provvedeva all'approvazione del computo metrico estimativo, dalla delibera del 06.04.2016 con cui l'assemblea sceglieva la ditta, ma soprattutto dalla delibera del 24.10.2016 con cui veniva conferito all'amministratore il potere/dovere di sottoscrivere il contratto di appalto con la ditta nominata, ossia un periodo certamente precedente rispetto all'acquisto dell'immobile da parte del concluso solo il 07.08.2017. Da qui, secondo l'opponente il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, avendo acquistato l'immobile in un momento successivo alla delibera di approvazione dei lavori condominiali.
L'opposizione proposta da avverso la pretesa creditoria oggetto della Parte_1
ingiunzione di pagamento notificatagli dalla società è infondata e Controparte_1
va pertanto disattesa. Invero, riguardo alla questione sollevata dall'opponente la Cassazione ha avuto modo di precisare (sent. 1119/2021) che quando dal condominio sia decisa l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio e, dopo la delibera assembleare condominiale che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare, i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario al momento dell'approvazione della delibera, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita. Ne consegue che l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio venditore, se il condominio abbia preteso il pagamento di dette spese dal compratore, in forza della norma (l'articolo 63, comma
4, delle disposizioni di attuazione del Codice civile) secondo la quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Resta fermo che è pur sempre possibile, nel contratto di compravendita, pattuire che i costi dei lavori decisi prima del contratto di compravendita siano a carico della parte acquirente;
ma si tratta di una pattuizione che è rilevante solamente nei rapporti interni tra venditore e acquirente e che non è opponibile al condominio (nel senso che l'amministratore del condominio, in forza della solidarietà passiva tra il precedente e l'attuale condomino, affermata nel predetto articolo 63, può escutere indifferentemente l'uno o l'altro).
Ai fini della individuazione della delibera che decide l'esecuzione dei lavori, quale criterio dirimente di identificazione del obbligato a sostenerne i costi, il tribunale richiama il P_
consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, di ancora di recente ribadito (v.
Cass. n. 18793 del 10.9.2020), secondo cui, in ipotesi di compravendita di un immobile in condominio, per la individuazione del obbligato al pagamento dei lavori straordinari P_
deliberati dal P_
dell'attività di manutenzione, quanto alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell'intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839 Cass. civ., Sez.
II, Sent., (data ud. 19/06/2019) 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395;
Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). (data ud. 19/06/2019) 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2,
22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654)>> mentre viceversa, la data in cui siano stati approvati gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori. Occorre, invero, l'autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n.
4 e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass.
Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013,
n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 62, 16 novembre 2017, n. 27235;
Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889)>> [negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, del 14 ottobre 2019, n. 25839, secondo cui occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art.
1136, comma 4, c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass.
Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). In difetto di preventiva approvazione assembleare dei lavori di manutenzione straordinaria (e al di fuori del caso dell'urgenza di cui allo stesso n. 4 dell'art.
1135 c.c.), non sussiste il diritto dell'amministratore del a pretendere la riscossione P_
dei relativi contributi dai singoli condomini. La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. Mentre l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889)>>].
Tutto ciò premesso e considerato si osserva che corrisponde certamente al vero quanto dedotto dall'opponente, ossia che - per quanto emerge dai verbali assembleari del 16.9.2014, del
22.9.2014, del 15.6.2015, del 29.10.2015, del 09.11.2015, del 2.3.2016, del 6.4.2016, del
24.10.2016 e del 28.3.2017 - i lavori affidati alla erano stati oggetto Controparte_1 di discussione da parte dell'assemblea condominiale sin dal 2014, sono stati deliberati nel 2015 con l'approvazione di un “computo estimativo”, per poi addivenire alla nomina del direttore dei lavori ed alla delibera – 24.10.2016 - di affidamento degli stessi in appalto alla ditta LO
AL con incarico all'amministratore di stipulare il relativo contratto;
non può invece dirsi parimenti vero che solo l'affidamento dei suddetti lavori alla Controparte_1 sarebbe successivo alla data di acquisto dell'immobile da parte dell'opponente.
Come dedotto e documentato dalla società creditrice, i lavori approvati con la delibera da ultimo menzionata non vennero eseguiti in quanto, in fase di sottoscrizione del contratto di appalto aggiudicato alla ditta LO AL, emerse che il computo metrico estimativo dei lavori sulla base del quale era stata presentata l'offerta presentava errori di redazione, per cui la spesa deliberata era stata approvata in sensibile difetto;
tale circostanza comportò non solo la sostituzione del tecnico per la redazione di un nuovo computo metrico e del direttore dei lavori, ma anche l'approvazione del computo metrico rettificato, l'acquisizione di nuove offerte da parte delle imprese edili interessate all'esecuzione dei lavori sulla base del nuovo computo metrico, la scelta della nuova impresa cui aggiudicare i lavori e lo svolgimento delle successive trattative in ordine alle condizioni, anche economiche, del nuovo contratto di appalto da sottoscrivere.
Di tanto danno atto i verbali a) dell'assemblea del 28.3.2017 che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: nomina tecnico per direzione dei lavori e revisione del computo metrico già approvato dal ”), deliberò di nominare nuovo direttore dei lavori l'architetto P_
, che fu incaricato di rielaborare il computo metrico;
b) dell'assemblea del Controparte_5
25.5.2017, che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Approvazione progetto rimodulato e relativo computo metrico allegato alla convocazione”), deliberò di approvare il nuovo computo estimativo dei lavori, sensibilmente variato rispetto a quello precedente - come da chiarimenti resi in assemblea dal tecnico incaricato - sulla base del quale i condomini diedero incarico all'amministratore di acquisire le nuove offerte dalle imprese edili interessate ad eseguire i lavori;
c) dell'assemblea del 30.08.2017, che sul punto 1 dell'o.d.g. (“Lavori di risanamento conservativo del fabbricato: apertura buste e scelta della ditta. Programmazione inizio lavori”), acquisiti i nuovi preventivi, deliberò di “scegliere la ditta che offre il massimo ribasso” e, all'esito dell'apertura delle buste,
“ad unanimità dei condomini si decide di scegliere la ditta SG Costruzioni” ma anche, che in caso di mancata disponibilità della prima impresa scelta “La seconda impresa scelta è la busta
n. 2 , e rinviò la decisione al punto 2 dell'o.d.g., che portava in discussione Controparte_1
“Approvazione bozza contratto di appalto allegato alla convocazione”; d) dell'assemblea del
28.9.2017, che sul punto 2 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: scorporo di eventuali lavorazioni del progetto”), deliberò di provvedere allo scorporo di alcune lavorazioni previste nel nuovo computo metrico e, sul punto 3 dell'o.d.g. (“Approvazione bozza di contratto allegato alla convocazione del 30.8.2017)”, deliberò l'approvazione della nuova bozza contrattuale e dunque l'impegno di spesa dei lavori;
della successiva assemblea del 15.5.2018, che in seguito ad ulteriori vicende modificative dell'entità e dei corrispettivi dell'appalto, sul punto 2 dell'o.d.g. (“Lavori di ristrutturazione: approvazione scelta della ditta appaltatrice, percentuale di ribasso
e dilazione di pagamento”), scelse l'impresa quale esecutrice dei Controparte_1
lavori e approvò definitivamente le condizioni economiche contrattuali dalla stessa accordate
(“L'impresa è disposta ad accettare il 22% di ribasso, il 15% acconto e il restante in 32 CP_1 rate mensili. L'assemblea accetta di appaltare i lavori all'impresa Controparte_1
L'impresa si impegna a cominciare i lavori lunedì 4 giugno 2018”).
Dalla documentazione tutta richiamata emerge, dunque, che –a prescindere dalle numerose delibere a contenuto preparatorio assunte dall'assemblea condominiale tra il 2014 ed il 2016 - la delibera di approvazione dei lavori, completa di tutti gli elementi costruttivi rilevanti, dei relativi costi e della impresa prescelta, assunta dall'assemblea il 24.10.2016, a causa delle vicende in precedenza sinteticamente richiamate, è stata in concreto revocata e, all'esito di un rinnovato iter procedurale (di elaborazione e approvazione di un nuovo computo metrico da parte dei tecnici nominati in sostituzione dei precedenti, di presentazione di nuove offerte da parte delle imprese interessate alla esecuzione dei lavori, di scelta dell'impresa e di autorizzazione alla stipula del contratto) integralmente sostituita dalle delibere 30.8.2017, 28.9.2017 e 15.5.2018 con cui l'assemblea ha nuovamente approvato i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi, puntualmente determinando, in conformità all'insegnamento della suprema corte dianzi richiamato, l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ossia le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori.
E' a queste delibere che, quindi, occorre far riferimento per individuare il condomino obbligato al pagamento delle rate dei lavori e tuttavia risultato inadempiente.
Ebbene, risultando le delibere in questione approvate dopo la stipula, in data 7.8.2017, da parte del dell'atto di compravendita, ossia quando il era già proprietario delle unità Pt_1 Pt_1 facenti parte del lo stesso è pertanto legittimato Controparte_2 Pt_1 passivo dell'obbligo di pagamento del corrispettivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio, come tale correttamente individuato dall'impresa creditrice.
2.2- Acclarata la legittimazione passiva del , ossia la corretta individuazione dello stesso Pt_1
quale condomino moroso nei cui confronti soltanto, per espressa previsione contrattuale, la società appaltatrice era tenuta ad agire per il recupero del proprio credito rimasto insoluto (la facoltà dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria per il di P_
agire direttamente e parzialmente nei confronti dei singoli condomini che non hanno pagato la propria quota dei lavori, senza obbligo di preventiva escussione del è infatti sancita P_ in termini di obbligo a carico dell'appaltatrice dall'art. 5 del contratto di appalto), risulta del pari adeguatamente provata, dalla società intimante, la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della opposta ingiunzione di pagamento.
In uno alle delibere di approvazione dei lavori in precedenza citate ed al contratto di appalto, a sostegno del ricorso monitorio e della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio di cognizione, la società creditrice ha depositato il consuntivo finale dei lavori, il certificato di fine lavori, il certificato di collaudo, n. 27 fatture in acconto a fronte dei lavori eseguiti e la fattura a saldo n. 132/2020 rimasta insoluta per la quota di spettanza del nonché gli estratti Pt_1
autentici dei Registri IVA della società opposta degli anni 2018, 2019 e 2020 in cui le fatture risultano registrate che, ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., sono prove scritte idonee all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, trattandosi di “prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività”. Viene, poi, in evidenza la lettera del 2.11.2020 - con cui, allegando la relativa tabella condominiale di riparto delle spese, l'amministratore del Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., ha comunicato alla che il condomino signor Controparte_1 Parte_2
, quale proprietario “dell'u.i. identificata come box 6 mill. 14,25 risulta essere debitore nei
[...]
Vs confronti, per la propria quota parte, di € 5389,23” - documento certamente idoneo ai fini della specificazione, secondo i millesimi di proprietà dell'opponente, della quota di corrispettivo a suo carico, in relazione alla quale è stato ingiunto il pagamento.
Risulta dunque acclarata, in uno alla sussistenza del credito ingiunto, la sua determinatezza, liquidità ed esigibilità.
L'opposizione proposta da va, dunque, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
interamente confermato.
3.- Deve essere, invece, essere rigettata la domanda della società opposta volta al conseguimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non avendo la stessa fornito (e non emergendo dalle risultanze istruttorie) adeguata prova del carattere temerario della lite e, soprattutto, il pregiudizio subito in conseguenza della lite temeraria.
4. - Al rigetto dell'opposizione segue la condanna di al pagamento in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_1
giudizio che vengono liquidate di ufficio, in difetto di specifica, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (ratio temporis vigente) e, dunque, avuto riguardo al valore complessivo della controversia (corrispondente all'importo del credito ingiunto), alla sua collocazione nella fascia più bassa dello scaglione di riferimento (da euro 5201,00 ad euro
26.000,00), alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio ed all'attività difensiva effettivamente svolta, con riduzione del 40% del compenso medio previsto per lo scaglione di riferimento, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo 355/2021 depositato in data 19.03.2021 proposta da Pt_1
con atto notificato in data 3.5.2021 nei confronti di in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1.rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 355/2021 del
19.03.2021, già dichiarato esecutivo;
2.rigetta la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96, comma 3, Controparte_1
c.p.c.;
3.condanna al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 3046,00 oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovute.
Così deciso in Torre Annunziata in data 7.6.2025.
Il giudice
Dott. Marianna Lopiano