Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27/01/2025, RGC n. 1225/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. LAMACCHIA ROSSELLA per delega dell'avv. ZAGARESE MARIA TERESA per parte attrice, la quale preliminarmente insiste nella richiesta di CTU medica e in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GRADILONE FRABCESCO per delega dell'avv. CARUSO MARIA LUIGINA per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. L'avv. Gradilone si oppone alla chiesta CTU medica;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1225 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa come in atti Parte_1 C.F._1
dall'avv. Zagarese Maria Teresa e nel cui studio in Corigliano Rossano, a.u. Rossano alla Via
Nazionale, n. 17, elettivamente domiciliata;
- attrice -
CONTRO
, (P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Caruso Maria Luigina e presso la sede dell'ente in Corigliano Rossano alla P.zza Santi Anargiri elettivamente domicilia;
- convenuto -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 27.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 12.06.2020,
[...]
ha convenuto in giudizio il , in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1
tempore, ritenendo la sua responsabilità ex artt. 2043-2051 c.c. – per difetto di manutenzione della strada sottoposta alla sua custodia - assumendo che “…in data 5.07.2013, alle ore 13:33, in Rossano, dopo
aver parcheggiato l'auto ed essersi immessa a piedi in via II San Nilo, adibita ad esclusivo uso pedonale, a causa del
manto stradale sconnesso per la presenza di buche e piccoli avvallamenti, non opportunamente segnalati, l'attrice ha
perso l'equilibrio rovinando a terra e procurandosi gravi lesioni consistenti in “lesione parziale inserzione muscolo
tendineo tendine achilie destro”.
CP_ Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ascrivere all' convenuto ha formulato le conclusioni nel senso di “
1. Accertare e dichiarare che l'incidente occorso alla sig.ra il Parte_1
05.07.2013 e come descritto in parte narrata, si è verificato per fatto e colpa da attribuire esclusivamente al
[...]
, in persona del Sindaco prò- tempore, per le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto Controparte_1
che qui debbono ritenersi integralmente riportate e trascritte;
2. Condannare, per l'effetto di tale illecita situazione, il
in persona del Sindaco prò- tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti dalla attrice per effetto della condotta sopra descritta, da quantificarsi nella somma equitativa di €
23.815,00 ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia anche a mezzo di disponenda CTU, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dì dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3. Per l'effetto condannare il convenuto Ente
al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 15.11.2020 si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in via Controparte_1
preliminare la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento della domanda è prescritto ai sensi degli artt. 2947, 1 co., 2934 e 2935 c.c. e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda nell'an sia alla luce del disposto di cui all'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché nel
quantum, essendo la pretesa sproporzionata e carente di supporto probatorio. Concludeva chiedendo
“Preliminarmente: - dichiarare l'estinzione del diritto oggetto della domanda per intervenuta prescrizione. Nel merito:
- rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa da parte dell'amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del
risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta. Con vittorie e competenze del presente giudizio”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e prova testi e all'udienza del 27 gennaio 2024
il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
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1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta con riferimento all'escussione del teste . A tal uopo si osserva che risultano ritualmente depositate agli Testimone_1
atti del giudizio le prove di avvenuta comunicazione al teste delle citazioni testimoniali effettuate mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi degli artt. 250 c.p.c. - anche tenuto conto della semplificazione delle formalità per le intimazioni testimoniali avvenuta in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 25, 1 co. lett. h) L. n. 183/2011 – e art. 104 disp. Att. c.p.c. per le udienze in cui la stessa avrebbe dovuto essere escussa (Cfr. documentazione depositata agli atti del giudizio dalla parte attrice in data 16.12.2022 e in data 24.10.2023) sicché la parte non è incorsa in alcuna decadenza, non essendo espressamente esclusa dall'art. 250, 3 co. c.p.c. la possibilità della parte intimante di avvalersi per l'invio dell'intimazione testimoniale mediante spedizione di raccomandata con servizi di posta privata.
2. Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito di recente che ritiene applicabile ai beni demaniali l'art. 2051 c.c.
Appare opportuno, pertanto, nel valutare la fondatezza giuridica della domanda, piuttosto che riepilogare la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale nella materia, ricordare i principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema
(Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente nelle sue asserzioni principali: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento,
riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". E
ancora "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, CP_1
essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto.
In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada),
fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità
in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
Al caso di specie può essere applicato l'art. 2051 c.c. Si tratta di una strada nel centro cittadino rispetto alla quale il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della manutenzione. Va CP_1
ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato (L. 20 CP_1
marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il ha responsabilità di custodia, è sufficiente che CP_1
l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando su quest'ultimo il compito di provare il caso fortuito. Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez.
III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento,
recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5254 del 10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857);
Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode o al danneggiato. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del
04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno), Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la
Corte di Cassazione osserva che, “In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003
(Rv. 562024). La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..
La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode
(Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv.
580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004 (Rv. 571873).
3. La domanda non può essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
3.1. Sono stati escussi due testimoni, e , quest'ultimo cognato Testimone_1 Tes_2
dell'attrice, i quali hanno sostenuto di avere assistito all'incidente.
Le prove addotte dall'attrice non appaiono adeguate a dimostrare la fondatezza della domanda.
Deve considerarsi, infatti, da un lato la peculiarità degli oneri e della capacità probatoria gravanti sulle parti, dall'altro, il materiale probatorio raccolto in concreto. Non può ignorarsi, infatti, che la vicenda in questione, ancorché frequente nella prassi giudiziaria, sia caratterizzata da una intrinseca sperequazione tra le parti in ordine alla prova diretta e contraria del sinistro e delle modalità della sua verificazione.
Nel caso di specie questo Giudice mette in rilievo elementi che valgono ad inficiare l'attendibilità dei testi escussi e delle loro dichiarazioni anche alla luce della documentazione correlata al sinistro.
Il teste escusso all'udienza del 09.06.2022 riferisce “…ricordo che nel 2013 mia cognata è Tes_2
caduta in Via II San Nilo in Rossano. Non ricordo il mese, la stagione, né se fosse sera o mattina, Io ero presente perché
mi trovavo davanti l'hotel San Nilo a fumare una sigaretta parlando con amici. Io ho visto mia cognata mentre
camminava lungo il vicolo e ad un certo punto l'ho vista cadere….Dopo la caduta mio fratello accompagnava mia
cognata in ospedale….”.
Mentre appare lecito non ricordare il giorno non appare assolutamente verosimile non ricordare se si trattava di giorno o di notte atteso che poi il teste afferma di aver visto cadere l'attrice e di essere uscito per fumare una sigaretta con amici e dettagliatamente descrive ciò che ha fatto.
Il teste in sede di istruttoria riferisce “…. mentre stavo percorrendo con un amico una strada Testimone_1
del centro storico di Rossano ho visto la sig.ra , che camminava davanti a me, cadere Parte_1
improvvisamente a terra….”
Non solo non è stato fornito alcun elemento di riscontro esterno alle testimonianze ma la dichiarazione del teste contrasta e pertanto inattendibile, con quanto dichiarato nel verbale di PS. Infatti Tes_1
nel referto medico di PS dell'Ospedale di Rossano del 05.07.2013 dove si legge: “il trauma veniva
provocato per il dissesto del manto stradale nello scendere dall'auto”. Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020). Va peraltro rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992,
4608/2000). Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, da un lato, nell'atto di citazione,
l'attore deduce che le lesioni subite sarebbero derivate da sinistro stradale, dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non è affatto confermata dal primo verbale di pronto soccorso redatto subito dopo i fatti presso l'Ospedale di Castrovillari, in cui è riportata una diversa causa dell'evento dannoso,
ascrivibile ad una caduta in casa.
In conclusione, era preciso onere della parte attivarsi eventualmente per impugnare e contestare quanto indicato nel referto se non corrispondeva al vero.
Per completezza si osserva altresì che dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale di Rossano
del 24.07.2013, ci si limita ad appurare la presenza di numerosi avvallamenti e buche – circostanza peraltro anche confermata dai testi – ma ciò non può concorrere né all'identificazione dello specifico pericolo che ha causato il danno, né alla prova della sua obiettiva pericolosità, né, dunque, alla sussistenza del nesso causale (Cfr. verbale di sopralluogo allegato da parte attrice).
Neppure il materiale fotografico in atti risulta idoneo all'assolvimento dell'onere probatorio posto in capo all'attrice, in quanto da questo può solo appurarsi che la strada era costituita da pavimentazione caratterizzata da pietre di piccole-medie dimensioni descritte come di colore grigio, circostanza peraltro confermata da entrambi i testi (Cfr. documentazione fotografica allegata).
Da quanto premesso discende la mancata prova, in capo all'attrice, della verificazione del sinistro e del nesso causale;
le dichiarazioni dei testi, poi, ritenute inattendibili, non sono idonee a rappresentare una valida prova del verificarsi dell'evento e quindi ritiene lo scrivente che non possa ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata effettivamente causata con la dinamica e le modalità descritte.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Ente convenuto, delle spese di lite sostenute che si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
Così deciso in Castrovillari, 27 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio