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1 marzo 1987
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29 agosto 2014
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Art. 17. (Invio in missione) 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo e tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
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- 1. La P.A. deve rispettare correttezza e buona fede anche in una selezione di diritto privatoMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
La P.A. deve rispettare correttezza e buona fede anche in una selezione di diritto privato: tra esigenze di tutela in tema di lavoro e di giustizia. Un commento alla sentenza della Cassazione 33964/2023 di Michele Di Salvo Con la recente sentenza (33964/2023) la Corte di cassazione, sezione lavoro, è intervenuta affermando che anche in fase di selezione del personale di candidati esterni per un certo incarico, secondo una disciplina paritetica di diritto privato, non si sottrae al controllo di legittimità nella conduzione delle operazioni di scelta, sotto il profilo del rispetto dei parametri di correttezza e buona fede, con riferimento, tra le altre ipotesi, al rispetto di regole …
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Giurisprudenza • 17
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- art. 23 DPR n. 1092/1973·
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- art. 17 Legge 49/1987·
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- dipendente di ruolo·
- ricostituzione pensione·
- compensazione spese di lite