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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2817/2024 cui è riunito il 2960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, cui è riunita la causa iscritta al n. 2960/2024,avente per oggetto: separazione giudiziale con domanda riconvenzionale di divorzio, promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 25/11/2024, dall' avv. Carro Daniela presso la quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via A. Depretis n.62
RICORRENTE
CONTRO (nato a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato
Stefania Ursumando presso il cui studio in Pozzuoli alla Via Domitiana n. 18 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.02.2024 premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Bacoli l'11.10.1980; che dalla loro relazione erano nati tre figli, Controparte_1
tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto tra le parti era ormai irrimediabilmente compromesso da diversi anni;
che il marito le aveva imposto di lasciare la casa familiare costringendola a richiedere ospitalità presso la madre;
che da oltre dieci anni la minore nipote delle parti, viveva stabilmente con loro per essere stata affidata dal Tribunale per i Per_1
Minorenni di Napoli ad ella ricorrente;
che da circa un anno ella cercava di procurarsi da vivere con piccoli lavoretti;
che il marito aveva sempre svolto il lavoro di marittimo e attualmente era in pensione percependo mensilmente circa euro 2800,00; che la casa coniugale in Bacoli alla via Centocamerelle era in comproprietà tra le parti. Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva stabilirsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1000,00 e assegnarsi alla stessa la casa coniugale al fine di abitarla insieme alla nipote
Si costituiva il quale preliminarmente chiedeva la riunione del giudizio con il Controparte_1
procedimento R.G.N. 2960/2024 dal medesimo instaurato e avente il medesimo oggetto. Precisava che la ricorrente nel 2019 aveva lasciato la casa familiare per trasferirsi presso la propria madre per una sua scelta e non perché costretta dal marito;
che l'affido della nipote alla ricorrente era venuto allorquando la medesima già risiedeva presso l'abitazione della propria madre;
che la ricorrente lavorava presso alcune strutture alberghiere;
che la medesima aveva prelevato dal conto cointestato la somma di €13.000,00.
Tutto ciò premesso e resistente chiedeva pronunciarsi la separazione e, decorsi i termini di legge, pronunziare il divorzio;
assegnare al medesimo la casa coniugale, rigettare la domanda della ricorrente volta al riconoscimento di un assegno per sé, disporre la restituzione nella misura del 50% delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile adibito a casa coniugale, nonché la restituzione di tutte le somme prelevate dal conto corrente cointestato con vittoria delle spese di lite.
Rinviato più volte il procedimento per la pendenza tra le parti di trattative per una definizione bonaria della controversia, che non si concludeva, all'udienza del 26.11.2024 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e confermavano la loro volontà di separarsi. Il Giudice, disposta la riunione dei procedimenti, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, rigettate le richieste istruttorie e rilevata l'inammissibilità della domanda di restituzione degli importi di cui al capo
6 delle conclusioni della comparsa di costituzione di , riservava la decisione della causa Controparte_1
al Collegio previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che le parti non vivono più insieme da circa cinque anni, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando ai provvedimenti accessori, entrambe la parti hanno chiesto l'assegnazione della casa familiare. Sul punto va ribadito quanto già evidenziato alla prima udienza dal giudice delegato. Ed invero, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti nessun provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere adottato, valgono le regole ordinarie del diritto civile in materia di beni in comunione.
La ricorrente ha formulato domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass.
6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile
12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass.
n. 11686/2013). In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento si afferma che:
“la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021).
Orbene, nel caso di specie, va preliminarmente evidenziato che dalle risultanze processuali è pacificamente emerso che la moglie durante gli anni di matrimonio – matrimonio contratto nel 1980 - non ha mai lavorato, mentre il marito, marittimo, si imbarcava, lasciando che ella si dedicasse alla cura della casa e dei tre figli. Da circa cinque anni le parti non vivono più insieme, il marito è rimasto nella casa familiare in comproprietà mentre la moglie si è trasferita dalla propria madre. Attualmente il marito
è pensionato e percepisce circa euro 2750,00 al mese, la moglie lavora come collaboratrice domestica a casa di una signora per cercare di guadagnare qualcosa, come dalla stessa dichiarato in udienza. Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, certamente deve ritenersi provato il divario economico sussistente tra la situazione patrimoniale delle parti;
per quanto la ricorrente si sia attivata per trovare un lavoro, comunque il suo guadagno, peraltro non garantito da un contratto, non è paragonabile all'entrata mensile del resistente, il quale, del resto, si è dichiarato disponibile a versare a titolo di mantenimento della moglie la somma di € 650,00. Pertanto, tenuto conto della durata della convivenza coniugale va previsto a carico del marito un assegno mensile di mantenimento per la moglie che si ritiene di confermare nell'importo di euro 650,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, come quantificato in sede di prima udienza;
tale somma va corrisposta a entro il 5 di Parte_1
ogni mese.
Va infine ribadita l'inammissibilità delle domande di restituzione formulate al capo 6 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del resistente, non sussistendo un vincolo di connessione forte rispetto alla domanda principale oggetto del presente giudizio.
Attesa la domanda di divorzio formulata da parte resistente, la causa va rimessa sul ruolo per provvedere in ordine alla stessa decorsi i termini di legge ai sensi dell'art 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovata manifestazione di volontà delle parti.
Spese alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.40, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 1980) ;
[...]
b) rigetta le domande di assegnazione della casa coniugale avanzate da entrambe le parti;
c) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di Controparte_1
l'importo di Euro 650,00, cifra che andrà rivalutata secondo gli indici Parte_1
ISTAT con decorrenza da dicembre 2025;
d) dichiara inammissibili le domande di restituzione formulate al capo 6 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del resistente;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
f) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
g) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 29.11.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino