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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 215/2022 e 283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in riassunzione riunite iscritte ai nn. r.g. 215/2022e 283/2022 promosse da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVAGNA FEDERICO e dell'avv. PARMEGGIANI SIMONE ( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA SAN FELICE 99 BOLOGNA C.F._1 ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO MARILENA PADOVANI (C.F. ) C.F._3 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE e da
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, (C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PARMEGGIANI SIMONE e dell'avv. CAVAGNA FEDERICO ( ) C/O AVV. SIMONE PARMEGGIANI, VIA SAN FELICE N. 99 C.F._4
[...] C.F. ), Parte_2 C.F._3 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per “Piaccia all'Ecc. ma Corte Parte_1 Parte_1
d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dal Sig. siccome improcedibile, inammissibile Controparte_1 ed infondato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere l'istanza di disposizione della C.T.U., siccome ininfluente ed esplorativa;
- non ordinare l'esibizione documentale richiesta dall'appellante, siccome carente dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c. ed all'art. 94 disp. att. c.p.c.;
- dichiarare inammissibile le produzioni documentali compiute da controparte con l'atto di citazione in appello perché tardive e non assistite dalla prova che la parte era impossibilitata a depositare tempestivamente i documenti. Infatti: i) il doc. 3 è una lettera raccomandata che è stato lo stesso Sig. ad inviare alla banca e di cui, pertanto, era in sicuro possesso sin dal processo di primo P_ grado;
(ü) il doc. 4 è una relazione del curatore risalente al 30.03.2016, che, oltre a non essere stata formata nel contraddittorio fra le parti, non è mai stata richiesta dal Sig. in pendenza del P_ giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, con la conseguenza che la sua tardiva produzione deve ritenersi determinata da causa imputabile all'appellante; (iii) il doc. 5 è il bilancio d'esercizio di
chiuso al 31.12.2008, accompagnato dal verbale di approvazione stilato il Parte_3
07.08.2009, che il Sig. avrebbe potuto acquisire con una semplice richiesta agli P_ amministratori della società, al curatore fallimentare successivamente designato ovvero, ancora più semplicemente, con un semplice accesso presso registri a pubblica evidenza, come il registro delle imprese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e respinta,
- sotto il profilo processuale: disporre la riunione, alla presente causa distinta al n. 215/2022 R.G., della causa distinta al n.
283/2022 R.G. instaurata a seguito della riassunzione operata dal signor P_
;
[...]
- nel merito:
pagina 2 di 7 a seguito della riunione dei due procedimenti, la parte appellante Controparte_1 chiede quindi l'accoglimento delle conclusioni contenute nell' “atto di citazione in riassunzione ex art.
392 c.p.c.”, che qui si richiamano: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c., e per i motivi tutti esposti in narrativa, in totale riforma della sentenza n. 860/2018 del
Tribunale di Rimini, decisa il 17.08.2018, depositata il 20.08.2018 e notificata in data 31.08.2018, dichiarare infondate in fatto e in diritto - e per l'effetto rigettare - tutte le domande proposte con atto di citazione del 18.06.2014 da Parte_1
(già già
[...] Controparte_2
, non essendo provate né esistenti le Controparte_3 condizioni dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901, comma I, c.c.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio di legittimità, oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese relative al giudizio di legittimità - del tutto autonome rispetto all'azione di revocatoria - e riguardante la nullità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivazione”.
IN FATTO
1. La (oggi in Controparte_3 Controparte_4 seguito a fusione), nel 2014 conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini e poi, issu Controparte_1 iudicis, AR AN, chiedendo ai sensi dell'articolo 2901 c.c. che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto con cui aveva donato a AR AN il diritto di Controparte_1 usufrutto su tutti i propri immobili.
A fondamento della domanda deduceva di essere creditrice della società in virtù di un Parte_3 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini;
che si era costituito Controparte_1 fideiussore della società debitrice;
che la donazione suddetta era avvenuta in frode delle ragioni dei creditori.
2. Con sentenza del 20 agosto 2018 n. 860 il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda attorea.
3. La sentenza veniva impugnata con separati appelli da AR AN e da P_
[...]
4. La Corte d'appello di Bologna, riunite le due impugnazioni, con ordinanza del 28 gennaio 2019, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., le dichiarava entrambe inammissibili.
Il giudice d'appello riteneva che il tribunale avesse accertato l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria applicando principi conformi agli orientamenti del giudice di pagina 3 di 7 legittimità e che nessun abuso del diritto o del processo fosse ravvisabile - contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti - nella condotta della Banca.
5. Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione, deducendo, con un unico Controparte_1 motivo, la nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 comma 2 n.
4 c.p.c.
In particolare, allegava di aver proposto un motivo di impugnazione concernente il merito della lite - con il quale domandava al giudice di accertare che l'obbligazione garantita si era estinta per intervenuto adempimento - rigettato sulla base dell'assunto secondo cui le ragioni dell'appellante erano state già esaminate dal tribunale e ritenute infondate “con motivazione che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità”; in proposito assumeva che tale motivazione era meramente apparente, in quanto non consentiva di ricostruire il percorso logico giuridico seguito dalla
Corte d'appello.
6. Resisteva con controricorso. CP_2
7. Con ordinanza n. 35780/2021 la S.C., respinta l'eccezione di inammissibilità, accogliendo l'unico motivo di gravame, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, osservando che “una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d'appello affermando che il Tribunale ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità”.
Tali orientamenti, infatti, “nulla consentirebbero di stabilire circa l'esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell'adempimento”. Pertanto, l'ordinanza impugnata era “effettivamente fondata su una motivazione di contenuto inferiore al minimo costituzionale in quanto imperscrutabile”.
8. e e hanno Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 provveduto a riassumere il giudizio;
AR AN è rimasta contumace.
Le cause sono state riunite e, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024, sono state poste in decisione, con assegnazioni alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
9. Il perimetro del presente giudizio è definito dall'ordinanza di annullamento con rinvio adottata dalla
S.C. sopra citata, nella quale si legge: “ Tra i motivi di appello ve ne era almeno uno (l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita per effetto di successivi adempimenti parziali da parte sia del fideiussore che del debitore principale) che poneva una questione di puro fatto, non certo di diritto: e cioè se l'obbligazione garantita si fosse o non si fosse estinta per adempimento.
Una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d'appello affermando che il
Tribunale "ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità". Gli "orientamenti del giudice di
pagina 4 di 7 legittimità", infatti, nulla consentirebbero di stabilire circa l'esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell'adempimento”.
Pertanto, in questa sede va accertata in fatto la sussistenza di uno dei presupposti fondamentali dell'azione di revocazione ordinaria, vale a dire l'esistenza dell'obbligazione garantita, e non anche
(come sostenuto dal convenuto in riassunzione), le restanti condizioni dell'azione, ossia l'eventus damni e la scientia damni, non avendo la S.C. fatto ad esse alcuno specifico riferimento nella sua motivazione.
10. Ciò posto, va ricordato, con riguardo all'esistenza del rapporto di credito, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie;
conseguentemente, la legittimazione ad agire in revocatoria spetta al titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione a termine o incerto, perché oggetto di controversia giudiziaria
(tra le tante vedi Cass., n. 5619/2016, n. 1129/2012, n. 16722/2009).
11. Nella fattispecie in esame, il credito di Controparte_4 nei confronti di garantito dalle fideiussioni omnibus rilasciate dal dalla
[...] Parte_3 P_
e dalla ammontava originariamente a 102.466,96 euro. CP_5 Pt_4
In seguito al pagamento di 70.000 euro da parte della imputabile al credito in questione nei CP_5 limiti di 32.9000 euro, residuavano 78.325,39 euro (117.52,39 euro comprensivi degli interessi maturati alla data della suddetta transizione - 32.900 euro: v. pag. 21 della sentenza n. 1502/2015 del Tribunale di Rimini di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.1552/2013, poi confermata dalla sentenza n. 2479/2019 della Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso proposto innanzi alla Suprema Corte).
Si tratta di una somma superiore al debito ingiunto a corrispondente a 75.000 euro, vale a P_ dire l'importo massimo garantito dallo stesso in qualità di fideiussore.
Lo stesso aveva poi, in data 23.05.2016, effettuato il pagamento della somma di 25.000 P_ euro in favore di e imputabile Parte_1 Controparte_4 all'impegno fideiussorio posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1552/2013, come risulta dalla raccomandata datata 23.5.2016 dallo stesso inviata alla banca (v. pag.
8-9 della sentenza n. 312/2021 della Corte d'appello di Bologna di parziale riforma della sentenza n. 1120/2017 emessa dal Tribunale di Rimini nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1552/2013). pagina 5 di 7 12. Ne consegue che, ad oggi, l'obbligazione garantita da non si è estinta per integrale P_ adempimento, in quanto residua ancora un debito pari a 50.000 euro oltre interessi moratori, come accertato in via definitiva dalle sopra citate sentenze passate in giudicato.
13. Per quanto riguarda poi l'eccezione relativa al recesso dal contratto di fideiussione di la P_ stessa è inammissibile e tardiva, in quanto proposta soltanto nel giudizio di secondo grado in violazione dell'art. 345 c.p.c., e comunque irrilevante, poiché il recesso dal contratto di fideiussione non ha effetto retroattivo e non estingue l'impegno di garanzia del fideiussore dei debiti già contratti dal debitore principale.
14. In conclusione, pertanto, l'azione revocatoria è stata legittimamente esperita e la relativa domanda deve essere accolta.
15. In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), va condannato a rifondere a P_ le spese del giudizio di legittimità e di Parte_1 quello di rinvio, oltre che dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con l'ordinanza n. 35780/21 della S.C., accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , oggi Controparte_6
dell'atto pubblico del 24.07.2009, a Parte_1 ministero Notaio di (rep. n.148116; racc. n. 19025), trascritto in il Persona_1 Pt_1 Pt_1
29.07.2009 (n. 13280 reg. gen. e n. 8002 reg. part.), con il quale ha donato a Controparte_1
AN AR “i diritti di usufrutto sugli immobili siti in alla via Montefeltro, Pt_1 contraddistinti al C.F. di detto Comune al foglio 84, part. 128: sub 20, cat. A/3, cl. 5, vani 4; sub 25, cat. C/6, cl. 3, mq. 22; sub. 26, cat. C/6, cl. 3, mq 23”, e ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio
– Ufficio Provinciale di Servizio di Pubblicità Immobiliare - di annotare a margine della Pt_1 trascrizione dell'atto notarile di cui al punto 2 che precede la presente sentenza, nonché di apportare nei registri immobiliari ogni più opportuna variazione.
Condanna a rifondere alla banca le spese di lite dei gradi di merito, di quello di Controparte_1 legittimità e del presente, che liquida, per il primo grado in € 7.052,00, per il secondo grado in € 2.445, per il giudizio di legittimità in € 3.828 e per il presente giudizio in € 7.160 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Manuela Velotti Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in riassunzione riunite iscritte ai nn. r.g. 215/2022e 283/2022 promosse da:
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVAGNA FEDERICO e dell'avv. PARMEGGIANI SIMONE ( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA SAN FELICE 99 BOLOGNA C.F._1 ATTORE IN RIASSUNZIONE
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO MARILENA PADOVANI (C.F. ) C.F._3 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE e da
C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
, (C.F. Parte_1
), P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PARMEGGIANI SIMONE e dell'avv. CAVAGNA FEDERICO ( ) C/O AVV. SIMONE PARMEGGIANI, VIA SAN FELICE N. 99 C.F._4
[...] C.F. ), Parte_2 C.F._3 CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per “Piaccia all'Ecc. ma Corte Parte_1 Parte_1
d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
- respingere l'appello proposto dal Sig. siccome improcedibile, inammissibile Controparte_1 ed infondato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere l'istanza di disposizione della C.T.U., siccome ininfluente ed esplorativa;
- non ordinare l'esibizione documentale richiesta dall'appellante, siccome carente dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c. ed all'art. 94 disp. att. c.p.c.;
- dichiarare inammissibile le produzioni documentali compiute da controparte con l'atto di citazione in appello perché tardive e non assistite dalla prova che la parte era impossibilitata a depositare tempestivamente i documenti. Infatti: i) il doc. 3 è una lettera raccomandata che è stato lo stesso Sig. ad inviare alla banca e di cui, pertanto, era in sicuro possesso sin dal processo di primo P_ grado;
(ü) il doc. 4 è una relazione del curatore risalente al 30.03.2016, che, oltre a non essere stata formata nel contraddittorio fra le parti, non è mai stata richiesta dal Sig. in pendenza del P_ giudizio innanzi al Tribunale di Rimini, con la conseguenza che la sua tardiva produzione deve ritenersi determinata da causa imputabile all'appellante; (iii) il doc. 5 è il bilancio d'esercizio di
chiuso al 31.12.2008, accompagnato dal verbale di approvazione stilato il Parte_3
07.08.2009, che il Sig. avrebbe potuto acquisire con una semplice richiesta agli P_ amministratori della società, al curatore fallimentare successivamente designato ovvero, ancora più semplicemente, con un semplice accesso presso registri a pubblica evidenza, come il registro delle imprese.
Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e respinta,
- sotto il profilo processuale: disporre la riunione, alla presente causa distinta al n. 215/2022 R.G., della causa distinta al n.
283/2022 R.G. instaurata a seguito della riassunzione operata dal signor P_
;
[...]
- nel merito:
pagina 2 di 7 a seguito della riunione dei due procedimenti, la parte appellante Controparte_1 chiede quindi l'accoglimento delle conclusioni contenute nell' “atto di citazione in riassunzione ex art.
392 c.p.c.”, che qui si richiamano: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del presente atto di citazione in riassunzione ex art. 392
c.p.c., e per i motivi tutti esposti in narrativa, in totale riforma della sentenza n. 860/2018 del
Tribunale di Rimini, decisa il 17.08.2018, depositata il 20.08.2018 e notificata in data 31.08.2018, dichiarare infondate in fatto e in diritto - e per l'effetto rigettare - tutte le domande proposte con atto di citazione del 18.06.2014 da Parte_1
(già già
[...] Controparte_2
, non essendo provate né esistenti le Controparte_3 condizioni dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901, comma I, c.c.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio di legittimità, oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
In ogni caso condannare controparte alla refusione delle spese relative al giudizio di legittimità - del tutto autonome rispetto all'azione di revocatoria - e riguardante la nullità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per mancanza di motivazione”.
IN FATTO
1. La (oggi in Controparte_3 Controparte_4 seguito a fusione), nel 2014 conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini e poi, issu Controparte_1 iudicis, AR AN, chiedendo ai sensi dell'articolo 2901 c.c. che fosse dichiarato inefficace nei propri confronti l'atto con cui aveva donato a AR AN il diritto di Controparte_1 usufrutto su tutti i propri immobili.
A fondamento della domanda deduceva di essere creditrice della società in virtù di un Parte_3 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini;
che si era costituito Controparte_1 fideiussore della società debitrice;
che la donazione suddetta era avvenuta in frode delle ragioni dei creditori.
2. Con sentenza del 20 agosto 2018 n. 860 il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda attorea.
3. La sentenza veniva impugnata con separati appelli da AR AN e da P_
[...]
4. La Corte d'appello di Bologna, riunite le due impugnazioni, con ordinanza del 28 gennaio 2019, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c., le dichiarava entrambe inammissibili.
Il giudice d'appello riteneva che il tribunale avesse accertato l'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria applicando principi conformi agli orientamenti del giudice di pagina 3 di 7 legittimità e che nessun abuso del diritto o del processo fosse ravvisabile - contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti - nella condotta della Banca.
5. Avverso tale ordinanza ricorreva per Cassazione, deducendo, con un unico Controparte_1 motivo, la nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 comma 2 n.
4 c.p.c.
In particolare, allegava di aver proposto un motivo di impugnazione concernente il merito della lite - con il quale domandava al giudice di accertare che l'obbligazione garantita si era estinta per intervenuto adempimento - rigettato sulla base dell'assunto secondo cui le ragioni dell'appellante erano state già esaminate dal tribunale e ritenute infondate “con motivazione che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità”; in proposito assumeva che tale motivazione era meramente apparente, in quanto non consentiva di ricostruire il percorso logico giuridico seguito dalla
Corte d'appello.
6. Resisteva con controricorso. CP_2
7. Con ordinanza n. 35780/2021 la S.C., respinta l'eccezione di inammissibilità, accogliendo l'unico motivo di gravame, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, osservando che “una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d'appello affermando che il Tribunale ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità”.
Tali orientamenti, infatti, “nulla consentirebbero di stabilire circa l'esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell'adempimento”. Pertanto, l'ordinanza impugnata era “effettivamente fondata su una motivazione di contenuto inferiore al minimo costituzionale in quanto imperscrutabile”.
8. e e hanno Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 provveduto a riassumere il giudizio;
AR AN è rimasta contumace.
Le cause sono state riunite e, all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.04.2024, sono state poste in decisione, con assegnazioni alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
9. Il perimetro del presente giudizio è definito dall'ordinanza di annullamento con rinvio adottata dalla
S.C. sopra citata, nella quale si legge: “ Tra i motivi di appello ve ne era almeno uno (l'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita per effetto di successivi adempimenti parziali da parte sia del fideiussore che del debitore principale) che poneva una questione di puro fatto, non certo di diritto: e cioè se l'obbligazione garantita si fosse o non si fosse estinta per adempimento.
Una questione di puro fatto non poteva essere risolta dalla Corte d'appello affermando che il
Tribunale "ha applicato gli orientamenti del giudice di legittimità". Gli "orientamenti del giudice di
pagina 4 di 7 legittimità", infatti, nulla consentirebbero di stabilire circa l'esistenza o la mancanza, nel caso concreto, della prova dell'adempimento”.
Pertanto, in questa sede va accertata in fatto la sussistenza di uno dei presupposti fondamentali dell'azione di revocazione ordinaria, vale a dire l'esistenza dell'obbligazione garantita, e non anche
(come sostenuto dal convenuto in riassunzione), le restanti condizioni dell'azione, ossia l'eventus damni e la scientia damni, non avendo la S.C. fatto ad esse alcuno specifico riferimento nella sua motivazione.
10. Ciò posto, va ricordato, con riguardo all'esistenza del rapporto di credito, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie;
conseguentemente, la legittimazione ad agire in revocatoria spetta al titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione a termine o incerto, perché oggetto di controversia giudiziaria
(tra le tante vedi Cass., n. 5619/2016, n. 1129/2012, n. 16722/2009).
11. Nella fattispecie in esame, il credito di Controparte_4 nei confronti di garantito dalle fideiussioni omnibus rilasciate dal dalla
[...] Parte_3 P_
e dalla ammontava originariamente a 102.466,96 euro. CP_5 Pt_4
In seguito al pagamento di 70.000 euro da parte della imputabile al credito in questione nei CP_5 limiti di 32.9000 euro, residuavano 78.325,39 euro (117.52,39 euro comprensivi degli interessi maturati alla data della suddetta transizione - 32.900 euro: v. pag. 21 della sentenza n. 1502/2015 del Tribunale di Rimini di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.1552/2013, poi confermata dalla sentenza n. 2479/2019 della Corte d'Appello di Bologna, passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso proposto innanzi alla Suprema Corte).
Si tratta di una somma superiore al debito ingiunto a corrispondente a 75.000 euro, vale a P_ dire l'importo massimo garantito dallo stesso in qualità di fideiussore.
Lo stesso aveva poi, in data 23.05.2016, effettuato il pagamento della somma di 25.000 P_ euro in favore di e imputabile Parte_1 Controparte_4 all'impegno fideiussorio posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1552/2013, come risulta dalla raccomandata datata 23.5.2016 dallo stesso inviata alla banca (v. pag.
8-9 della sentenza n. 312/2021 della Corte d'appello di Bologna di parziale riforma della sentenza n. 1120/2017 emessa dal Tribunale di Rimini nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma II c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1552/2013). pagina 5 di 7 12. Ne consegue che, ad oggi, l'obbligazione garantita da non si è estinta per integrale P_ adempimento, in quanto residua ancora un debito pari a 50.000 euro oltre interessi moratori, come accertato in via definitiva dalle sopra citate sentenze passate in giudicato.
13. Per quanto riguarda poi l'eccezione relativa al recesso dal contratto di fideiussione di la P_ stessa è inammissibile e tardiva, in quanto proposta soltanto nel giudizio di secondo grado in violazione dell'art. 345 c.p.c., e comunque irrilevante, poiché il recesso dal contratto di fideiussione non ha effetto retroattivo e non estingue l'impegno di garanzia del fideiussore dei debiti già contratti dal debitore principale.
14. In conclusione, pertanto, l'azione revocatoria è stata legittimamente esperita e la relativa domanda deve essere accolta.
15. In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite
(Cass. n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), va condannato a rifondere a P_ le spese del giudizio di legittimità e di Parte_1 quello di rinvio, oltre che dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con l'ordinanza n. 35780/21 della S.C., accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di , oggi Controparte_6
dell'atto pubblico del 24.07.2009, a Parte_1 ministero Notaio di (rep. n.148116; racc. n. 19025), trascritto in il Persona_1 Pt_1 Pt_1
29.07.2009 (n. 13280 reg. gen. e n. 8002 reg. part.), con il quale ha donato a Controparte_1
AN AR “i diritti di usufrutto sugli immobili siti in alla via Montefeltro, Pt_1 contraddistinti al C.F. di detto Comune al foglio 84, part. 128: sub 20, cat. A/3, cl. 5, vani 4; sub 25, cat. C/6, cl. 3, mq. 22; sub. 26, cat. C/6, cl. 3, mq 23”, e ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio
– Ufficio Provinciale di Servizio di Pubblicità Immobiliare - di annotare a margine della Pt_1 trascrizione dell'atto notarile di cui al punto 2 che precede la presente sentenza, nonché di apportare nei registri immobiliari ogni più opportuna variazione.
Condanna a rifondere alla banca le spese di lite dei gradi di merito, di quello di Controparte_1 legittimità e del presente, che liquida, per il primo grado in € 7.052,00, per il secondo grado in € 2.445, per il giudizio di legittimità in € 3.828 e per il presente giudizio in € 7.160 per compensi di avvocato, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Manuela Velotti Giovanni Salina
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