TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 27.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1183 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente nella via Parte_1
Lanusei n. 20, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Roma n. 78, presso lo
Studio dell'Avv. Federico MELIS, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e dall'Avv. Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che è affetto da spondilodiscoartrosi Parte_1
lombare e da tendinopatia inserzionale spalla destra e sinistra, di natura
professionale.
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita per CP_2
spondilodiscoartrosi lombare e per tendinopatia inserzionale spalla destra e
sinistra, di natura professionale, prevista dall'art. 13 co. 2 sub b) del d.lgs.
n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al 16%; in
subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale CP_3
l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in CP_3
subordine, l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato
che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di
soccombenza, non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili
IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione
sostitutiva che si produce”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè
infondata.
pagina 2 Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per danno biologico.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere svolto dal 01.07.1982 al 30.04.2013 attività lavorativa subordinata alle dipendenze della EREDI CONTINI FRANCO TRASPORTI
SCAVI NOLI e del C.T.M. s.p.a., in qualità di conducente;
− di avere, quindi, per oltre 30 anni condotto mezzi meccanici (mezzi Iveco seminuovi e filobus elettrici o diesel) che, quantomeno fino al 1994, non rispondevano alle attuali norme di ergonomia;
− che la conduzione dei suddetti mezzi meccanici e il lavoro di manovalanza, protratti per oltre 30 anni, gli avevano causato la spondilodiscoartrosi lombare e la tendinopatia inserzionale spalla destra e sinistra,
di natura professionale;
− di avere presentato ricorso il 15.02.2021 per una spondilodiscoartrosi lombare e una tendinopatia inserzionale spalla destra e sinistra (costituzione della rendita prevista dalla legge ovvero, in subordine, la liquidazione in capitale del danno biologico), ma che l' il 15.06.2021, con due distinte CP_2
comunicazioni, aveva respinto le domande.
2. L' ha resistito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
pagina 3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Tenuto conto delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico occorso al ricorrente.
Nella sua relazione depositata il 03.05.2025, il C.T.U. ha rilevato che “Sulla base
delle tabelle , di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico conseguente CP_2
al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna lombare corrisponde al 3%
(tre per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per
analogia il codice tabellare 212 Ernia discale del tratto lombare con disturbi
trofico-sensitivi persistenti;
quello relativo al quadro algo/disfunzionale a
carico delle spalle corrisponde complessivamente al 2% (due per cento)
utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice
tabellare 224 Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai
gradi estremi .
La valutazione complessiva dei vari danni, adottando il sistema della semisomma
e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti,
corrisponde al 5% (cinque per cento) dalla data della domanda amministrativa
(febbraio 2021)”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato ma deve, comunque,
essere dichiarato che ha riportato una valutazione complessiva Parte_1
dei vari danni da tecnopatie corrispondente al 5% dalla data della domanda
pagina 4 amministrativa del febbraio 2021, valutazione, comunque, insufficiente per il riconoscimento di un indennizzo.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha riportato un danno biologico complessivo Parte_1
in misura del 5%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del febbraio 2021 e, per l'effetto,
2. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
3. nulla sulle spese;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Cagliari, 27.06.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5