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Decreto 8 giugno 2025
Decreto 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 08/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4600/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
06Q055M, data di nascita 15/05/1979, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. MASTROPAOLO MARIA LUCIA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 13/05/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 19/04/2024 e adottato dalla Commissione Territoriale di
Pag. 1 di 12 Foggia con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita.
Il Pubblico Ministero, invece, ha depositato i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, dai quali non è emersa l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
07/05/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 04/03/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di essere nato a [...], ove ha vissuto con la famiglia – rimasta nel Paese di origine – composta dalla madre, da un fratello e da una sorella;
ha aggiunto di aver contratto matrimonio nel 2020 e di aver avuto un figlio nel 2021.
Quanto ai motivi per i quali avrebbe deciso di lasciare il Paese d'origine, ha riferito di aver prestato lavoro come pubblicitario in un'azienda il cui direttore gli aveva imposto l'adesione ad una setta segreta, pena il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Posto di fronte ad una scelta così importante, aveva chiesto del tempo per riflettere, sennonché aveva subito cominciato a ricevere minacce telefoniche ed era anche accaduto un episodio che egli aveva inteso quale avvertimento: un suo amico fotografo, che era stato presente al colloquio con il direttore, era stato ucciso durante un evento al quale egli avrebbe dovuto partecipare. A seguito di tale episodio aveva maturato la decisione di lasciare la Nigeria, sicché era partito il 04/01/2022 approdando in Italia per la prima volta il 06/08/2023.
Ancora teme di non poter più svolgere la professione di pubblicitario e di essere ucciso dai membri della setta segreta.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni
Pag. 2 di 12 altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento Controparte_1 del 07/03/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che non sono complessivamente credibili “le dichiarazioni relative alla vicenda all'origine dell'espatrio e al timore ad esso collegato in quanto appaiono sostanzialmente generiche scarne, intrinsecamente incoerenti e non compatibili con la situazione nel Paese d'origine” e evidenziando l'estrema lacunosità e illogicità del racconto, in particolare con riguardo alla natura della proposta e alle minacce telefoniche ricevute.
La Commissione ha concluso ritenendo che “non sussistono neppure i presupposti per
l'individuazione, in caso di rimpatrio dell'istante, di un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2007”.
Pag. 3 di 12 La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente l'unica forma di protezione internazionale richiesta, ossia quella sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e, specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze, pur prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, non sono infatti credibili.
Riesaminando le dichiarazioni rese in sede amministrativa emerge una narrazione generica e lacunosa, oltre che priva di specifiche o quantomeno attendibili coordinate spazio- temporali.
Ad ogni modo, anche ove la storia narrata fosse veritiera, non sono logici i comportamenti tenuti dal ricorrente a seguito della proposta rivoltagli dal suo datore di lavoro, prima di tutto perché non coerenti: egli ha precisato di aver temporeggiato, dapprima, per tre giorni e, poi, per una settimana, durante la quale si era “rifugiato nella preghiera” offrendo il “problema a Dio” perché potesse “risolverlo”, nonostante fosse ben al corrente delle dinamiche interne alle sette e della violenza della quale i membri di tali società sarebbero stati capaci. Inoltre ha sostenuto di aver deciso di fuggire nel timore di subire ripercussioni fisiche, sennonché le uniche ritorsioni riportate si sarebbero limitate ad alcune minacce telefoniche, invero consistite in chiamate anonime, prive di qualsiasi contenuto offensivo o minaccioso (effettuate da “persone che quando io rispondevo non parlavano”). Va anche aggiunto che, a dimostrazione delle condotte violente normalmente tenute dai partecipanti alle sette, il ricorrente ha riportato l'episodio dell'uccisione di un collega durante un evento al quale avrebbe dovuto partecipare: il racconto, tuttavia, oltre ad essere caratterizzato da dichiarazioni spersonalizzate e generiche quanto alla dinamica dell'accaduto, non sembra avere alcuna rilevanza nell'ambito della vicenda personale del ricorrente, in quanto egli stesso ha ammesso che al collega non era mai stato richiesto di prendere parte alla setta e, pertanto, non si comprende come la sua morte potesse essere ricollegata alle ripercussioni subìte per il rifiuto di aderirvi.
Da ultimo, a riprova dell'assoluta infondatezza del timore rappresentato per il caso di rimpatrio, il richiedente asilo ha omesso di spiegare cosa fosse accaduto nell'arco temporale che va dalla proposta del suo direttore - ricevuta a fine 2020 - sino all'omicidio
Pag. 4 di 12 del collega avvenuto ad agosto 2021, limitandosi al richiamo alle plurime chiamate anonime, così ammettendo di essere riuscito a vivere indisturbato in Nigeria, senza subire alcuna aggressione, sino alla data di partenza, avvenuta a oltre un anno di distanza dalla proposta del direttore d'azienda.
A fronte delle riportate allegazioni in fatto, non ricorrono dunque i presupposti normativi sopra riportati e si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett.
c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita
o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il Paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione della Nigeria deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, in quanto differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e comunque considerando che la situazione globale del Paese non presenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pag. 5 di 12 Per quanto attiene alla vicenda prospettata dal ricorrente lo Stato di Lagos condivide un confine interno con lo Stato di Ogun e uno internazionale con la Repubblica del Benin8.
La capitale dello Stato è Ikeja9.
Lo Stato di Lagos è composto dalle seguenti 19 aree di governo locale (LGA): , Pt_2
RS
, , , , , , Parte_3 Per_1 Per_2 RSona_3 Per_5 Per_6 RSona_7
Per_ Per_
, , , di
[...] Per_8 RSona_9 RSona_10 Per_12 Per_13 Per_14
RS Lagos, e Per_17
Nel censimento del 2006, la popolazione dello Stato di Lagos era di 9.113.605. Sulla base di questo censimento, la popolazione è stata stimata in 12.550.598 nel 201610.
Per quanto riguarda la composizione etnica di Lagos, ed vivono nelle LGA Per_18 Per_19
Per_ di e Altri gruppi etnici nello Stato di sono gli Ekos e gli Per_13 Per_10 Per_20
RS Questi ultimi sono originari degli LGA di ed con gruppi di Eko-Awori Per_5 lungo la costa e le aree fluviali. La lingua principale parlata a è lo yoruba11. Per_10
Il porto di è il porto principale della Nigeria, secondo il sito web dello Stato di Per_10
Lagos. Un prodotto esportato è il petrolio greggio12.
I reati più comunemente riportati nello Stato di Lagos sono la rapina a mano armata, la violenza di culto, il rapimento e gli scoppi di violenza13.
Secondo il nono rapporto sulla violenza in Nigeria di Nigeria Watch riferito al 2019, lo
Stato di è stato il quarto Stato più pericoloso della Nigeria con un numero elevato Per_10 di vittime per banditismo, rapimenti, criminalità e uccisioni extragiudiziali14 ed è il terzo
Stato più colpito da incidenti criminali letali, con 225 vittime segnalate nel 201915, e il secondo Stato più colpito da scontri letali tra gruppi di culti rivali nel 202316. Nello Stato gli scontri hanno coinvolto principalmente i due gruppi di culto dominanti, le Per_ Per_ confraternite ed Gli incidenti sono stati segnalati nelle LGA di Per_23
RS
, , , LO e Shomolu17.
[...] Per_2
Tramite la consultazione di ACLED dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati riportati 81 eventi di rilievo (57 violenze contro i civili e 24 battaglie), che hanno causato un totale di 53 decessi18. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 240 eventi, che hanno causato la morte di 395 persone. Tra gli eventi registrati da Nigeria
Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì rapine, violenza di massa (linciaggi), Per_ Per_ scontri tra cults rivali ( e , violenza cultista, violenza contro i civili agita da criminali/gangs/milizie armate, violenza politica, uccisioni extragiudiziali, rapimenti19.
Alcuni degli eventi registrati da Nigeria Watch, quali incidenti, disastri naturali ed episodi di criminalità comune, non sono rilevanti ai fini della valutazione di sicurezza.
Ancora, dal portale ACLED in relazione al 2024 risultano 97 eventi di rilievo (72 battaglie e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 84 decessi20.
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 173 eventi che hanno causato
314 vittime. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano scontri comunitari per dispute sui terreni ed episodi di linciaggi della folla. 21 Alcuni degli eventi registrati da
Nigeria Watch, quali incidenti, disastri naturali ed episodi di criminalità comune, non sono rilevanti ai fini della valutazione di sicurezza.
Infine, per i primi mesi del 2025 (dati aggiornati al 26/05/2025) ACLED ha registrato 28 eventi rilevanti (16 battaglie e 12 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato 22 vittime22.
Ad ogni modo, alla luce di tali dati, la situazione del Lagos State sia contraddistinta da numero di incidenti e di morti relativamente basso, pertanto, non è possibile ritenere che
Pag. 7 di 12 sussista un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario23, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”24.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”25, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di decorrente dal 09/05/2024 al 30/06/2024; RSona_24
- Modello Unilav presso “Centro vacanze Vieste Castello s.r.l.” decorrente dal
04/06/2024 al 31/08/2024;
- Plurimi modelli Unilav presso la società “Albergo Ponte s.a.s.”: il primo decorrente dal
02/11/2024 al 30/11/2024 e poi prorogato al 31/12/2024; il secondo dal 07/01/2025 al 30/04/2025 e il terzo decorrente dal 01/05/2025 al 30/09/2025;
- Due Certificazioni Uniche relative all'anno 2024, dalle quali emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo pari a circa 7.870 euro;
- Quattro buste paga per i mesi da gennaio ad aprile 2025, per un importo complessivo pari a circa 5.175 euro;
- Sei buste paga per i mesi da maggio a dicembre (esclusi ottobre e novembre) 2024, per un importo complessivo pari a circa 7.970 euro.
Ebbene, valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti26, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 06/08/2023 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, iniziato nel maggio del 2024 e proseguito in via continuativa e costante e che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di
Pag. 9 di 12 provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/09/2025 – può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana27, lo svolgimento di attività volontariato28, i legami sociali e familiari29; non
è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute30.
Sul punto, a dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel
Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad un immobile sito in Vieste (FG) decorrente dal 15/07/2024 al
14/07/2028, con previsione di rinnovo automatico alla scadenza;
a dimostrazione del percorso scolastico, ha invece prodotto un attestato di frequenza del C.P.I.A. 1 – CP_1 per l'anno scolastico 2024/2025 e, a dimostrazione dell'integrazione sociale e delle relazioni intraprese nel territorio dello Stato, ha depositato tre lettere di referenze: la prima del 17/03/2024 redatta dall'Associazione Sportiva S.T.A.R., la seconda del 26/04/2025 redatta dall'associazione LNDC Animal Protection – Sezione Ortanova e quella del
10/03/2025 redatta dal datore di lavoro del ricorrente presso l'Albergo Ponte.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è dunque possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato31.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
14/05/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
21/05/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
COA con delibera del 14/05/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Pag. 11 di 12 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 8 UN Geospatial, Nigeria, United Nations, 2014, https://www.un.org/geospatial/content/nigeria 9 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 10 National Bureau of Statistics, Total Population, Nigeria Data Portal, 2016, https://nigeria.opendataforafrica.org/ 11 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 12 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 13 OSAC, Nigeria 2020 Crime & Safety Report: Lagos, 28 aprile 2020, https://www.osac.gov/Content/Report/b4c7348c-8cd8-4e1b-bf01-188e5b7ee9b9. 14 Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA- Watch-Report19Final.pdf. 15 Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA- Watch-Report19Final.pdf. 16 Nigeria Watch, Thirteenth Report on Violence in Nigeria, 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf.
Pag. 6 di 12 17 Nigeria Watch, Thirteenth Report on Violence in Nigeria, 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf. Per_ 18 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 19 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList&cherche=1. Per_ 20 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 21 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList&cherche=1. Per_ 22 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2025 – 26 maggio 2025; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence aga ilians, https://acleddata.com/explorer/. 23 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 24 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Pag. 8 di 12 25 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 26 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 27 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 28 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 29 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 30 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 10 di 12 31 Cass. S.U. 24413/2021.
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Enzo Davide Ruffo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
06Q055M, data di nascita 15/05/1979, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. MASTROPAOLO MARIA LUCIA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 13/05/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 19/04/2024 e adottato dalla Commissione Territoriale di
Pag. 1 di 12 Foggia con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale. Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, quella complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita.
Il Pubblico Ministero, invece, ha depositato i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, dai quali non è emersa l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
07/05/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 04/03/2024 il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano e di essere nato a [...], ove ha vissuto con la famiglia – rimasta nel Paese di origine – composta dalla madre, da un fratello e da una sorella;
ha aggiunto di aver contratto matrimonio nel 2020 e di aver avuto un figlio nel 2021.
Quanto ai motivi per i quali avrebbe deciso di lasciare il Paese d'origine, ha riferito di aver prestato lavoro come pubblicitario in un'azienda il cui direttore gli aveva imposto l'adesione ad una setta segreta, pena il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Posto di fronte ad una scelta così importante, aveva chiesto del tempo per riflettere, sennonché aveva subito cominciato a ricevere minacce telefoniche ed era anche accaduto un episodio che egli aveva inteso quale avvertimento: un suo amico fotografo, che era stato presente al colloquio con il direttore, era stato ucciso durante un evento al quale egli avrebbe dovuto partecipare. A seguito di tale episodio aveva maturato la decisione di lasciare la Nigeria, sicché era partito il 04/01/2022 approdando in Italia per la prima volta il 06/08/2023.
Ancora teme di non poter più svolgere la professione di pubblicitario e di essere ucciso dai membri della setta segreta.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene esaminata, non soltanto attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni
Pag. 2 di 12 altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento Controparte_1 del 07/03/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che non sono complessivamente credibili “le dichiarazioni relative alla vicenda all'origine dell'espatrio e al timore ad esso collegato in quanto appaiono sostanzialmente generiche scarne, intrinsecamente incoerenti e non compatibili con la situazione nel Paese d'origine” e evidenziando l'estrema lacunosità e illogicità del racconto, in particolare con riguardo alla natura della proposta e alle minacce telefoniche ricevute.
La Commissione ha concluso ritenendo che “non sussistono neppure i presupposti per
l'individuazione, in caso di rimpatrio dell'istante, di un rischio di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2007”.
Pag. 3 di 12 La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente l'unica forma di protezione internazionale richiesta, ossia quella sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e, specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze, pur prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, non sono infatti credibili.
Riesaminando le dichiarazioni rese in sede amministrativa emerge una narrazione generica e lacunosa, oltre che priva di specifiche o quantomeno attendibili coordinate spazio- temporali.
Ad ogni modo, anche ove la storia narrata fosse veritiera, non sono logici i comportamenti tenuti dal ricorrente a seguito della proposta rivoltagli dal suo datore di lavoro, prima di tutto perché non coerenti: egli ha precisato di aver temporeggiato, dapprima, per tre giorni e, poi, per una settimana, durante la quale si era “rifugiato nella preghiera” offrendo il “problema a Dio” perché potesse “risolverlo”, nonostante fosse ben al corrente delle dinamiche interne alle sette e della violenza della quale i membri di tali società sarebbero stati capaci. Inoltre ha sostenuto di aver deciso di fuggire nel timore di subire ripercussioni fisiche, sennonché le uniche ritorsioni riportate si sarebbero limitate ad alcune minacce telefoniche, invero consistite in chiamate anonime, prive di qualsiasi contenuto offensivo o minaccioso (effettuate da “persone che quando io rispondevo non parlavano”). Va anche aggiunto che, a dimostrazione delle condotte violente normalmente tenute dai partecipanti alle sette, il ricorrente ha riportato l'episodio dell'uccisione di un collega durante un evento al quale avrebbe dovuto partecipare: il racconto, tuttavia, oltre ad essere caratterizzato da dichiarazioni spersonalizzate e generiche quanto alla dinamica dell'accaduto, non sembra avere alcuna rilevanza nell'ambito della vicenda personale del ricorrente, in quanto egli stesso ha ammesso che al collega non era mai stato richiesto di prendere parte alla setta e, pertanto, non si comprende come la sua morte potesse essere ricollegata alle ripercussioni subìte per il rifiuto di aderirvi.
Da ultimo, a riprova dell'assoluta infondatezza del timore rappresentato per il caso di rimpatrio, il richiedente asilo ha omesso di spiegare cosa fosse accaduto nell'arco temporale che va dalla proposta del suo direttore - ricevuta a fine 2020 - sino all'omicidio
Pag. 4 di 12 del collega avvenuto ad agosto 2021, limitandosi al richiamo alle plurime chiamate anonime, così ammettendo di essere riuscito a vivere indisturbato in Nigeria, senza subire alcuna aggressione, sino alla data di partenza, avvenuta a oltre un anno di distanza dalla proposta del direttore d'azienda.
A fronte delle riportate allegazioni in fatto, non ricorrono dunque i presupposti normativi sopra riportati e si richiama sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»5.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett.
c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita
o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”6.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il Paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia7 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione della Nigeria deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, in quanto differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e comunque considerando che la situazione globale del Paese non presenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Pag. 5 di 12 Per quanto attiene alla vicenda prospettata dal ricorrente lo Stato di Lagos condivide un confine interno con lo Stato di Ogun e uno internazionale con la Repubblica del Benin8.
La capitale dello Stato è Ikeja9.
Lo Stato di Lagos è composto dalle seguenti 19 aree di governo locale (LGA): , Pt_2
RS
, , , , , , Parte_3 Per_1 Per_2 RSona_3 Per_5 Per_6 RSona_7
Per_ Per_
, , , di
[...] Per_8 RSona_9 RSona_10 Per_12 Per_13 Per_14
RS Lagos, e Per_17
Nel censimento del 2006, la popolazione dello Stato di Lagos era di 9.113.605. Sulla base di questo censimento, la popolazione è stata stimata in 12.550.598 nel 201610.
Per quanto riguarda la composizione etnica di Lagos, ed vivono nelle LGA Per_18 Per_19
Per_ di e Altri gruppi etnici nello Stato di sono gli Ekos e gli Per_13 Per_10 Per_20
RS Questi ultimi sono originari degli LGA di ed con gruppi di Eko-Awori Per_5 lungo la costa e le aree fluviali. La lingua principale parlata a è lo yoruba11. Per_10
Il porto di è il porto principale della Nigeria, secondo il sito web dello Stato di Per_10
Lagos. Un prodotto esportato è il petrolio greggio12.
I reati più comunemente riportati nello Stato di Lagos sono la rapina a mano armata, la violenza di culto, il rapimento e gli scoppi di violenza13.
Secondo il nono rapporto sulla violenza in Nigeria di Nigeria Watch riferito al 2019, lo
Stato di è stato il quarto Stato più pericoloso della Nigeria con un numero elevato Per_10 di vittime per banditismo, rapimenti, criminalità e uccisioni extragiudiziali14 ed è il terzo
Stato più colpito da incidenti criminali letali, con 225 vittime segnalate nel 201915, e il secondo Stato più colpito da scontri letali tra gruppi di culti rivali nel 202316. Nello Stato gli scontri hanno coinvolto principalmente i due gruppi di culto dominanti, le Per_ Per_ confraternite ed Gli incidenti sono stati segnalati nelle LGA di Per_23
RS
, , , LO e Shomolu17.
[...] Per_2
Tramite la consultazione di ACLED dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati riportati 81 eventi di rilievo (57 violenze contro i civili e 24 battaglie), che hanno causato un totale di 53 decessi18. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 240 eventi, che hanno causato la morte di 395 persone. Tra gli eventi registrati da Nigeria
Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì rapine, violenza di massa (linciaggi), Per_ Per_ scontri tra cults rivali ( e , violenza cultista, violenza contro i civili agita da criminali/gangs/milizie armate, violenza politica, uccisioni extragiudiziali, rapimenti19.
Alcuni degli eventi registrati da Nigeria Watch, quali incidenti, disastri naturali ed episodi di criminalità comune, non sono rilevanti ai fini della valutazione di sicurezza.
Ancora, dal portale ACLED in relazione al 2024 risultano 97 eventi di rilievo (72 battaglie e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 84 decessi20.
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 173 eventi che hanno causato
314 vittime. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano scontri comunitari per dispute sui terreni ed episodi di linciaggi della folla. 21 Alcuni degli eventi registrati da
Nigeria Watch, quali incidenti, disastri naturali ed episodi di criminalità comune, non sono rilevanti ai fini della valutazione di sicurezza.
Infine, per i primi mesi del 2025 (dati aggiornati al 26/05/2025) ACLED ha registrato 28 eventi rilevanti (16 battaglie e 12 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato 22 vittime22.
Ad ogni modo, alla luce di tali dati, la situazione del Lagos State sia contraddistinta da numero di incidenti e di morti relativamente basso, pertanto, non è possibile ritenere che
Pag. 7 di 12 sussista un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli
Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del proprio diritto al rispetto della vita privata e familiare, pur in assenza di una disposizione ad hoc di rango primario23, la posizione personale del richiedente va esaminata in base agli artt. 7 Carta dei diritti dell'UE e 8 CEDU, applicabili direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6 D.l.gs. 286/1998 ss.mm. con riguardo alle Convenzioni internazionali.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”24.
(Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”25, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
- Modello di comunicazione di avvio dell'attività lavorativa (modello Unilav) presso l'azienda agricola di decorrente dal 09/05/2024 al 30/06/2024; RSona_24
- Modello Unilav presso “Centro vacanze Vieste Castello s.r.l.” decorrente dal
04/06/2024 al 31/08/2024;
- Plurimi modelli Unilav presso la società “Albergo Ponte s.a.s.”: il primo decorrente dal
02/11/2024 al 30/11/2024 e poi prorogato al 31/12/2024; il secondo dal 07/01/2025 al 30/04/2025 e il terzo decorrente dal 01/05/2025 al 30/09/2025;
- Due Certificazioni Uniche relative all'anno 2024, dalle quali emerge che il ricorrente ha percepito un reddito annuo pari a circa 7.870 euro;
- Quattro buste paga per i mesi da gennaio ad aprile 2025, per un importo complessivo pari a circa 5.175 euro;
- Sei buste paga per i mesi da maggio a dicembre (esclusi ottobre e novembre) 2024, per un importo complessivo pari a circa 7.970 euro.
Ebbene, valutando la documentazione Unilav unitamente agli altri elementi offerti26, è possibile ritenere che il ricorrente – che ha fatto ingresso per la prima volta nel territorio dello Stato in data 06/08/2023 – abbia intrapreso un percorso di integrazione lavorativa nel Paese ospitante, iniziato nel maggio del 2024 e proseguito in via continuativa e costante e che gli ha consentito, nello stesso arco temporale, di mantenersi e di
Pag. 9 di 12 provvedere alle ordinarie esigenze di vita. In base ad un giudizio di prognosi postuma – stante l'ultima documentazione lavorativa valida sino al 30/09/2025 – può presumersi che il percorso di integrazione lavorativa si protrarrà anche in futuro.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana27, lo svolgimento di attività volontariato28, i legami sociali e familiari29; non
è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve considerarsi il fattore tempo in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel Paese ospitante, salvo che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute30.
Sul punto, a dimostrazione dell'effettività e stabilità di una sistemazione abitativa nel
Paese ospitante, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad un immobile sito in Vieste (FG) decorrente dal 15/07/2024 al
14/07/2028, con previsione di rinnovo automatico alla scadenza;
a dimostrazione del percorso scolastico, ha invece prodotto un attestato di frequenza del C.P.I.A. 1 – CP_1 per l'anno scolastico 2024/2025 e, a dimostrazione dell'integrazione sociale e delle relazioni intraprese nel territorio dello Stato, ha depositato tre lettere di referenze: la prima del 17/03/2024 redatta dall'Associazione Sportiva S.T.A.R., la seconda del 26/04/2025 redatta dall'associazione LNDC Animal Protection – Sezione Ortanova e quella del
10/03/2025 redatta dal datore di lavoro del ricorrente presso l'Albergo Ponte.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, è dunque possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e
8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Non v'è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato31.
Stante l'esito del ricorso, si conferma l'ammissione al beneficio già disposta in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del
14/05/2024 e, conseguentemente, si liquidano i compensi al difensore, giusta istanza del
21/05/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato già disposta dal locale
COA con delibera del 14/05/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA sulle spese del giudizio.
Pag. 11 di 12 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Sergio Di Paola dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 6 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 7 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 8 UN Geospatial, Nigeria, United Nations, 2014, https://www.un.org/geospatial/content/nigeria 9 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 10 National Bureau of Statistics, Total Population, Nigeria Data Portal, 2016, https://nigeria.opendataforafrica.org/ 11 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 12 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 13 OSAC, Nigeria 2020 Crime & Safety Report: Lagos, 28 aprile 2020, https://www.osac.gov/Content/Report/b4c7348c-8cd8-4e1b-bf01-188e5b7ee9b9. 14 Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA- Watch-Report19Final.pdf. 15 Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA- Watch-Report19Final.pdf. 16 Nigeria Watch, Thirteenth Report on Violence in Nigeria, 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf.
Pag. 6 di 12 17 Nigeria Watch, Thirteenth Report on Violence in Nigeria, 2024, https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf. Per_ 18 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 19 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList&cherche=1. Per_ 20 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 21 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList&cherche=1. Per_ 22 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2025 – 26 maggio 2025; Paese: Nigeria;
Admin1: I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence and violence aga ilians, https://acleddata.com/explorer/. 23 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 24 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400.
Pag. 8 di 12 25 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 26 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa” (Cass. civ. sez. VI, 24/02/2022, ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022, n.6111) e anche Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 10371 del 18/04/2023
“in tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione "Unilav", che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). 27 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 28 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 29 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 30 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
Pag. 10 di 12 31 Cass. S.U. 24413/2021.