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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/08/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2019 R.G.
tra
1. , c.f.: , deceduto;
Parte_1 C.F._1
1. , c.f.: , e Parte_2 C.F._2
2. , c.f.: , nella qualità di Parte_3 C.F._3
eredi di , rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Parte_1
Crisafulli e Marcello Greco per procura in atti, parte attrice e
1. c.f.: , con sede in Messina, viale San Martino Parte_4 P.IVA_1
116, in persona dei legali rappresentanti , c.f.: Parte_5
, e c.f.: , C.F._4 Parte_6 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Pietro per mandato in atti;
2. , c.f.: , rappresentato e Parte_5 C.F._4
difeso dall'avv. Giuseppe Di Pietro per mandato in atti;
parti convenute e nei confronti di
1. , c.f.: e Parte_7 C.F._6
2. , c.f.: , rappresentati e difesi da se Parte_8 C.F._7
stessi ex art. 86 cpc, intervenuti oggetto: inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
ora e , in proprio e nella
[...] Parte_4 Parte_5
qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
premettendo che in data 28 luglio 2008 era stata conclusa tra esse parti una
[...]
“Permuta con rifacimento in danaro sottoposta a condizione sospensiva”, ove si conveniva che il proprietario di un terreno sito in Saponara Marittima Pt_1
(Messina), contrada Giuntarella, via Marsiglia, con estensione catastale risultante dall'atto pubblico pari a 6619 mq, censito nel C.T. al foglio 1, particelle 674, 1438,
1439, 1446, 1447, ne cedeva e trasferiva a titolo di permuta alla
[...]
la proprietà esclusiva del compendio immobiliare Controparte_1
parzialmente edificato a rustico in sette corpi di fabbrica, incorporanti n. 52 unità immobiliari in villette a schiera ed a stella, con una tipologia di appartamenti di mq.
67,50 oltre 20 mq. di veranda al primo piano e mq. 67,50 più 20 mq. di patio e giardinetto al piano terra, oltre i posti macchina, determinandosi il corrispettivo
“nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile sul nuovo progetto da redigere e distribuite equamente tra piano terra e primo piano oltre mansarda, se e in quanto quest'ultime verranno materialmente realizzate” (art. 2). L'attore osservava di aver chiesto la monetizzazione di parte del corrispettivo fino alla concorrenza di euro 700.000,00, somma corrisposta secondo le modalità previste, ed in particolare, quanto ad euro 600.000,00 versati per la soddisfazione dei creditori del fallimento n.
45/85 del Tribunale di Messina della propria impresa individuale ed euro 100.000,00 nelle mani di esso permutante, e, quanto agli appartamenti in permuta, “fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita (id est: 25%), dovranno essere in misura non inferiore a sei unità abitative e costruite sull'area che sarà riservata al sig. subito dopo l'approvazione del progetto” (art. 2). Aggiungeva che il Pt_1
contratto di permuta con rifacimento in denaro era stato sottoposto a condizione sospensiva “della totale liberazione dell'immobile da vincoli pregiudizievoli e, in particolare, alla condizione della cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento e di qualsivoglia altra formalità gravante sull'immobile oggetto di compra-vendita” e che “il sig. ritorni in bonis e nel potere di Parte_1
disporre” (artt. 1 e 8), condizione avveratasi il 21/01/2013, che la permuta era
“convenuta a corpo e non a misura … entro 4 anni dalla data in cui a tutte le condizioni cui il presente condizionato si saranno avverate … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene fin da oggi convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo" (art. 4), termine spirato il 21 gennaio 2017 senza la consegna delle unità immobiliari, cui seguiva lettera di messa in mora del 16.02.2017 rimasta infruttuosa. Lamentava l'inadempimento contrattuale della convenuta e chiedeva l'esecuzione della prestazione, il pagamento di una penale per il ritardo nella consegna degli immobili nei termini convenuti nel contratto di permuta, il risarcimento del danno e l'importo dovuto a titolo di IVA. In subordine chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, con la condanna della società convenuta, in solido con quale socio accomandatario e legale rappresentante Parte_5
della al tempo della stipula del contratto, al risarcimento del danno nella CP_1
misura pari ad euro 1.844.817,85, oltre alla restituzione (rilascio) del terreno oggetto di permuta.
Si costituiva la società per contestare quanto dedotto da parte attrice. Parte_4
In particolare, evidenziava che la definizione della procedura fallimentare del aveva comportato maggiori oneri, pari ad ulteriori euro 133.827,62 oltre i Pt_1
successivi sempre e comunque riconducibili ad essa (assistenza legale al in Pt_1
tutta la fase del concordato fino al giudizio di Cassazione, spese notarili, fidejussione, spese tecniche e varie) pari ad euro 101.500,00 da imputarsi sulla percentuale di permuta. Aggiungeva che, mentre si procedeva alla individuazione delle superfici di effettiva spettanza del permutante, riceveva atti di pignoramento presso terzi da parte dell'ex legale del - che, vantando un consistente credito nei suoi confronti, Pt_1
intendeva aggredire il credito dell'attore verso la società - e la comunicazione da parte del inerente la rilevata minore area del compendio Controparte_2
immobiliare (mq 6.193,35) rispetto a quella risultante dal contratto di permuta (mq
6.619,00), come contestato al con nota del 22 ottobre 2014, che implicava Pt_1
una riduzione delle cubature realizzabili e – conseguentemente – della quota del 25% delle superfici di vendita da riconoscere al venditore, oltre al blocco dell'iter procedimentale del programma edificatorio, cui seguiva l'avvio del procedimento per
ATP (n. 1805/2015 R.G.) in esito al quale si accertava che la superficie del terreno era pari a mq 6.353,52, come poi concordata tra le parti in via transattiva. Osservava ancora che il con atto di accesso del 17 novembre 2017, chiedeva la Pt_1
costituzione di un collegio arbitrale cui devolvere la cognizione dell'insorgenda controversia, che veniva da essa convenuta contestato atteso che il punto 6 dell'atto di permuta prevedeva la devoluzione alla cognizione di un unico arbitro, oltre che relativamente al contenuto dell'atto stesso. Eccepiva l'inammissibilità della domanda rivolta personalmente a in quanto carente di legittimazione Parte_5
passiva ex art. 2500-quinquies c.c., avendo il avuto contezza dell'avvenuta Pt_1
trasformazione della società quantomeno dalla notifica del proprio atto di accesso arbitrale e senza aver nulla contestato, ed evidenziava come alcun inadempimento per ritardo nella consegna fosse ad essa società addebitabile, risultando pertanto infondata la richiesta di pagamento della penale da parte del e come in ogni Pt_1
caso la richiesta di risarcimento del danno apparisse incompatibile con la previsione della penale. Contestava infine la domanda subordinata di risoluzione del contratto non ricorrendo un inadempimento imputabile alla società, ma semmai all'attore per quanto evidenziato, e manifestava prontezza ad adempiere chiedendo assegnarsi termine di consegna delle unità immobiliari di spettanza dell'attore. CP_3 domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della condotta del Pt_1
Intervenivano in giudizio ad adiuvandum ex art. 105, c. 2, cpc, gli avvocati Parte_7
e con comparsa del 20 ottobre 2020, quali creditori di
[...] Parte_8 Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 53/09 emesso dal Tribunale di Messina, a
[...]
sostegno delle posizioni dello stesso ed evidenziando come la procedura esecutiva da loro intrapresa si fosse estinta per inattività del creditore.
Dichiarata la morte di , il processo si interrompeva e veniva Parte_1
riassunto dai di lui eredi e , i quali si Parte_2 Parte_3
riportavano ed aderivano alla posizione processuale e sostanziale del loro dante causa, estesa anche nei confronti degli intervenienti.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa.
Come noto, il passaggio da società di persone in società di capitali (come nel caso di specie), che viene convenzionalmente definito come trasformazione progressiva, incide sul regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: a mente dell'art. 2500-quinquies, c. 1, c.c. la trasformazione non fa venir meno il regime di responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sorte anteriormente all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti in tema di trasformazione dall'art. 2500, c. 3,
c.c., in mancanza del consenso dei creditori alla trasformazione, ma esso si presume (c. 2) se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ebbene, esaminate le difese della convenuta e pacifico che il fosse a conoscenza della trasformazione della Pt_1 società, giova soffermarsi sulle modalità ed i requisiti della comunicazione di avvenuta trasformazione previsti dalla legge quali condicio sine qua non affinché si possa produrre l'effetto liberatorio previsto dall'art. 2500-quinquies, c. 2, cc: secondo la Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, “… ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera” (Cass. civ., n. 11819/2025, che conferma, tra le altre, Cass. civ., n. 13772/2021: “… la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo se sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione … essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne
l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata”). Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva nel presente giudizio di , socio accomandatario della società Parte_5 [...]
(cfr. atto di permuta del 28 luglio 2008) al Controparte_1
momento della stipula del contratto, essendo pacifica ed incontestata l'omessa comunicazione al della trasformazione della società. Pt_1
La domanda azionata da , successivamente al di lui decesso Parte_1
coltivata da e quali suoi eredi, è volta in via Parte_2 Parte_3
principale ad ottenere l'adempimento della prestazione oggetto del contratto del 28 luglio 2008 intercorso tra le parti. In esso l'art. 2 prevede che “Il corrispettivo della presente cessione-permuta viene convenuto nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile …Poiché il sig. ha chiesto la Parte_1
monetizzazione di parte del corrispettivo e precisamente fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … le parti di comune accordo così convengono e regolano: A) la erogazione di euro 600.000,00 …somma sufficiente a soddisfare tutti i creditori e le spese del fallimento, avverrà mediante versamento dell'intera somma nelle mani del notaio … il quale provvederà a versarla ala curatela che a sua volta provvederà alla ripartizione in favore dei creditori… Qualora detta somma non fosse sufficiente ad estinguere tutte le passività fallimentari e, comunque, a permettere la definitiva liberazione dell'immobile … il sig. si obbliga ad estinguere Parte_1
eventuali differenze o sopravvenienze, se ed in quanto provenienti dalle passività fallimentari e richiedendo alla società, che sin da ora vi acconsente, l'ulteriore monetizzazione del corrispettivo, che, quindi verrà diminuito in proporzione all'originario convenuto rifacimento in denaro… la differenza che ne deriva dall'originaria cubatura del 25% sarà corrisposta con la cessione a titolo di permuta di appartamenti … fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … la permuta verrà monetizzata ad euro 1.100,00 … al mq e che gli appartamenti in permuta e, per la eventuale superficie residua fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita, dovranno essere in numero non inferiore a sei unità abitative … Tutte le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e tutte le spese ed oneri accessori e concessori nonché spese di opere di urbanizzazione e quanto altro necessario fino al rilascio del certificato di abitabilità degli immobili ed alle eventuali varianti sono a carico della società . Ed ancora: “Le Controparte_1
consistenze immobiliari permutate dovranno essere consegnate funzionanti, ancorchè non sia stata rilasciata la certificazione amministrativa di conformità ed abitabilità, entro 4 anni dalla data in cui tutte le condizioni … si saranno avverate e verrà redatto apposito atto di verificata condizione … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene … convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo” (art. 4).
La società convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento degli immobili spettanti al le parti, peraltro, Pt_1
erano addivenute ad un accordo datato 16 dicembre 2015 in seno al proc. civ. per
ATP n. 1805/2015 R.G., nell'ambito del quale accettavano la misurazione dell'estensione dell'area in mq 6.363,52 e la massima volumetria edilizia realizzabile in 12.381 mc. In virtù di tali elementi veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc in data 24 settembre 2021 cui aderiva solo la società convenuta.
Disposta la nomina di ctu, il consulente – come da mandato ricevuto – determinava il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc nella di euro
1.135.200,00, accertava che le unità abitative individuate dalla società Parte_4
– di cui quest'ultima aveva fatto atto di prontezza per la consegna alla parte
[...]
attrice - erano tre per una superficie complessiva di mq 178, quantificava la superficie spettante al in mq 395,63 (euro 1.135.200,00 – euro 700.000,00 = euro Pt_1
435.200,00, divisi per euro/mq. 1.100,00 = mq 395,63) individuando cinque unità immobiliari da cedergli con superficie complessiva pari a 332,00 mq e contabilizzando la differenza (63,63 mq) nella misura di euro 69.993,00, e riteneva che non vi fosse corrispondenza tra quanto spettante al permutante “… in beni immobili secondo contratto (numero non inferiore a sei unità abitative), e gli immobili individuati dalla società (numero tre unità abitative per una Parte_4
superficie di mq 178)”. Il consulente inoltre quantificava in mc 851,3 la differenza tra la superficie complessiva dell'area oggetto del contratto e quella accertata (ed accettata nella transazione) nell'ambito del procedimento per ATP, monetizzata in euro 312.136,00, ed il valore locativo annuale dei cinque immobili dallo stesso individuati, calcolato alla data del 21 gennaio 2017 (data attesa di consegna delle unità abitative, spirato infruttuosamente), in ragione di euro 13.651,20.
Le conclusioni del CTU relativamente al criterio di calcolo del valore monetario del
25% della cubatura effettivamente realizzabile sul terreno oggetto di causa sono condivisibili, viepiù tenendo esse conto dell'accordo transattivo intercorso tra le parti riguardo la superficie di esso. Il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc corrisponde dunque ad euro 1.135.200,00. Occorre pertanto accertare quali somme siano state precedentemente “monetizzate” in favore di e, in particolare, quali siano state destinate ad estinguere le Parte_1 passività fallimentari di cui all'art. 2 del contratto del 28 luglio 2008 in esecuzione di quanto ivi previsto.
Emerge dagli atti di causa (ricorso ex art. 696-bis cpc ad istanza della convenuta e prova documentale in atti) che la somma versata da alla curatela del CP_1
fallimento è pari ad euro 709.503,00; la convenuta tuttavia rilevava di aver sborsato ulteriori somme previste in contratto, ove si era concordata la monetizzazione di superfici in caso di maggiori oneri affrontati in connessione con la procedura concorsuale.
Ebbene, quanto agli ulteriori oneri asseritamente riconducibili alla procedura concorsuale, e specificamente alle somme quantificate dalla convenuta società nella misura di euro 32.000,00 a titolo di assistenza legale, è ben vero che con l'art. 4, c. 1, del contratto di permuta aveva conferito “mandato irrevocabile, Parte_1
con rappresentanza e con promessa di rato a valido”, alla di presentare CP_1
l'istanza al Tribunale di Messina volta ad estinguere tutte le passività fallimentari;
cionondimeno deve evidenziarsi come essa convenuta abbia depositato “pre-fatture”, indirizzate alla , però non sostenute dalla prova del correlato pagamento da CP_1
parte di quest'ultima, di talchè alcuna somma può “monetizzarsi” in detrazione, atteso che la mera doverosità dell'esborso a carico del implicitamente ed Pt_1
indiscutibilmente desumibile dal su richiamato comma 1, dell'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, non sta a dimostrare che la parte ( , cui sono intestate CP_1
le pre-fatture) abbia effettivamente ed inequivocabilmente corrisposto il compenso professionale e che dunque abbia maturato il correlato diritto alla restituzione.
Analoghe considerazioni devono svolgersi relativamente all'invocato, ancora da parte convenuta, conteggio in diminuzione avente ad oggetto le spese notarili asseritamente sostenute per il rilascio della dichiarazione di verificata condizione: fermo restando che esse in tale atto – sottoscritto solo da nella qualità – sono a Parte_5
carico della società , in ogni caso il relativo esborso non è documentato. CP_1 Né va conteggiata – in diminuzione - la somma di euro 30.000,00 a titolo di compartecipazione alla demolizione dovuto da stante la Parte_1
previsione dell'art. 2 del contratto, ove si legge che la stessa sarebbe stata compensata con il versamento dell'ultima rata della concordata monetizzazione parziale. Peraltro giova appena evidenziare come agli atti non vi sia alcuna quietanza avente ad oggetto somme versate da a;
l'unica è quella relativa alla CP_1 Parte_1
somma di euro 35.500,00 – che la convenuta società imputa pure in conto monetizzazione parziale della permuta - sottoscritta dal in data 24 luglio Pt_1
2009 (“… il totale da me ricevuto dal sig. e da corrispondere allo Controparte_4
stesso ammonta ad un totale di euro 35.500,00”), che però, in assenza di ulteriori elementi desumibili dalla documentazione in atti, non è riconducibile all'operazione monetaria intercorsa tra le parti vedendo coinvolto un soggetto ad essa estraneo, tale appunto, con il quale non viene dimostrato alcun collegamento. Ne Controparte_4
consegue l'inutilizzabilità della stessa ai fini del decidere.
Quanto poi alla determinazione della “cubatura effettivamente realizzabile”, come da quesito in mandato, il consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi critici del ctp incaricato dalla convenuta società, ha chiarito di aver fatto riferimento alla volumetria massima consentita (pari – come detto - a mc 12.381) comprensiva di scale ed androni, specificando che “negli atti di causa non è presente il progetto con i relativi allegati” (pag. 53 della relazione definitiva). La convenuta ne ha contestato il metodo di calcolo, non riferito alla mera superficie abitabile ma esteso a scale ed androni;
cionondimeno, come correttamente evidenziato dal ctu, essa convenuta non può dolersene in mancanza di deposito agli atti di causa del progetto onde contraddistinguere le diverse superfici, non rilevando a tal fine lo stralcio dei conteggi predisposti dal ctp ing. ed allegati ai rilievi critici alla bozza di Per_1
relazione peritale, peraltro successivamente alle decadenze processuali già maturate per il deposito di documentazione. Giova comunque evidenziare che quanto accertato ed accettato nella transazione del 16 dicembre 2015 (“l'estensione dell'area di cui al rogito notarile di permuta immobiliare stipulato in data 28.07.2008 è pari a ca. 6.353,52 mq … e che conseguentemente la massima volumetria edilizia realizzabile
… sarà pari a ca. 12381 mc”) non è stato successivamente contestato, né la convenuta, precedentemente alla trasmissione della bozza di relazione peritale, aveva mai eccepito alcunchè riguardo alle superfici cui fare riferimento per estrapolare il
25% da destinare alla parte attrice.
Tenuto conto che il consulente d'ufficio ha detratto dal totale di euro 1.135.200,00 la somma di euro 700.00,00 e non quella effettivamente sborsata da , pari CP_1
invece a euro 709.503,00, per estinguere la procedura concorsuale, la superficie spettante al permutante è dunque pari a 386,99 mq (euro 1.135.200,00 – euro
709.503,00 = euro 425.697,00 che, divisi per euro/mq 1.100,00 = mq 386,99, secondo il criterio di calcolo utilizzato dal ctu).
Condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio nella individuazione degli immobili da trasferire a parte attrice, residuano pertanto, rispetto al conteggio dallo stesso effettuato senza tener conto degli ulteriori 9.503,00 versati da CP_1
alla curatela, 55 mq da monetizzare secondo il medesimo criterio, ovvero euro
60.489,00 – oltre interessi legali dalla domanda al saldo - che andranno versati a parte attrice.
Spetta al permutante altresì il pagamento della penale con decorrenza dalla data in cui le unità immobiliari promesse avrebbero dovuto essere consegnate.
E' previsto in contratto che la consegna avrebbe dovuto avvenire alla scadenza dei quattro anni decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva (21 gennaio
2013), in linea astratta coincidente dunque con il 21 gennaio 2017. Come noto, affinchè possano prodursi gli effetti legali del ritardo, anche ai fini del conseguimento del diritto alla penale stabilita per tale inesattezza temporale dell'adempimento, si presuppone che l'assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione, trattandosi di una fattispecie di mora ex persona (Cass. n. 347/2023), e nel caso di specie l'atto scritto di intimazione ex art. 1219 c.c. trasmesso dal Pt_1
successivamente alla scadenza inizialmente pattuita, risale al mese di febbraio 2017. La convenuta società ha dedotto alcuni fatti che avrebbero ritardato la consegna delle unità immobiliari, negando dunque il proprio inadempimento.
Ebbene, certamente non può revocarsi in dubbio che la differenza di superficie totale, riscontrata dal Comune di Saponara durante l'iter procedimentale per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, rispetto a quella indicata in contratto, abbia influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari promesse, rivestendo carattere preliminare la corretta quantificazione della superficie effettiva da cui estrapolare il 25% della cubatura realizzabile da riconoscere al venditore quale corrispettivo della cessione di cui all'art. 2 del contratto. La constatazione della minore superficie è stata comunicata da a con nota del CP_1 Parte_1
22 ottobre 2014, riscontrata – e contestata - da quest'ultimo con comunicazione del
29 dicembre 2014, ed è stata successivamente accettata in mq 6.353,52
(corrispondenti a mc 12.381) con la transazione del 16 dicembre 2015 intervenuta tra le parti nell'ambito del procedimento per ATP avviato a tale scopo dalla società convenuta. Ritiene dunque il Tribunale che tale periodo debba essere defalcato ai fini del calcolo della penale e che, di contro, nessun'altro elemento, fatto o circostanza possa aver influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari, atteso che non vi è prova del pregiudizio asseritamente causato dal pignoramento presso terzi ad istanza degli avvocati – quali creditori di - rispetto al ritardo Pt_7 Parte_1
dell'operazione edificatoria (prova non raggiungibile mediante prova orale, come chiesta ed articolata dai convenuti, ma da doversi fornire documentalmente); né alcuna responsabilità è imputabile al per l'erroneo avvio della procedura Pt_1
esecutiva avente ad oggetto beni immobili non di proprietà dell'esecutato. Non emerge in ogni caso dagli atti di causa alcuna condotta del volta a impedire Pt_1
o a ritardare la consegna della unità immobiliari da parte dei convenuti. La pattuizione di una penale non sottrae difatti il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui la responsabilità del debitore può escludersi nella misura in cui egli provi che l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento, dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. n. 13956/2019): ma nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta.
Né, successivamente alla transazione del dicembre 2015 o in corso di giudizio, la convenuta società si è adoperata per adempiere esattamente alla propria prestazione, essendo piuttosto emerso che la superficie delle unità immobiliari dalla stessa offerte era nettamente inferiore a quella effettivamente spettante al come accertato Pt_1
dal ctu.
Il valore locativo complessivo annuale dei cinque immobili individuati dal CTU – le cui conclusioni sul punto appaiono condivisibili – corrisponde a euro 13.651,20; la somma dovuta a parte attrice a titolo di clausola penale volta a compensare il ritardo nella consegna degli immobili, con decorrenza da marzo 2017, vista la diffida ad adempiere del mese di febbraio 2017, e calcolata fino al mese di febbraio 2025 (data in cui il presente procedimento è stato trattenuto per la decisione), detratti i tredici mesi intercorsi tra la comunicazione della minor superficie e l'accordo delle parti
(novembre 2014-dicembre 2015), è pari dunque ad euro 94.420,80 (debito di valuta, dunque non suscettibile di rivalutazione: Cass. n. 3541/1998), oltre interessi legali dal giorno della domanda (Cass. n. 3429/1971).
Alcuna somma è dovuta a titolo di – ulteriore - risarcimento del danno richiesto da parte attrice, atteso che la previsione della clausola penale ha l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, salvo che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 c.c.), nel caso di specie non prevista. Peraltro, sia pur in via incidentale, occorre appena osservare come parte attrice non abbia allegato o chiesto di provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio subito in conseguenza del ritardo nell'adempimento di controparte.
In fine, quanto alla richiesta di pagamento dell'IVA, ancora da parte attrice, essa va respinta in mancanza di dimostrazione e produzione sia del documento che dell'avvenuto pagamento, oltre che, in conseguenza, della riconducibilità alla vicenda oggetto di causa.
La domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti e quella riconvenzionale svolta dalla società convenuta rimangono assorbite dall'accoglimento, entro i limiti di cui si è detto, di quella azionata in via principale da parte di . Parte_1
Gli avvocati e sono intervenuti ad adjuvandum ai sensi Parte_7 Parte_8
dell'art. 105, c. 2, c.p.c., nel presente giudizio al solo scopo di “determinare con esattezza quante somme e quali beni spettano al e “in considerazione che Pt_1
l'accoglimento di una delle domande attoree rappresenta l'unica possibilità per i creditori intervenienti di poter vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti del debitore odierno attore” (cfr. atto di intervento del 20 ottobre 2020). Non occorre dunque statuire alcunchè sul punto.
In accoglimento della domanda di adempimento formulata da parte attrice, i convenuti devono dunque essere condannati al trasferimento degli immobili siccome individuati nella relazione peritale d'ufficio, che deve a tal fine qui intendersi sul punto espressamente richiamata e trascritta, ed al pagamento della somma di euro
60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori 55 mq. Essi convenuti vanno altresì condannati al pagamento della penale da ritardo pari a euro 94.420,80 oltre interessi – calcolata, come detto, fino al mese di febbraio 2025, e da incrementarsi del valore locativo mensile siccome individuato dal ctu per ogni mese successivo fino alla consegna delle unità immobiliari - in favore di Parte_2
e nella qualità di eredi di . Parte_3 Parte_1
Le spese di lite vengono parzialmente compensate e si liquidano come in dispositivo, di cui parte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Parte_1
scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 secondo il decisum, valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
1143/2019 R.G., così decide:
1. Condanna i convenuti a trasferire a e , Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , le unità immobiliari individuate Parte_1
dal ctu nella consulenza d'ufficio in atti, che sul punto deve intendersi qui espressamente richiamata e trascritta;
2. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro
60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori mq 55;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro
94.420,80 oltre interessi a titolo di penale da ritardata consegna, da incrementarsi del valore locativo mensile per ogni mese successivo al febbraio
2025 fino alla consegna delle unità immobiliari, in favore di Parte_2
e nella qualità di eredi di;
Parte_3 Parte_1
4. Respinge ogni altra domanda;
5. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio in favore dello Stato, che liquida in Parte_1
euro 10.590,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
6. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da e nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di , che liquida in euro 8.013,00 oltre spese generali nella Parte_1
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Carmelo Crisafulli e Marcello Greco dichiaratisi anticipatari;
7. Dispone che le spese di ctu vengano poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna;
8. Compensa le spese di lite sostenute dagli intervenienti nel presente giudizio;
9. Compensa le spese di lite sostenute dalle parti nel proc. civ. n. 1805/2015 R.G.;
10. Condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_7 Parte_8
lite nel proc. civ. n. 1143-1/2019 R.G., che liquida in euro 10.137,00 (fase studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte resistente.
Messina, 25 agosto 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2019 R.G.
tra
1. , c.f.: , deceduto;
Parte_1 C.F._1
1. , c.f.: , e Parte_2 C.F._2
2. , c.f.: , nella qualità di Parte_3 C.F._3
eredi di , rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Parte_1
Crisafulli e Marcello Greco per procura in atti, parte attrice e
1. c.f.: , con sede in Messina, viale San Martino Parte_4 P.IVA_1
116, in persona dei legali rappresentanti , c.f.: Parte_5
, e c.f.: , C.F._4 Parte_6 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Pietro per mandato in atti;
2. , c.f.: , rappresentato e Parte_5 C.F._4
difeso dall'avv. Giuseppe Di Pietro per mandato in atti;
parti convenute e nei confronti di
1. , c.f.: e Parte_7 C.F._6
2. , c.f.: , rappresentati e difesi da se Parte_8 C.F._7
stessi ex art. 86 cpc, intervenuti oggetto: inadempimento contrattuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
ora e , in proprio e nella
[...] Parte_4 Parte_5
qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
premettendo che in data 28 luglio 2008 era stata conclusa tra esse parti una
[...]
“Permuta con rifacimento in danaro sottoposta a condizione sospensiva”, ove si conveniva che il proprietario di un terreno sito in Saponara Marittima Pt_1
(Messina), contrada Giuntarella, via Marsiglia, con estensione catastale risultante dall'atto pubblico pari a 6619 mq, censito nel C.T. al foglio 1, particelle 674, 1438,
1439, 1446, 1447, ne cedeva e trasferiva a titolo di permuta alla
[...]
la proprietà esclusiva del compendio immobiliare Controparte_1
parzialmente edificato a rustico in sette corpi di fabbrica, incorporanti n. 52 unità immobiliari in villette a schiera ed a stella, con una tipologia di appartamenti di mq.
67,50 oltre 20 mq. di veranda al primo piano e mq. 67,50 più 20 mq. di patio e giardinetto al piano terra, oltre i posti macchina, determinandosi il corrispettivo
“nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile sul nuovo progetto da redigere e distribuite equamente tra piano terra e primo piano oltre mansarda, se e in quanto quest'ultime verranno materialmente realizzate” (art. 2). L'attore osservava di aver chiesto la monetizzazione di parte del corrispettivo fino alla concorrenza di euro 700.000,00, somma corrisposta secondo le modalità previste, ed in particolare, quanto ad euro 600.000,00 versati per la soddisfazione dei creditori del fallimento n.
45/85 del Tribunale di Messina della propria impresa individuale ed euro 100.000,00 nelle mani di esso permutante, e, quanto agli appartamenti in permuta, “fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita (id est: 25%), dovranno essere in misura non inferiore a sei unità abitative e costruite sull'area che sarà riservata al sig. subito dopo l'approvazione del progetto” (art. 2). Aggiungeva che il Pt_1
contratto di permuta con rifacimento in denaro era stato sottoposto a condizione sospensiva “della totale liberazione dell'immobile da vincoli pregiudizievoli e, in particolare, alla condizione della cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento e di qualsivoglia altra formalità gravante sull'immobile oggetto di compra-vendita” e che “il sig. ritorni in bonis e nel potere di Parte_1
disporre” (artt. 1 e 8), condizione avveratasi il 21/01/2013, che la permuta era
“convenuta a corpo e non a misura … entro 4 anni dalla data in cui a tutte le condizioni cui il presente condizionato si saranno avverate … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene fin da oggi convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo" (art. 4), termine spirato il 21 gennaio 2017 senza la consegna delle unità immobiliari, cui seguiva lettera di messa in mora del 16.02.2017 rimasta infruttuosa. Lamentava l'inadempimento contrattuale della convenuta e chiedeva l'esecuzione della prestazione, il pagamento di una penale per il ritardo nella consegna degli immobili nei termini convenuti nel contratto di permuta, il risarcimento del danno e l'importo dovuto a titolo di IVA. In subordine chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, con la condanna della società convenuta, in solido con quale socio accomandatario e legale rappresentante Parte_5
della al tempo della stipula del contratto, al risarcimento del danno nella CP_1
misura pari ad euro 1.844.817,85, oltre alla restituzione (rilascio) del terreno oggetto di permuta.
Si costituiva la società per contestare quanto dedotto da parte attrice. Parte_4
In particolare, evidenziava che la definizione della procedura fallimentare del aveva comportato maggiori oneri, pari ad ulteriori euro 133.827,62 oltre i Pt_1
successivi sempre e comunque riconducibili ad essa (assistenza legale al in Pt_1
tutta la fase del concordato fino al giudizio di Cassazione, spese notarili, fidejussione, spese tecniche e varie) pari ad euro 101.500,00 da imputarsi sulla percentuale di permuta. Aggiungeva che, mentre si procedeva alla individuazione delle superfici di effettiva spettanza del permutante, riceveva atti di pignoramento presso terzi da parte dell'ex legale del - che, vantando un consistente credito nei suoi confronti, Pt_1
intendeva aggredire il credito dell'attore verso la società - e la comunicazione da parte del inerente la rilevata minore area del compendio Controparte_2
immobiliare (mq 6.193,35) rispetto a quella risultante dal contratto di permuta (mq
6.619,00), come contestato al con nota del 22 ottobre 2014, che implicava Pt_1
una riduzione delle cubature realizzabili e – conseguentemente – della quota del 25% delle superfici di vendita da riconoscere al venditore, oltre al blocco dell'iter procedimentale del programma edificatorio, cui seguiva l'avvio del procedimento per
ATP (n. 1805/2015 R.G.) in esito al quale si accertava che la superficie del terreno era pari a mq 6.353,52, come poi concordata tra le parti in via transattiva. Osservava ancora che il con atto di accesso del 17 novembre 2017, chiedeva la Pt_1
costituzione di un collegio arbitrale cui devolvere la cognizione dell'insorgenda controversia, che veniva da essa convenuta contestato atteso che il punto 6 dell'atto di permuta prevedeva la devoluzione alla cognizione di un unico arbitro, oltre che relativamente al contenuto dell'atto stesso. Eccepiva l'inammissibilità della domanda rivolta personalmente a in quanto carente di legittimazione Parte_5
passiva ex art. 2500-quinquies c.c., avendo il avuto contezza dell'avvenuta Pt_1
trasformazione della società quantomeno dalla notifica del proprio atto di accesso arbitrale e senza aver nulla contestato, ed evidenziava come alcun inadempimento per ritardo nella consegna fosse ad essa società addebitabile, risultando pertanto infondata la richiesta di pagamento della penale da parte del e come in ogni Pt_1
caso la richiesta di risarcimento del danno apparisse incompatibile con la previsione della penale. Contestava infine la domanda subordinata di risoluzione del contratto non ricorrendo un inadempimento imputabile alla società, ma semmai all'attore per quanto evidenziato, e manifestava prontezza ad adempiere chiedendo assegnarsi termine di consegna delle unità immobiliari di spettanza dell'attore. CP_3 domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della condotta del Pt_1
Intervenivano in giudizio ad adiuvandum ex art. 105, c. 2, cpc, gli avvocati Parte_7
e con comparsa del 20 ottobre 2020, quali creditori di
[...] Parte_8 Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 53/09 emesso dal Tribunale di Messina, a
[...]
sostegno delle posizioni dello stesso ed evidenziando come la procedura esecutiva da loro intrapresa si fosse estinta per inattività del creditore.
Dichiarata la morte di , il processo si interrompeva e veniva Parte_1
riassunto dai di lui eredi e , i quali si Parte_2 Parte_3
riportavano ed aderivano alla posizione processuale e sostanziale del loro dante causa, estesa anche nei confronti degli intervenienti.
In esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta va disattesa.
Come noto, il passaggio da società di persone in società di capitali (come nel caso di specie), che viene convenzionalmente definito come trasformazione progressiva, incide sul regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: a mente dell'art. 2500-quinquies, c. 1, c.c. la trasformazione non fa venir meno il regime di responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sorte anteriormente all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti in tema di trasformazione dall'art. 2500, c. 3,
c.c., in mancanza del consenso dei creditori alla trasformazione, ma esso si presume (c. 2) se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ebbene, esaminate le difese della convenuta e pacifico che il fosse a conoscenza della trasformazione della Pt_1 società, giova soffermarsi sulle modalità ed i requisiti della comunicazione di avvenuta trasformazione previsti dalla legge quali condicio sine qua non affinché si possa produrre l'effetto liberatorio previsto dall'art. 2500-quinquies, c. 2, cc: secondo la Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, “… ai fini della operatività della presunzione di consenso, all'omessa comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della trasformazione da parte dei creditori, né l'invio di atti ai medesimi dai quali l'avvenuta trasformazione sia riconoscibile, né la notizia legale dell'avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera” (Cass. civ., n. 11819/2025, che conferma, tra le altre, Cass. civ., n. 13772/2021: “… la presunzione del consenso dei creditori alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, ex art. 2500 quinquies, comma 2 c.c., opera solo se sia rispettato il percorso stabilito dalla norma, dovendo la comunicazione … essere trasmessa ai singoli creditori con mezzi che consentano di dimostrarne
l'avvenuto ricevimento, sicché nessun valore può riconoscersi alla conoscenza dell'avvenuta trasformazione che il creditore abbia conseguito "aliunde", in via incidentale ed indiretta, da atti della società in corso di trasformazione o già trasformata”). Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva nel presente giudizio di , socio accomandatario della società Parte_5 [...]
(cfr. atto di permuta del 28 luglio 2008) al Controparte_1
momento della stipula del contratto, essendo pacifica ed incontestata l'omessa comunicazione al della trasformazione della società. Pt_1
La domanda azionata da , successivamente al di lui decesso Parte_1
coltivata da e quali suoi eredi, è volta in via Parte_2 Parte_3
principale ad ottenere l'adempimento della prestazione oggetto del contratto del 28 luglio 2008 intercorso tra le parti. In esso l'art. 2 prevede che “Il corrispettivo della presente cessione-permuta viene convenuto nella misura del 25% della cubatura abitabile e realizzabile …Poiché il sig. ha chiesto la Parte_1
monetizzazione di parte del corrispettivo e precisamente fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … le parti di comune accordo così convengono e regolano: A) la erogazione di euro 600.000,00 …somma sufficiente a soddisfare tutti i creditori e le spese del fallimento, avverrà mediante versamento dell'intera somma nelle mani del notaio … il quale provvederà a versarla ala curatela che a sua volta provvederà alla ripartizione in favore dei creditori… Qualora detta somma non fosse sufficiente ad estinguere tutte le passività fallimentari e, comunque, a permettere la definitiva liberazione dell'immobile … il sig. si obbliga ad estinguere Parte_1
eventuali differenze o sopravvenienze, se ed in quanto provenienti dalle passività fallimentari e richiedendo alla società, che sin da ora vi acconsente, l'ulteriore monetizzazione del corrispettivo, che, quindi verrà diminuito in proporzione all'originario convenuto rifacimento in denaro… la differenza che ne deriva dall'originaria cubatura del 25% sarà corrisposta con la cessione a titolo di permuta di appartamenti … fino alla concorrenza di euro 700.000,00 … la permuta verrà monetizzata ad euro 1.100,00 … al mq e che gli appartamenti in permuta e, per la eventuale superficie residua fino al raggiungimento della percentuale di permuta stabilita, dovranno essere in numero non inferiore a sei unità abitative … Tutte le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e tutte le spese ed oneri accessori e concessori nonché spese di opere di urbanizzazione e quanto altro necessario fino al rilascio del certificato di abitabilità degli immobili ed alle eventuali varianti sono a carico della società . Ed ancora: “Le Controparte_1
consistenze immobiliari permutate dovranno essere consegnate funzionanti, ancorchè non sia stata rilasciata la certificazione amministrativa di conformità ed abitabilità, entro 4 anni dalla data in cui tutte le condizioni … si saranno avverate e verrà redatto apposito atto di verificata condizione … In caso di ritardo nella consegna delle unità viene … convenuta una penale forfettaria commisurata al valore locativo” (art. 4).
La società convenuta, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento degli immobili spettanti al le parti, peraltro, Pt_1
erano addivenute ad un accordo datato 16 dicembre 2015 in seno al proc. civ. per
ATP n. 1805/2015 R.G., nell'ambito del quale accettavano la misurazione dell'estensione dell'area in mq 6.363,52 e la massima volumetria edilizia realizzabile in 12.381 mc. In virtù di tali elementi veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc in data 24 settembre 2021 cui aderiva solo la società convenuta.
Disposta la nomina di ctu, il consulente – come da mandato ricevuto – determinava il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc nella di euro
1.135.200,00, accertava che le unità abitative individuate dalla società Parte_4
– di cui quest'ultima aveva fatto atto di prontezza per la consegna alla parte
[...]
attrice - erano tre per una superficie complessiva di mq 178, quantificava la superficie spettante al in mq 395,63 (euro 1.135.200,00 – euro 700.000,00 = euro Pt_1
435.200,00, divisi per euro/mq. 1.100,00 = mq 395,63) individuando cinque unità immobiliari da cedergli con superficie complessiva pari a 332,00 mq e contabilizzando la differenza (63,63 mq) nella misura di euro 69.993,00, e riteneva che non vi fosse corrispondenza tra quanto spettante al permutante “… in beni immobili secondo contratto (numero non inferiore a sei unità abitative), e gli immobili individuati dalla società (numero tre unità abitative per una Parte_4
superficie di mq 178)”. Il consulente inoltre quantificava in mc 851,3 la differenza tra la superficie complessiva dell'area oggetto del contratto e quella accertata (ed accettata nella transazione) nell'ambito del procedimento per ATP, monetizzata in euro 312.136,00, ed il valore locativo annuale dei cinque immobili dallo stesso individuati, calcolato alla data del 21 gennaio 2017 (data attesa di consegna delle unità abitative, spirato infruttuosamente), in ragione di euro 13.651,20.
Le conclusioni del CTU relativamente al criterio di calcolo del valore monetario del
25% della cubatura effettivamente realizzabile sul terreno oggetto di causa sono condivisibili, viepiù tenendo esse conto dell'accordo transattivo intercorso tra le parti riguardo la superficie di esso. Il valore monetario della permuta al 25% sulla volumetria di 12.381 mc corrisponde dunque ad euro 1.135.200,00. Occorre pertanto accertare quali somme siano state precedentemente “monetizzate” in favore di e, in particolare, quali siano state destinate ad estinguere le Parte_1 passività fallimentari di cui all'art. 2 del contratto del 28 luglio 2008 in esecuzione di quanto ivi previsto.
Emerge dagli atti di causa (ricorso ex art. 696-bis cpc ad istanza della convenuta e prova documentale in atti) che la somma versata da alla curatela del CP_1
fallimento è pari ad euro 709.503,00; la convenuta tuttavia rilevava di aver sborsato ulteriori somme previste in contratto, ove si era concordata la monetizzazione di superfici in caso di maggiori oneri affrontati in connessione con la procedura concorsuale.
Ebbene, quanto agli ulteriori oneri asseritamente riconducibili alla procedura concorsuale, e specificamente alle somme quantificate dalla convenuta società nella misura di euro 32.000,00 a titolo di assistenza legale, è ben vero che con l'art. 4, c. 1, del contratto di permuta aveva conferito “mandato irrevocabile, Parte_1
con rappresentanza e con promessa di rato a valido”, alla di presentare CP_1
l'istanza al Tribunale di Messina volta ad estinguere tutte le passività fallimentari;
cionondimeno deve evidenziarsi come essa convenuta abbia depositato “pre-fatture”, indirizzate alla , però non sostenute dalla prova del correlato pagamento da CP_1
parte di quest'ultima, di talchè alcuna somma può “monetizzarsi” in detrazione, atteso che la mera doverosità dell'esborso a carico del implicitamente ed Pt_1
indiscutibilmente desumibile dal su richiamato comma 1, dell'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, non sta a dimostrare che la parte ( , cui sono intestate CP_1
le pre-fatture) abbia effettivamente ed inequivocabilmente corrisposto il compenso professionale e che dunque abbia maturato il correlato diritto alla restituzione.
Analoghe considerazioni devono svolgersi relativamente all'invocato, ancora da parte convenuta, conteggio in diminuzione avente ad oggetto le spese notarili asseritamente sostenute per il rilascio della dichiarazione di verificata condizione: fermo restando che esse in tale atto – sottoscritto solo da nella qualità – sono a Parte_5
carico della società , in ogni caso il relativo esborso non è documentato. CP_1 Né va conteggiata – in diminuzione - la somma di euro 30.000,00 a titolo di compartecipazione alla demolizione dovuto da stante la Parte_1
previsione dell'art. 2 del contratto, ove si legge che la stessa sarebbe stata compensata con il versamento dell'ultima rata della concordata monetizzazione parziale. Peraltro giova appena evidenziare come agli atti non vi sia alcuna quietanza avente ad oggetto somme versate da a;
l'unica è quella relativa alla CP_1 Parte_1
somma di euro 35.500,00 – che la convenuta società imputa pure in conto monetizzazione parziale della permuta - sottoscritta dal in data 24 luglio Pt_1
2009 (“… il totale da me ricevuto dal sig. e da corrispondere allo Controparte_4
stesso ammonta ad un totale di euro 35.500,00”), che però, in assenza di ulteriori elementi desumibili dalla documentazione in atti, non è riconducibile all'operazione monetaria intercorsa tra le parti vedendo coinvolto un soggetto ad essa estraneo, tale appunto, con il quale non viene dimostrato alcun collegamento. Ne Controparte_4
consegue l'inutilizzabilità della stessa ai fini del decidere.
Quanto poi alla determinazione della “cubatura effettivamente realizzabile”, come da quesito in mandato, il consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi critici del ctp incaricato dalla convenuta società, ha chiarito di aver fatto riferimento alla volumetria massima consentita (pari – come detto - a mc 12.381) comprensiva di scale ed androni, specificando che “negli atti di causa non è presente il progetto con i relativi allegati” (pag. 53 della relazione definitiva). La convenuta ne ha contestato il metodo di calcolo, non riferito alla mera superficie abitabile ma esteso a scale ed androni;
cionondimeno, come correttamente evidenziato dal ctu, essa convenuta non può dolersene in mancanza di deposito agli atti di causa del progetto onde contraddistinguere le diverse superfici, non rilevando a tal fine lo stralcio dei conteggi predisposti dal ctp ing. ed allegati ai rilievi critici alla bozza di Per_1
relazione peritale, peraltro successivamente alle decadenze processuali già maturate per il deposito di documentazione. Giova comunque evidenziare che quanto accertato ed accettato nella transazione del 16 dicembre 2015 (“l'estensione dell'area di cui al rogito notarile di permuta immobiliare stipulato in data 28.07.2008 è pari a ca. 6.353,52 mq … e che conseguentemente la massima volumetria edilizia realizzabile
… sarà pari a ca. 12381 mc”) non è stato successivamente contestato, né la convenuta, precedentemente alla trasmissione della bozza di relazione peritale, aveva mai eccepito alcunchè riguardo alle superfici cui fare riferimento per estrapolare il
25% da destinare alla parte attrice.
Tenuto conto che il consulente d'ufficio ha detratto dal totale di euro 1.135.200,00 la somma di euro 700.00,00 e non quella effettivamente sborsata da , pari CP_1
invece a euro 709.503,00, per estinguere la procedura concorsuale, la superficie spettante al permutante è dunque pari a 386,99 mq (euro 1.135.200,00 – euro
709.503,00 = euro 425.697,00 che, divisi per euro/mq 1.100,00 = mq 386,99, secondo il criterio di calcolo utilizzato dal ctu).
Condivise le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio nella individuazione degli immobili da trasferire a parte attrice, residuano pertanto, rispetto al conteggio dallo stesso effettuato senza tener conto degli ulteriori 9.503,00 versati da CP_1
alla curatela, 55 mq da monetizzare secondo il medesimo criterio, ovvero euro
60.489,00 – oltre interessi legali dalla domanda al saldo - che andranno versati a parte attrice.
Spetta al permutante altresì il pagamento della penale con decorrenza dalla data in cui le unità immobiliari promesse avrebbero dovuto essere consegnate.
E' previsto in contratto che la consegna avrebbe dovuto avvenire alla scadenza dei quattro anni decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva (21 gennaio
2013), in linea astratta coincidente dunque con il 21 gennaio 2017. Come noto, affinchè possano prodursi gli effetti legali del ritardo, anche ai fini del conseguimento del diritto alla penale stabilita per tale inesattezza temporale dell'adempimento, si presuppone che l'assuntore sia stato costituito in mora mediante apposita intimazione, trattandosi di una fattispecie di mora ex persona (Cass. n. 347/2023), e nel caso di specie l'atto scritto di intimazione ex art. 1219 c.c. trasmesso dal Pt_1
successivamente alla scadenza inizialmente pattuita, risale al mese di febbraio 2017. La convenuta società ha dedotto alcuni fatti che avrebbero ritardato la consegna delle unità immobiliari, negando dunque il proprio inadempimento.
Ebbene, certamente non può revocarsi in dubbio che la differenza di superficie totale, riscontrata dal Comune di Saponara durante l'iter procedimentale per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, rispetto a quella indicata in contratto, abbia influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari promesse, rivestendo carattere preliminare la corretta quantificazione della superficie effettiva da cui estrapolare il 25% della cubatura realizzabile da riconoscere al venditore quale corrispettivo della cessione di cui all'art. 2 del contratto. La constatazione della minore superficie è stata comunicata da a con nota del CP_1 Parte_1
22 ottobre 2014, riscontrata – e contestata - da quest'ultimo con comunicazione del
29 dicembre 2014, ed è stata successivamente accettata in mq 6.353,52
(corrispondenti a mc 12.381) con la transazione del 16 dicembre 2015 intervenuta tra le parti nell'ambito del procedimento per ATP avviato a tale scopo dalla società convenuta. Ritiene dunque il Tribunale che tale periodo debba essere defalcato ai fini del calcolo della penale e che, di contro, nessun'altro elemento, fatto o circostanza possa aver influito sui tempi di consegna delle unità immobiliari, atteso che non vi è prova del pregiudizio asseritamente causato dal pignoramento presso terzi ad istanza degli avvocati – quali creditori di - rispetto al ritardo Pt_7 Parte_1
dell'operazione edificatoria (prova non raggiungibile mediante prova orale, come chiesta ed articolata dai convenuti, ma da doversi fornire documentalmente); né alcuna responsabilità è imputabile al per l'erroneo avvio della procedura Pt_1
esecutiva avente ad oggetto beni immobili non di proprietà dell'esecutato. Non emerge in ogni caso dagli atti di causa alcuna condotta del volta a impedire Pt_1
o a ritardare la consegna della unità immobiliari da parte dei convenuti. La pattuizione di una penale non sottrae difatti il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui la responsabilità del debitore può escludersi nella misura in cui egli provi che l'inadempimento, o il ritardo nell'adempimento, dell'obbligazione cui accede la clausola penale sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte (Cass. n. 13956/2019): ma nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta.
Né, successivamente alla transazione del dicembre 2015 o in corso di giudizio, la convenuta società si è adoperata per adempiere esattamente alla propria prestazione, essendo piuttosto emerso che la superficie delle unità immobiliari dalla stessa offerte era nettamente inferiore a quella effettivamente spettante al come accertato Pt_1
dal ctu.
Il valore locativo complessivo annuale dei cinque immobili individuati dal CTU – le cui conclusioni sul punto appaiono condivisibili – corrisponde a euro 13.651,20; la somma dovuta a parte attrice a titolo di clausola penale volta a compensare il ritardo nella consegna degli immobili, con decorrenza da marzo 2017, vista la diffida ad adempiere del mese di febbraio 2017, e calcolata fino al mese di febbraio 2025 (data in cui il presente procedimento è stato trattenuto per la decisione), detratti i tredici mesi intercorsi tra la comunicazione della minor superficie e l'accordo delle parti
(novembre 2014-dicembre 2015), è pari dunque ad euro 94.420,80 (debito di valuta, dunque non suscettibile di rivalutazione: Cass. n. 3541/1998), oltre interessi legali dal giorno della domanda (Cass. n. 3429/1971).
Alcuna somma è dovuta a titolo di – ulteriore - risarcimento del danno richiesto da parte attrice, atteso che la previsione della clausola penale ha l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, salvo che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 c.c.), nel caso di specie non prevista. Peraltro, sia pur in via incidentale, occorre appena osservare come parte attrice non abbia allegato o chiesto di provare la sussistenza di un effettivo pregiudizio subito in conseguenza del ritardo nell'adempimento di controparte.
In fine, quanto alla richiesta di pagamento dell'IVA, ancora da parte attrice, essa va respinta in mancanza di dimostrazione e produzione sia del documento che dell'avvenuto pagamento, oltre che, in conseguenza, della riconducibilità alla vicenda oggetto di causa.
La domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti e quella riconvenzionale svolta dalla società convenuta rimangono assorbite dall'accoglimento, entro i limiti di cui si è detto, di quella azionata in via principale da parte di . Parte_1
Gli avvocati e sono intervenuti ad adjuvandum ai sensi Parte_7 Parte_8
dell'art. 105, c. 2, c.p.c., nel presente giudizio al solo scopo di “determinare con esattezza quante somme e quali beni spettano al e “in considerazione che Pt_1
l'accoglimento di una delle domande attoree rappresenta l'unica possibilità per i creditori intervenienti di poter vedere soddisfatto il proprio credito nei confronti del debitore odierno attore” (cfr. atto di intervento del 20 ottobre 2020). Non occorre dunque statuire alcunchè sul punto.
In accoglimento della domanda di adempimento formulata da parte attrice, i convenuti devono dunque essere condannati al trasferimento degli immobili siccome individuati nella relazione peritale d'ufficio, che deve a tal fine qui intendersi sul punto espressamente richiamata e trascritta, ed al pagamento della somma di euro
60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori 55 mq. Essi convenuti vanno altresì condannati al pagamento della penale da ritardo pari a euro 94.420,80 oltre interessi – calcolata, come detto, fino al mese di febbraio 2025, e da incrementarsi del valore locativo mensile siccome individuato dal ctu per ogni mese successivo fino alla consegna delle unità immobiliari - in favore di Parte_2
e nella qualità di eredi di . Parte_3 Parte_1
Le spese di lite vengono parzialmente compensate e si liquidano come in dispositivo, di cui parte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 essendo stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Parte_1
scaglione da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 secondo il decisum, valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n.
1143/2019 R.G., così decide:
1. Condanna i convenuti a trasferire a e , Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , le unità immobiliari individuate Parte_1
dal ctu nella consulenza d'ufficio in atti, che sul punto deve intendersi qui espressamente richiamata e trascritta;
2. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro
60.489,00 oltre interessi quale corrispettivo degli ulteriori mq 55;
3. Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma pari ad euro
94.420,80 oltre interessi a titolo di penale da ritardata consegna, da incrementarsi del valore locativo mensile per ogni mese successivo al febbraio
2025 fino alla consegna delle unità immobiliari, in favore di Parte_2
e nella qualità di eredi di;
Parte_3 Parte_1
4. Respinge ogni altra domanda;
5. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da nel presente giudizio in favore dello Stato, che liquida in Parte_1
euro 10.590,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
6. Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da e nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di , che liquida in euro 8.013,00 oltre spese generali nella Parte_1
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Carmelo Crisafulli e Marcello Greco dichiaratisi anticipatari;
7. Dispone che le spese di ctu vengano poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna;
8. Compensa le spese di lite sostenute dagli intervenienti nel presente giudizio;
9. Compensa le spese di lite sostenute dalle parti nel proc. civ. n. 1805/2015 R.G.;
10. Condanna e in solido al pagamento delle spese di Parte_7 Parte_8
lite nel proc. civ. n. 1143-1/2019 R.G., che liquida in euro 10.137,00 (fase studio, introduttiva e decisionale) oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte resistente.
Messina, 25 agosto 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi