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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentario • 1
- 1. La rivoluzione della trascrizione dell'accettazione tacita di ereditàErik Stefano Carlo Bodda · https://www.studiocataldi.it/ · 23 dicembre 2025
Il problema strutturale del sistema precedente Il sistema della pubblicità immobiliare italiano ha sempre richiesto la continuità delle trascrizioni per garantire l'opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento immobiliare. Tuttavia, in materia successoria, questa esigenza si scontrava con una prassi consolidata: gli eredi raramente procedevano alla trascrizione formale dell'accettazione di eredità, limitandosi a comportamenti concludenti che integravano accettazione tacita. La Cassazione ha costantemente chiarito che "l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. si perfeziona quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14001/2024
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANDREA TARALLO, elettivamente domiciliate in C.F._2
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 24, TORINO, presso il difensore;
Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KATIA Controparte_1 C.F._3
ALBANESE elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 11, SETTIMO TORINESE, presso il difensore;
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 30.5.2025
Per parte attrice:
Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito, pagina 1 di 10 NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che il sig. abbia trasferito la propria residenza Controparte_1
nell'appartamento di via Mirabello n. 6 in Torino caduto in successione e, pertanto, si è
immesso nel suo possesso;
- accertato e dichiarato che il sig. abbia provveduto ad effettuare la voltura al Catasto Pt_2
per la propria quota di proprietà sull'immobile de quo, e che, pertanto, lo stesso abbia assunto comportamenti del tutto idonei a qualificarlo erede puro e semplice della quota di ½ di tale appartamento,
- conseguentemente dichiarare il sig. erede e conseguentemente Controparte_1
proprietario dell'appartamento di via Mirabello n. 6 in Torino nella suindicata quota e sottoposto a pignoramento da parte delle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
sugli importi imponibili ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014, oltre C.P.A. ed I.V.A. come e se dovuta per legge in favore del legale antistatario
Per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
Nullità del Ricorso per mancanza della causa petendi e/o annullabilità della domanda per carenza di interesse, per le ragioni suesposte;
NEL MERITO
Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto
Accertare e dichiarare che il sig. non riveste la qualità di erede del de Controparte_1
cuius sig. . Parte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insta affinchè Codesto Ill.mo Tribunale voglia ammettere prova testimoniale in ordine alle seguenti circostanze di fatto da considerare tutte premesse dalla locuzione “Vero che”:
…omissis…
In ogni caso pagina 2 di 10 Con . Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 31/07/2024 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di sentirne accertare la qualità di erede e Controparte_1
conseguentemente comproprietario dell'immobile sito in Torino via Mirabello 6, allegando:
- di essere creditrici di della somma di € 52.293,67; Controparte_1
- che tale credito trovava origine nella sentenza di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.2009 tra il medesimo convenuto e la ricorrente,
e dal quale era nata la figlia Parte_1 Pt_2
- che con detta sentenza n. 6861/2009 il Tribunale di Torino aveva stabilito a carico del convenuto un contributo di mantenimento in favore della figlia, in allora minorenne, pari ad €
316,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che il titolo esecutivo era stato notificato in data 02.05.2022, unitamente ad atto di precetto,
con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 64.391,89, oltre interessi e spese maturandi;
- che a far data dal giugno 2018 la figlia, era divenuta maggiorenne e dunque Parte_2
aveva diritto di percepire direttamente e personalmente la somma determinata dal Tribunale a maturata dal raggiungimento della matura età;
- che con sentenza n. 116/2019 del 18.02.2019 emessa dal Tribunale di Ivrea il convenuto era stato inoltre condannato al pagamento in favore di di una provvisionale pari Parte_1
ad € 5.000,00 ed a favore di di € 1.000,00, oltre € 2.200,00 per spese legali, Parte_2
maggiorate degli accessori di legge;
- che detta ultima sentenza, seppur parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino
con la sentenza n. 1361 del 26.02.2021, aveva confermato ogni statuizione di natura civilistica, condannando il convenuto a pagare ulteriori € 450,00, oltre accessori, per spese legali;
pagina 3 di 10 - che dunque in data 24.01.2024 veniva notificato a atto di precetto in Controparte_1
rinnovazione per la somma complessiva di € 64.391,89;
- che, non ricevendo alcun pagamento, le ricorrenti promuovevano in data 14.02.2024
pignoramento immobiliare nei confronti del convenuto, con riferimento alla quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sito a Torino, Via Mirabello 6, censito al NCEU del
Comune di Torino al foglio 1207, particella 379, subalterno 3, categoria A/4;
- che dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. depositata nel procedimento esecutivo (e prodotta sub doc. 3), era emerso che l'immobile de quo risultava intestato ai genitori del convenuto, per ½ alla madre e per l'altro ½ al padre deceduto (doc. 2) in Persona_1
assenza di accettazione espressa dell'eredità da parte del convenuto;
- che in ragione di ciò il Giudice dell'Esecuzione aveva chiesto chiarimenti non avendo tratto certezza della titolarità del bene pignorato;
- che pur in difetto di accettazione espressa, risultava che il convenuto aveva trasferito la propria residenza nell'appartamento già di proprietà del padre (doc. 1) quale atto dimostrativo dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. in mancanza di redazione dell'inventario nel termine di tre mesi.
2)
a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è Controparte_1
costituito in giudizio con comparsa del 4.2.2025 deducendo:
- la nullità del ricorso per mancata allegazione del titolo posto a fondamento della pretesa economica, del precetto, degli estremi della procedura esecutiva e delle ragioni della sospensione della stessa, con conseguente mancata prova dell'interesse ad agire;
- la carenza di prova documentale di quanto allegato;
- nel merito, il difetto del requisito del possesso dei beni ereditari al momento del decesso del genitore nel 2011 e il trasferimento della residenza solo nel 2017 a titolo di ospitalità della madre, senza il compimento di atti implicanti accettazione dell'eredità, diritto ormai prescritto.
pagina 4 di 10 3)
Assegnati su istanza del ricorrente i termini ex art. 281 duodecies penultimo comma c.p.c. per essere l'esigenza sorta delle difese del convenuto, la causa era rinviata e quindi trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate in udienza.
4)
L'eccezione preliminare di nullità è infondata in quanto la parte ricorrente ha specificamente allegato i fatti posti a fondamento della pretesa, ossia la sua qualità di creditrice procedente in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna nell'esecuzione intrapresa a carico del convenuto e il rilievo del giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, che ha reso necessario proporre il presente giudizio al fine di ottenere un titolo trascrivibile e così saldare la continuità delle trascrizioni.
I fatti sono compiutamente e precisamente allegati con conseguente assenza di vizi di nullità
in relazione al petitum e alla causa petendi.
Sotto altro profilo, ossia in relazione alla prova documentale di quanto allegato e asserito, per effetto della contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, sono stati concessi i termini per la produzione di documenti come espressamente consentito dall'art. 281 duodecies c.p.c.
proprio qualora, come nella specie, l'esigenza sia sorta dalle difese e contestazioni della controparte.
Dai documenti prodotti in allegato alla memoria autorizzata risultano provati: il titolo esecutivo, il precetto, il pignoramento, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha reso necessario radicare il presente giudizio così fondando al di là di ogni dubbio l'interesse ad agire delle ricorrenti, attesa la necessità che vi sia continuità nelle trascrizioni presso i registri immobiliari (art. 2650 c.c.), che invece allo stato non sussiste.
Peraltro, già la documentazione ex art. 567 c.p.c. allegata al ricorso introduttivo (doc. 3)
attestava tutti gli elementi fondanti l'interesse ad agire, ossia la sussistenza di un titolo esecutivo (sentenza in forza della quale è stata iscritta ipoteca giudiziale: doc. 3, pag. 3), la notifica e quindi trascrizione del pignoramento sulla quota (doc. 3, pag. 3), la voltura pagina 5 di 10 catastale (doc. 3, pag. 5), l'assenza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità (doc. 3, pag.
7).
5)
Disattese le eccezioni preliminari, nel merito è documentalmente provato il trasferimento della residenza (doc. 1) da parte del convenuto nell'immobile già nella titolarità del padre per la quota del 50%; con la memoria autorizzata la parte ricorrente ha inoltre prodotto la voltura catastale (peraltro già menzionata nel doc. 3).
In linea generale, ai sensi dell'art. 475 c.c. l'eredità si acquista, di regola, previa accettazione, da esercitarsi a pena di decadenza entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480
c.c.), che può essere anche tacita quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità
abbia posto in essere un atto che: a) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e b) non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente ovvero basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. n. 13738/2005).
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass.
30761/2022, Cass. 22317/2014), l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che “rileva non soltanto
dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista
civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (da ultimo Cass. 522/2025¸conforme tra le altre, Cass. 12259/2022;
Cass.11478/2021, Cass. 1438/2020).
Ricorre inoltre l'acquisto dell'eredità anche senza un atto di accettazione espressa o tacita nel caso del chiamato possessore (art. 485 c.c.): in particolare, l'art. 485 c.c. configura un caso di acquisto dell'eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega ad un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, non qualificabile pagina 6 di 10 come atto di accettazione. Si parla dunque di acquisto ope legis in modo puro e semplice,
senza atto di accettazione.
A conferma di tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha più volte precisato che “la semplice
delazione non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa
operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una
dichiarazione di volontà ("aditio") o in dipendenza di un comportamento obiettivamente
acquiescente ("pro herede gestio"); mentre, in ipotesi di chiamato all'eredità che sia nel
possesso dei beni, l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dalla apertura della
successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva erezione dell'inventario” (Cass. n. 3696/2003; Cass. 5247/2018 e da ultimo Cass.
21898/2024).
Il presupposto principale affinché si perfezioni la fattispecie in esame è che il chiamato all'eredità si trovi “a qualsiasi titolo” nel possesso di beni ereditari. Per possesso “a qualsiasi titolo” non si intende un possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c., ma anche “una
mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè … una situazione di fatto
che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con
la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la
previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo
e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (da ultimo
Cass. 21898/2024 che richiama in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4835 del
25/07/1980, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del
05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del
23/07/2020). Pertanto, una volta provata la situazione di fatto che consente l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, 'incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze
del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la
materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri
l'anzidetta situazione” (Cass. n. 7076/1995). Ancora: “nella nozione di “possesso” ex art.
485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri
pagina 7 di 10 sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso il compossesso” (Cass. 6167/2019; Cass.
11018/2008).
Non si ritiene neppure necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari e che il possesso sussista al momento dell'apertura della successione. Esso, infatti, può intervenire in un momento successivo. In tal caso il termine di cui all'art. 485 c.c. decorre da quando il chiamato all'eredità entra nel possesso del bene.
Ciò detto, applicando i principi di diritto sopra esposti al caso in esame, è provato che ha trasferito la residenza presso l'immobile ereditario e ivi ha Controparte_1
effettivamente abitato dal 2017; è pertanto dimostrata la sua “autonoma capacità di poter
utilizzare il bene” (Cass. 21898/2024) oltre alla consapevolezza della sua provenienza ereditaria (attestata fra il resto dalla voltura catastale).
La circostanza (oggetto di capitolazione istruttoria del convenuto) che svolgesse Pt_2
attività lavorativa altrove e pernottasse nell'immobile in questione non avendo la disponibilità economica per pagare un canone di locazione, non esclude, ma al contrario prova, proprio quella relazione di fatto col bene nel quale ha formalmente trasferito la residenza in quanto trattavasi dell'unico 'tetto' di cui disponeva, che fonda l'applicazione dell'art. 485 c.c.: relazione instaurata nel 2017 e dunque prima del decorso del decennio dalla morte (avvenuta nel 2011) che ne avrebbe precluso l'accettazione, perfezionandosi la fattispecie di cui all'art. 485 c.c. in data anteriore.
A tale elemento presuntivo dato dalla relazione di fatto e dal potere di utilizzare il bene si aggiunge l'ulteriore supporto documentale offerto dalla voltura catastale richiesta dal medesimo convenuto che, anche in base alla più recente giurisprudenza sopra citata, rileva ai fini della prova dell'accettazione.
In conclusione, dunque, in quanto nel possesso dei beni ereditari senza che Controparte_1
ne sia seguito l'inventario nel termine di tre mesi ex art. 485 c.c. e per effetto della presentazione della voltura catastale rilevante ai fini di cui all'art. 476 c.c. deve considerarsi erede puro e semplice del padre Parte_3
pagina 8 di 10 Nel ricorso introduttivo le attrici hanno altresì domandato che sia accertata la titolarità della quota di ½. Tuttavia, tale indicazione è impropria atteso che la quota caduta in successione è
pari a ½ e il convenuto risulta coerede insieme alla madre in pari quota;
in tal senso, a verbale di udienza nel procedimento esecutivo (docc. 5 e 5.1) il legale aveva richiesto un termine per provvedere alla rettifica del pignoramento sulla quota di ¼ anziché di ½.
A verbale di udienza del 30.5.2025 nel presente procedimento, su richiesta del giudice la parte attrice ha precisato che è stata pignorata per errore la quota di ½ mentre in base all'allegazione l'acquisto in capo a ha ad oggetto la quota di ¼ e in tale Controparte_1
senso nel procedimento esecutivo si è dato atto che si procederà alla riduzione e rettifica.
Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della quota di ¼.
6)
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate a carico del convenuto come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo modificato con il D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ai valori minimi per le quattro fasi, da ritenersi adeguati alla luce della semplicità delle questioni giuridiche trattate, dell'istruttoria solo documentale e della decisione in forma semplificata, oltre esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
accerta che (C.F. , nato a Torino, in [...] Controparte_1 C.F._3
19/07/1967 è erede puro e semplice di (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._4
Siderno (RC) il 03/03/1943 e deceduto in data 28/10/2011 in Torino;
accerta per l'effetto che è proprietario dell'appartamento sito in Torino, Controparte_1
via Mirabello n. 6, censito al CF di Torino al foglio 1207, part. 379, sub 3 per la quota di ¼;
condanna a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie pagina 9 di 10 nella misura del 15% dei compensi, I.v.a. e C.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del legale antistatario avv. Andrea Tarallo.
Così deciso in Torino in data 4 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14001/2024
avente per oggetto: accertamento della qualità di erede
promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ANDREA TARALLO, elettivamente domiciliate in C.F._2
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 24, TORINO, presso il difensore;
Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KATIA Controparte_1 C.F._3
ALBANESE elettivamente domiciliato in VIA ITALIA 11, SETTIMO TORINESE, presso il difensore;
Parte convenuta
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 30.5.2025
Per parte attrice:
Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie di rito, pagina 1 di 10 NEL MERITO:
- accertato e dichiarato che il sig. abbia trasferito la propria residenza Controparte_1
nell'appartamento di via Mirabello n. 6 in Torino caduto in successione e, pertanto, si è
immesso nel suo possesso;
- accertato e dichiarato che il sig. abbia provveduto ad effettuare la voltura al Catasto Pt_2
per la propria quota di proprietà sull'immobile de quo, e che, pertanto, lo stesso abbia assunto comportamenti del tutto idonei a qualificarlo erede puro e semplice della quota di ½ di tale appartamento,
- conseguentemente dichiarare il sig. erede e conseguentemente Controparte_1
proprietario dell'appartamento di via Mirabello n. 6 in Torino nella suindicata quota e sottoposto a pignoramento da parte delle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%
sugli importi imponibili ex art. 2, II comma, D.M. n. 55/2014, oltre C.P.A. ed I.V.A. come e se dovuta per legge in favore del legale antistatario
Per parte convenuta
IN VIA PRELIMINARE
Nullità del Ricorso per mancanza della causa petendi e/o annullabilità della domanda per carenza di interesse, per le ragioni suesposte;
NEL MERITO
Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto
Accertare e dichiarare che il sig. non riveste la qualità di erede del de Controparte_1
cuius sig. . Parte_3
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insta affinchè Codesto Ill.mo Tribunale voglia ammettere prova testimoniale in ordine alle seguenti circostanze di fatto da considerare tutte premesse dalla locuzione “Vero che”:
…omissis…
In ogni caso pagina 2 di 10 Con . Controparte_2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 31/07/2024 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di sentirne accertare la qualità di erede e Controparte_1
conseguentemente comproprietario dell'immobile sito in Torino via Mirabello 6, allegando:
- di essere creditrici di della somma di € 52.293,67; Controparte_1
- che tale credito trovava origine nella sentenza di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.2009 tra il medesimo convenuto e la ricorrente,
e dal quale era nata la figlia Parte_1 Pt_2
- che con detta sentenza n. 6861/2009 il Tribunale di Torino aveva stabilito a carico del convenuto un contributo di mantenimento in favore della figlia, in allora minorenne, pari ad €
316,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che il titolo esecutivo era stato notificato in data 02.05.2022, unitamente ad atto di precetto,
con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 64.391,89, oltre interessi e spese maturandi;
- che a far data dal giugno 2018 la figlia, era divenuta maggiorenne e dunque Parte_2
aveva diritto di percepire direttamente e personalmente la somma determinata dal Tribunale a maturata dal raggiungimento della matura età;
- che con sentenza n. 116/2019 del 18.02.2019 emessa dal Tribunale di Ivrea il convenuto era stato inoltre condannato al pagamento in favore di di una provvisionale pari Parte_1
ad € 5.000,00 ed a favore di di € 1.000,00, oltre € 2.200,00 per spese legali, Parte_2
maggiorate degli accessori di legge;
- che detta ultima sentenza, seppur parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino
con la sentenza n. 1361 del 26.02.2021, aveva confermato ogni statuizione di natura civilistica, condannando il convenuto a pagare ulteriori € 450,00, oltre accessori, per spese legali;
pagina 3 di 10 - che dunque in data 24.01.2024 veniva notificato a atto di precetto in Controparte_1
rinnovazione per la somma complessiva di € 64.391,89;
- che, non ricevendo alcun pagamento, le ricorrenti promuovevano in data 14.02.2024
pignoramento immobiliare nei confronti del convenuto, con riferimento alla quota di ½ del diritto di proprietà dell'immobile sito a Torino, Via Mirabello 6, censito al NCEU del
Comune di Torino al foglio 1207, particella 379, subalterno 3, categoria A/4;
- che dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. depositata nel procedimento esecutivo (e prodotta sub doc. 3), era emerso che l'immobile de quo risultava intestato ai genitori del convenuto, per ½ alla madre e per l'altro ½ al padre deceduto (doc. 2) in Persona_1
assenza di accettazione espressa dell'eredità da parte del convenuto;
- che in ragione di ciò il Giudice dell'Esecuzione aveva chiesto chiarimenti non avendo tratto certezza della titolarità del bene pignorato;
- che pur in difetto di accettazione espressa, risultava che il convenuto aveva trasferito la propria residenza nell'appartamento già di proprietà del padre (doc. 1) quale atto dimostrativo dell'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. in mancanza di redazione dell'inventario nel termine di tre mesi.
2)
a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è Controparte_1
costituito in giudizio con comparsa del 4.2.2025 deducendo:
- la nullità del ricorso per mancata allegazione del titolo posto a fondamento della pretesa economica, del precetto, degli estremi della procedura esecutiva e delle ragioni della sospensione della stessa, con conseguente mancata prova dell'interesse ad agire;
- la carenza di prova documentale di quanto allegato;
- nel merito, il difetto del requisito del possesso dei beni ereditari al momento del decesso del genitore nel 2011 e il trasferimento della residenza solo nel 2017 a titolo di ospitalità della madre, senza il compimento di atti implicanti accettazione dell'eredità, diritto ormai prescritto.
pagina 4 di 10 3)
Assegnati su istanza del ricorrente i termini ex art. 281 duodecies penultimo comma c.p.c. per essere l'esigenza sorta delle difese del convenuto, la causa era rinviata e quindi trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate in udienza.
4)
L'eccezione preliminare di nullità è infondata in quanto la parte ricorrente ha specificamente allegato i fatti posti a fondamento della pretesa, ossia la sua qualità di creditrice procedente in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna nell'esecuzione intrapresa a carico del convenuto e il rilievo del giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità, che ha reso necessario proporre il presente giudizio al fine di ottenere un titolo trascrivibile e così saldare la continuità delle trascrizioni.
I fatti sono compiutamente e precisamente allegati con conseguente assenza di vizi di nullità
in relazione al petitum e alla causa petendi.
Sotto altro profilo, ossia in relazione alla prova documentale di quanto allegato e asserito, per effetto della contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, sono stati concessi i termini per la produzione di documenti come espressamente consentito dall'art. 281 duodecies c.p.c.
proprio qualora, come nella specie, l'esigenza sia sorta dalle difese e contestazioni della controparte.
Dai documenti prodotti in allegato alla memoria autorizzata risultano provati: il titolo esecutivo, il precetto, il pignoramento, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha reso necessario radicare il presente giudizio così fondando al di là di ogni dubbio l'interesse ad agire delle ricorrenti, attesa la necessità che vi sia continuità nelle trascrizioni presso i registri immobiliari (art. 2650 c.c.), che invece allo stato non sussiste.
Peraltro, già la documentazione ex art. 567 c.p.c. allegata al ricorso introduttivo (doc. 3)
attestava tutti gli elementi fondanti l'interesse ad agire, ossia la sussistenza di un titolo esecutivo (sentenza in forza della quale è stata iscritta ipoteca giudiziale: doc. 3, pag. 3), la notifica e quindi trascrizione del pignoramento sulla quota (doc. 3, pag. 3), la voltura pagina 5 di 10 catastale (doc. 3, pag. 5), l'assenza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità (doc. 3, pag.
7).
5)
Disattese le eccezioni preliminari, nel merito è documentalmente provato il trasferimento della residenza (doc. 1) da parte del convenuto nell'immobile già nella titolarità del padre per la quota del 50%; con la memoria autorizzata la parte ricorrente ha inoltre prodotto la voltura catastale (peraltro già menzionata nel doc. 3).
In linea generale, ai sensi dell'art. 475 c.c. l'eredità si acquista, di regola, previa accettazione, da esercitarsi a pena di decadenza entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480
c.c.), che può essere anche tacita quando, ai sensi dell'art. 476 c.c., il chiamato all'eredità
abbia posto in essere un atto che: a) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e b) non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente ovvero basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (cfr. Cass. n. 13738/2005).
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha precisato che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass.
30761/2022, Cass. 22317/2014), l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che “rileva non soltanto
dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista
civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (da ultimo Cass. 522/2025¸conforme tra le altre, Cass. 12259/2022;
Cass.11478/2021, Cass. 1438/2020).
Ricorre inoltre l'acquisto dell'eredità anche senza un atto di accettazione espressa o tacita nel caso del chiamato possessore (art. 485 c.c.): in particolare, l'art. 485 c.c. configura un caso di acquisto dell'eredità da parte del chiamato come conseguenza automatica che la legge ricollega ad un suo determinato comportamento omissivo o commissivo, non qualificabile pagina 6 di 10 come atto di accettazione. Si parla dunque di acquisto ope legis in modo puro e semplice,
senza atto di accettazione.
A conferma di tutto quanto sopra, la Suprema Corte ha più volte precisato che “la semplice
delazione non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa
operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una
dichiarazione di volontà ("aditio") o in dipendenza di un comportamento obiettivamente
acquiescente ("pro herede gestio"); mentre, in ipotesi di chiamato all'eredità che sia nel
possesso dei beni, l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dalla apertura della
successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva erezione dell'inventario” (Cass. n. 3696/2003; Cass. 5247/2018 e da ultimo Cass.
21898/2024).
Il presupposto principale affinché si perfezioni la fattispecie in esame è che il chiamato all'eredità si trovi “a qualsiasi titolo” nel possesso di beni ereditari. Per possesso “a qualsiasi titolo” non si intende un possesso in senso proprio ex art. 1140 c.c., ma anche “una
mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè … una situazione di fatto
che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con
la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la
previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo
e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (da ultimo
Cass. 21898/2024 che richiama in senso conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4835 del
25/07/1980, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994, Sez. 2, Sentenza n. 1301 del
05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n. 11018 del 05/05/2008, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del
23/07/2020). Pertanto, una volta provata la situazione di fatto che consente l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, 'incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze
del cit. art. 485, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la
materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri
l'anzidetta situazione” (Cass. n. 7076/1995). Ancora: “nella nozione di “possesso” ex art.
485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri
pagina 7 di 10 sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso il compossesso” (Cass. 6167/2019; Cass.
11018/2008).
Non si ritiene neppure necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari e che il possesso sussista al momento dell'apertura della successione. Esso, infatti, può intervenire in un momento successivo. In tal caso il termine di cui all'art. 485 c.c. decorre da quando il chiamato all'eredità entra nel possesso del bene.
Ciò detto, applicando i principi di diritto sopra esposti al caso in esame, è provato che ha trasferito la residenza presso l'immobile ereditario e ivi ha Controparte_1
effettivamente abitato dal 2017; è pertanto dimostrata la sua “autonoma capacità di poter
utilizzare il bene” (Cass. 21898/2024) oltre alla consapevolezza della sua provenienza ereditaria (attestata fra il resto dalla voltura catastale).
La circostanza (oggetto di capitolazione istruttoria del convenuto) che svolgesse Pt_2
attività lavorativa altrove e pernottasse nell'immobile in questione non avendo la disponibilità economica per pagare un canone di locazione, non esclude, ma al contrario prova, proprio quella relazione di fatto col bene nel quale ha formalmente trasferito la residenza in quanto trattavasi dell'unico 'tetto' di cui disponeva, che fonda l'applicazione dell'art. 485 c.c.: relazione instaurata nel 2017 e dunque prima del decorso del decennio dalla morte (avvenuta nel 2011) che ne avrebbe precluso l'accettazione, perfezionandosi la fattispecie di cui all'art. 485 c.c. in data anteriore.
A tale elemento presuntivo dato dalla relazione di fatto e dal potere di utilizzare il bene si aggiunge l'ulteriore supporto documentale offerto dalla voltura catastale richiesta dal medesimo convenuto che, anche in base alla più recente giurisprudenza sopra citata, rileva ai fini della prova dell'accettazione.
In conclusione, dunque, in quanto nel possesso dei beni ereditari senza che Controparte_1
ne sia seguito l'inventario nel termine di tre mesi ex art. 485 c.c. e per effetto della presentazione della voltura catastale rilevante ai fini di cui all'art. 476 c.c. deve considerarsi erede puro e semplice del padre Parte_3
pagina 8 di 10 Nel ricorso introduttivo le attrici hanno altresì domandato che sia accertata la titolarità della quota di ½. Tuttavia, tale indicazione è impropria atteso che la quota caduta in successione è
pari a ½ e il convenuto risulta coerede insieme alla madre in pari quota;
in tal senso, a verbale di udienza nel procedimento esecutivo (docc. 5 e 5.1) il legale aveva richiesto un termine per provvedere alla rettifica del pignoramento sulla quota di ¼ anziché di ½.
A verbale di udienza del 30.5.2025 nel presente procedimento, su richiesta del giudice la parte attrice ha precisato che è stata pignorata per errore la quota di ½ mentre in base all'allegazione l'acquisto in capo a ha ad oggetto la quota di ¼ e in tale Controparte_1
senso nel procedimento esecutivo si è dato atto che si procederà alla riduzione e rettifica.
Pertanto, la domanda può essere accolta nei limiti della quota di ¼.
6)
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate a carico del convenuto come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come da ultimo modificato con il D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ai valori minimi per le quattro fasi, da ritenersi adeguati alla luce della semplicità delle questioni giuridiche trattate, dell'istruttoria solo documentale e della decisione in forma semplificata, oltre esposti documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
accerta che (C.F. , nato a Torino, in [...] Controparte_1 C.F._3
19/07/1967 è erede puro e semplice di (C.F. ), nato a Parte_3 C.F._4
Siderno (RC) il 03/03/1943 e deceduto in data 28/10/2011 in Torino;
accerta per l'effetto che è proprietario dell'appartamento sito in Torino, Controparte_1
via Mirabello n. 6, censito al CF di Torino al foglio 1207, part. 379, sub 3 per la quota di ¼;
condanna a rimborsare a e le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
che liquida in € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie pagina 9 di 10 nella misura del 15% dei compensi, I.v.a. e C.p.a. come per legge, spese da distrarsi in favore del legale antistatario avv. Andrea Tarallo.
Così deciso in Torino in data 4 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Anna Castellino
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