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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1505/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1985 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara
Scavelli;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Claudia Petta;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 14.10.2006 a NO (LC), in regime di comunione dei beni e dalla loro unione è nato in data [...] il figlio , maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendente.
I coniugi si sono separati in forza di accordo di separazione assistita del 05/04/2016.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso, che di seguito pedissequamente si riportano:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro trascritto nei registri dello stato civile di NO (LC) il giorno 14.10.2006 registrato al n. 21 p. II serie C anno
2006 Ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1) Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre il giorno 20 Per_1 del mese l'importo mensile di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco saranno saldate al 50% tra i genitori.
2) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in NO –
Via Vittorio Veneto n.5, in comproprietà tra le parti e condotto in locazione da terzi, restano a carico di nella misura del 100%. Controparte_1
3) L'assegno unico per i figli (ex assegni familiari) verrà interamente percepito e/o versato
a ; le agevolazioni fiscali verranno invece ripartite al 50% tra le parti. Parte_1
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando per l'effetto ad ogni richiesta di mantenimento per sé.
5) Le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in merito all'intercorso rapporto di coniugio”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO (LC) il
14.10.2006 tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte 2, serie C, numero 21;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1505/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1985 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara
Scavelli;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Claudia Petta;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 14.10.2006 a NO (LC), in regime di comunione dei beni e dalla loro unione è nato in data [...] il figlio , maggiorenne e non Persona_1 economicamente indipendente.
I coniugi si sono separati in forza di accordo di separazione assistita del 05/04/2016.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso, che di seguito pedissequamente si riportano:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro trascritto nei registri dello stato civile di NO (LC) il giorno 14.10.2006 registrato al n. 21 p. II serie C anno
2006 Ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1) Il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre il giorno 20 Per_1 del mese l'importo mensile di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecco saranno saldate al 50% tra i genitori.
2) Le spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in NO –
Via Vittorio Veneto n.5, in comproprietà tra le parti e condotto in locazione da terzi, restano a carico di nella misura del 100%. Controparte_1
3) L'assegno unico per i figli (ex assegni familiari) verrà interamente percepito e/o versato
a ; le agevolazioni fiscali verranno invece ripartite al 50% tra le parti. Parte_1
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando per l'effetto ad ogni richiesta di mantenimento per sé.
5) Le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in merito all'intercorso rapporto di coniugio”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO (LC) il
14.10.2006 tra e iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2006, parte 2, serie C, numero 21;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti. 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
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