Decreto cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 11656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11656 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11656/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Pizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
- della nota della commissione per gli accertamenti psico-fisico-attitudinali in data -OMISSIS-2021, in pari data notificata, recante comunicazione di inidoneità psico-attitudinale;
- del conseguente decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell''Amministrazione penitenziaria in data -OMISSIS- 2021, comunicato il -OMISSIS- 2021, recante la conseguente esclusione dal concorso a n. 976 posti di allievo agente di Polizia penitenziaria del -OMISSIS-2021;
- della successiva graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
PER QUANTO RIGUARDA L’ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI:
- degli atti gravati in via principale nonché del P.D.G. 23 dicembre 2021 relativo alla graduatoria del Concorso Pubblico, per esami, a novecentosettantasei posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, della cui pubblicazione si è dato avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 15.02.2022, ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato all’amministrazione resistente il 3.1.2022 e depositato il 2.2.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli aveva partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 80 del 13 ottobre 2020, riportando alla prova scritta il punteggio pari a -OMISSIS-(posizione in graduatoria all’-OMISSIS-posto) con conseguente giudizio di idoneità ed ammissione alla fase successiva;
-) sottoposto il -OMISSIS-2021 al Test M.M.P.I.-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, all’esito delle prove psico-attitudinali e del colloquio riportava la seguente valutazione: “ Non idoneo, in quanto il candidato durante il colloquio evidenziato una scarsa motivazione con riferimento al ruolo ed alla qualifica da rivestire, nonché insufficiente attitudine allo svolgimento dei compiti connessi ”;
-) con istanza di accesso del -OMISSIS-2021 chiedeva di accedere al proprio fascicolo personale con presa visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alle prove attitudinali cui è stato sottoposto, corredata dei rispettivi valutazioni e giudizi, mentre con pec del 30.11.2021 il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Arruolamenti, ha trasmesso gli atti presenti nel suo fascicolo di candidato.
1.1- Tanto premesso, avverso il provvedimento del -OMISSIS-2021, notificato in pari data, con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Commissione di cui all’art. 106, comma 4, D. Lgs. n. 443 del 30.10.1992, lo ha ritenuto non idoneo, nonché avverso il conseguente decreto di esclusione del -OMISSIS-2021, notificato il -OMISSIS-2021 ed altresì avverso la successiva graduatoria ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso viene proposto ricorso affidato al seguente articolato motivo: eccesso di potere per abnormità ed inattendibilità della valutazione idoneativa, nonché per illogicità, perplessità dell’azione amministrativa - violazione dell’art. 3, Legge n. 241/1990 - violazione dell’art. 14, comma 1, lettera b), n. 1, Legge n. 395/1995 - violazione dell’articolo 14, comma 5, bando di Concorso.
Il ricorrente, anche sulla scorta di perizia di parte, deduce che la valutazione idoneativa compiuta dalla Commissione si fondi su un’errata metodologia di analisi, interpretazione e valutazione delle risultanze, comunque palesemente fraintese, del test somministratogli in sede concorsuale.
Il ricorrente deduce altresì vizio di motivazione, ritenuta generica e del tutto identica a quella resa con riferimento ad altro candidato al concorso per cui è causa.
1.2- Contestualmente il ricorrente propone istanza di pubblici proclami motivandola nel senso che "(…) non è possibile individuare - tra i candidati - i soggetti che possono effettivamente subire, all’esito della conclusione delle operazioni di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, un pregiudizio dall’eventuale riammissione del sig. -OMISSIS--OMISSIS-. In altre parole non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all’odierno gravame" .
2- In data 3.2.2022 si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Giustizia, il quale ha quindi depositato memoria il 23.2.2022.
3- Alla camera di consiglio del 25.2.2022, con ordinanza n. 1224 pubblicata in pari data è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- Con atto notificato il 15.4.2022 e depositato il 12.5.2022 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il P.D.G. 23 dicembre 2021 relativo alla graduatoria del Concorso Pubblico, per esami, a novecentosettantasei posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, della cui pubblicazione si è dato avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 15.02.2022, ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, riproponendo le medesime censure ed argomentazioni spese nel ricorso principale e riproponendo istanza di notifica per pubblici proclami.
5- Alla camera di consiglio del 15.7.2022, con ordinanza n. 4601 pubblicata in pari data è stata dichiarata inammissibile l’istanza cautelare proposta unitamente all’atto di motivi aggiunti.
6- In data 28.2.2023 il ricorrente si è costituito con nuovo difensore in sostituzione del precedente.
7- All’udienza pubblica di smaltimento del 16.5.2025, con ordinanza collegiale n. 9884/2025 pubblicata il 22.5.2025 il Collegio ha ravvisato profili di possibile inammissibilità ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., in quanto –a fronte dell’impugnazione, tra l’altro, della graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020- non risulta evocato in giudizio alcun controinteressato, con violazione dell’art. 41 c.p.a. non sanabile dall'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, la quale può consentire l'integrazione del contraddittorio a condizione che il ricorrente non sia incorso in decadenza ex art. 41, comma 1, c.p.a., dando termine per la presentazione di deduzioni, effettivamente depositate dal ricorrente in data 5.6.2025.
DIRITTO
8- Il ricorso è inammissibile.
9- Parte ricorrente ha impugnato, tanto nel ricorso introduttivo quanto nell’atto di motivi aggiunti, tra i vari atti, anche la graduatoria del concorso dal quale è stato escluso, omettendo la notifica tanto del ricorso principale quanto dell’atto di motivi aggiunti a qualsivoglia controinteressato e formulando, nel contempo, richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
10- Osserva però sul punto condivisibile giurisprudenza che “ la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 17.4.2025, n.7657).
Tale conclusione è posta in continuità con l’orientamento di questo Tribunale nel senso che “ Ne discende, quindi, che sebbene la graduatoria prodotta in giudizio identificasse i soggetti titolari di una posizione di reale contro-interesse – con ciò onerando il ricorrente di una tempestiva notificazione nei confronti di “almeno” uno solo di essi – cionondimeno il ricorrente ha omesso di effettuare tale notificazione. 8. Il Collegio rileva, altresì, che l’omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato non può essere superata dall’integrazione postuma del contraddittorio (ad istanza di parte ovvero disposta d’ufficio). Ai sensi dell’art. 49 c.p.a., invero, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati è possibile solo laddove il gravame sia stato precedentemente notificato a taluno di essi (ad almeno uno, in forza del disposto richiamato di cui all’art. 41, co. 2 c.p.a.), non dovendosi procedere ad estendere il giudizio verso tali soggetti qualora il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato (art. 49, co. 2 c.p.a.). Va da sé che non può sopperire all’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati l’istanza inserita nel ricorso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’articolo 41, comma 4, c.p.a., in quanto la stessa non indica le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile notificare ad almeno uno dei controinteressati (non è stata dedotta, infatti, la benché minima difficoltà nel reperimento dei nominativi ed indirizzi di tali soggetti). L’operatività del disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., oltre a presupporre la particolare difficoltà della notificazione nei modi ordinari (peraltro non meramente allegata ma anche comprovata) non esonera comunque dal rispetto del termine decadenziale di legge di 60 giorni, bensì consente semplicemente all’interessato di attivarsi per chiedere ed ottenere dal Presidente l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami ma, comunque, nel rispetto del termine di cui all’art. 29 c.p.a. (cfr., in termini, TAR Lazio Roma, sez. I bis, sentenza n. 12177 del 23 ottobre 2019). 9. In conclusione, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di contraddittorio, stante l’omessa notifica del gravame ad almeno uno dei controinteressati, in violazione dell’art. 41 secondo comma c.p.a.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 15704 del 2024).
Ancor più di recente, in fattispecie che mutatis mutandis si ritiene sovrapponibile al caso controverso ed in presenza di richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, è stato osservato che “ (…) la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “la facoltà (di richiedere, nel ricorrere dei presupposti di legge, l’autorizzazione del giudice alla notifica del ricorso per pubblici proclami) contemplata dalla disposizione citata non esonera il ricorrente dall’assolvere all’onere di cui al comma 2, ai sensi del quale “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge...”. … Dal mancato assolvimento del suddetto da parte del ricorrente, il quale si è limitato, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a., non può quindi che conseguire, in riforma della sentenza appellata, l’inammissibilità del ricorso introduttivo” (Cons. Stato, III, 31.01.2023, n. 1054). La circostanza, pertanto, che nel ricorso introduttivo fosse stata formulata da parte ricorrente la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a. ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III – quater, 4.6.2025 n. 10813).
11- Da quanto ora esposto emerge che, in difetto di notifica di ricorso ad almeno un controinteressato, il ricorso va dichiarato inammissibile a prescindere dalla contestuale presentazione di richiesta di notificazione per pubblici proclami, che come tale va rigettata.
12- Per completezza, non risulta utile al ricorrente la giurisprudenza del Consiglio di Stato da questi richiamata nella memoria depositata il 5.6.2025 a seguito di rilievo officioso di inammissibilità e che, nella sua prospettazione, sancirebbe il principio di fondo per cui l’istanza di notifica per pubblici proclami permetterebbe di sanare il vizio di inammissibilità derivante dall’omessa notifica ad almeno un controinteressato.
In particolare, la sentenza n. 3657 del 10.5.2022 si limita ad annullare la pronuncia di prime cure –nell’ambito di un giudizio in materia concorsuale in cui era stata omessa la notifica ad almeno un controinteressato- rilevando vizio di omessa pronuncia sull'istanza di pubblici proclami da parte del Collegio di primo grado, mentre la successiva sentenza n. 1414 del 12.2.2024, resa successivamente alla rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a. e successivo appello, non tratta ex professo la questione specifica e non afferma espressamente il principio ritenuto da parte ricorrente, sostanzialmente limitandosi a contestare al giudice di primo grado di aver “ bypassato” l'integrazione del contraddittorio -in cui il Consiglio di Stato rileva la sussistenza di un effetto conformativo a seguito del primigenio annullamento- per mezzo della declaratoria di manifesta irricevibilità del ricorso, nel senso cioè che il giudice in sede di rinvio, prima di assumere qualsiasi decisione di rito o di merito, avrebbe dovuto disporre la notifica per pubblici proclami.
13- Peraltro, soggiunge il Collegio, il ricorrente –in sede di istanza di notifica per pubblici proclami (la quale, si ribadisce, ai sensi dell’art. 41 comma 4 c.p.a. può intervenire “ Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio ”)– non ha fornito alcuna spiegazione, a sostegno dell’istanza di notifica per pubblici proclami, in ordine alle ragioni per cui sarebbe risultata oltremodo difficoltosa la notifica del ricorso nei modi ordinari anche ad uno solo dei controinteressati collocati in posizione utile in graduatoria.
14- Per completezza, non risulta neanche comprovato da parte del ricorrente che, nell’ampio termine offerto dal codice di rito per la notifica del ricorso, egli abbia fatto richiesta alle competenti amministrazioni di ottenere le generalità anche solo di un controinteressato e dette informazioni le siano state negate.
15- La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) rigetta l’istanza di notifica per pubblici proclami;
-) dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 maggio 2025 e 9 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.