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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 3.7.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. T. De Luca Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Vetri CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 19.5.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Lieve - moderata Per_1
difficoltà nella stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali in soggetto con emisindrome sinistra a maggiore interessamento di arto superiore da postumi di pregressa emorragia fronto-parietale a destra. Lieve – moderato decadimento cognitivo in soggetto con documentata atrofia cerebrale. Spondilodiscoartrosi dorso-lombo-sacrale con riduzione di altezza dei corpi vertebrali di D10 e D11 ed antero-listesi di L4 su L5. Esiti di pregressa frattura della regione medio-distale del radio sinistro, trattata con osteosintesi mediante placca
e viti. Recente riscontro di patologia della cuffia dei rotatori e di sindrome da conflitto sub- acromiale della spalla sinistra a discreta incidenza funzionale”.
Ha evidenziato che “dall'attento esame della documentazione sanitaria in atti relativo al periodo che va dall'epoca della domanda amministrativa (febbraio 2022) al novembre 2022 si rileva che le condizioni cliniche del ricorrente non gli consentivano lo svolgimento autonomo degli atti quotidiano della vita (…) tale pregresso quadro clinico è successivamente migliorato grazie alla continua esecuzione di terapia riabilitativa e pertanto non vi sono più state le condizioni per la concessione del beneficio dell'Indennità di Accompagnamento a partire dal
Dicembre 2022”.
Ha altresì specificato che “Sulla base del presente esame clinico e della documentazione sanitaria esaminata si rileva la presenza di menomazioni di rilevanza tale da poter essere considerate minorazioni fisiche e psichiche atte a determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione, ossia di entità tale da non consentire lo svolgimento delle elementari pratiche più complesse in sede domiciliare ed extradomiciliare;
in particolare le patologie di cui è affetto il ricorrente determinavano e determinano una significativa situazione di invalidità anche in considerazione dello stadio di gravità delle menomazioni di cui è affetto;
per queste ragioni il ricorrente poteva e può essere considerato quale soggetto in condizione di Handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104 / 1992; si ritiene infatti che la complessiva riserva psico-funzionale del soggetto era ed è senz'altro di entità del tutto insufficiente a garantire in modo adeguato “l'autonomia personale, correlata all'età” senza che si renda assolutamente necessario “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, rispetto ad un soggetto normale di pari età a decorrere dalla domanda amministrativa”.
Ebbene, ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante altresì l'assenza di contestazioni- non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne il contenuto.
Nei limiti e per le ragioni che precedono il ricorso va accolto. La regolamentazione delle spese - liquidate tenuto conto della decorrenza dell'accertato requisito sanitario (risalente alla data della domanda amministrativa) - segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua dall'epoca della domanda amministrativa (febbraio 2022) sino al novembre 2022 nonché una condizione di handicap in situazione di gravità dalla data della domanda, come da ctu depositata in data 7.4.2025; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre CP_1
accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 3.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere