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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 55 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, riunito alla causa civile di appello iscritta al n. 156 del
Ruolo generale dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, come da mandato in atti;
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Roma come da mandato in atti
- APPELLANTI -
E
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Di Monte, CodiceFiscale_2
come da mandato in atti;
- APPELLATI -
Proc. n. 55/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nelle rispettive nella qualità di conducente Controparte_2 Controparte_1
e proprietaria dello scooter Piaggio, tg X2MVLJ, convennero in giudizio dinanzi il Tribunale di Brindisi, il e la per la loro con- Parte_1 Parte_2
danna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo , e CP_2
per quelli patrimoniali patiti dalla , in occasione del sinistro avvenuto in CP_1
data 07/06/2014 alle ore 6:15 in località c.da Santa Caterina zona artigia- Pt_1
nale.
Dedussero che in tale circostanza, mentre era alla guida dello scooter, “ve- CP_2
niva all'improvviso aggredito con ferocia da un cane randagio di grossa taglia di colore bianco
sprovvisto di collare, molto sporco, malandato il quale, staccandosi da altri due cani, si avventu-
rava con ferocia contro lo scooter;
a seguito dell'aggressione, l'attore cadeva rovinosamente a ter-
ra, procurandosi numerose lesioni nonché danni al motoveicolo. Il cane randagio, finiva sopra al
conducente ed il cane veniva a sua volta colpito dallo scooter;
ciò provocava la fuga sia del cane
aggressore e dei cani che lo accompagnavano” (cfr. citazione).
Part Si costituirono, con separate comparse, il e la ccependo, entrambi, Pt_1
il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la infondatezza della domanda,
chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova orale, fu decisa con sentenza n. 887/2020, pubblicata in data 15/07/2020, con la quale il Tribunale
di Brindisi accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento
Proc. n. 55/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 della somma di € 7.066,12, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali a favo-
re del sig. , e della somma di € 1.179,00, comprensiva di iva, a favore della CP_2
, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e spese legali. CP_1
Il primo giudice:
A) accertata la natura randagia del cane, ritenne, in base alla normativa regio-
Part nale in materia, la e il entrambi responsabili delle conse- Pt_1
Part guenze causate dall'animale; la per non avere ottemperato all'obbligo di vigilanza e cattura degli animali vaganti e il per non avere vigi- Pt_1
Part lato sull'operato della;
B) ritenne provato l'evento e il nesso causale tra evento e danni in base al re-
ferto del PS, delle dichiarazioni testimoniali, della cartella clinica e della pe-
rizia medico legale di parte, del preventivo relativo ai danni del motociclo;
C) quantificò i danni non patrimoniali, sulla base delle risultanze della perizia di parte e delle tabelle di Milano in vigore, e i danni patrimoniali, sulla base del preventivo di spesa, rispettivamente nella misura di € 7.066,12 e di €
1.179,00;
D) applicò su dette somme, liquidate all'attualità, i soli interessi a partire dalla data del sinistro e fino al saldo.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione notificato in data 15/01/2021, chiedendone la riforma con cinque motivi, così instaurando il proc. n 55/2021 RG.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche la con atto di cita- Parte_2
zione del 19/05/2021, chiedendone la riforma con unico articolato motivo, in-
cardinando, così, il proc. n. 156/2021 RG.
Proc. n. 55/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il secondo giudizio è stato riunito al primo con provvedimento del 20/05/2021.
Si sono costituiti gli appellati resistendo agli opposti gravami.
All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono fondati.
Ed infatti deve essere accolto il primo motivo di appello del e la censu- Pt_1
Part ra, contenuta nell'unico motivo di appello della con cui si deduce il malgo-
verno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, con riferimento all' onere probatorio, incombente sull'attore, il quale non avrebbe provato che il cane fosse effettivamente randagio, e la presenza di segnalazioni, precedenti il sinistro, circa la presenza di cani vaganti randagi nella zona, teatro dell'evento, e la conseguente
Pa omissione di misure adeguate, da parte della , di modo da risultare responsa-
bile a titolo di comportamento omissivo per i fatti de quibus.
La decisone delle suddette doglianze è in grado, da sola, di definire il giudizio e ciò in applicazione del noto principio della "ragione più liquida".
Il giudice ha ritenuto accertata la natura randagia del cane de quo ma non risulta che tale prova possa dirsi effettivamente raggiunta, alla luce delle emergenze pro-
cessuali e di una corretta applicazione della disciplina in materia.
Infatti, nulla emerge dalla prova testi circa la natura randagia del cane, atteso che non è sufficiente riferire che il cane era malandato, come affermato dall'unico te-
ste oculare, non essendo una tale circostanza atta a dimostrarlo. CP_4
D'altra parte il non ha saputo nemmeno ricordare se il cane fosse o meno CP_4
Proc. n. 55/2021 RG - 4 - dott.ssa Controparte_3 provvisto di collare.
In ogni caso appare dirimente il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte dell'attore, della condotta omissiva della PA e del ai quali è affida- Pt_1
to, rispettivamente, il compito di cattura e di ricovero dei randagi, che non può
essere ritenuta provata sulla base della sola natura randagia del cane (prova che occorre ribadire non è stata raggiunta).
La Cassazione ha infatti chiarito che: “la responsabilità per i danni causati dagli animali
randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole
di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplice-
mente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in gene-
rale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico
di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allega-
zione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una
concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base
ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad
esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un
determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante
quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)” (cfr. Cass. n. 18954/17).
Occorreva quindi, in base ai principi sulla causalità omissiva, l'allegazione e la prova del mancato adempimento colposo di una condotta obbligatoria ascrivibile all'ente, titolare di posizione di garanzia, mediante la produzione di documenta-
zione attestante, ad esempio, pregresse specifiche segnalazioni della presenza abi-
tuale dell'animale in un determinato luogo, prossimo a quello del sinistro e rien-
trante nel territorio di competenza dell'ente preposto che, nonostante tali segna-
Proc. n. 55/2021 RG - 5 - dott.ssa Controparte_3 lazioni, non si sia adeguatamente e tempestivamente attivato per la sua cattura.
Nella specie difetta anche la sola allegazione di una tale circostanza da parte dell'attore.
Ed anzi della polizia locale del Comune di sen- Testimone_1 Pt_1
tito come teste, ha affermato: “non ricordo di segnalazioni provenienti da quella zona nel
periodo in cui si sono verificati i fatti di causa né successivamente fino ad oggi”.
Pertanto la decisione del Tribunale non può essere condivisa con la conseguenza del rigetto della domanda degli attori.
A ciò aggiungasi che milita a favore del rigetto della domanda anche l'incertezza sulla dinamica del sinistro, come riportata in citazione, alla luce della diversa ver-
sione dei fatti fornita dall'attore nell'immediatezza del sinistro, laddove si evince,
dal referto di PS che la causa della caduta con il mezzo era stata attribuita dall'attore solo all'attraversamento di un cane sulla strada e non ad una feroce aggressione (come invece riportato in citazione).
A ciò aggiungasi, anche, la genericità delle dichiarazioni del teste oculare, il quale nulla ha specificato sulla condotta di guida dell'attore e sulla asserita feroce ag-
gressione del cane - anzi il teste si è limitato a riferire che il cane si “è avvicinato”
all'attore.
Tali circostanze insieme al fatto che il teste, pur essendosi dichiarato soccorritore dello , non ha saputo riferire se lo stesso avesse riportato lesioni, che per CP_2
quel che risulta dal referto di PS (abrasioni multiple degli arti superiori e dell'emivolto dx e ginocchio dx, tumefazione mano) non potevano non essere visibili, fanno propendere per la non genuinità della deposizione.
In definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova nemmeno in merito alla rico-
Proc. n. 55/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. struzione dei fatti, come riportati in citazione, sicché anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado merita riforma.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellati al pagamento in favore di ciascun appellante delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del e l'appello della e Parte_1 Parte_2
per l'effetto in totale riforma della sentenza rigetta la domanda avanzata da
[...]
e CP_2 Controparte_1
condanna e alla restituzione delle somme loro versate in esecu- CP_2 CP_1
zione della sentenza di primo grado, nonché, in solido tra loro, al pagamento in favore del e della delle spese del doppio grado Parte_1 Parte_2
che liquida, per ciascuno di essi appellanti, quanto al primo grado in complessivi
€ 2.500,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00 di cui € 355,00
per spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 55/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 55 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, riunito alla causa civile di appello iscritta al n. 156 del
Ruolo generale dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, come da mandato in atti;
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Roma come da mandato in atti
- APPELLANTI -
E
(c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Di Monte, CodiceFiscale_2
come da mandato in atti;
- APPELLATI -
Proc. n. 55/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e nelle rispettive nella qualità di conducente Controparte_2 Controparte_1
e proprietaria dello scooter Piaggio, tg X2MVLJ, convennero in giudizio dinanzi il Tribunale di Brindisi, il e la per la loro con- Parte_1 Parte_2
danna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dallo , e CP_2
per quelli patrimoniali patiti dalla , in occasione del sinistro avvenuto in CP_1
data 07/06/2014 alle ore 6:15 in località c.da Santa Caterina zona artigia- Pt_1
nale.
Dedussero che in tale circostanza, mentre era alla guida dello scooter, “ve- CP_2
niva all'improvviso aggredito con ferocia da un cane randagio di grossa taglia di colore bianco
sprovvisto di collare, molto sporco, malandato il quale, staccandosi da altri due cani, si avventu-
rava con ferocia contro lo scooter;
a seguito dell'aggressione, l'attore cadeva rovinosamente a ter-
ra, procurandosi numerose lesioni nonché danni al motoveicolo. Il cane randagio, finiva sopra al
conducente ed il cane veniva a sua volta colpito dallo scooter;
ciò provocava la fuga sia del cane
aggressore e dei cani che lo accompagnavano” (cfr. citazione).
Part Si costituirono, con separate comparse, il e la ccependo, entrambi, Pt_1
il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la infondatezza della domanda,
chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova orale, fu decisa con sentenza n. 887/2020, pubblicata in data 15/07/2020, con la quale il Tribunale
di Brindisi accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento
Proc. n. 55/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 della somma di € 7.066,12, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali a favo-
re del sig. , e della somma di € 1.179,00, comprensiva di iva, a favore della CP_2
, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e spese legali. CP_1
Il primo giudice:
A) accertata la natura randagia del cane, ritenne, in base alla normativa regio-
Part nale in materia, la e il entrambi responsabili delle conse- Pt_1
Part guenze causate dall'animale; la per non avere ottemperato all'obbligo di vigilanza e cattura degli animali vaganti e il per non avere vigi- Pt_1
Part lato sull'operato della;
B) ritenne provato l'evento e il nesso causale tra evento e danni in base al re-
ferto del PS, delle dichiarazioni testimoniali, della cartella clinica e della pe-
rizia medico legale di parte, del preventivo relativo ai danni del motociclo;
C) quantificò i danni non patrimoniali, sulla base delle risultanze della perizia di parte e delle tabelle di Milano in vigore, e i danni patrimoniali, sulla base del preventivo di spesa, rispettivamente nella misura di € 7.066,12 e di €
1.179,00;
D) applicò su dette somme, liquidate all'attualità, i soli interessi a partire dalla data del sinistro e fino al saldo.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione notificato in data 15/01/2021, chiedendone la riforma con cinque motivi, così instaurando il proc. n 55/2021 RG.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche la con atto di cita- Parte_2
zione del 19/05/2021, chiedendone la riforma con unico articolato motivo, in-
cardinando, così, il proc. n. 156/2021 RG.
Proc. n. 55/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il secondo giudizio è stato riunito al primo con provvedimento del 20/05/2021.
Si sono costituiti gli appellati resistendo agli opposti gravami.
All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli sono fondati.
Ed infatti deve essere accolto il primo motivo di appello del e la censu- Pt_1
Part ra, contenuta nell'unico motivo di appello della con cui si deduce il malgo-
verno delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, con riferimento all' onere probatorio, incombente sull'attore, il quale non avrebbe provato che il cane fosse effettivamente randagio, e la presenza di segnalazioni, precedenti il sinistro, circa la presenza di cani vaganti randagi nella zona, teatro dell'evento, e la conseguente
Pa omissione di misure adeguate, da parte della , di modo da risultare responsa-
bile a titolo di comportamento omissivo per i fatti de quibus.
La decisone delle suddette doglianze è in grado, da sola, di definire il giudizio e ciò in applicazione del noto principio della "ragione più liquida".
Il giudice ha ritenuto accertata la natura randagia del cane de quo ma non risulta che tale prova possa dirsi effettivamente raggiunta, alla luce delle emergenze pro-
cessuali e di una corretta applicazione della disciplina in materia.
Infatti, nulla emerge dalla prova testi circa la natura randagia del cane, atteso che non è sufficiente riferire che il cane era malandato, come affermato dall'unico te-
ste oculare, non essendo una tale circostanza atta a dimostrarlo. CP_4
D'altra parte il non ha saputo nemmeno ricordare se il cane fosse o meno CP_4
Proc. n. 55/2021 RG - 4 - dott.ssa Controparte_3 provvisto di collare.
In ogni caso appare dirimente il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte dell'attore, della condotta omissiva della PA e del ai quali è affida- Pt_1
to, rispettivamente, il compito di cattura e di ricovero dei randagi, che non può
essere ritenuta provata sulla base della sola natura randagia del cane (prova che occorre ribadire non è stata raggiunta).
La Cassazione ha infatti chiarito che: “la responsabilità per i danni causati dagli animali
randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole
di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplice-
mente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in gene-
rale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico
di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allega-
zione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una
concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base
ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad
esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un
determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante
quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)” (cfr. Cass. n. 18954/17).
Occorreva quindi, in base ai principi sulla causalità omissiva, l'allegazione e la prova del mancato adempimento colposo di una condotta obbligatoria ascrivibile all'ente, titolare di posizione di garanzia, mediante la produzione di documenta-
zione attestante, ad esempio, pregresse specifiche segnalazioni della presenza abi-
tuale dell'animale in un determinato luogo, prossimo a quello del sinistro e rien-
trante nel territorio di competenza dell'ente preposto che, nonostante tali segna-
Proc. n. 55/2021 RG - 5 - dott.ssa Controparte_3 lazioni, non si sia adeguatamente e tempestivamente attivato per la sua cattura.
Nella specie difetta anche la sola allegazione di una tale circostanza da parte dell'attore.
Ed anzi della polizia locale del Comune di sen- Testimone_1 Pt_1
tito come teste, ha affermato: “non ricordo di segnalazioni provenienti da quella zona nel
periodo in cui si sono verificati i fatti di causa né successivamente fino ad oggi”.
Pertanto la decisione del Tribunale non può essere condivisa con la conseguenza del rigetto della domanda degli attori.
A ciò aggiungasi che milita a favore del rigetto della domanda anche l'incertezza sulla dinamica del sinistro, come riportata in citazione, alla luce della diversa ver-
sione dei fatti fornita dall'attore nell'immediatezza del sinistro, laddove si evince,
dal referto di PS che la causa della caduta con il mezzo era stata attribuita dall'attore solo all'attraversamento di un cane sulla strada e non ad una feroce aggressione (come invece riportato in citazione).
A ciò aggiungasi, anche, la genericità delle dichiarazioni del teste oculare, il quale nulla ha specificato sulla condotta di guida dell'attore e sulla asserita feroce ag-
gressione del cane - anzi il teste si è limitato a riferire che il cane si “è avvicinato”
all'attore.
Tali circostanze insieme al fatto che il teste, pur essendosi dichiarato soccorritore dello , non ha saputo riferire se lo stesso avesse riportato lesioni, che per CP_2
quel che risulta dal referto di PS (abrasioni multiple degli arti superiori e dell'emivolto dx e ginocchio dx, tumefazione mano) non potevano non essere visibili, fanno propendere per la non genuinità della deposizione.
In definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova nemmeno in merito alla rico-
Proc. n. 55/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. struzione dei fatti, come riportati in citazione, sicché anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado merita riforma.
Alla soccombenza consegue la condanna degli appellati al pagamento in favore di ciascun appellante delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello del e l'appello della e Parte_1 Parte_2
per l'effetto in totale riforma della sentenza rigetta la domanda avanzata da
[...]
e CP_2 Controparte_1
condanna e alla restituzione delle somme loro versate in esecu- CP_2 CP_1
zione della sentenza di primo grado, nonché, in solido tra loro, al pagamento in favore del e della delle spese del doppio grado Parte_1 Parte_2
che liquida, per ciascuno di essi appellanti, quanto al primo grado in complessivi
€ 2.500,00 e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00 di cui € 355,00
per spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 55/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.