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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSA FUSCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 4/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato in data 04/03/2025, il ricorrente, Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in TREVIGLIO in data 24/04/1999
[...]
con e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 4/06/2025, il Giudice relatore ha dato atto che la resistente, benché ritualmente citata, non è comparsa personalmente né si è costituita.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva il ricorrente e autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio. pagina 1 di 2 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina thailandese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in TREVIGLIO in data 24/04/1999 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Treviglio anno 1999, atto n. 10 parte I);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore est. Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1315/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/07/1966, rappresentato e difeso dall'Avv. ROSA FUSCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e verbale di udienza del 4/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato in data 04/03/2025, il ricorrente, Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in TREVIGLIO in data 24/04/1999
[...]
con e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di Controparte_1
pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 4/06/2025, il Giudice relatore ha dato atto che la resistente, benché ritualmente citata, non è comparsa personalmente né si è costituita.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva il ricorrente e autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio. pagina 1 di 2 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadina thailandese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in TREVIGLIO in data 24/04/1999 (iscritto nei Registri dello Stato Controparte_1
civile del Comune di Treviglio anno 1999, atto n. 10 parte I);
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) NULLA per le spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore est. Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2