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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8850 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4602/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 4602/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
Controparte_1
CP_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI
Il 18/11/2025, alle ore 11.25, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. ANNA PELLEGRINO in Controparte_1 sostituzione degli Avv.ti ROBERTO CASTELLI e GABRIELE CASCINO;
Per parte convenuta e l'Avv. GIUSEPPE CP_4 Controparte_3 GRANATA in sostituzione dell'Avv. DIEGO TAGGIASCO. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 4602/2025 promossa da:
(P. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 PartitaIVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI
ATTORE contro
(C. F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati in Sanremo (IM), via Capitan Pesante n. 17, con gli Avv.ti ROBERTO CASTELLI e GABRIELE CASCINO
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_4 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Arma di Taggia (IM), via A. Doria n. 70/1, con l'Avv. DIEGO TAGGIASCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, i Resistenti, in solido tra loro ex art. 2290 c. c. al pagamento dell'importo complessivo di € 22.729, 35 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di indennizzo ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare i resistenti alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio di Grenke inviando una email a Con Email_1 vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita”
pagina 2 di 5 Parte convenuta n. c. di “Respingere la domanda in quanto infondata in CP_5 Controparte_1 fatto ed in diritto. In caso di condanna dei resistenti in via solidale, condannare i Sig.ri e CP_4
, a garantirli e manlevarli dalla domanda oggetto di giudizio. Vinte le spese di Controparte_3 giudizio da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”
Parte convenuta e “In via principale: rigettare il ricorso poiché CP_4 Controparte_3 infondato in fatto e in diritto. In via di stretto subordine: nel caso di accoglimento del ricorso, limitare la richiesta economica in danno di e sempre in solido con CP_4 CP_3 [...]
, al solo lasso di tempo tra la consegna del macchinario e la cessione di azienda, tenendo in CP_1 debito conto nella liquidazione dell'importo la chiusura per Covid-19 dell'attività nonché il fermo macchina per malfunzionamento del prodotto. Rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione del bene dedotto in giudizio nei confronti di e non essendo più lo stesso CP_4 Controparte_3 nella loro materiale disponibilità”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 6/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare e e Controparte_1 Controparte_1 CP_4 nella loro qualità di soci (rispettivamente cessionario e cedenti) Controparte_3 illimitatamente responsabili della , al pagamento di € 19.599, 63, oltre interessi di mora, CP_1 a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con la DA NC DI AC CO e un Controparte_3 contratto di locazione operativa: n. 127 - 27767 avente ad oggetto il bene mobile “Cube White Infusion/S/N/INF020-01-009) meglio dettagliato nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla parte conduttrice il 10/4/2020;
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente nove canoni di locazione mensili pari ad € 4.708, 08 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 31.387, 20), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1 18/6/2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando ai conduttori il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- che successivamente all'intervenuta risoluzione, la società conduttrice aveva versato € 13.806, per poi interrompere nuovamente i pagamenti;
- che con lettera di messa in mora del 5/7/2024, aveva intimato il pagamento delle somme Pt_1 dovute a seguito della risoluzione del contratto;
- che il 30/7/2024 e avevano ceduto le proprie quote ad CP_4 Controparte_3 CP_1 (con conseguente cambio di denominazione della n. c. di e
[...] CP_5 CP_4 CP_3
in n. c. di );
[...] CP_5 Controparte_1
- di avere invitato parte resistente (società e soci illimitatamente responsabili cedenti e cessionari) a concludere una convenzione di negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, intende agire per ottenere il pagamento Controparte_6 dell'indennizzo dovuto per la mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta ed si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto del ricorso e, Controparte_1 in via subordinata, in caso di condanna, di essere manlevati e garantiti dai soci cedenti e CP_4
Controparte_3
e si sono costituiti ed hanno eccepito il limitato utilizzo delle CP_4 Controparte_3 apparecchiature per la vicenda del lockdown per il Covid- 19 e per malfunzionamento delle macchine per circa sette mesi (da luglio 2023 ad aprile 2024). Hanno concluso per il rigetto del ricorso e, in linea subordinata, hanno chiesto di limitare l'importo dovuto alla data di cessione dell'azienda, rappresentando di non avere più la disponibilità del materiale.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna del bene e la lettera di risoluzione del contratto, mentre i convenuti non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata, in quanto non hanno provato né la mancata consegna del materiale, né alcun inadempimento da parte di né l'esistenza di vizi del materiale, che Pt_1 comunque non possono essere opposti a ai sensi dell'art. 7 cpv. delle condizioni generali del Pt_1 contratto di locazione. Secondo uno schema tipico di frequente utilizzo nella normale prassi dei traffici commerciali relativa alla tipologia dei beni per cui è causa, si è realizzata una operazione caratterizzata dall'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore, allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del materiale: stante l'autonomia dei contratti, l'eccezione d'inadempimento per presunti vizi del bene concesso in locazione operativa non può paralizzare la domanda di pagamento dei canoni formulata dal concedente.
La risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 delle condizioni generali), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la somma dei canoni non ancora scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe incassato se il Pt_1 contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o ha diritto ad Pt_1 incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 pagina 4 di 5 delle condizioni generali) pari al valore del canone mensile (€ 523, 12 oltre IVA) moltiplicato per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/6/2021) ed il mese di giugno 2025 (data di redazione del prospetto aggiornato delle somme dovute a . Pt_1
I convenuti devono essere condannati in solido, atteso che a norma dell'art. 2269 c. c. chi entra a far parte di una società ( ) risponde anche dei debiti anteriori e, a norma dell'art. 2290 c. Controparte_1 c. i soci uscenti ( e rispondono dei debiti sorti fino al momento del CP_4 Controparte_3 recesso e l'obbligazione di restituzione del materiale e pagare un indennizzo per il ritardo nella restituzione sono sorte al momento della risoluzione del contratto (18/6/2021) e quindi in epoca anteriore alla cessione delle quote sociali (30/7/2024).
I convenuti devono pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 22.729, 95 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Va dichiarata inammissibile la domanda di ed di essere manlevati e CP_1 Controparte_1 garantiti dai soci cedenti e non essendo stato istituito un CP_4 Controparte_3 contraddittorio sul punto, in assenza di idonea chiamata trasversale.
Le spese di giudizio – compresa la fase di negoziazione assistita - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 3.620 per onorari (di cui € 220 per la negoziazione assistita ed € 3.400 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4602/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a corrispondere a CP_4 Controparte_3 [...] la somma di € 22.729, 95 (euro ventiduemila settecentoventinove/95), Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a restituire a CP_4 Controparte_3 [...] a proprie cure e spese, il materiale oggetto del contratto di locazione Parte_1 operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a rimborsare a CP_4 Controparte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecento Parte_1 sessantaquattro/00) per spese esenti ed in € 3.620 (euro tremila seicento venti/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 4602/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
Controparte_1
CP_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI
Il 18/11/2025, alle ore 11.25, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. ALICE SALVALAGGIO in sostituzione dell'Avv. MATTEO MAJOCCHI;
Per parte convenuta l'Avv. ANNA PELLEGRINO in Controparte_1 sostituzione degli Avv.ti ROBERTO CASTELLI e GABRIELE CASCINO;
Per parte convenuta e l'Avv. GIUSEPPE CP_4 Controparte_3 GRANATA in sostituzione dell'Avv. DIEGO TAGGIASCO. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 4602/2025 promossa da:
(P. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 PartitaIVA_1 Larga n. 9, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI
ATTORE contro
(C. F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliati in Sanremo (IM), via Capitan Pesante n. 17, con gli Avv.ti ROBERTO CASTELLI e GABRIELE CASCINO
, nato a [...] il [...] (C. F. ) CP_4 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Arma di Taggia (IM), via A. Doria n. 70/1, con l'Avv. DIEGO TAGGIASCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI Parte attrice: “Condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, i Resistenti, in solido tra loro ex art. 2290 c. c. al pagamento dell'importo complessivo di € 22.729, 35 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi legali, anche ex art. 1284 c. 4 c. c., sugli importi dovuti a titolo di indennizzo ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno. Condannare i resistenti alla restituzione del materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio di Grenke inviando una email a Con Email_1 vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita”
pagina 2 di 5 Parte convenuta n. c. di “Respingere la domanda in quanto infondata in CP_5 Controparte_1 fatto ed in diritto. In caso di condanna dei resistenti in via solidale, condannare i Sig.ri e CP_4
, a garantirli e manlevarli dalla domanda oggetto di giudizio. Vinte le spese di Controparte_3 giudizio da distrarsi ai sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”
Parte convenuta e “In via principale: rigettare il ricorso poiché CP_4 Controparte_3 infondato in fatto e in diritto. In via di stretto subordine: nel caso di accoglimento del ricorso, limitare la richiesta economica in danno di e sempre in solido con CP_4 CP_3 [...]
, al solo lasso di tempo tra la consegna del macchinario e la cessione di azienda, tenendo in CP_1 debito conto nella liquidazione dell'importo la chiusura per Covid-19 dell'attività nonché il fermo macchina per malfunzionamento del prodotto. Rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione del bene dedotto in giudizio nei confronti di e non essendo più lo stesso CP_4 Controparte_3 nella loro materiale disponibilità”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. depositato il 6/2/2025, parte ricorrente chiedeva di condannare e e Controparte_1 Controparte_1 CP_4 nella loro qualità di soci (rispettivamente cessionario e cedenti) Controparte_3 illimitatamente responsabili della , al pagamento di € 19.599, 63, oltre interessi di mora, CP_1 a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale ed alla restituzione del materiale, rappresentando:
- di aver stipulato con la DA NC DI AC CO e un Controparte_3 contratto di locazione operativa: n. 127 - 27767 avente ad oggetto il bene mobile “Cube White Infusion/S/N/INF020-01-009) meglio dettagliato nel ricorso e di avere consegnato il materiale alla parte conduttrice il 10/4/2020;
- che parte convenuta, dopo aver corrisposto solamente nove canoni di locazione mensili pari ad € 4.708, 08 (sui sessanta previsti per un totale complessivo di € 31.387, 20), aveva omesso il pagamento degli importi dovuti;
- che in conseguenza dell'inadempimento della società conduttrice, con lettera trasmessa il Pt_1 18/6/2021, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali del contratto), aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, intimando ai conduttori il pagamento delle somme dovute in ragione della anticipata estinzione del contratto, oltre alla restituzione del materiale;
- che successivamente all'intervenuta risoluzione, la società conduttrice aveva versato € 13.806, per poi interrompere nuovamente i pagamenti;
- che con lettera di messa in mora del 5/7/2024, aveva intimato il pagamento delle somme Pt_1 dovute a seguito della risoluzione del contratto;
- che il 30/7/2024 e avevano ceduto le proprie quote ad CP_4 Controparte_3 CP_1 (con conseguente cambio di denominazione della n. c. di e
[...] CP_5 CP_4 CP_3
in n. c. di );
[...] CP_5 Controparte_1
- di avere invitato parte resistente (società e soci illimitatamente responsabili cedenti e cessionari) a concludere una convenzione di negoziazione assistita, che ha avuto esito negativo.
pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, intende agire per ottenere il pagamento Controparte_6 dell'indennizzo dovuto per la mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale.
La società convenuta ed si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto del ricorso e, Controparte_1 in via subordinata, in caso di condanna, di essere manlevati e garantiti dai soci cedenti e CP_4
Controparte_3
e si sono costituiti ed hanno eccepito il limitato utilizzo delle CP_4 Controparte_3 apparecchiature per la vicenda del lockdown per il Covid- 19 e per malfunzionamento delle macchine per circa sette mesi (da luglio 2023 ad aprile 2024). Hanno concluso per il rigetto del ricorso e, in linea subordinata, hanno chiesto di limitare l'importo dovuto alla data di cessione dell'azienda, rappresentando di non avere più la disponibilità del materiale.
Il ricorso merita accoglimento.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa, la fattura di acquisto del materiale, il documento di trasporto ed il verbale di consegna del bene e la lettera di risoluzione del contratto, mentre i convenuti non hanno dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata, in quanto non hanno provato né la mancata consegna del materiale, né alcun inadempimento da parte di né l'esistenza di vizi del materiale, che Pt_1 comunque non possono essere opposti a ai sensi dell'art. 7 cpv. delle condizioni generali del Pt_1 contratto di locazione. Secondo uno schema tipico di frequente utilizzo nella normale prassi dei traffici commerciali relativa alla tipologia dei beni per cui è causa, si è realizzata una operazione caratterizzata dall'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore, allo scopo di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del materiale: stante l'autonomia dei contratti, l'eccezione d'inadempimento per presunti vizi del bene concesso in locazione operativa non può paralizzare la domanda di pagamento dei canoni formulata dal concedente.
La risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa: in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 15 delle condizioni generali), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la somma dei canoni non ancora scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno (per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe incassato se il Pt_1 contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o ha diritto ad Pt_1 incassare ad altro titolo).
Corretta appare anche la quantificazione dell'indennizzo per mancata restituzione del materiale (art. 14 pagina 4 di 5 delle condizioni generali) pari al valore del canone mensile (€ 523, 12 oltre IVA) moltiplicato per il numero dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18/6/2021) ed il mese di giugno 2025 (data di redazione del prospetto aggiornato delle somme dovute a . Pt_1
I convenuti devono essere condannati in solido, atteso che a norma dell'art. 2269 c. c. chi entra a far parte di una società ( ) risponde anche dei debiti anteriori e, a norma dell'art. 2290 c. Controparte_1 c. i soci uscenti ( e rispondono dei debiti sorti fino al momento del CP_4 Controparte_3 recesso e l'obbligazione di restituzione del materiale e pagare un indennizzo per il ritardo nella restituzione sono sorte al momento della risoluzione del contratto (18/6/2021) e quindi in epoca anteriore alla cessione delle quote sociali (30/7/2024).
I convenuti devono pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 22.729, 95 (oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c.), a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale, oltre alla restituzione del materiale a propria cura e spese.
Va dichiarata inammissibile la domanda di ed di essere manlevati e CP_1 Controparte_1 garantiti dai soci cedenti e non essendo stato istituito un CP_4 Controparte_3 contraddittorio sul punto, in assenza di idonea chiamata trasversale.
Le spese di giudizio – compresa la fase di negoziazione assistita - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano in € 264 per spese esenti ed in € 3.620 per onorari (di cui € 220 per la negoziazione assistita ed € 3.400 per il presente giudizio), oltre al 15 % del compenso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 4602/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a corrispondere a CP_4 Controparte_3 [...] la somma di € 22.729, 95 (euro ventiduemila settecentoventinove/95), Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c. c. a titolo di indennizzo per mancata restituzione del materiale;
2) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a restituire a CP_4 Controparte_3 [...] a proprie cure e spese, il materiale oggetto del contratto di locazione Parte_1 operativa (meglio dettagliato nel ricorso);
3) condanna Controparte_1 Controparte_1
e in solido, a rimborsare a CP_4 Controparte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 264 (euro duecento Parte_1 sessantaquattro/00) per spese esenti ed in € 3.620 (euro tremila seicento venti/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15 %, i. v. a. c. p. a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice dr. Ilario Pontani
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