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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2177/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Società_1 Stp Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201127-2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 93/10/2025, pronunciata il giorno 9/12/2024 e depositata il giorno 7/1/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 10°, decideva il ricorso n. 5632/2024 depositato il giorno 30/5/2024, proposto dal lo Società_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, avvocato Difensore_1 ed anche disgiuntamente l'avv. Nominativo_1, con difesa tecnica nella persona dei medesimi avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7030201127/2023 per l'anno d'imposta 2017 notificato via PEC in data 11/03/2024.
L'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento impugnato aveva effettuato i seguenti rilievi:
A) Ricavi non dichiarati desunti da alcuni accrediti, costituiti da bonifici, per l'ammontare di €. 29.498,08 e confluiti sul conto corrente della società e per i quali, secondo l'Ufficio, non era stata fornita idonea giustificazione;
B) costi indeducibili ex art. 109 comma 5 del DPR 917/86;
C) Anticipazioni per l'importo di €. 18.395,00 ex art. 15 del DPR/72 riportate tra le variazioni in diminuzione;
3) In base ai rilievi sopra evidenziati il reddito imponibile ai fini IRES per l'anno 2017 è stato portato da €.
17.475,00 ad €. 271.417,00 ed il valore della produzione ai fini IRAP è stato incrementato da €. 13.268,00 ad €. 275.210,00;
4) In base ai rilievi effettuati sono state addebitate alla Società scrivente le seguenti maggiori imposte e sanzioni per l'anno 2017;
Maggiore imposta IRES: €. 60.946,00
Maggiore imposta IRAP: 12.625,00;
Maggiore IVA: 10.536,00;
L'Agenzia delle Entrate aveva motivato l'accertamento a seguito dell'interrogazione della Banca Dati dell'anagrafe Tributaria che avrebbe evidenziato elementi di incoerenza.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano In via preliminare l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 bis L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente violazione del diritto di difesa e decadenza dell'Amministrazione Finanziaria da ogni ulteriore attività accertatrice per l'anno d'imposta 2017.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 88, D.P.R. 22.12.1986 N. 917 (TUIR) e degli articoli 2937 e 2944 C.C., il travisamento dei fatti, la motivazione erronea, perplessa e contraddittoria. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 109 comma 5 D.P.R. 22.12.1986 N. 917 (TUIR) e degli articoli 2937 E 2944 C.C., il travisamento dei fatti;
la motivazione erronea, perplessa e contraddittoria.
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la nullità delle sanzioni e la violazione dell'articolo 10- ter della legge n. 212/200.
Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano il mancato riconoscimento dei costi – violazione dell'articolo 2967 c.c.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni a firma del Direttore Provinciale Nominativo_2, depositate il giorno 1/7/2024.
I ricorrenti producevano memorie illustrative il giorno 26/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e posto le spese del giudizio a carico del ricorrente, liquidate, in favore di ADE, nella misura complessiva di € 1.877,00, oltre accessori come per legge.
A giudizio della Corte dovevano rigettarsi le richieste istruttorie formulate dal ricorrente nelle memorie depositate in data 26/11/2024 perché le stesse risultavano tardive e, in ogni caso, inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione.
Anche l'eccezione di decadenza/prescrizione risultava infondata.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento (generale e non parziale) aveva ad oggetto un recupero a fini
IRES, IRAP ed IVA e, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non rientrava nei casi di esclusione della normativa applicata.
Ancora, nessuna irregolarità nella procedura di attivazione del contraddittorio preventivo risulta accertata.
Nell'avviso di accertamento impugnato si dava atto come a fronte della notifica dell'invito, la parte facesse pervenire memorie, senza, poi, presentarsi all'incontro fissato.
Nel merito, valeva rilevare quanto segue.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio, sulla base delle dichiarazioni presentate dallo stesso ricorrente e dei dati risultanti dall'Anagrafe Tributaria, anche in considerazione delle spiegazioni fornite dallo stesso ricorrente in sede di contraddittorio preventivo, accertava:
- accrediti sul conto corrente non giustificati per un totale di € 29.498,08;
- costi non documentati per un totale di € 206.049,00.
- quanto alla contestazione sub 1), il ricorrente lamentava come la somma di € 14.710,00, recuperata a titolo di accrediti non giustificati, fosse un finanziamento dei soci;
- quanto alla contestazione sub 2), attinente ai costi non documentati, evidenziava come la somma di euro
153.596,56 dedotta come costo nel conto “lavorazioni di terzi”, fosse derivata da un affare seguito da uno dei soci che avrebbe utilizzato il conto della società per ricevere l'accredito, senza influenzare, quindi, il reddito della società.
Con riferimento al sub.) 1, come effettivamente evidenziato dall'Ufficio la giustificazione fornita dalla ricorrente (carta di credito della società intestata agli amministratori che avrebbero effettuato giroconti in favore della società che si trovava in difficoltà), a prescindere da profili di illogicità, risulta sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio.
Parimenti infondata era l'argomentazione difensiva in ordine al rilievo sub. 2.
La stessa ricostruzione fornita in ricorso parrebbe far riferimento ad una operazione neutra dal punto di vista fiscale.
La società avrebbe ricevuto sui propri conti una somma di denaro per conto dell'Avv. Nominativo_3, cui avrebbe successivamente provveduto a riversare la medesima somma. La società, pertanto, si sarebbe limitata a mettere a disposizione un proprio contro corrente sul quale far transitare una somma di denaro di proprietà dell'Avv. Nominativo_3 cui, successivamente, la medesima somma veniva riversata.
Non si comprende come la predetta operazione possa rappresentare un costo per la società.
Ma vi è dipiù. Come documentato dall'Ufficio, a fronte della fattura n. 1 del 02/01/2017 in data 31.03.2017 risulta adottata una nota di credito “a storno” della prima, registrata nel registro IVA. Nessun costo deducibile, pertanto, può riconoscersi in ordine alla predetta operazione e, pertanto, legittimo deve ritenersi l'operato dell'Ufficio.
Il ricorrente contestava, da ultimo, il mancato riconoscimento, anche in misura forfettaria, dei costi a fronte dell'accertamento induttivo del reddito derivante dagli accertamenti bancari.
Anche tale contestazione era da ritenersi infondata.
Il caso in esame infatti non rientrava nelle ipotesi esaminate dalle sentenze della Corte di Cassazione
28/11/2022, n. 34996 e 23/02/2023, n. 5586 elaborate alla luce della pronuncia di Corte Cost. n. 10 del 2023.
Nel caso in esame le operazioni contestate dall'Ufficio non attengono a prelevamenti ma, esclusivamente,
a versamenti (sul conto corrente della società cui non corrispondeva alcuna fattura o altro documento fiscale giustificativo) e, pertanto, ad operazioni non rientranti nell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato.
Nessun costo l'Ufficio era tenuto a calcolare anche in via forfettaria, rimanendo a carico del contribuente l'onere di fornire prova rigorosa della sussistenza dei costi;
onere non assolto nel caso che ci occupa.
Infine assolutamente generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio era la contestazione in ordine alla eccessività dell'importo delle sanzioni applicate limitandosi la parte a fare generico richiamo al principio di proporzionalità senza contestare in maniera specifica il calcolo effettuato dall'Ufficio sulla base della normativa di riferimento, espressamente richiamata nell'avviso di accertamento impugnato.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Società_1 TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1
, con atto notificato il giorno 29/5/2025 e depositato il giorno 16/6/2025.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni a firma del Direttore Provinciale Nominativo_2, depositate il giorno 17/07/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza/prescrizione del potere impositivo e sulla pretesa validità della procedura di contraddittorio preventivo.
Tale motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto preteso dagli appellanti non siamo in presenza di un accertamento parziale, bensì di un accertamento generale avente ad oggetto un recupero a fini IRES, IRAP ed IVA che non rientra nei casi di esclusione della normativa applicata.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente gli accrediti bancari parzialmente contestati (€ 14.710,00).
Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo la giustificazione addotta dagli appellanti secondo si tratterebbe di giroconti intervenuti tra i medesimi soci amministratori tramite l'utilizzo della carta di credito della medesima società seppur intestata ai singoli amministratori che trovavano riscontro nel finanziamento per liquidità ottenuto dalla Società_1 STP RL, che era una modalità di finanziamento del conto che si trovava momentaneamente in “rosso” sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente il costo indebitamente disconosciuto di € 153.596,56 relativo alla voce "lavorazioni di terzi" (fattura Società_2/Nominativo_3).
Tale motivo di appello è infondato.
La ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi appellanti che hanno spiegato che l'Avv. Nominativo_3, all'epoca in procinto di associarsi o appena associatosi allo studio e temporaneamente privo di un proprio conto corrente professionale, fece confluire tale somma sul conto della Società e che successivamente, in data 31/03/2017, la Società emise nota di credito n. 1 a storno totale della predetta fattura, neutralizzando così il ricavo ai fini fiscali con la conseguenza che la somma incassata da Società_2 e stornata fu quindi riversata all'Avv. Nominativo_3, effettivo titolare del diritto a percepire tali competenze dimostra, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, che si trattò di una operazione neutra che in alcun modo può rappresentare un costo per la società.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati e alla erronea ripresa a tassazione delle anticipazioni – riepilogo dei costi illegittimamente non riconosciuti.
Tale motivo di appello è infondato.
Si invoca in questo caso il principio espresso da Cass. 18653/2023 secondo il quale “a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi <>, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati».
Ma, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, nel caso in esame le operazioni contestate dall'Ufficio non attengono a prelevamenti ma, esclusivamente, a versamenti (sul conto corrente della società cui non corrispondeva alcuna fattura o altro documento fiscale giustificativo) e, pertanto, ad operazioni non rientranti nell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Tale motivo di appello è infondato perché generico e del tutto pretestuoso.
Risulta che l'Ufficio abbia applicato le sanzioni previste per legge per dichiarazione infedele, irrogando, nel confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico, quello più favorevole alla parte, ovvero il cumulo giuridico.
Gli appellanti non hanno assolto all'onere di provare in cosa consisterebbe la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Con il sesto motivo di appello l'appellante ha eccepito sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie e sulla necessità della loro ammissione in sede di appello.
Tale motivo di appello è infondato.
Le istanze istruttorie sono state formulate tardivamente con le memorie illustrative depositate il giorno
26/11/2024.
In modo del tutto generico sono stati indicati come testi gli eredi dell'avv. Nominativo_3, deceduto nelle more, senza indicazione delle generalità, del domicilio e delle ragioni per le quali tali testi, non individuati neanche nel numero, avrebbero dovuto conoscere i fatti su cui si chiedeva la loro testimonianza.
La documentazione bancaria di cui si chiedeva l'ordine di esibizione all'Ufficio era in possesso degli appellanti.
Non si è spiegato su quali circostanze si sarebbe dovuto svolgere una CTU.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza appellata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2177/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Società_1 Stp Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 93/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7030201127-2023 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 93/10/2025, pronunciata il giorno 9/12/2024 e depositata il giorno 7/1/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 10°, decideva il ricorso n. 5632/2024 depositato il giorno 30/5/2024, proposto dal lo Società_1, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, avvocato Difensore_1 ed anche disgiuntamente l'avv. Nominativo_1, con difesa tecnica nella persona dei medesimi avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TD7030201127/2023 per l'anno d'imposta 2017 notificato via PEC in data 11/03/2024.
L'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento impugnato aveva effettuato i seguenti rilievi:
A) Ricavi non dichiarati desunti da alcuni accrediti, costituiti da bonifici, per l'ammontare di €. 29.498,08 e confluiti sul conto corrente della società e per i quali, secondo l'Ufficio, non era stata fornita idonea giustificazione;
B) costi indeducibili ex art. 109 comma 5 del DPR 917/86;
C) Anticipazioni per l'importo di €. 18.395,00 ex art. 15 del DPR/72 riportate tra le variazioni in diminuzione;
3) In base ai rilievi sopra evidenziati il reddito imponibile ai fini IRES per l'anno 2017 è stato portato da €.
17.475,00 ad €. 271.417,00 ed il valore della produzione ai fini IRAP è stato incrementato da €. 13.268,00 ad €. 275.210,00;
4) In base ai rilievi effettuati sono state addebitate alla Società scrivente le seguenti maggiori imposte e sanzioni per l'anno 2017;
Maggiore imposta IRES: €. 60.946,00
Maggiore imposta IRAP: 12.625,00;
Maggiore IVA: 10.536,00;
L'Agenzia delle Entrate aveva motivato l'accertamento a seguito dell'interrogazione della Banca Dati dell'anagrafe Tributaria che avrebbe evidenziato elementi di incoerenza.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano In via preliminare l'eccezione di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 bis L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con conseguente violazione del diritto di difesa e decadenza dell'Amministrazione Finanziaria da ogni ulteriore attività accertatrice per l'anno d'imposta 2017.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 88, D.P.R. 22.12.1986 N. 917 (TUIR) e degli articoli 2937 e 2944 C.C., il travisamento dei fatti, la motivazione erronea, perplessa e contraddittoria. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 109 comma 5 D.P.R. 22.12.1986 N. 917 (TUIR) e degli articoli 2937 E 2944 C.C., il travisamento dei fatti;
la motivazione erronea, perplessa e contraddittoria.
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano la nullità delle sanzioni e la violazione dell'articolo 10- ter della legge n. 212/200.
Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti eccepivano il mancato riconoscimento dei costi – violazione dell'articolo 2967 c.c.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni a firma del Direttore Provinciale Nominativo_2, depositate il giorno 1/7/2024.
I ricorrenti producevano memorie illustrative il giorno 26/11/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso e posto le spese del giudizio a carico del ricorrente, liquidate, in favore di ADE, nella misura complessiva di € 1.877,00, oltre accessori come per legge.
A giudizio della Corte dovevano rigettarsi le richieste istruttorie formulate dal ricorrente nelle memorie depositate in data 26/11/2024 perché le stesse risultavano tardive e, in ogni caso, inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione.
Anche l'eccezione di decadenza/prescrizione risultava infondata.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento (generale e non parziale) aveva ad oggetto un recupero a fini
IRES, IRAP ed IVA e, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non rientrava nei casi di esclusione della normativa applicata.
Ancora, nessuna irregolarità nella procedura di attivazione del contraddittorio preventivo risulta accertata.
Nell'avviso di accertamento impugnato si dava atto come a fronte della notifica dell'invito, la parte facesse pervenire memorie, senza, poi, presentarsi all'incontro fissato.
Nel merito, valeva rilevare quanto segue.
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Ufficio, sulla base delle dichiarazioni presentate dallo stesso ricorrente e dei dati risultanti dall'Anagrafe Tributaria, anche in considerazione delle spiegazioni fornite dallo stesso ricorrente in sede di contraddittorio preventivo, accertava:
- accrediti sul conto corrente non giustificati per un totale di € 29.498,08;
- costi non documentati per un totale di € 206.049,00.
- quanto alla contestazione sub 1), il ricorrente lamentava come la somma di € 14.710,00, recuperata a titolo di accrediti non giustificati, fosse un finanziamento dei soci;
- quanto alla contestazione sub 2), attinente ai costi non documentati, evidenziava come la somma di euro
153.596,56 dedotta come costo nel conto “lavorazioni di terzi”, fosse derivata da un affare seguito da uno dei soci che avrebbe utilizzato il conto della società per ricevere l'accredito, senza influenzare, quindi, il reddito della società.
Con riferimento al sub.) 1, come effettivamente evidenziato dall'Ufficio la giustificazione fornita dalla ricorrente (carta di credito della società intestata agli amministratori che avrebbero effettuato giroconti in favore della società che si trovava in difficoltà), a prescindere da profili di illogicità, risulta sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio.
Parimenti infondata era l'argomentazione difensiva in ordine al rilievo sub. 2.
La stessa ricostruzione fornita in ricorso parrebbe far riferimento ad una operazione neutra dal punto di vista fiscale.
La società avrebbe ricevuto sui propri conti una somma di denaro per conto dell'Avv. Nominativo_3, cui avrebbe successivamente provveduto a riversare la medesima somma. La società, pertanto, si sarebbe limitata a mettere a disposizione un proprio contro corrente sul quale far transitare una somma di denaro di proprietà dell'Avv. Nominativo_3 cui, successivamente, la medesima somma veniva riversata.
Non si comprende come la predetta operazione possa rappresentare un costo per la società.
Ma vi è dipiù. Come documentato dall'Ufficio, a fronte della fattura n. 1 del 02/01/2017 in data 31.03.2017 risulta adottata una nota di credito “a storno” della prima, registrata nel registro IVA. Nessun costo deducibile, pertanto, può riconoscersi in ordine alla predetta operazione e, pertanto, legittimo deve ritenersi l'operato dell'Ufficio.
Il ricorrente contestava, da ultimo, il mancato riconoscimento, anche in misura forfettaria, dei costi a fronte dell'accertamento induttivo del reddito derivante dagli accertamenti bancari.
Anche tale contestazione era da ritenersi infondata.
Il caso in esame infatti non rientrava nelle ipotesi esaminate dalle sentenze della Corte di Cassazione
28/11/2022, n. 34996 e 23/02/2023, n. 5586 elaborate alla luce della pronuncia di Corte Cost. n. 10 del 2023.
Nel caso in esame le operazioni contestate dall'Ufficio non attengono a prelevamenti ma, esclusivamente,
a versamenti (sul conto corrente della società cui non corrispondeva alcuna fattura o altro documento fiscale giustificativo) e, pertanto, ad operazioni non rientranti nell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato.
Nessun costo l'Ufficio era tenuto a calcolare anche in via forfettaria, rimanendo a carico del contribuente l'onere di fornire prova rigorosa della sussistenza dei costi;
onere non assolto nel caso che ci occupa.
Infine assolutamente generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio era la contestazione in ordine alla eccessività dell'importo delle sanzioni applicate limitandosi la parte a fare generico richiamo al principio di proporzionalità senza contestare in maniera specifica il calcolo effettuato dall'Ufficio sulla base della normativa di riferimento, espressamente richiamata nell'avviso di accertamento impugnato.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Società_1 TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Difensore_1 e Avv. Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1
, con atto notificato il giorno 29/5/2025 e depositato il giorno 16/6/2025.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni a firma del Direttore Provinciale Nominativo_2, depositate il giorno 17/07/2025.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza/prescrizione del potere impositivo e sulla pretesa validità della procedura di contraddittorio preventivo.
Tale motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto preteso dagli appellanti non siamo in presenza di un accertamento parziale, bensì di un accertamento generale avente ad oggetto un recupero a fini IRES, IRAP ed IVA che non rientra nei casi di esclusione della normativa applicata.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente gli accrediti bancari parzialmente contestati (€ 14.710,00).
Tale motivo di appello è infondato.
Al riguardo la giustificazione addotta dagli appellanti secondo si tratterebbe di giroconti intervenuti tra i medesimi soci amministratori tramite l'utilizzo della carta di credito della medesima società seppur intestata ai singoli amministratori che trovavano riscontro nel finanziamento per liquidità ottenuto dalla Società_1 STP RL, che era una modalità di finanziamento del conto che si trovava momentaneamente in “rosso” sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente il costo indebitamente disconosciuto di € 153.596,56 relativo alla voce "lavorazioni di terzi" (fattura Società_2/Nominativo_3).
Tale motivo di appello è infondato.
La ricostruzione dei fatti offerta dagli stessi appellanti che hanno spiegato che l'Avv. Nominativo_3, all'epoca in procinto di associarsi o appena associatosi allo studio e temporaneamente privo di un proprio conto corrente professionale, fece confluire tale somma sul conto della Società e che successivamente, in data 31/03/2017, la Società emise nota di credito n. 1 a storno totale della predetta fattura, neutralizzando così il ricavo ai fini fiscali con la conseguenza che la somma incassata da Società_2 e stornata fu quindi riversata all'Avv. Nominativo_3, effettivo titolare del diritto a percepire tali competenze dimostra, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, che si trattò di una operazione neutra che in alcun modo può rappresentare un costo per la società.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento dei costi inerenti ai maggiori ricavi accertati e alla erronea ripresa a tassazione delle anticipazioni – riepilogo dei costi illegittimamente non riconosciuti.
Tale motivo di appello è infondato.
Si invoca in questo caso il principio espresso da Cass. 18653/2023 secondo il quale “a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi <>, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati».
Ma, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, nel caso in esame le operazioni contestate dall'Ufficio non attengono a prelevamenti ma, esclusivamente, a versamenti (sul conto corrente della società cui non corrispondeva alcuna fattura o altro documento fiscale giustificativo) e, pertanto, ad operazioni non rientranti nell'insegnamento della Suprema Corte sopra evidenziato.
Con il quinto motivo di appello l'appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata in ordine al rigetto del motivo concernente l'illegittimità e la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Tale motivo di appello è infondato perché generico e del tutto pretestuoso.
Risulta che l'Ufficio abbia applicato le sanzioni previste per legge per dichiarazione infedele, irrogando, nel confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico, quello più favorevole alla parte, ovvero il cumulo giuridico.
Gli appellanti non hanno assolto all'onere di provare in cosa consisterebbe la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Con il sesto motivo di appello l'appellante ha eccepito sulla mancata ammissione delle istanze istruttorie e sulla necessità della loro ammissione in sede di appello.
Tale motivo di appello è infondato.
Le istanze istruttorie sono state formulate tardivamente con le memorie illustrative depositate il giorno
26/11/2024.
In modo del tutto generico sono stati indicati come testi gli eredi dell'avv. Nominativo_3, deceduto nelle more, senza indicazione delle generalità, del domicilio e delle ragioni per le quali tali testi, non individuati neanche nel numero, avrebbero dovuto conoscere i fatti su cui si chiedeva la loro testimonianza.
La documentazione bancaria di cui si chiedeva l'ordine di esibizione all'Ufficio era in possesso degli appellanti.
Non si è spiegato su quali circostanze si sarebbe dovuto svolgere una CTU.
L'appello va dunque rigettato con conferma della sentenza appellata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.