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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2031/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/11/2022 al n. 2031/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv FEDERICO FANTACCI e rappresentata e difesa dall'avv. CUGGIANI ALESSANDRO e dall'avv. MINISCI FRANCESCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) per sé e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. e P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliati presso lo studio dell'Avv. LEONI ALESSANDRO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. PAVAN AGOSTINO come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
19/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025, pronunciata all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 6.03.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “ribadisce le conclusioni già precisate per la detta udienza, con espresso richiamo di quelle formulate nel proprio atto d'impugnazione e da intendersi qui integralmente trascritte (ndr: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale civile di Firenze: in via istruttoria, disporre il rinnovo della CTU al fine di accertare l'inesistenza di difetti di produzione della protesi de qua, conoscibili sulla base della normativa vigente all'epoca della produzione, nonché la sua conformità allo stato della scienza e della tecnica corrente al momento della commercializzazione;
nel merito, in ogni caso, respingere la domanda risarcitoria proposta dal sig. perché destituita di qualsiasi CP_1 fondamento in fatto e in diritto, nonché totalmente sfornita di prova, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
in subordine, per l'ipotesi di conferma della decisione impugnata, condannare la società alla rifusione in favore della Controparte_2 concludente delle spese del primo grado, non liquidate dal Tribunale, e ridurre l'importo delle spese liquidate in favore dell'attore in conformità al criterio del decisum), insistendo per il loro accoglimento previa, in via istruttoria, rinnovazione della CTU per le finalità di cui alle richieste già svolte dall'odierna appellante in sede di ATP (“disporre
CTU bio-ingegneristica finalizzata all'accertamento: (i) della conformità della protesi per cui è causa alle regole tecniche di progettazione e fabbricazione, nonché alla normativa nazionale e comunitaria, vigenti all'epoca della sua immissione in commercio;
(ii) della conoscibilità” e prevedibilità del difetto al momento della sua commercializzazione”, Contro come da memoria di costituzione depositata da nel procedimento n. R.G.
1920/2018), per come ribadite nel giudizio di merito di primo grado (con espressa richiesta di accertarsi dal CTU “l'inesistenza di difetti di produzione della protesi conoscibili sulla base della normativa vigente all'epoca della produzione, nonché la conformità della stessa allo stato della scienza e della tecnica corrente al momento della sua commercializzazione”: cfr. conclusioni rese in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 7/1/2020). Con rigetto dell'appello incidentale spiegato ex adverso, in quanto totalmente infondato e carente di prova, e vittoria di spese, anche del primo grado”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; Parte_1
Dichiarare comunque l'appello infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado: c.1) condannare in persona del Legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'ulteriore importo di € Controparte_1
58.968,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa maggiore o minor somma ritenuta provata e di Giustizia;
c.2) condannare
in persona del Legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € Parte_2
585.000,00 o la diversa maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo. c.3) Con esplicita richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 I° e III° comma C.P.C. secondo la misura ritenuta congrua in via equitativa dall'Ill.ma Corte Giudicante IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di lite, oltre al contributo forfettario ed al 15% di spese generali, oltre accessori di Legge tutti interamente rifusi, ed ogni e qualsivoglia somma il Sig. Controparte_1
e la di lui società sono stati onerati a pagare in conseguenza del sinistro occorso”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi Parte_1 Contro anche conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze e la Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 1870/22 con la quale il Controparte_2
Tribunale di Firenze aveva accertato la sua responsabilità quale produttore della protesi all'anca impiantata a nel 2008 e risultata difettosa. In proposito il Controparte_1 primo giudice evidenziava come, sulla base della CTU, era emerso che il manufatto protesico, al momento della sua applicazione sul paziente, era privo della marcatura CE
e si presentava realizzato con materiali fragili e con saldature 'a freddo', essendo come tale soggetto a corrosione che l'aveva infatti portato alla improvvisa rottura anzitempo nel 2016, a solo otto anni di distanza dall'operazione di impianto (stante la durata media Contro delle protesi tra i 15 ed i 20 anni). Il Tribunale aveva quindi condannato a risarcire al il relativo danno iatrogeno pari a complessive euro 84.067,57 da CP_1 maggiorare degli interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e annualmente rivalutata all'attualità, oltre al danno patrimoniale pari ad euro 36.845,57 per spese mediche e costi del reintervento chirurgico. Il primo giudice aveva invece respinto la richiesta di risarcimento del danno da perdita economica lamentato dalla società di cui il era al momento del fatto legale rappresentante, rilevando CP_1 come la disposta CTU contabile avesse accertato che la riduzione del fatturato della società non si era accompagnata ad alcuna diminuzione di utili, per cui nessun danno patrimoniale poteva ritenersi avesse subito la società; sempre sulla base della CTU Contro erano stati esclusi costi aggiuntivi della società per ulteriori dipendenti. La era stata infine condannata a rifondere agli attori le spese di lite, compreso il procedimento di ATP ante causam, la fase di mediazione, nonché le spese di CTU medica e CTP. Era invece stata posta a carico di + 1 la spesa della CTU contabile, su cui i CP_1 convenuti erano risultati soccombenti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: Contro 1)erroneo accertamento della responsabilità di ulla base di una CTU non corretta;
in particolare mancata considerazione che la protesi utilizzata per l'intervento di cui è causa era munita di certificazione CE e come tale era stata sottoposta a tutti i controlli previsti, per cui rispondeva a ogni criterio di sicurezza esigibile;
mancata adeguata considerazione delle cause di esclusione della responsabilità del produttore con riferimento alle conoscenze scientifiche, tecniche ed alle prove di resistenza esistenti al momento della messa in circolazione del manufatto protesico;
mancata adeguata considerazione dell'incidenza, nella avvenuta rottura, della condizione di sovrappeso, in cui si trovava il paziente e della tipologia del manufatto c.d. a collo lungo, circostanze che avevano determinato la sollecitazione della protesi oltre alle specifiche tipiche del prodotto;
motivazione basata su ambigue risultanze della CTU tale da configurare una sorta di motivazione apparente;
richiesta di rinnovazione della CTU su cui si era fondata la decisione;
2)erronea regolamentazione delle spese di lite nei confronti della che Controparte_2 era risultata totalmente soccombente con riguardo alla sua domanda risarcitoria ed a cui carico erano state poste solo le spese della CTU contabile e non anche quelle di lite;
sproporzione delle spese di lite liquidate in favore dell'attore tenuto conto dell'importo effettivamente liquidato a titolo di risarcimento danni e non già del c.d. disputatum; erronea, arbitraria quantificazione anche delle spese di mediazione e di atp liquidate in favore dell'attore.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e che Controparte_1 Controparte_2 eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.; nel merito contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei cui confronti proponevano a loro volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)omesso conteggio di parte delle spese mediche sostenute da come Controparte_1 conseguenza della rottura della protesi difettosa ed in particolare euro 6839,57 come da doc 5 e 6 ed euro 2500 come da doc 13, oltre alle spese per il reintervento pari ad euro 49628,60 come da doc da 23 a 33, dovendo quindi le spese mediche oggetto di rimborso ammontare a complessive euro 58.968,17;
2)erronea esclusione del danno patrimoniale subito dalla dovendo darsi Controparte_2 rilievo al calo di fatturato evidenziato dal CTU ed al mancato incremento del fatturato, ripreso solo con il rientro in azienda del suo titolare.
Gli appellati incidentali chiedevano quindi che la Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. in considerazione del relativo comportamento processuale.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie, l'appellante ha sì omesso di proporre i motivi di appello per punti chiaramente separati ed ha sostanzialmente riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 8.07.2008 , a causa di una Controparte_1 coxartrosi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di una protesi totale dell'anca destra presso la casa di cura privata Villa Donatello in Firenze. Del pari pacifico tra le parti è che il manufatto protesico utilizzato nell'intervento era del tipo procotil L
-profemur E CC delta testa 36 C/C prodotto dalla Controparte_4
da giudicato è anche il fatto che la sera del 20.08.2016, mentre il
[...] CP_1 stava passeggiando, improvvisamente la gamba a cui era stata applicata la protesi all'anca cedeva e lo stesso cadeva rovinosamente a terra;
non è quindi controverso che, trasportato immediatamente all'ospedale, veniva diagnosticata all'attore la rottura della protesi, con necessità di essere sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico per l'apposizione di un nuovo impianto.
La controversia si incentra dunque in primo luogo sulla difettosità o meno del manufatto protesico e sulla conseguente sussistenza o meno della responsabilità della ditta produttrice. Dal punto di vista del quantum sono oggetto di contestazione gli aspetti patrimoniali del danno, con riguardo sia all'omessa refusione di alcune spese mediche, sia al rigetto del danno subito dalla società di cui era Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante al momento del sinistro.
3.Il primo motivo di appello principale: la responsabilità del produttore e le risultanze della CTU – Il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU eseguita direttamente sul manufatto protesico espiantato, ha affermato che la protesi di cui è Co causa non risultava avere la stampigliatura del marchio e presentava 'aspetti di corrosione, nonché una sorta di caverna vuota verosimilmente dovuta proprio a corrosione'. Il primo giudice affermava quindi la sussistenza della prova di un collegamento eziologico tra il difetto del prodotto ed il danno subito dall'attore, osservando che 'I CTU in sede di ATP hanno messo in evidenza in più punti della loro relazione alla quale si rimanda, che i materiali erano fragili rispetto ad altri pur presenti in commercio e la tecnica della saldatura a freddo della protesi modulare dava luogo a fenomeni di corrosione;
hanno poi verificato la presenza di tutti quei fattori che riducono sensibilmente la resistenza a fatica e quindi anche la frattura del collo in impianti protesici modulari e cioè: il materiale Ti6Al4V, la lunghezza collo modulare, la saldatura
a freddo e la corrosione, identificando in quest'ultima la causa principale del fallimento della protesi in oggetto'. Rimandando quindi alla motivazione dell'elaborato tecnico, il
Tribunale inquadrava il difetto strutturale della protesi aggiungendo che 'i ctu hanno anche osservato che la protesi presenta una struttura molto fine, e che la rottura appare
“da fatica e non istantanea”, dovuta proprio alla tecnica impiegata dal produttore della
“saldatura a freddo” della porzione modulare del collo protesico all'interno della sede dello stelo che riduce la resistenza a fatica di oltre il 60%' ed escludendo invece l'incidenza, rispetto alla rottura, delle condizioni fisiche del Piovaccari nei seguenti termini: 'sebbene l'indice di massa corporea risultasse lievemente superiore alla norma,
i ctu hanno escluso che avesse potuto incidere sulla durata della protesi, e difatti proprio la massa corporea venne tenuta nel debito conto dagli ortopedici che impiantarono la prima protesi, i quali, a detta dei ctu, avevano rispettato correttamente protocolli e linee guida, svolgendo un lavoro inappuntabile, perito e diligente'.
La parte appellante ha censurato la decisione con riferimento all'affermazione della responsabilità del produttore articolando una serie di critiche ai dati tecnici mutuati in sentenza dalla CTU e, specificamente: a) non corrispondenza al vero dell'assenza di certificazione CE della protesi, stante la produzione come doc 2 e 3 delle certificazioni di conformità rilasciate l'1.02.2007 e 1.04.2008, oltre a quella considerata dai CTU che farebbe risalire la certificazione almeno al 3.06.2008, data comunque antecedente all'intervento; b)mancata considerazione che la certificazione di conformità CE costituiva prova presuntiva del rispetto da parte del produttore delle norme comunitarie di sicurezza;
c) mancata considerazione che all'epoca della progettazione della protesi in questione la durata di otto anni era conforme agli standard tecnici, per cui la rottura della protesi non poteva essere ascritta ad un difetto di fabbricazione, visto che le conoscenze tecniche del momento non permettevano di ritenerlo tale;
d) mancata considerazione che sulla base delle conoscenze dell'epoca la lega di titanio di cui era costituita la protesi era il materiale più comune con cui erano realizzate le protesi e non era ritenuto pericoloso;
e) mancata corretta valutazione dell'incidenza del sovrappeso corporeo del paziente;
f) mancata considerazione, nel ritenere la difettosità del prodotto, della sicurezza tecnologica esigibile sulla base delle conoscenze tecnologiche dell'epoca della messa in circolazione.
La parte appellante ha infine rilevato come “La sintesi che dalle ambigue risultanze della
CTU ha ricavato il primo Giudice (“sebbene l'indice di massa corporea risultasse lievemente superiore alla norma, i ctu hanno escluso che avesse potuto incidere sulla durata della protesi”: ivi, pag. 6) ci sembra di conseguenza configurare una forma di motivazione soltanto apparente, dal momento che essa rifugge da qualsiasi puntuale spiegazione in merito alla ritenuta “esclusione” del dedotto rapporto causa-effetto
(spiegazione tanto più necessaria, a nostro avviso, in quanto si trattava di una questione espressamente dibattuta tra i periti) e la sostituisce con un generico rinvio alla stessa
CTU “a formar parte integrante della presente motivazione…”.
3.1. La motivazione apparente - Partendo da tale ultima critica, si osserva che come stabilito autorevolmente da Cassazione a SS.UU., sentenza n. 22232 /2016 'La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza impugnata si collochi al di fuori del vizio di motivazione apparente considerato che, al contrario, richiamando per gli aspetti tecnici i vari passaggi dell'elaborato peritale, il provvedimento dà chiaramente conto del percorso logico giuridico seguito per sostenere la decisione resa.
A tale proposito si osserva come rappresenti ormai ius receptum (si veda in particolare
Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644;
Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. Ha invero recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti delle espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento della difettosità di un prodotto.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
3.2. L'analisi delle doglianze sulla CTU - Ciò posto, dovendo questa Corte comunque tenere conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, va quindi verificato, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tali da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso Cass. n°
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche mosse dalla parte.
Seguendo in tal senso l'esame delle censure fatte dalla parte appellante, si osserva quanto segue.
Risulta in primo luogo che i CCTTUU hanno puntualmente descritto il reperto protesico esaminato, dando atto che lo stesso risultava composto da una testa in ceramica di diametro di 36 mm a cui era agganciato un colletto lungo di materiale che Parte_3 presentava una frattura a livello della giuntura con lo stelo, il quale ultimo, sempre in materiale , si presentava invece integro. Era inoltre annotata la mancanza Parte_3 dell'acetabolo, convenendosi sul fatto che lo stesso era presumibilmente stato recuperato nell'intervento di revisione.
I consulenti dell'Ufficio spiegavano quindi che la protesi in esame era del tipo c.d. modulare che, contrariamente alla protesi d'anca con stelo 'monoblocco', prevedeva la ricostruzione dell'articolazione tramite utilizzo di due moduli separati, ovvero: lo stelo ed il collo. In particolare, l'impianto protesico Profemur E di cui è causa, rilasciato dalla nel 2007, è stato descritto come un sistema non Parte_1 cementato che prevedeva l'utilizzo di uno stelo di lega di con una finitura Parte_3 superficiale sabbiata ed un rivestimento aggiuntivo di idrossiapatite.
Andando ad analizzare a livello strutturale il componente in cui si era verificata la frattura (collo lungo modulare, a livello della giuntura con lo stelo), i CCTTUU hanno rilevato come ci fossero vari punti in cui la frattura era cominciata, situati in diversi piani
'di fatica'; hanno quindi individuato diverse linee di fatica che mostravano come la frattura si fosse propagata nel tempo, compatibilmente con i carichi in gioco: due punti nella zona antero superiore sono stati indicati come relativi ai carichi assiali, mentre due punti nella zona antero inferiore sono stati ritenuti dovuti ai carichi torsionali cui la protesi con collo modulare è sottoposta. I consulenti hanno quindi affermato trattarsi di una rottura non istantanea, ma 'da fatica'. Dall'analisi della superficie del collo sono risultate 'crevice corrosion' e 'fretting corrosion' (ovvero corrosione della protesi sia interstiziale, sia da sfregamento), oltre alla presenza di una cavità formatasi nel materiale (che i CCTTUU non sono riusciti ad accertare con certezza se integrasse un vizio originario di costruzione, piuttosto che un effetto della corrosione del tipo 'pitting corrosion'). L'analisi microscopica ha permesso ai CCTTUU di verificare come la lega metallica di cui era stato costituito il collo protesico fratturato si presentava con una struttura molto fine. La saldatura tra i vari componenti è risultata essere effettuata 'a freddo', ovvero senza processo di fusione/riscaldamento nell'interfaccia tra il collo e lo stelo della protesi.
I consulenti hanno quindi rilevato come nel manufatto protesico in oggetto fossero presenti tutti quei fattori che 'come sostenuto dalle numerose pubblicazioni scientifiche, riducono sensibilmente la resistenza a fatica e quindi anche a frattura del collo in impianti protesici modulari: materiale Ti6Al4V (rispetto a Co-Cr per esempio); lunghezza collo modulare (rispetto a quello corto), saldatura a freddo (di cui il Ti6Al4V
è particolarmente suscettibile); corrosione'. La saldatura a freddo è stata infatti ritenuta, sulla base di diversi casi citati in letteratura, motivo di riduzione della resistenza del punto di giuntura collo – stelo;
tale caratteristica, unitamente alla maggior lunghezza del collo (che di per sé aumenta la possibilità che il carico venga distribuito in maniera non uniforme rispetto all'interfaccia)
e soprattutto in combinazione al fenomeno di corrosione cui è risultata soggetta la lega utilizzata nella fattispecie, è stata ritenuta causa della frattura verificatasi. I CCTTUU hanno quindi concluso affermando che 'il materiale utilizzato, insieme alla sua microstruttura, si sono rivelati fragili e soggetti a fenomeni (saldatura a freddo, corrosione) che ne hanno ridotto sensibilmente le caratteristiche meccaniche'.
Fatta tale premessa in fatto, giova, anzitutto, perimetrare l'ambito applicativo della disciplina della responsabilità del produttore per prodotto difettoso per individuarne la ratio assolutamente specifica e peculiare rispetto sia alla responsabilità ex art. 2043
c.c., sia, in particolare, alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c.
Viene infatti in rilievo la trama normativa delineata dagli artt. 114-127 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ancorata alla direttiva 85/374/CEE, non essendo applicabile, ratione temporis, alla presente controversia la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che ha abrogato la citata direttiva del
1985, ma “con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026”, continuando la direttiva abrogata “ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data” (art. 21 della dir. 2024/2853/UE).
La responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, così disciplinata, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presuntiva (cfr.
Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018;
Cass. n. 11317/2022).
Ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha, infatti, solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei “fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118”.
In tale contesto, assume centralità, anzitutto, la nozione di difetto recata dall'art. 117 cod. cons., la quale esprime un significato ambivalente che si traduce sia nella sicurezza del prodotto da apprezzarsi rispetto agli standard richiesti dalla normativa di settore, sia in una concezione in termini relazionali, da apprezzarsi in base alle legittime aspettative del consumatore. Tali accezioni di difettosità non si escludono reciprocamente, ma sono complementari, ragione per cui un prodotto, del quale sia stata accertata l'innocuità, in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, può, se rapportato alle legittime aspettative ingenerate nei consumatori in relazione all' suo utilizzo, non risultare comunque sicuro (cfr. Corte Giust., 11 aprile 2001, in C-477/00; Corte Data pubblicazione 28/03/2025 Giust., 28 ottobre 1992, in C-219/91). Dunque, che un prodotto sia formalmente “innocuo”, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché questo possa essere considerato non difettoso, essendo a tal fine necessario apprezzarne anche la sicurezza da un punto di vista sostanziale e relazionale, rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso o al quale il prodotto è comunque destinato.
In tale prospettiva va quindi va quindi analizzata la prima doglianza dell'appellante, relativa alla attestazione di conformità alle norme CE della protesi.
Il primo giudice ha sul punto così affermato: 'al microscopio hanno osservato che non era presente la stampigliatura del marchio CE. Del tutto infondata è quindi risultata quella difesa della convenuta secondo cui i suoi prodotti rispettavano i massimi standard di sicurezza e avevano ottenuto la marcatura CE. I ctu poiché la convenuta sosteneva che aveva ricevuto la marcatura CE hanno chiesto l'esibizione della documentazione ottenendo un documento del 27.10.2010 da cui risulta che i due elementi della protesi di causa ricevettero la marcatura CE in data 1.9.2009 e dunque non avevano la marcatura CE alla data in cui fu operato l'attore il 30.8.2008; dunque all'attore, al contrario di quanto infondatamente sostenuto in causa dalla convenuta, venne impiantata una protesi a più elementi privi di certificazione CE, non rinvenuta stampigliata nello stelo dai ctu a seguito di scrupoloso esame al microscopio, nonostante le rassicurazioni della convenuta, e solo a seguito di richiesta della documentazione specifica della certificazione CE è emerso in sede peritale che si trattò di certificazione postuma rispetto all'intervento dell'attore (vd. pag. 38 ctu). È dunque risultata infondata la difesa della convenuta secondo cui la sua protesi rispondeva ai massimi standard di sicurezza e aveva ottenuto la certificazione CE alla data che ci interessa'.
Il punto del motivo con cui ci si duole dell'erroneità di dette osservazioni è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Intanto va detto che i CCTTUU hanno affrontato la questione della verifica della marcatura CE con riferimento ai differenti componenti della protesi modulare. I consulenti dopo aver dato atto della presenza della 'dichiarazione di conformità della protesi rilasciata dall'organismo notificato BSI (0086)', hanno quindi affermato che 'da una prima analisi non si riesce ad identificare il marchio né sullo stelo, né tantomeno sul colletto (anche se una parte di quest'ultimo è nascosta all'interno della testa di ceramica)'.
I CCTTUU hanno quindi di seguito dato atto di aver contattato sia l'ente notificato BSI, sia l'azienda produttrice delle protesi, chiedendo di poter avere copia del documento di Contro certificazione CE dei due componenti modulari. Spiegavano che tramite la vevano avuto l'indirizzo dell'azienda che nel 2014 aveva acquistato 'il business della CP_6 che si occupava tra le altre cose dei componenti protesici dell'anca', così Parte_1 ottenendo il documento CE n° 533985 datato 27.05.2010 (quindi successivo all'impianto della protesi di cui è causa). I CCTTUU evidenziavano come dall'esame del detto documento emergeva che 'nonostante nella lista dei componenti certificati siano presenti anche
i due componenti oggetto d'indagine, risulta che questi siano stati aggiunti in un secondo momento (1 settembre 2009)'. Il citato documento viene riportato di seguito per come inserito in CTU, risultando una sorta di certificazione storica del prodotto:
I CCTTUU chiedevano quindi di poter esaminare quello che dalla lettura di tale certificazione storica risultava essere il 'first issue', ovvero la prima certificazione rilasciata nella data indicata del 3.06.2008 (quindi anteriore all'impianto in esame). I consulenti davano quindi atto di essere alla fine riusciti ad ottenere copia della prima versione del certificato CE n° 53985, evidenziando in proposito che 'all'interno della lista dei componenti certificati è presente il collo (codice prodotto: PHA01204), ma non lo stelo (codice prodotto: PHA3146), che è stato successivamente integrato il 1.09.2009
e dunque successivo alla data dell'impianto avvenuta nel settembre del 2008'.
Alla luce di quanto sopra risulta che dalla documentazione acquisita dai CCTTUU al momento dell'impianto della protesi all'anca di cui è controversia risultasse essere stato rilasciato certificato CE solo con riferimento ad uno dei componenti ovvero al collo (la parte in cui si è verificata la frattura) ma non anche allo stelo.
La parte appellante ha quindi segnalato di aver prodotto in primo grado (all 2) una dichiarazione datata 1.02.2007 con la quale la stessa casa costruttrice dichiarava sotto la propria responsabilità che il prodotto menzionato (col modulaire modular neck, codice
35666) era provvisto del marchio CE. Con ulteriore allegato (doc 3) è stato quindi prodotta altra dichiarazione con cui la attestava la conformità Parte_4
e la marcatura CE del prodotto ProfemurHip Sistem.
Considerato che
non è dato inferire se le suddette autocertificazioni si riferiscano o meno proprio al manufatto di cui è causa e soprattutto che le stesse non appaiono menzionate nella allegata certificazione storica, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono pervenuti i CTU, nel senso di ritenere che solo uno dei componenti della protesi (lo stelo) non avesse al momento dell'impianto la relativa certificazione, pur essendo stata comunque rilasciata per la protesi nel suo complesso certificazione di conformità dell'organismo notificato BSI.
Detto questo, la presenza di marcatura CE – che corrisponde nella sostanza alla certificazione dello stesso produttore della conformità alla vigente normativa del prodotto messo in circolazione – non è comunque tale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, da escludere la difettosità del prodotto e la sua dannosità per il suo fruitore.
La giurisprudenza ha in tal senso affermato come un prodotto, anche di carattere medico come nella fattispecie, solo perché conforme agli standard tecnici non è per ciò solo da ritenere privo di difetti e non suscettibile di provocare danni (cfr. Cass. n°
33984/2024). Nonostante il rilievo crescente attribuito alle norme tecniche emanate da organismi di normalizzazione (norme UNI e CEI in Italia), recepite o richiamate da provvedimenti legislativi, il fatto che il prodotto sia pienamente conforme agli standard tecnici – che siano espressamente prescritti dalle cosiddette normative verticali o che siano altrimenti desumibili dallo stato dell'arte – non implica che esso non sia potenzialmente dannoso (cfr. Cass. n. 12225/2021), quand'anche se ne possa presumere la sicurezza e, per converso, un prodotto difforme può risultare solo occasionalmente (ma non necessariamente) dannoso. Il prodotto conforme agli standard tecnici può infatti risultare difettoso, perché dannoso, in considerazione del fatto che gli standard tecnici individuano una soglia minima di sicurezza il cui rispetto è indispensabile per ottenere la certificazione, senza la quale non è possibile immettere in circolazione il prodotto, ma non esonera da responsabilità il produttore che non abbia fatto ricorso a misure precauzionali additive, purché fossero nella sua disponibilità (cfr.
Corte di Giustizia CE, 29/05/1997, C-26/96, secondo cui le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7 lett. e) della Direttiva n. 85/374 non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato). Il ragionamento, in verità, non è dissimile da quello che si segue da parte di questa Corte quando si deve accertare la sussistenza di un comportamento colposo;
il fatto che l'agente abbia osservato una norma cautelare esclude, di norma, la sua colpa specifica, ma tanto non esime dal verificare la sussistenza di una sua colpa generica.
Andando quindi ad esaminare l'ulteriore doglianza dell'appellante rispetto alle conclusioni dei
CCTTUU, la stessa consiste nella lamentata mancata considerazione, nel valutare le cause della rottura, della corporatura e dunque del peso del paziente. I CTU pur avendo evidenziato, in termini generali, che l'obesità rappresenta un fattore di rischio della rottura di tale tipo di protesi all'anca, non hanno riscontrato nel caso di specie alcuna carente calibratura della protesi rispetto alle caratteristiche del soggetto (alto cm 184 ed aveva un peso di kg 96), imputando la frattura essenzialmente alla eccessiva fragilità del materiale, unitamente al tipo di saldatura. Di contro parte appellante non ha fornito alcuno specifico e concreto elemento di valutazione per poter sostenere il contrario.
La ulteriore questione posta dall'appellante inerisce il confronto delle valutazioni espresse dai CCTTUU rispetto alle conoscenze tecniche esistenti all'epoca dell'impianto protesico.
Vi è in proposito da fare una ulteriore puntualizzazione ai fini dell'inquadramento della nozione di difetto secondo la disciplina consumeristica, che attiene al profilo temporale, collocandone il suo accertamento al momento dell'immissione in commercio del prodotto, come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, primo comma, lett. c) e 118, primo comma, lett. e), cod. cons., che adducono tale referente temporale trai parametri alla stregua dei quali accertare, rispettivamente, l'esistenza del difetto del prodotto o l'esclusione della responsabilità del produttore.
In tale correlazione normativa si colloca la prova liberatoria gravante sul produttore, il cui referente normativo si rinviene nel già citato art 118 cod. cons., che individua ipotesi tipiche e tassative, la cui ricorrenza, dimostrata dal danneggiato, esenta quest'ultimo da responsabilità. Tra queste ipotesi vengono in rilievo, per quanto qui interessa, quelle previste dalle lettere b) ed e) dell'art. 118 cod. cons. La prima [lett. b)] esclude la responsabilità del produttore “se difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”. Vengono, pertanto, estromessi dall'area dei difetti di cui il produttore è tenuto a rispondere quelli sopravvenuti, in linea con la nozione di difettosità che fonda la responsabilità, ai sensi dell'art. 117 cod. cons.
In base, poi, alla lett. e) la responsabilità è esclusa “se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”. E' questa l'esimente del c.d. “rischio da sviluppo”, che conforta la nozione di difettosità, fonte di responsabilità, come una difettosità originaria, sia da un punto di vista ontologico, ma anche da quello della percezione che di essa, in quel momento, ragionevolmente abbia il produttore. Il produttore beneficia in tal senso di una mitigazione dell'onere probatorio su di esso gravante, potendo sottrarsi alla responsabilità, se gli studi disponibili al momento della messa in circolazione del prodotto non consentissero di risalire alla matrice dei potenziali danni connessi all'uso dello stesso, in ragione o di una situazione di incertezza scientifica o di una totale mancanza di cognizioni per poter percepire la potenzialità dannosa del prodotto.
Nel caso di specie i CCTTUU, facendo riferimento ad ampia letteratura – che dall'esame dei richiami contenuti in calce all'elaborato risulta in parte anche precedente e/o coeva al periodo di effettuazione dell'impianto protesico - hanno evidenziato che la normale durata di una protesi all'anca va da 15 a 20 anni, rilevando come la fragilità del materiale in cui era stata realizzata la protesi, la sua soggezione a fenomeni corrosivi, unitamente alla saldatura a freddo, fossero stati la causa del 'fallimento' del tipo di protesi in oggetto, tanto che già nel 2009 la aveva proceduto a Parte_4 sostituire i colli modulari in lega Ti6Al4V con colli in materiale più resistente in Co-Cr, la cui tecnologia era già conosciuta al momento dei fatti di causa.
Tali elementi permettono di inferire che la scarsa resistenza del manufatto protesico in questione fosse evincibile già con le conoscenze tecniche sussistenti all'epoca dei fatti di cui è causa, nonché di ritenere che la rottura della protesi in esame sia intervenuta molto prima del decorso del tempo di durata media di una protesi all'anca, valutabile anche con riferimento alle conoscenze sussistenti al momento dell'impianto, in cui già esistevano tecnologie per la realizzazione del manufatto protesico in materiali e con modalità che ne garantivano maggior durata, resistenza e quindi sicurezza.
Sulla base delle suddette argomentazioni deve ritenersi provata la difettosità della protesi in questione e la non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione della responsabilità del produttore.
Quanto infine alla prova del difetto e del nesso causale rispetto al danno, essa può essere fornita mediante presunzioni, indispensabili per evitare che sul danneggiato incomba l'onere di una probatio diabolica, atteso che possono non essere disponibili riscontri probatori diversi per dimostrare la dannosità del prodotto.
A tale proposito, sulla base dei rilievi contenuti nella CTU, da considerarsi esaustiva e dunque non necessitante di rinnovo, devono ritenersi sussistenti gravi, precisi e concordanti indizi per ricollegare la rottura della protesi alla fragilità del materiale in cui era stata realizzata, suscettibile di corrosione, nonché alla effettuazione di meno resistenti saldature a freddo, dunque alla difettosità del prodotto in questione.
A proposito della reiterata richiesta di rinnovo della CTU si aggiunge come risulta dagli atti che all'esito degli esami e delle prove espletate nel corso della consulenza svolta in sede di ATP, il manufatto protesico è risultato distrutto, di talchè qualunque ulteriore CTU non potrebbe giovarsi di un nuovo esame della protesi, dovendosi ridurre ad una valutazione sulle carte che, alla luce di quanto detto, non appare di alcuna utilità.
Per quanto detto, il primo composito motivo di appello deve essere nella sua interezza respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale, con la motivazione di cui sopra, nella parte in cui ha affermato la responsabilità del produttore . Parte_4
4.Il primo motivo di appello incidentale: il quantum del danno patrimoniale subito da – Con il primo motivo di appello incidentale Controparte_1 CP_1
lamenta l'immotivata esclusione di alcune dalle spese mediche oggetto di
[...] refusione di cui ai doc 5, 6, 13 e da 23 a 33 per complessive euro 58.968,17. In particolare l'appellante lamenta che le spese del reintervento sarebbero state pari complessivamente ad euro 49628,60 e non già euro 27606,00 come affermato dal primo giudice.
Il Tribunale ha così statuito in punto di quantificazione del danno patrimoniale correlato alle spese mediche effettuate: 'Danno patrimoniale spese mediche e sanitarie documentate docc. 5 e 6 € 6.839,57; spese fisioterapista, doc. 13 € 2.500,00. spese per visite e per secondo intervento e degenza in struttura privata eseguito privatamente doc. da 24 a 33 euro 27.606,00 (doc. da 24 a 33); TOTALI SPESE SANITARIE EURO 36.845M57'
Dalla lettura del punto della sentenza oggetto di impugnazione emerge che le spese mediche di cui ai documenti 5, 6 sono state compiutamente prese in considerazione dal primo giudice, così come pure la spesa per le prestazioni riabilitative di cui al doc 13 e le spese del nuovo intervento di cui al doc da 24 a 33 (con corretta esclusione da tale voce risarcitoria del doc 23 che concerne invece la parcella del legale per il procedimento di atp).
Tuttavia, dallo specifico esame della documentazione inerente le spese del reintervento
(doc 24 – 33) risultano i seguenti costi: euro 152 per visita ortopedica, euro 152,00 per ulteriore visita specialistica, euro 602 per assistente clinico ortopedico all'intervento di nuova protesi totale, euro 6002 per compenso primo operatore reintervento, euro
2958,00 per prestazione anestesiologica nel reitervento, euro 1802 per assistenza reintervento, euro 922 per costo esami relativi al reintervento, euro 18205,44 per acconto costo degenza in clinica, euro 14.060,20 per saldo costi degenza in clinica, per un totale di euro 44.855,64. Aggiungendo a tale spesa per il reintervento, quelle di cui ai doc 5, 6, 13 si ottiene un importo complessivo di euro 54.195,21.
Considerato che nessun motivo di appello è stato proposto con riguardo alla correlazione causale di dette spese rispetto al sinistro per cui è causa, né alla relativa congruità (ivi compreso il reintervento in struttura privata), in parziale accoglimento del motivo di appello deve ritenersi che il costo complessivo delle spese mediche affrontate a seguito della rottura dell'anca è pari ad euro 54.195,21.
Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi ad oggi, e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro
59.807,89. Su detta somma sono infine dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
5.Il secondo motivo di appello incidentale: l'an del danno patrimoniale di
– Con il secondo motivo di appello incidentale si lamenta il mancato Controparte_2 riconoscimento del danno patrimoniale subito dalla come conseguenza Controparte_2 dell'assenza del suo titolare, nei quattro mesi successivi alla rottura Controparte_1 della protesi. In proposito si è rilevato l'errore commesso dal Tribunale nel non aver considerato il calo del fatturato aziendale, dando rilievo all'assenza di un corrispondente calo degli utili, nonché nel non aver tenuto conto del mancato incremento del 15%, sempre sussistente negli anni precedenti al sinistro e ripreso solo a partire dal 2018.
Il motivo è infondato.
Il CTU contabile ha rilevato che la azienda avente ad oggetto la Controparte_2 commercializzazione di nastri da pacco, nel 2017 ha subito una riduzione del fatturato pari a complessive euro 566.823,00 rispetto all'anno precedente. Il consulente dell'Ufficio ha evidenziato come a tale contrazione del fatturato non ha tuttavia corrisposto alcuna riduzione degli utili sociali, che sono stati sempre in aumento, compreso tutto il 2017 (in particolare con crescita di euro 65.654 tra il 2017 ed il 2018).
Considerato che il fatturato coincide con la somma totale delle vendite dell'azienda, mentre l'utile è il risultato economico positivo ottenuto dopo aver sottratto i costi dai ricavi, se ne deduce che, con i dati rilevati dal CTU, non è possibile inferire alcuna effettiva perdita economica della società nel periodo di assenza del suo legale rappresentante.
Da tali dati si ricava l'infondatezza del motivo di gravame anche sotto il secondo profilo, ovvero la mancata considerazione del temporaneo arresto della crescita che, dal punto di vista degli utili non risulta esserci stata.
Non è risultata infine provata alcuna spesa aggiuntiva per costo di dipendenti in sostituzione del legale rappresentante assente, visto che il CTU ha confermato come la struttura societaria sia rimasta invariata.
Del resto, nella CTU medica in atti, i CCTTUU hanno limitato a 60 giorni l'invalidità temporanea totale subita dal cui sono seguiti 90 giorni di invalidità CP_1 temporanea parziale, per una malattia protrattasi per complessivi 5 mesi, tempo di assenza del legale rappresentante che secondo l'id quod plerumque accidit non può essere ritenuto tale da incidere sul bilancio di una società di capitali risultata essere solida e strutturata.
6.Il secondo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado –
Considerata la parziale riforma della sentenza di primo grado in accoglimento di uno dei motivi di appello incidentale, il motivo di appello inerente il criterio di ripartizione e la quantificazione delle spese di lite di primo grado rimane assorbito, stante la caducazione della pronuncia accessoria sulle spese ex art. 336 c.p.c., che impone la riliquidazione in sede di gravame delle spese di lite dei due gradi, per come di seguito.
7.Le spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.- Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 co I e III c.p.c. evidenziando in tal senso il comportamento tenuto dalla parte appellante che non avrebbe mai dato esecuzione alla sentenza di primo grado, che non sarebbe stato possibile neppure mettere in esecuzione negli Stati Uniti dove si trova la sede della società.
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la condanna di Parte_4
né ex art. 96 co I c.p.c., né ex art. 96 co III c.p.c.
[...]
Quanto alla richiesta riferita all'art 96 co I c.p.c. la parte non ha provato di aver subito un danno, conseguente alla proposizione dell'appello risultato infondato, ulteriore rispetto alla refusione delle spese di lite.
Con riferimento all'art 93 co III c.p.c., la detta norma presuppone sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa o resistere in causa, non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del Contro processo. In tali termini, anche se la difesa di i è rivela infondata non può ritenersi che detta parte abbia tenuto una condotta connotata da mala fede o colpa grave, ma solo che abbia posto in essere una difesa connotata da argomentazioni risultate infondate all'esito dell'istruttoria della causa, considerata altresì la complessità della materia dal punto di vista tecnico.
Con riferimento alla disciplina delle spese di lite, si osserva in primo luogo come il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., trattandosi di domanda accessoria, non influisce, per ormai costante orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della soccombenza.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, deve tenersi conto dell'esito complessivo della lite, in cui parte convenuta e odierna appellata/appellante incidentale è CP_1 risultata, nel suo complesso, vincitrice in punto di an della responsabilità di
[...]
, mentre in punto di pretese risarcitorie sono state accolte tutte le Parte_4 domande proposte da , mentre è stata respinta l'unica domanda Controparte_1 proposta dalla A tale proposito si osserva che e Controparte_2 Controparte_1 si sono costituite con unico atto con il quale hanno congiuntamente Controparte_2 richiesto l'accertamento della responsabilità del produttore e la refusione dei danni rispettivamente subiti. Essendo unica la difesa tra le suddette parti, unica sarà la liquidazione. Del fatto che, pur a fronte del riconoscimento del tratto comune alle parti, relativo all'an della responsabilità del convenuto, la pretesa risarcitoria di una parte sia stata integralmente riconosciuta e quella dell'altra no, si tiene conto non applicando l'aumento del 30% previsto per la difesa della parte ulteriore alla prima.
Dunque parte dovrà essere condannata, in applicazione Controparte_7 del principio di soccombenza a rifondere alla parte le Parte_5 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso per entrambi i gradi nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), tenuto conto, quanto al primo grado, oltre che delle spese del giudizio di merito, di quelle del procedimento per atp ante causam e di mediazione e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata
(in particolare: per il procedimento per atp ante causam di primo grado euro 1134 per fase di studio, euro 992 per fase introduttiva, euro 1701 per fase istruttoria, per complessive euro 3827,00; per il procedimento di mediazione in primo grado complessive euro 1800; per il procedimento di merito di primo grado euro € 2552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 5670 per la fase istruttoria € 4253 per la fase decisoria, per complessive euro 14.103,00; per il procedimento di secondo grado euro 2977 per fase di studio, euro 1911 per fase introduttiva, euro 5103 per fase decisoria, per complessive euro 9991,00).
Quanto alle spese di CTU e CTP deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale proposto da Controparte_7
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riquantifica il danno patrimoniale subito da a titolo di spese mediche conseguenti al sinistro per cui è Controparte_1 causa, in complessive euro 54.195,21 e per l'effetto condanna Controparte_7
a risarcirgli a tale titolo la somma complessiva di euro 59.807,89,
[...] comprensiva di interessi compensativi sulla somma mediamente rivalutata, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4)condanna parte appellante principale a rifondere alla Controparte_7 parte appellata/appellante incidentale le spese di lite Parte_5 di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate: quanto al primo grado in euro
3827,00 per compenso professionale relativo all'atp ante causam, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
in euro 1800,00 per il procedimento di mediazione oltre oneri di legge;
in euro 14.103,00 per compenso professionale relativo alla causa di merito da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 per compenso professionale relativo alla causa di merito da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) conferma la regolamentazione delle spese di CTU e ctp come indicato nella sentenza impugnata;
6)respinge la domanda proposta dalle parti appellate ex art. 96 c.p.c. 7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 11/11/2022 al n. 2031/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv FEDERICO FANTACCI e rappresentata e difesa dall'avv. CUGGIANI ALESSANDRO e dall'avv. MINISCI FRANCESCO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ) per sé e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. e P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliati presso lo studio dell'Avv. LEONI ALESSANDRO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. PAVAN AGOSTINO come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI- avverso la sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
19/05/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025, pronunciata all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 6.03.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “ribadisce le conclusioni già precisate per la detta udienza, con espresso richiamo di quelle formulate nel proprio atto d'impugnazione e da intendersi qui integralmente trascritte (ndr: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza n. 1870/2022 emessa dal Tribunale civile di Firenze: in via istruttoria, disporre il rinnovo della CTU al fine di accertare l'inesistenza di difetti di produzione della protesi de qua, conoscibili sulla base della normativa vigente all'epoca della produzione, nonché la sua conformità allo stato della scienza e della tecnica corrente al momento della commercializzazione;
nel merito, in ogni caso, respingere la domanda risarcitoria proposta dal sig. perché destituita di qualsiasi CP_1 fondamento in fatto e in diritto, nonché totalmente sfornita di prova, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio;
in subordine, per l'ipotesi di conferma della decisione impugnata, condannare la società alla rifusione in favore della Controparte_2 concludente delle spese del primo grado, non liquidate dal Tribunale, e ridurre l'importo delle spese liquidate in favore dell'attore in conformità al criterio del decisum), insistendo per il loro accoglimento previa, in via istruttoria, rinnovazione della CTU per le finalità di cui alle richieste già svolte dall'odierna appellante in sede di ATP (“disporre
CTU bio-ingegneristica finalizzata all'accertamento: (i) della conformità della protesi per cui è causa alle regole tecniche di progettazione e fabbricazione, nonché alla normativa nazionale e comunitaria, vigenti all'epoca della sua immissione in commercio;
(ii) della conoscibilità” e prevedibilità del difetto al momento della sua commercializzazione”, Contro come da memoria di costituzione depositata da nel procedimento n. R.G.
1920/2018), per come ribadite nel giudizio di merito di primo grado (con espressa richiesta di accertarsi dal CTU “l'inesistenza di difetti di produzione della protesi conoscibili sulla base della normativa vigente all'epoca della produzione, nonché la conformità della stessa allo stato della scienza e della tecnica corrente al momento della sua commercializzazione”: cfr. conclusioni rese in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 7/1/2020). Con rigetto dell'appello incidentale spiegato ex adverso, in quanto totalmente infondato e carente di prova, e vittoria di spese, anche del primo grado”;
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; Parte_1
Dichiarare comunque l'appello infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado: c.1) condannare in persona del Legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore del Sig. dell'ulteriore importo di € Controparte_1
58.968,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o quella diversa maggiore o minor somma ritenuta provata e di Giustizia;
c.2) condannare
in persona del Legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della complessiva somma di € Parte_2
585.000,00 o la diversa maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo saldo. c.3) Con esplicita richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 I° e III° comma C.P.C. secondo la misura ritenuta congrua in via equitativa dall'Ill.ma Corte Giudicante IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari di lite, oltre al contributo forfettario ed al 15% di spese generali, oltre accessori di Legge tutti interamente rifusi, ed ogni e qualsivoglia somma il Sig. Controparte_1
e la di lui società sono stati onerati a pagare in conseguenza del sinistro occorso”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (per l'innanzi Parte_1 Contro anche conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze e la Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza n. 1870/22 con la quale il Controparte_2
Tribunale di Firenze aveva accertato la sua responsabilità quale produttore della protesi all'anca impiantata a nel 2008 e risultata difettosa. In proposito il Controparte_1 primo giudice evidenziava come, sulla base della CTU, era emerso che il manufatto protesico, al momento della sua applicazione sul paziente, era privo della marcatura CE
e si presentava realizzato con materiali fragili e con saldature 'a freddo', essendo come tale soggetto a corrosione che l'aveva infatti portato alla improvvisa rottura anzitempo nel 2016, a solo otto anni di distanza dall'operazione di impianto (stante la durata media Contro delle protesi tra i 15 ed i 20 anni). Il Tribunale aveva quindi condannato a risarcire al il relativo danno iatrogeno pari a complessive euro 84.067,57 da CP_1 maggiorare degli interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e annualmente rivalutata all'attualità, oltre al danno patrimoniale pari ad euro 36.845,57 per spese mediche e costi del reintervento chirurgico. Il primo giudice aveva invece respinto la richiesta di risarcimento del danno da perdita economica lamentato dalla società di cui il era al momento del fatto legale rappresentante, rilevando CP_1 come la disposta CTU contabile avesse accertato che la riduzione del fatturato della società non si era accompagnata ad alcuna diminuzione di utili, per cui nessun danno patrimoniale poteva ritenersi avesse subito la società; sempre sulla base della CTU Contro erano stati esclusi costi aggiuntivi della società per ulteriori dipendenti. La era stata infine condannata a rifondere agli attori le spese di lite, compreso il procedimento di ATP ante causam, la fase di mediazione, nonché le spese di CTU medica e CTP. Era invece stata posta a carico di + 1 la spesa della CTU contabile, su cui i CP_1 convenuti erano risultati soccombenti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: Contro 1)erroneo accertamento della responsabilità di ulla base di una CTU non corretta;
in particolare mancata considerazione che la protesi utilizzata per l'intervento di cui è causa era munita di certificazione CE e come tale era stata sottoposta a tutti i controlli previsti, per cui rispondeva a ogni criterio di sicurezza esigibile;
mancata adeguata considerazione delle cause di esclusione della responsabilità del produttore con riferimento alle conoscenze scientifiche, tecniche ed alle prove di resistenza esistenti al momento della messa in circolazione del manufatto protesico;
mancata adeguata considerazione dell'incidenza, nella avvenuta rottura, della condizione di sovrappeso, in cui si trovava il paziente e della tipologia del manufatto c.d. a collo lungo, circostanze che avevano determinato la sollecitazione della protesi oltre alle specifiche tipiche del prodotto;
motivazione basata su ambigue risultanze della CTU tale da configurare una sorta di motivazione apparente;
richiesta di rinnovazione della CTU su cui si era fondata la decisione;
2)erronea regolamentazione delle spese di lite nei confronti della che Controparte_2 era risultata totalmente soccombente con riguardo alla sua domanda risarcitoria ed a cui carico erano state poste solo le spese della CTU contabile e non anche quelle di lite;
sproporzione delle spese di lite liquidate in favore dell'attore tenuto conto dell'importo effettivamente liquidato a titolo di risarcimento danni e non già del c.d. disputatum; erronea, arbitraria quantificazione anche delle spese di mediazione e di atp liquidate in favore dell'attore.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano e che Controparte_1 Controparte_2 eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c.; nel merito contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, nei cui confronti proponevano a loro volta appello incidentale per i seguenti motivi:
1)omesso conteggio di parte delle spese mediche sostenute da come Controparte_1 conseguenza della rottura della protesi difettosa ed in particolare euro 6839,57 come da doc 5 e 6 ed euro 2500 come da doc 13, oltre alle spese per il reintervento pari ad euro 49628,60 come da doc da 23 a 33, dovendo quindi le spese mediche oggetto di rimborso ammontare a complessive euro 58.968,17;
2)erronea esclusione del danno patrimoniale subito dalla dovendo darsi Controparte_2 rilievo al calo di fatturato evidenziato dal CTU ed al mancato incremento del fatturato, ripreso solo con il rientro in azienda del suo titolare.
Gli appellati incidentali chiedevano quindi che la Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. in considerazione del relativo comportamento processuale.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie, l'appellante ha sì omesso di proporre i motivi di appello per punti chiaramente separati ed ha sostanzialmente riproposto le tesi già avanzate in primo grado, ma per lo ha fatto per lo più raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata e, dunque, ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che in data 8.07.2008 , a causa di una Controparte_1 coxartrosi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto di una protesi totale dell'anca destra presso la casa di cura privata Villa Donatello in Firenze. Del pari pacifico tra le parti è che il manufatto protesico utilizzato nell'intervento era del tipo procotil L
-profemur E CC delta testa 36 C/C prodotto dalla Controparte_4
da giudicato è anche il fatto che la sera del 20.08.2016, mentre il
[...] CP_1 stava passeggiando, improvvisamente la gamba a cui era stata applicata la protesi all'anca cedeva e lo stesso cadeva rovinosamente a terra;
non è quindi controverso che, trasportato immediatamente all'ospedale, veniva diagnosticata all'attore la rottura della protesi, con necessità di essere sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico per l'apposizione di un nuovo impianto.
La controversia si incentra dunque in primo luogo sulla difettosità o meno del manufatto protesico e sulla conseguente sussistenza o meno della responsabilità della ditta produttrice. Dal punto di vista del quantum sono oggetto di contestazione gli aspetti patrimoniali del danno, con riguardo sia all'omessa refusione di alcune spese mediche, sia al rigetto del danno subito dalla società di cui era Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante al momento del sinistro.
3.Il primo motivo di appello principale: la responsabilità del produttore e le risultanze della CTU – Il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU eseguita direttamente sul manufatto protesico espiantato, ha affermato che la protesi di cui è Co causa non risultava avere la stampigliatura del marchio e presentava 'aspetti di corrosione, nonché una sorta di caverna vuota verosimilmente dovuta proprio a corrosione'. Il primo giudice affermava quindi la sussistenza della prova di un collegamento eziologico tra il difetto del prodotto ed il danno subito dall'attore, osservando che 'I CTU in sede di ATP hanno messo in evidenza in più punti della loro relazione alla quale si rimanda, che i materiali erano fragili rispetto ad altri pur presenti in commercio e la tecnica della saldatura a freddo della protesi modulare dava luogo a fenomeni di corrosione;
hanno poi verificato la presenza di tutti quei fattori che riducono sensibilmente la resistenza a fatica e quindi anche la frattura del collo in impianti protesici modulari e cioè: il materiale Ti6Al4V, la lunghezza collo modulare, la saldatura
a freddo e la corrosione, identificando in quest'ultima la causa principale del fallimento della protesi in oggetto'. Rimandando quindi alla motivazione dell'elaborato tecnico, il
Tribunale inquadrava il difetto strutturale della protesi aggiungendo che 'i ctu hanno anche osservato che la protesi presenta una struttura molto fine, e che la rottura appare
“da fatica e non istantanea”, dovuta proprio alla tecnica impiegata dal produttore della
“saldatura a freddo” della porzione modulare del collo protesico all'interno della sede dello stelo che riduce la resistenza a fatica di oltre il 60%' ed escludendo invece l'incidenza, rispetto alla rottura, delle condizioni fisiche del Piovaccari nei seguenti termini: 'sebbene l'indice di massa corporea risultasse lievemente superiore alla norma,
i ctu hanno escluso che avesse potuto incidere sulla durata della protesi, e difatti proprio la massa corporea venne tenuta nel debito conto dagli ortopedici che impiantarono la prima protesi, i quali, a detta dei ctu, avevano rispettato correttamente protocolli e linee guida, svolgendo un lavoro inappuntabile, perito e diligente'.
La parte appellante ha censurato la decisione con riferimento all'affermazione della responsabilità del produttore articolando una serie di critiche ai dati tecnici mutuati in sentenza dalla CTU e, specificamente: a) non corrispondenza al vero dell'assenza di certificazione CE della protesi, stante la produzione come doc 2 e 3 delle certificazioni di conformità rilasciate l'1.02.2007 e 1.04.2008, oltre a quella considerata dai CTU che farebbe risalire la certificazione almeno al 3.06.2008, data comunque antecedente all'intervento; b)mancata considerazione che la certificazione di conformità CE costituiva prova presuntiva del rispetto da parte del produttore delle norme comunitarie di sicurezza;
c) mancata considerazione che all'epoca della progettazione della protesi in questione la durata di otto anni era conforme agli standard tecnici, per cui la rottura della protesi non poteva essere ascritta ad un difetto di fabbricazione, visto che le conoscenze tecniche del momento non permettevano di ritenerlo tale;
d) mancata considerazione che sulla base delle conoscenze dell'epoca la lega di titanio di cui era costituita la protesi era il materiale più comune con cui erano realizzate le protesi e non era ritenuto pericoloso;
e) mancata corretta valutazione dell'incidenza del sovrappeso corporeo del paziente;
f) mancata considerazione, nel ritenere la difettosità del prodotto, della sicurezza tecnologica esigibile sulla base delle conoscenze tecnologiche dell'epoca della messa in circolazione.
La parte appellante ha infine rilevato come “La sintesi che dalle ambigue risultanze della
CTU ha ricavato il primo Giudice (“sebbene l'indice di massa corporea risultasse lievemente superiore alla norma, i ctu hanno escluso che avesse potuto incidere sulla durata della protesi”: ivi, pag. 6) ci sembra di conseguenza configurare una forma di motivazione soltanto apparente, dal momento che essa rifugge da qualsiasi puntuale spiegazione in merito alla ritenuta “esclusione” del dedotto rapporto causa-effetto
(spiegazione tanto più necessaria, a nostro avviso, in quanto si trattava di una questione espressamente dibattuta tra i periti) e la sostituisce con un generico rinvio alla stessa
CTU “a formar parte integrante della presente motivazione…”.
3.1. La motivazione apparente - Partendo da tale ultima critica, si osserva che come stabilito autorevolmente da Cassazione a SS.UU., sentenza n. 22232 /2016 'La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977/2019).
Nel caso di specie deve ritenersi che la sentenza impugnata si collochi al di fuori del vizio di motivazione apparente considerato che, al contrario, richiamando per gli aspetti tecnici i vari passaggi dell'elaborato peritale, il provvedimento dà chiaramente conto del percorso logico giuridico seguito per sostenere la decisione resa.
A tale proposito si osserva come rappresenti ormai ius receptum (si veda in particolare
Cass. civ. sez. II, 31/08/2018, n.21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644;
Cass. Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'Ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
Orbene, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi. Ha invero recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti delle espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento della difettosità di un prodotto.
In tal senso deve dunque ritenersi che la motivazione adottata dal primo giudice, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
3.2. L'analisi delle doglianze sulla CTU - Ciò posto, dovendo questa Corte comunque tenere conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, va quindi verificato, nel merito, se la CTU cui il primo giudice si è richiamato, offra elementi di coerenza logica ricostruttiva tali da sostenere una valutazione di adeguatezza della motivazione che su di essa si poggia (cfr. in questo senso Cass. n°
8460/2020) e se questa consenta di ritenere superate le critiche mosse dalla parte.
Seguendo in tal senso l'esame delle censure fatte dalla parte appellante, si osserva quanto segue.
Risulta in primo luogo che i CCTTUU hanno puntualmente descritto il reperto protesico esaminato, dando atto che lo stesso risultava composto da una testa in ceramica di diametro di 36 mm a cui era agganciato un colletto lungo di materiale che Parte_3 presentava una frattura a livello della giuntura con lo stelo, il quale ultimo, sempre in materiale , si presentava invece integro. Era inoltre annotata la mancanza Parte_3 dell'acetabolo, convenendosi sul fatto che lo stesso era presumibilmente stato recuperato nell'intervento di revisione.
I consulenti dell'Ufficio spiegavano quindi che la protesi in esame era del tipo c.d. modulare che, contrariamente alla protesi d'anca con stelo 'monoblocco', prevedeva la ricostruzione dell'articolazione tramite utilizzo di due moduli separati, ovvero: lo stelo ed il collo. In particolare, l'impianto protesico Profemur E di cui è causa, rilasciato dalla nel 2007, è stato descritto come un sistema non Parte_1 cementato che prevedeva l'utilizzo di uno stelo di lega di con una finitura Parte_3 superficiale sabbiata ed un rivestimento aggiuntivo di idrossiapatite.
Andando ad analizzare a livello strutturale il componente in cui si era verificata la frattura (collo lungo modulare, a livello della giuntura con lo stelo), i CCTTUU hanno rilevato come ci fossero vari punti in cui la frattura era cominciata, situati in diversi piani
'di fatica'; hanno quindi individuato diverse linee di fatica che mostravano come la frattura si fosse propagata nel tempo, compatibilmente con i carichi in gioco: due punti nella zona antero superiore sono stati indicati come relativi ai carichi assiali, mentre due punti nella zona antero inferiore sono stati ritenuti dovuti ai carichi torsionali cui la protesi con collo modulare è sottoposta. I consulenti hanno quindi affermato trattarsi di una rottura non istantanea, ma 'da fatica'. Dall'analisi della superficie del collo sono risultate 'crevice corrosion' e 'fretting corrosion' (ovvero corrosione della protesi sia interstiziale, sia da sfregamento), oltre alla presenza di una cavità formatasi nel materiale (che i CCTTUU non sono riusciti ad accertare con certezza se integrasse un vizio originario di costruzione, piuttosto che un effetto della corrosione del tipo 'pitting corrosion'). L'analisi microscopica ha permesso ai CCTTUU di verificare come la lega metallica di cui era stato costituito il collo protesico fratturato si presentava con una struttura molto fine. La saldatura tra i vari componenti è risultata essere effettuata 'a freddo', ovvero senza processo di fusione/riscaldamento nell'interfaccia tra il collo e lo stelo della protesi.
I consulenti hanno quindi rilevato come nel manufatto protesico in oggetto fossero presenti tutti quei fattori che 'come sostenuto dalle numerose pubblicazioni scientifiche, riducono sensibilmente la resistenza a fatica e quindi anche a frattura del collo in impianti protesici modulari: materiale Ti6Al4V (rispetto a Co-Cr per esempio); lunghezza collo modulare (rispetto a quello corto), saldatura a freddo (di cui il Ti6Al4V
è particolarmente suscettibile); corrosione'. La saldatura a freddo è stata infatti ritenuta, sulla base di diversi casi citati in letteratura, motivo di riduzione della resistenza del punto di giuntura collo – stelo;
tale caratteristica, unitamente alla maggior lunghezza del collo (che di per sé aumenta la possibilità che il carico venga distribuito in maniera non uniforme rispetto all'interfaccia)
e soprattutto in combinazione al fenomeno di corrosione cui è risultata soggetta la lega utilizzata nella fattispecie, è stata ritenuta causa della frattura verificatasi. I CCTTUU hanno quindi concluso affermando che 'il materiale utilizzato, insieme alla sua microstruttura, si sono rivelati fragili e soggetti a fenomeni (saldatura a freddo, corrosione) che ne hanno ridotto sensibilmente le caratteristiche meccaniche'.
Fatta tale premessa in fatto, giova, anzitutto, perimetrare l'ambito applicativo della disciplina della responsabilità del produttore per prodotto difettoso per individuarne la ratio assolutamente specifica e peculiare rispetto sia alla responsabilità ex art. 2043
c.c., sia, in particolare, alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, di cui all'art. 2050 c.c.
Viene infatti in rilievo la trama normativa delineata dagli artt. 114-127 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ancorata alla direttiva 85/374/CEE, non essendo applicabile, ratione temporis, alla presente controversia la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che ha abrogato la citata direttiva del
1985, ma “con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026”, continuando la direttiva abrogata “ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data” (art. 21 della dir. 2024/2853/UE).
La responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, così disciplinata, pur sganciata dall'accertamento dell'elemento soggettivo, non assume la configurazione giuridica di una responsabilità oggettiva, bensì ha natura presuntiva (cfr.
Cass n. 13458/2013; Cass. n. 15851/2015; Cass. n. 3258/2016; Cass. n. 29828/2018;
Cass. n. 11317/2022).
Ai sensi dell'art. 120 cod. cons., il danneggiato ha, infatti, solo l'onere di dimostrare il danno patito, il difetto del prodotto e il nesso causale che correla il primo al secondo, mentre grava sul produttore la prova dei “fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118”.
In tale contesto, assume centralità, anzitutto, la nozione di difetto recata dall'art. 117 cod. cons., la quale esprime un significato ambivalente che si traduce sia nella sicurezza del prodotto da apprezzarsi rispetto agli standard richiesti dalla normativa di settore, sia in una concezione in termini relazionali, da apprezzarsi in base alle legittime aspettative del consumatore. Tali accezioni di difettosità non si escludono reciprocamente, ma sono complementari, ragione per cui un prodotto, del quale sia stata accertata l'innocuità, in ragione della sua conformità agli standard richiesti per la sua immissione in commercio dalla normativa di settore, può, se rapportato alle legittime aspettative ingenerate nei consumatori in relazione all' suo utilizzo, non risultare comunque sicuro (cfr. Corte Giust., 11 aprile 2001, in C-477/00; Corte Data pubblicazione 28/03/2025 Giust., 28 ottobre 1992, in C-219/91). Dunque, che un prodotto sia formalmente “innocuo”, è condizione necessaria ma non sufficiente affinché questo possa essere considerato non difettoso, essendo a tal fine necessario apprezzarne anche la sicurezza da un punto di vista sostanziale e relazionale, rispetto all'uso che si può ragionevolmente prevedere dello stesso o al quale il prodotto è comunque destinato.
In tale prospettiva va quindi va quindi analizzata la prima doglianza dell'appellante, relativa alla attestazione di conformità alle norme CE della protesi.
Il primo giudice ha sul punto così affermato: 'al microscopio hanno osservato che non era presente la stampigliatura del marchio CE. Del tutto infondata è quindi risultata quella difesa della convenuta secondo cui i suoi prodotti rispettavano i massimi standard di sicurezza e avevano ottenuto la marcatura CE. I ctu poiché la convenuta sosteneva che aveva ricevuto la marcatura CE hanno chiesto l'esibizione della documentazione ottenendo un documento del 27.10.2010 da cui risulta che i due elementi della protesi di causa ricevettero la marcatura CE in data 1.9.2009 e dunque non avevano la marcatura CE alla data in cui fu operato l'attore il 30.8.2008; dunque all'attore, al contrario di quanto infondatamente sostenuto in causa dalla convenuta, venne impiantata una protesi a più elementi privi di certificazione CE, non rinvenuta stampigliata nello stelo dai ctu a seguito di scrupoloso esame al microscopio, nonostante le rassicurazioni della convenuta, e solo a seguito di richiesta della documentazione specifica della certificazione CE è emerso in sede peritale che si trattò di certificazione postuma rispetto all'intervento dell'attore (vd. pag. 38 ctu). È dunque risultata infondata la difesa della convenuta secondo cui la sua protesi rispondeva ai massimi standard di sicurezza e aveva ottenuto la certificazione CE alla data che ci interessa'.
Il punto del motivo con cui ci si duole dell'erroneità di dette osservazioni è solo parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Intanto va detto che i CCTTUU hanno affrontato la questione della verifica della marcatura CE con riferimento ai differenti componenti della protesi modulare. I consulenti dopo aver dato atto della presenza della 'dichiarazione di conformità della protesi rilasciata dall'organismo notificato BSI (0086)', hanno quindi affermato che 'da una prima analisi non si riesce ad identificare il marchio né sullo stelo, né tantomeno sul colletto (anche se una parte di quest'ultimo è nascosta all'interno della testa di ceramica)'.
I CCTTUU hanno quindi di seguito dato atto di aver contattato sia l'ente notificato BSI, sia l'azienda produttrice delle protesi, chiedendo di poter avere copia del documento di Contro certificazione CE dei due componenti modulari. Spiegavano che tramite la vevano avuto l'indirizzo dell'azienda che nel 2014 aveva acquistato 'il business della CP_6 che si occupava tra le altre cose dei componenti protesici dell'anca', così Parte_1 ottenendo il documento CE n° 533985 datato 27.05.2010 (quindi successivo all'impianto della protesi di cui è causa). I CCTTUU evidenziavano come dall'esame del detto documento emergeva che 'nonostante nella lista dei componenti certificati siano presenti anche
i due componenti oggetto d'indagine, risulta che questi siano stati aggiunti in un secondo momento (1 settembre 2009)'. Il citato documento viene riportato di seguito per come inserito in CTU, risultando una sorta di certificazione storica del prodotto:
I CCTTUU chiedevano quindi di poter esaminare quello che dalla lettura di tale certificazione storica risultava essere il 'first issue', ovvero la prima certificazione rilasciata nella data indicata del 3.06.2008 (quindi anteriore all'impianto in esame). I consulenti davano quindi atto di essere alla fine riusciti ad ottenere copia della prima versione del certificato CE n° 53985, evidenziando in proposito che 'all'interno della lista dei componenti certificati è presente il collo (codice prodotto: PHA01204), ma non lo stelo (codice prodotto: PHA3146), che è stato successivamente integrato il 1.09.2009
e dunque successivo alla data dell'impianto avvenuta nel settembre del 2008'.
Alla luce di quanto sopra risulta che dalla documentazione acquisita dai CCTTUU al momento dell'impianto della protesi all'anca di cui è controversia risultasse essere stato rilasciato certificato CE solo con riferimento ad uno dei componenti ovvero al collo (la parte in cui si è verificata la frattura) ma non anche allo stelo.
La parte appellante ha quindi segnalato di aver prodotto in primo grado (all 2) una dichiarazione datata 1.02.2007 con la quale la stessa casa costruttrice dichiarava sotto la propria responsabilità che il prodotto menzionato (col modulaire modular neck, codice
35666) era provvisto del marchio CE. Con ulteriore allegato (doc 3) è stato quindi prodotta altra dichiarazione con cui la attestava la conformità Parte_4
e la marcatura CE del prodotto ProfemurHip Sistem.
Considerato che
non è dato inferire se le suddette autocertificazioni si riferiscano o meno proprio al manufatto di cui è causa e soprattutto che le stesse non appaiono menzionate nella allegata certificazione storica, si ritiene di condividere le conclusioni cui sono pervenuti i CTU, nel senso di ritenere che solo uno dei componenti della protesi (lo stelo) non avesse al momento dell'impianto la relativa certificazione, pur essendo stata comunque rilasciata per la protesi nel suo complesso certificazione di conformità dell'organismo notificato BSI.
Detto questo, la presenza di marcatura CE – che corrisponde nella sostanza alla certificazione dello stesso produttore della conformità alla vigente normativa del prodotto messo in circolazione – non è comunque tale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, da escludere la difettosità del prodotto e la sua dannosità per il suo fruitore.
La giurisprudenza ha in tal senso affermato come un prodotto, anche di carattere medico come nella fattispecie, solo perché conforme agli standard tecnici non è per ciò solo da ritenere privo di difetti e non suscettibile di provocare danni (cfr. Cass. n°
33984/2024). Nonostante il rilievo crescente attribuito alle norme tecniche emanate da organismi di normalizzazione (norme UNI e CEI in Italia), recepite o richiamate da provvedimenti legislativi, il fatto che il prodotto sia pienamente conforme agli standard tecnici – che siano espressamente prescritti dalle cosiddette normative verticali o che siano altrimenti desumibili dallo stato dell'arte – non implica che esso non sia potenzialmente dannoso (cfr. Cass. n. 12225/2021), quand'anche se ne possa presumere la sicurezza e, per converso, un prodotto difforme può risultare solo occasionalmente (ma non necessariamente) dannoso. Il prodotto conforme agli standard tecnici può infatti risultare difettoso, perché dannoso, in considerazione del fatto che gli standard tecnici individuano una soglia minima di sicurezza il cui rispetto è indispensabile per ottenere la certificazione, senza la quale non è possibile immettere in circolazione il prodotto, ma non esonera da responsabilità il produttore che non abbia fatto ricorso a misure precauzionali additive, purché fossero nella sua disponibilità (cfr.
Corte di Giustizia CE, 29/05/1997, C-26/96, secondo cui le conoscenze scientifiche e tecniche di cui all'art. 7 lett. e) della Direttiva n. 85/374 non riguardano soltanto la prassi e gli standard di sicurezza in uso nel settore industriale nel quale opera il produttore, ma comprendono, senza alcuna restrizione, lo stato dell'arte inteso nel suo livello più avanzato, purché concretamente accessibile al momento della messa in circolazione del prodotto considerato). Il ragionamento, in verità, non è dissimile da quello che si segue da parte di questa Corte quando si deve accertare la sussistenza di un comportamento colposo;
il fatto che l'agente abbia osservato una norma cautelare esclude, di norma, la sua colpa specifica, ma tanto non esime dal verificare la sussistenza di una sua colpa generica.
Andando quindi ad esaminare l'ulteriore doglianza dell'appellante rispetto alle conclusioni dei
CCTTUU, la stessa consiste nella lamentata mancata considerazione, nel valutare le cause della rottura, della corporatura e dunque del peso del paziente. I CTU pur avendo evidenziato, in termini generali, che l'obesità rappresenta un fattore di rischio della rottura di tale tipo di protesi all'anca, non hanno riscontrato nel caso di specie alcuna carente calibratura della protesi rispetto alle caratteristiche del soggetto (alto cm 184 ed aveva un peso di kg 96), imputando la frattura essenzialmente alla eccessiva fragilità del materiale, unitamente al tipo di saldatura. Di contro parte appellante non ha fornito alcuno specifico e concreto elemento di valutazione per poter sostenere il contrario.
La ulteriore questione posta dall'appellante inerisce il confronto delle valutazioni espresse dai CCTTUU rispetto alle conoscenze tecniche esistenti all'epoca dell'impianto protesico.
Vi è in proposito da fare una ulteriore puntualizzazione ai fini dell'inquadramento della nozione di difetto secondo la disciplina consumeristica, che attiene al profilo temporale, collocandone il suo accertamento al momento dell'immissione in commercio del prodotto, come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, primo comma, lett. c) e 118, primo comma, lett. e), cod. cons., che adducono tale referente temporale trai parametri alla stregua dei quali accertare, rispettivamente, l'esistenza del difetto del prodotto o l'esclusione della responsabilità del produttore.
In tale correlazione normativa si colloca la prova liberatoria gravante sul produttore, il cui referente normativo si rinviene nel già citato art 118 cod. cons., che individua ipotesi tipiche e tassative, la cui ricorrenza, dimostrata dal danneggiato, esenta quest'ultimo da responsabilità. Tra queste ipotesi vengono in rilievo, per quanto qui interessa, quelle previste dalle lettere b) ed e) dell'art. 118 cod. cons. La prima [lett. b)] esclude la responsabilità del produttore “se difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”. Vengono, pertanto, estromessi dall'area dei difetti di cui il produttore è tenuto a rispondere quelli sopravvenuti, in linea con la nozione di difettosità che fonda la responsabilità, ai sensi dell'art. 117 cod. cons.
In base, poi, alla lett. e) la responsabilità è esclusa “se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”. E' questa l'esimente del c.d. “rischio da sviluppo”, che conforta la nozione di difettosità, fonte di responsabilità, come una difettosità originaria, sia da un punto di vista ontologico, ma anche da quello della percezione che di essa, in quel momento, ragionevolmente abbia il produttore. Il produttore beneficia in tal senso di una mitigazione dell'onere probatorio su di esso gravante, potendo sottrarsi alla responsabilità, se gli studi disponibili al momento della messa in circolazione del prodotto non consentissero di risalire alla matrice dei potenziali danni connessi all'uso dello stesso, in ragione o di una situazione di incertezza scientifica o di una totale mancanza di cognizioni per poter percepire la potenzialità dannosa del prodotto.
Nel caso di specie i CCTTUU, facendo riferimento ad ampia letteratura – che dall'esame dei richiami contenuti in calce all'elaborato risulta in parte anche precedente e/o coeva al periodo di effettuazione dell'impianto protesico - hanno evidenziato che la normale durata di una protesi all'anca va da 15 a 20 anni, rilevando come la fragilità del materiale in cui era stata realizzata la protesi, la sua soggezione a fenomeni corrosivi, unitamente alla saldatura a freddo, fossero stati la causa del 'fallimento' del tipo di protesi in oggetto, tanto che già nel 2009 la aveva proceduto a Parte_4 sostituire i colli modulari in lega Ti6Al4V con colli in materiale più resistente in Co-Cr, la cui tecnologia era già conosciuta al momento dei fatti di causa.
Tali elementi permettono di inferire che la scarsa resistenza del manufatto protesico in questione fosse evincibile già con le conoscenze tecniche sussistenti all'epoca dei fatti di cui è causa, nonché di ritenere che la rottura della protesi in esame sia intervenuta molto prima del decorso del tempo di durata media di una protesi all'anca, valutabile anche con riferimento alle conoscenze sussistenti al momento dell'impianto, in cui già esistevano tecnologie per la realizzazione del manufatto protesico in materiali e con modalità che ne garantivano maggior durata, resistenza e quindi sicurezza.
Sulla base delle suddette argomentazioni deve ritenersi provata la difettosità della protesi in questione e la non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione della responsabilità del produttore.
Quanto infine alla prova del difetto e del nesso causale rispetto al danno, essa può essere fornita mediante presunzioni, indispensabili per evitare che sul danneggiato incomba l'onere di una probatio diabolica, atteso che possono non essere disponibili riscontri probatori diversi per dimostrare la dannosità del prodotto.
A tale proposito, sulla base dei rilievi contenuti nella CTU, da considerarsi esaustiva e dunque non necessitante di rinnovo, devono ritenersi sussistenti gravi, precisi e concordanti indizi per ricollegare la rottura della protesi alla fragilità del materiale in cui era stata realizzata, suscettibile di corrosione, nonché alla effettuazione di meno resistenti saldature a freddo, dunque alla difettosità del prodotto in questione.
A proposito della reiterata richiesta di rinnovo della CTU si aggiunge come risulta dagli atti che all'esito degli esami e delle prove espletate nel corso della consulenza svolta in sede di ATP, il manufatto protesico è risultato distrutto, di talchè qualunque ulteriore CTU non potrebbe giovarsi di un nuovo esame della protesi, dovendosi ridurre ad una valutazione sulle carte che, alla luce di quanto detto, non appare di alcuna utilità.
Per quanto detto, il primo composito motivo di appello deve essere nella sua interezza respinto, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale, con la motivazione di cui sopra, nella parte in cui ha affermato la responsabilità del produttore . Parte_4
4.Il primo motivo di appello incidentale: il quantum del danno patrimoniale subito da – Con il primo motivo di appello incidentale Controparte_1 CP_1
lamenta l'immotivata esclusione di alcune dalle spese mediche oggetto di
[...] refusione di cui ai doc 5, 6, 13 e da 23 a 33 per complessive euro 58.968,17. In particolare l'appellante lamenta che le spese del reintervento sarebbero state pari complessivamente ad euro 49628,60 e non già euro 27606,00 come affermato dal primo giudice.
Il Tribunale ha così statuito in punto di quantificazione del danno patrimoniale correlato alle spese mediche effettuate: 'Danno patrimoniale spese mediche e sanitarie documentate docc. 5 e 6 € 6.839,57; spese fisioterapista, doc. 13 € 2.500,00. spese per visite e per secondo intervento e degenza in struttura privata eseguito privatamente doc. da 24 a 33 euro 27.606,00 (doc. da 24 a 33); TOTALI SPESE SANITARIE EURO 36.845M57'
Dalla lettura del punto della sentenza oggetto di impugnazione emerge che le spese mediche di cui ai documenti 5, 6 sono state compiutamente prese in considerazione dal primo giudice, così come pure la spesa per le prestazioni riabilitative di cui al doc 13 e le spese del nuovo intervento di cui al doc da 24 a 33 (con corretta esclusione da tale voce risarcitoria del doc 23 che concerne invece la parcella del legale per il procedimento di atp).
Tuttavia, dallo specifico esame della documentazione inerente le spese del reintervento
(doc 24 – 33) risultano i seguenti costi: euro 152 per visita ortopedica, euro 152,00 per ulteriore visita specialistica, euro 602 per assistente clinico ortopedico all'intervento di nuova protesi totale, euro 6002 per compenso primo operatore reintervento, euro
2958,00 per prestazione anestesiologica nel reitervento, euro 1802 per assistenza reintervento, euro 922 per costo esami relativi al reintervento, euro 18205,44 per acconto costo degenza in clinica, euro 14.060,20 per saldo costi degenza in clinica, per un totale di euro 44.855,64. Aggiungendo a tale spesa per il reintervento, quelle di cui ai doc 5, 6, 13 si ottiene un importo complessivo di euro 54.195,21.
Considerato che nessun motivo di appello è stato proposto con riguardo alla correlazione causale di dette spese rispetto al sinistro per cui è causa, né alla relativa congruità (ivi compreso il reintervento in struttura privata), in parziale accoglimento del motivo di appello deve ritenersi che il costo complessivo delle spese mediche affrontate a seguito della rottura dell'anca è pari ad euro 54.195,21.
Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi ad oggi, e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro
59.807,89. Su detta somma sono infine dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
5.Il secondo motivo di appello incidentale: l'an del danno patrimoniale di
– Con il secondo motivo di appello incidentale si lamenta il mancato Controparte_2 riconoscimento del danno patrimoniale subito dalla come conseguenza Controparte_2 dell'assenza del suo titolare, nei quattro mesi successivi alla rottura Controparte_1 della protesi. In proposito si è rilevato l'errore commesso dal Tribunale nel non aver considerato il calo del fatturato aziendale, dando rilievo all'assenza di un corrispondente calo degli utili, nonché nel non aver tenuto conto del mancato incremento del 15%, sempre sussistente negli anni precedenti al sinistro e ripreso solo a partire dal 2018.
Il motivo è infondato.
Il CTU contabile ha rilevato che la azienda avente ad oggetto la Controparte_2 commercializzazione di nastri da pacco, nel 2017 ha subito una riduzione del fatturato pari a complessive euro 566.823,00 rispetto all'anno precedente. Il consulente dell'Ufficio ha evidenziato come a tale contrazione del fatturato non ha tuttavia corrisposto alcuna riduzione degli utili sociali, che sono stati sempre in aumento, compreso tutto il 2017 (in particolare con crescita di euro 65.654 tra il 2017 ed il 2018).
Considerato che il fatturato coincide con la somma totale delle vendite dell'azienda, mentre l'utile è il risultato economico positivo ottenuto dopo aver sottratto i costi dai ricavi, se ne deduce che, con i dati rilevati dal CTU, non è possibile inferire alcuna effettiva perdita economica della società nel periodo di assenza del suo legale rappresentante.
Da tali dati si ricava l'infondatezza del motivo di gravame anche sotto il secondo profilo, ovvero la mancata considerazione del temporaneo arresto della crescita che, dal punto di vista degli utili non risulta esserci stata.
Non è risultata infine provata alcuna spesa aggiuntiva per costo di dipendenti in sostituzione del legale rappresentante assente, visto che il CTU ha confermato come la struttura societaria sia rimasta invariata.
Del resto, nella CTU medica in atti, i CCTTUU hanno limitato a 60 giorni l'invalidità temporanea totale subita dal cui sono seguiti 90 giorni di invalidità CP_1 temporanea parziale, per una malattia protrattasi per complessivi 5 mesi, tempo di assenza del legale rappresentante che secondo l'id quod plerumque accidit non può essere ritenuto tale da incidere sul bilancio di una società di capitali risultata essere solida e strutturata.
6.Il secondo motivo di appello principale: le spese di lite di primo grado –
Considerata la parziale riforma della sentenza di primo grado in accoglimento di uno dei motivi di appello incidentale, il motivo di appello inerente il criterio di ripartizione e la quantificazione delle spese di lite di primo grado rimane assorbito, stante la caducazione della pronuncia accessoria sulle spese ex art. 336 c.p.c., che impone la riliquidazione in sede di gravame delle spese di lite dei due gradi, per come di seguito.
7.Le spese di lite e la domanda ex art. 96 c.p.c.- Parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante ex art. 96 co I e III c.p.c. evidenziando in tal senso il comportamento tenuto dalla parte appellante che non avrebbe mai dato esecuzione alla sentenza di primo grado, che non sarebbe stato possibile neppure mettere in esecuzione negli Stati Uniti dove si trova la sede della società.
Tanto premesso, non sussistono i presupposti per la condanna di Parte_4
né ex art. 96 co I c.p.c., né ex art. 96 co III c.p.c.
[...]
Quanto alla richiesta riferita all'art 96 co I c.p.c. la parte non ha provato di aver subito un danno, conseguente alla proposizione dell'appello risultato infondato, ulteriore rispetto alla refusione delle spese di lite.
Con riferimento all'art 93 co III c.p.c., la detta norma presuppone sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa o resistere in causa, non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del Contro processo. In tali termini, anche se la difesa di i è rivela infondata non può ritenersi che detta parte abbia tenuto una condotta connotata da mala fede o colpa grave, ma solo che abbia posto in essere una difesa connotata da argomentazioni risultate infondate all'esito dell'istruttoria della causa, considerata altresì la complessità della materia dal punto di vista tecnico.
Con riferimento alla disciplina delle spese di lite, si osserva in primo luogo come il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., trattandosi di domanda accessoria, non influisce, per ormai costante orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della soccombenza.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv.
642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del
30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv.
628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, deve tenersi conto dell'esito complessivo della lite, in cui parte convenuta e odierna appellata/appellante incidentale è CP_1 risultata, nel suo complesso, vincitrice in punto di an della responsabilità di
[...]
, mentre in punto di pretese risarcitorie sono state accolte tutte le Parte_4 domande proposte da , mentre è stata respinta l'unica domanda Controparte_1 proposta dalla A tale proposito si osserva che e Controparte_2 Controparte_1 si sono costituite con unico atto con il quale hanno congiuntamente Controparte_2 richiesto l'accertamento della responsabilità del produttore e la refusione dei danni rispettivamente subiti. Essendo unica la difesa tra le suddette parti, unica sarà la liquidazione. Del fatto che, pur a fronte del riconoscimento del tratto comune alle parti, relativo all'an della responsabilità del convenuto, la pretesa risarcitoria di una parte sia stata integralmente riconosciuta e quella dell'altra no, si tiene conto non applicando l'aumento del 30% previsto per la difesa della parte ulteriore alla prima.
Dunque parte dovrà essere condannata, in applicazione Controparte_7 del principio di soccombenza a rifondere alla parte le Parte_5 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso per entrambi i gradi nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), tenuto conto, quanto al primo grado, oltre che delle spese del giudizio di merito, di quelle del procedimento per atp ante causam e di mediazione e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata
(in particolare: per il procedimento per atp ante causam di primo grado euro 1134 per fase di studio, euro 992 per fase introduttiva, euro 1701 per fase istruttoria, per complessive euro 3827,00; per il procedimento di mediazione in primo grado complessive euro 1800; per il procedimento di merito di primo grado euro € 2552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 5670 per la fase istruttoria € 4253 per la fase decisoria, per complessive euro 14.103,00; per il procedimento di secondo grado euro 2977 per fase di studio, euro 1911 per fase introduttiva, euro 5103 per fase decisoria, per complessive euro 9991,00).
Quanto alle spese di CTU e CTP deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale proposto da Controparte_7
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riquantifica il danno patrimoniale subito da a titolo di spese mediche conseguenti al sinistro per cui è Controparte_1 causa, in complessive euro 54.195,21 e per l'effetto condanna Controparte_7
a risarcirgli a tale titolo la somma complessiva di euro 59.807,89,
[...] comprensiva di interessi compensativi sulla somma mediamente rivalutata, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4)condanna parte appellante principale a rifondere alla Controparte_7 parte appellata/appellante incidentale le spese di lite Parte_5 di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate: quanto al primo grado in euro
3827,00 per compenso professionale relativo all'atp ante causam, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
in euro 1800,00 per il procedimento di mediazione oltre oneri di legge;
in euro 14.103,00 per compenso professionale relativo alla causa di merito da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 9.991,00 per compenso professionale relativo alla causa di merito da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) conferma la regolamentazione delle spese di CTU e ctp come indicato nella sentenza impugnata;
6)respinge la domanda proposta dalle parti appellate ex art. 96 c.p.c. 7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni