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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6728 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. HE LD Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 5509 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2025 e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Iannetti ( ) C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
con socio unico ( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avvocati Elisa Righi ( ) e Giulio Gonnella C.F._2
pag. 1 di 18 ( ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta in grado d'appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 944/2020
pubblicata il 16.1.2020 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto autonomo di garanzia).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 3029/2015 del 9.2.2015 il Tribunale di Roma ingiunse a il pagamento, in favore della ricorrente della Parte_1 Controparte_1
somma di € 129.951,36 (oltre interessi dalle scadenze e spese della procedura), in forza della «Garanzia di funzionamento a prima richiesta numero n. 2012/1159/00» rilasciata il 21.12.2012 dall'ingiunta
(emittente/garante) a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti da
(appaltatore/contraente) nei confronti di CP_2 Controparte_1
(committente/beneficiario) con il contratto d'appalto concluso il 2.7.2012,
avente ad oggetto la realizzazione, nel comune di Basciano (TE), di un impianto fotovoltaico a concentrazione della potenza di 0.444 MWp.,
denominato Tomolati.
Con atto di citazione notificato il 20.4.2015 la società ingiunta propose opposizione, deducendo che la garanzia a prima richiesta non poteva essere pag. 2 di 18 escussa in mancanza della prova del ridotto rendimento dell'impianto fotovoltaico, da considerarsi quale presupposto essenziale di operatività della polizza;
prova che avrebbe dovuto offrire producendo la Controparte_1
documentazione specificamente prevista dall'art.
9.3 del contratto d'appalto
(certificati di «accettazione provvisoria» e «accettazione definitiva»
dell'impianto), recante la disciplina dei tempi e delle modalità di verifica preliminare e definitiva dei livelli di produttività dell'impianto. L'opponente eccepì, inoltre, il difetto di prova in ordine all'inesatta esecuzione delle obbligazioni dell'appaltatrice e al nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno patito dalla committente.
Tanto premesso, chiese di revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, di «accertare che l'attrice opponente nulla deve alla Controparte_1
con socio unico per il titolo di cui al ricorso per tutti i motivi dedotti in narrativa», con riserva di chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica volta a verificare l'effettiva differenza tra i livelli di produttività
contrattualmente garantiti e il rendimento effettivo dell'impianto e le cause dei possibili scostamenti.
Instaurato il contraddittorio, il decreto ingiuntivo fu dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Disattesa la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente, il Tribunale adito, con sentenza n.
944/2020, rigettò l'opposizione, sul rilievo della natura autonoma e incondizionata della garanzia prestata da la cui escussione Parte_1
risultava contrattualmente subordinata alla mera indicazione da parte del beneficiario dell'inadempimento contestato all'appaltatore e dell'importo pag. 3 di 18 chiesto in pagamento, senza ulteriori oneri di specificazione e prova del diritto azionato. Sicché, in assenza di specifiche deduzioni circa il carattere doloso dell'escussione e della mancanza del rinvio del testo della garanzia alle procedure previste dal contratto di appalto per la consegna e l'accettazione dell'opera, la richiesta di pagamento della beneficiaria Aquila
CPV s.r.l., doveva ritenersi legittima, presentando tutti i requisiti prescritti dalla polizza.
2. Con atto di citazione notificato il 19.10.2020 ha proposto Parte_1
appello, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni formulate in primo grado, ivi compresa la richiesta di ammissione della c.t.u., con conseguente condanna dell'appellata a ripetere la somma di € 129.951,36, oltre interessi, versata nel corso del giudizio di primo grado.
Ha evidenziato, infine, la pendenza dinanzi a questa Corte di appello di altri tre giudizi «tra le stesse parti e con lo stesso oggetto di garanzia (ancorché si tratti di quattro distinte garanzie », aventi nn. 3195/2020, 5137/2020 e Pt_1
5251/2020 R.G., sollecitando la loro trattazione congiunta.
3. Si è costituita l'appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello,
instando per il suo rigetto.
4. Alla prima udienza la Corte ha rigettato l'istanza di riunione/trattazione congiunta con le altre cause, riservando la decisione sulle richieste istruttorie in sede di decisione della causa nel merito.
Disposti alcuni rinvii di ufficio e varie riassegnazioni a causa di eventi riguardanti il giudice relatore e la composizione del collegio, con decreto del pag. 4 di 18 2.4.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note difensive.
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3
dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022
e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7,
comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo si lamenta il «Mancato accertamento da parte del Tribunale dell'assenza dei presupposti di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria alla data di messa in funzione dell'Impianto. Il Certificato di Accettazione Provvisoria non era regolare perché
non è stato possibile calcolare il CRE ovvero il Coefficiente di Rendimento Effettivo
dell'Impianto (P.R.), e quindi la capacità dell'Impianto di produrre energia. Tale omissione ha fatto venir meno i presupposti di escussione della garanzia al termine del biennio perché
manca qualsiasi riferimento per confrontare il P.R. provvisorio con quello definitivo.
In particolare, l'appellante deduce di aver esclusivamente garantito che i rendimenti rilevati in sede di collaudo provvisorio dell'impianto rimanessero inalterati nell'arco del biennio successivo. Ai fini dell'operatività di tale garanzia, sarebbe stata indispensabile, dunque, l'esatta individuazione, alla data della messa in funzione, dei livelli di produttività dell'impianto; livelli che avrebbero, poi, dovuto fungere da parametro per calcolare gli eventuali scostamenti oggetto della garanzia prestata da Pt_1
pag. 5 di 18 Gli esiti di tale rilevazione avrebbero dovuto essere cristallizzati con il documento di «accettazione provvisoria» previsto dall'art.
9.1 del contratto d'appalto, richiamato nella polizza. Tuttavia, tale rilevazione non avrebbe mai avuto luogo, atteso che, al momento dell'accettazione provvisoria dell'impianto, le parti si sarebbero riservate di appurare in un secondo momento quali fossero le effettive capacità produttive dell'impianto; tanto si evincerebbe dal «certificato di accettazione provvisorio» sottoscritto da e (e non dal collaudatore), riprodotto nel corpo dell'atto CP_1 CP_2
d'appello, nel quale – a differenza di quanto attestato dal certificato di accettazione provvisoria che si assume versato in atti, circa la mancanza di anomalie – è scritto che non è stato possibile verificare la produttività, ossia il Performance Ratio dell'impianto per evidenti difettosità riscontrate in quella sede.
In mancanza di tale fondamentale riferimento, all'atto della messa in funzione dell'impianto Tomolati, tutti i successivi dati riferiti al Performance
Ratio e alla produttività dell'impianto sarebbero privi di attendibilità.
Perciò, «all'esito del biennio di garanzia, non poteva essere escussa per asserita Pt_1
improduttività dell'Impianto, perché mancava completamente il termine di paragone iniziale che doveva essere accertato - ma così non è stato - in sede di Accettazione Provvisoria».
L'appellante chiede, pertanto, che « la sentenza sia riformata perché l'odierna appellata ha escusso la garanzia emessa da deducendo un livello di produttività Pt_1
inferiore in sede di collaudo definitivo quando invece l'Impianto era Controparte_3
già all'atto della messa in funzione e quindi dell'emissione della garanzia ossia Pt_1
all'atto della Accettazione Provvisoria».
pag. 6 di 18 6. Con il secondo motivo si censura il « Difetto di motivazione del rigetto della richiesta CTU, la cui ammissione è rilevante ai fini del decidere», per avere il giudice di prime cure erroneamente disatteso l'istanza formulata dall'opponente per l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di dimostrare che l'asserito minor rendimento dell'impianto fotovoltaico, che pure è da accertare, ben potrebbe essere dipeso da difetti di costruzione dell'impianto, che hanno influito sulla produttività dello stesso e che esulano dalla garanzia per Pt_1
il biennio garantito. Di qui la necessità di accertare, tramite c.t.u., le possibili preesistenti anomalie tecniche dell'impianto, l'eventuale suo minore rendimento rispetto ai livelli contrattuali e le relative cause.
L'appellante contesta altresì le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica allegata dall'appellata nel giudizio di primo grado, che non avrebbe valutato l'astratta capacità, il coefficiente di produzione dell'impianto, limitandosi a quantificare l'energia elettrica effettivamente prodotta;
dato tuttavia condizionato da molteplici variabili non valutate nella relazione (ad esempio,
condizioni meteorologiche, pulizia delle superfici etc.) e che, ove determinanti per gli eventuali scostamenti nel rendimento dell'impianto,
avrebbero escluso l'operatività della garanzia di Pt_1
In altri termini, « non ha garantito né l'efficienza causale della manutenzione dei Pt_1
pannelli fotovoltaici né le giornate di sole, ma il valore di rendimento astratto dell'Impianto
TOMOLATI. Nel corso del Giudizio di primo grado, in mancanza di una CTU che poteva accertare il valore di rendimento astratto dell'Impianto (P.R.) si è ragionato in soli termini di quantità di energia elettrica prodotta dall'Impianto che non era e non è il presupposto di escussione della garanzia . Pt_1
pag. 7 di 18 7. Con il terzo motivo di appello si denuncia la « Violazione di Legge perché il
Tribunale non ha considerato che l'appellata ha escusso la garanzia CP_1 Pt_1
realizzando uno scopo diverso da quello attribuito dall'Ordinamento al contratto autonomo di garanzia, che è quello di garantire un'obbligazione altrui con oggetto possibile … e che invece, nella specie, era impossibile».
Il giudice di primo grado avrebbe confermato il decreto ingiuntivo,
nonostante l'insussistenza del presupposto di operatività della garanzia,
costituito dalla iniziale rilevazione dei livelli di produttività che avrebbero dovuto fungere da parametro per valutare eventuali scostamenti nel biennio.
In assenza di tale rilevazione, la polizza risulterebbe priva di causa, dal momento che la garanzia sarebbe stata prestata in relazione al rendimento biennale di un impianto malfunzionante sin dall'inizio, non già per la mancata esecuzione delle obbligazioni dell'appaltatore, con conseguente abusività della richiesta di pagamento avanzata dall'appellata.
L'obbligazione garantita da avrebbe, dunque, sin dall'origine, un Pt_1
oggetto impossibile, perché l'impianto Tomolati non avrebbe mai potuto produrre l'energia elettrica garantita dall'appaltatrice La CP_2
richiamata assenza di causa, dunque, non concernerebbe il credito garantito
(la cui contestazione sarebbe preclusa dalla natura autonoma della garanzia),
ma l'operatività della polizza, integrando un'eccezione inerente al rapporto di garanzia.
8. I motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
pag. 8 di 18 8.1. La Corte ritiene di condividere la qualificazione del rapporto e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di prime cure.
ha prestato una garanzia autonoma, a prima richiesta e senza Parte_1
eccezioni, in relazione alle performance dell'impianto «secondo le modalità
definite dall'art. 9 del Contratto» (c.d. RR ND), fino a un massimale di € 129.951,36 (pari al 10% del contratto di appalto concluso il 2.7.2012 tra contraente e beneficiario) – v. premesse della polizza n. 2012/1159/00.
Per effetto di tale garanzia, l'appellante si è impegnata a provvedere al pagamento «a Vostra prima richiesta, rimossa ogni riserva, eccezioni o contestazione - comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile - che fosse eventualmente avanzata dal contraente e/o dai suoi aventi causa, ed al di fuori di ogni vincolo di solidarietà con esso, a corrispondere le somme che indicherete come dovute, fino alla concorrenza del massimale di cui al precedente comma 1» (art. 2).
Dal chiaro tenore della polizza emerge, dunque, che, ai fini dell'escussione della garanzia da parte della beneficiaria non fosse Controparte_1
necessario fornire la prova, puntuale e dettagliata, degli effettivi scostamenti nella produttività dell'impianto riscontrati e della loro eziologia. Né risulta in alcun modo previsto, ai fini dell'escussione, l'onere in capo alla beneficiaria di dimostrare l'intervenuto espletamento delle procedure di accertamento preliminare e definitivo dei livelli di rendimento, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del contratto d'appalto.
L'art. 3 della polizza prevedeva, infatti, in base a quanto già rilevato dal primo giudice circa il contenuto della lettera racc. a.r. ricevuta da il Parte_1
pag. 9 di 18 15.12.2014 (doc. 3 fasc. opposta), che, il beneficiario corredasse la propria richiesta di pagamento al garante, soltanto di: indicazione del numero della garanzia riportato in oggetto, ammontare richiesto e coordinate bancarie per il suo accreditamento e riferimento agli obblighi contrattuali non adempiuti dal contraente (nella specie, la minore produzione di energia rispetto a quella garantita accertata all'esito del collaudo definitivo). A fronte di tale richiesta, sorgeva in capo a l'obbligo di pagare, nei limiti del Parte_1
massimale garantito, entro i successivi venti giorni lavorativi.
L'incontestato carattere autonomo della garanzia prestata da e Parte_1
l'inequivoco tenore della polizza conducono a escludere, dunque, in base ai consolidati principi giurisprudenziali ampiamente menzionati nella sentenza gravata, che la garante potesse sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante;
eccezioni tra le quali rientrano quelle sollevate dall'appellante in relazione alle possibili cause alternative (preesistenti o sopravvenute) dei ridotti livelli di produttività degli impianti e all'omessa osservanza del procedimento di verifica preliminare e definitiva della produttività
dell'impianto disciplinato dall'art. 9 del contratto d'appalto.
Dette eccezioni, infatti, sono del tutto sovrapponibili a quelle che avrebbe potuto sollevare l'appaltatrice l. per sottrarsi al pagamento delle CP_4
penali previste contrattualmente per il caso di ridotto rendimento dell'impianto e rientrano, pertanto, nel novero delle contestazioni che la garante ha espressamente rinunciato a opporre, ai sensi dell'art. 2 della polizza.
pag. 10 di 18 Alla luce di tali considerazioni va escluso – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – che l'accertamento preliminare dei livelli di produttività dell'impianto nell'ambito del relativo certificato costituisse una condizione di operatività della polizza.
In proposito, si osserva come la polizza non menzioni il «certificato di accettazione provvisoria», mentre nelle sue premesse fa generico riferimento al fatto che la garanzia è prestata in relazione alle performance
dell'impianto. Di talché l'eccezione in questione non rientra tra quelle risultanti dal tenore letterale della polizza, che il garante può sollevare.
Inoltre, qualora, ai fini del rilascio della garanzia, fosse stato indispensabile indicare nel «certificato di accettazione provvisoria» i livelli di rendimento dell'impianto alla data di messa in funzione, avrebbe senz'altro Parte_1
acquisito tale documento prima dell'emissione della polizza e, in mancanza,
non può dolersi in questa sede di tale omissione per rifiutare il pagamento richiesto dal beneficiario della garanzia.
Peraltro, se la rilevazione dei livelli di produttività dell'impianto doveva precedere l'emissione della polizza, deve escludersi che l'esibizione del relativo certificato potesse rientrare tra gli incombenti a cui il beneficiario avrebbe dovuto assolvere per escutere la polizza. In considerazione di ciò,
non può nemmeno ritenersi che la mancata rilevazione degli originari livelli di rendimento dell'impianto nel certificato di accettazione provvisoria possa rilevare come «fatto sopravvenuto» idoneo a paralizzare la pretesa del beneficiario.
pag. 11 di 18 Di contro, si reputa che, in virtù della garanzia di funzionamento assunta,
si sia impegnata a eseguire una prestazione giuridicamente Parte_1
differente da quella dovuta dal debitore principale, dal momento che la garanzia autonoma è preordinata, con funzione indennitaria, a ovviare al possibile fallimento oggettivo dell'operazione sottostante, con cui, nel caso di specie, mirava ad assicurarsi un certo rendimento Controparte_1
minimo in termini di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico commissionato (Cass. S.U. n. 3947/2010). Ne consegue che le eccezioni dell'appellante devono essere disattese, poiché al garante non è consentito allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma può contrastare la pretesa del beneficiario della garanzia solo deducendo l'illiceità del contratto sottostante o avvalendosi del generale rimedio dell'exceptio doli; ciò a condizione che sussista una prova liquida e incontrovertibile della «condotta abusiva del creditore il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie,
situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso» (Cass. n. 32720/2022).
Nel caso di specie deve escludersi che la mancata produzione del «certificato di accettazione provvisoria», da cui risultano gli originari livelli di rendimento dell'impianto, renda abusiva l'escussione.
ha prodotto in primo grado la relazione di collaudo e Controparte_1
l'accettazione definitiva dell'impianto Tomolati del 9.12.2014, redatta dall'ing. su incarico congiunto della committente (la stessa Persona_1
pag. 12 di 18 e dell'appaltatore (doc. 8 allegato alla Controparte_1 CP_2
comparsa di costituzione nel primo grado dell'opposta), nella quale si dà atto delle differenze tra energia garantita ed energia prodotta dall'impianto,
registrate nel biennio successivo alla sua messa in funzione, e si calcolano le relative penali previste a carico dell'appaltatore dall'art.
9.3 del contratto di appalto, pari a oltre € 200.000,00.
da parte sua, non ha contestato in primo grado i dati riportati Parte_1
nella relazione tecnica, limitandosi a eccepire come gli scostamenti rilevati fossero riconducibili a fattori (preesistenti o sopravvenuti) in presenza dei quali non sarebbe stato possibile chiedere il pagamento delle penali oggetto di garanzia.
La relazione prodotta - mai contestata neppure dall'appaltatrice CP_2
da quanto risulta dagli atti - costituisce un principio di prova sufficiente a escludere il carattere fraudolento dell'escussione della polizza, trovando applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di contratto autonomo di garanzia, ai fini dell'accoglimento dell'exceptio doli «l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare
“prima facie” o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale» (Cass. n. 30509/2019).
pag. 13 di 18 8.2. Inammissibili, ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., si reputano, invece, le deduzioni sviluppate nel primo motivo di appello, fondate sui seguenti assunti: i)
nel giudizio è stato depositato un certificato di accettazione provvisoria,
sottoscritto da committente, appaltatore e collaudatore, attestante che l'impianto fotovoltaico era rispondente alle caratteristiche previste in sede progettuale e cioè che il coefficiente di rendimento effettivo di energia elettrica era rispondente a quello garantito dalla società appaltatrice;
ii) tale certificato contrasta con altro documento, avente efficacia confessoria, il cui testo è stato trascritto (o meglio, la cui immagine è stata scansionata e inserita nel corpo dell'atto di appello), da cui si desumerebbe che, all'atto della redazione del certificato («giusta lettera di accompagnamento sottoscritta da e CP_1
e non dal collaudatore») in realtà non è stato possibile verificare la CP_2
produttività per evidenti difformità riscontrate in quella sede, sicché l'impianto era invece “ ”. Controparte_3
Sul punto si rileva che tali deduzioni sono del tutto nuove, in quanto mai svolte nel giudizio di primo grado, ma anzi in contrasto con quanto affermato nell'originario atto di opposizione, dove si contestava all'ingiungente
[...]
di non avere depositato il certificato di accettazione provvisoria (cfr. CP_1
atto di opposizione, non modificato nel corso del giudizio – v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 e deduzioni svolte nella comparsa conclusionale), e si basano su documenti mai depositati nel presente giudizio, ivi compreso il documento scannerizzato e riprodotto per intero nell'atto di appello e nelle note del
7.10.2025.
pag. 14 di 18 8.3. Le argomentazioni sopra sviluppate conducono a escludere la necessità
di espletare la sollecitata consulenza tecnica di ufficio, volta a stabilire la possibile eziologia dello scarso rendimento dell'impianto, poiché siffatta valutazione si risolverebbe in un accertamento concernente l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti per chiedere il pagamento delle penali di cui all'art.
9.3 del contratto d'appalto, sul presupposto dell'imputabilità
all'appaltatore del calo di rendimento dell'impianto; accertamento che, in questa sede, è precluso, stante l'affermata natura autonoma della garanzia prestata da per l'adempimento delle obbligazioni assunte da Parte_1 CP_4
[...
.l. con il contratto d'appalto, nel quale le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno espressamente pattuito il rilascio di una garanzia che assicurasse alla committente un'utilità sostitutiva Controparte_1
rispetto al rendimento atteso dall'impianto commissionato,
indipendentemente dal preventivo accertamento delle cause della sua ridotta produttività.
Resta fermo che l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 per il pagamento delle penali potrà essere oggetto di accertamento nell'ambito dei rapporti interni tra garante e contraente e dell'azione di regresso del primo contro il secondo.
8.4. Deve essere disattesa, infine, l'eccezione sollevata dall'appellante circa l'insussistenza di una idonea giustificazione causale dell'esborso che sarebbe imposto a in caso di definitivo rigetto dell'opposizione, stante Pt_1
l'originaria impossibilità dell'obbligazione garantita.
pag. 15 di 18 In proposito si evidenzia che anche tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata (solo) dall'appaltatore, dal momento che l'effettiva rilevazione dei livelli di produzione dell'impianto costituisce uno dei presupposti (ma non l'unico) per ottenere il pagamento delle penali al momento dell'accettazione definitiva dell'impianto, in presenza di eventuali cali di produttività
intervenuti nel biennio.
In considerazione di ciò, l'eccezione dell'appellante non integra una contestazione sull'operatività della polizza (la cui causa, si ribadisce, è
quella di indennizzare il garantito a sua semplice richiesta), ma costituisce un'eccezione concernente l'esistenza del credito garantito (ossia del diritto di conseguire il pagamento delle penali), che il garante ha rinunciato a sollevare ai sensi dell'art. 2 della polizza.
Non sussiste, pertanto, l'affermata patologia funzionale della garanzia, dal momento che la funzione concreta di tale negozio è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
funzione che, nel caso di specie, si è
pienamente esplicata, senza che sia possibile svolgere accertamenti in ordine all'effettiva responsabilità dell'appaltatore per la minore produttività
(originaria o sopravvenuta) degli impianti.
Si osserva, da ultimo, che l'art.
9.3 del contratto di appalto prevede che, al termine del biennio, le parti avrebbero dovuto verificare (mediante la c.d.
«Prova di Accettazione Definitiva») non solo il «mantenimento», ma anche il
«raggiungimento» del valore di produttività contrattualmente garantito.
pag. 16 di 18 Ne discende che le penali riconnesse all'eventuale scostamento del valore rilevato in sede di «accettazione definitiva» avrebbero potuto essere domandate indipendentemente dal fatto che il valore rilevato risultasse o meno inferiore a quello precedentemente registrato in occasione della
«accettazione provvisoria»; tanto si evince dall'art. 9.3.(ii), dove viene specificato che l'eventuale registrazione di livelli di rendimento inferiori allo
standard minimo garantito contrattualmente (la cui quantificazione, giova evidenziare, non richiede il confronto con i dati rilevati in sede di accertamento provvisorio) legittimava la committente a richiedere il pagamento delle penali e a escutere la garanzia RR ND (v. art.
9.3.ii,
lett. a).
La decisione del primo giudice, in definitiva, è corretta, dal momento che la natura della garanzia prestata e il chiaro tenore della polizza rilasciata portano ad escludere che la garante potesse sollevare eccezioni Parte_1
riguardanti l'effettiva sussistenza dei presupposti previsti per il pagamento delle penali di cui all'art. 9 del contratto d'appalto per il caso di scarso rendimento dell'impianto.
9. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante in forza del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022, scaglione compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la rifotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di pag. 17 di 18 studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 944/2020 pubblicata il 16.1.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di CP_1
spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE CA - - HE LD -
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