Articolo 7 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 gennaio 1957
Art. 7.
La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi.
Dalla stessa data e' soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957