TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 7204/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7204/2024 promossa da:
(c.f. ), con gli Avv.ti Andrea Favaro e Riccardo Prian, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. , con l'avv. Francesco M. Noto, CP_1 C.F._2
nonché nei confronti di
, con l'avv. Sergio Aprile, Controparte_2
resistenti,
In punto: attribuzione quota reversibilità.
Conclusioni congiunte delle parti: come da proposta conciliativa del 25.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, la ricorrente ha chiesto di determinare la quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex coniuge PE
deceduto in data 26.09.2023, con richiesta di ordinare all' il pagamento di
[...] CP_2
pagina 1 di 3 detta quota dal mese del decesso e con vittoria di spese.
In punto di fatto la ricorrente ha dedotto che, in data 10.5.1975, ella contraeva matrimonio concordatario con il sig. che con sentenza n. 268/2011, il Tribunale di Venezia PE
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie, che lo ha contratto nuove nozze in data 3.9.2011 con la sig.ra PE
, mentre la richiedente non ha contratto nuove nozze. CP_1
Si è costituita in giudizio , la quale ha così concluso nel merito: “Previo Persona_2
accertamento della reale situazione economica delle parti, determinare la quota spettante alla ricorrente ed alla resistente sulla base dei criteri valutativi dedotti e di quanto emerso e provato in corso di causa”.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' chiedendo di accertarsi e dichiararsi le quote di CP_2
ripartizione della pensione di reversibilità relative al trattamento pensionistico del defunto, tra la coniuge superstite e la ex coniuge divorziata, sussistendone i presupposti, con decorrenza dal giorno del mese successivo al decesso e di rigettarsi la domanda di condanna alle spese nei confronti dell' trattandosi di procedimento non contenzioso CP_2
nei confronti dell'Istituto, previsto dalla legge.
All'udienza del 25.3.2025, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “La sig.ra percepirà i 2/3 della pensione di reversibilità del sig. mentre la Pt_1 PE
sig.ra il restante 1/3. Spese di lite compensate” e le parti hanno chiesto un termine per CP_1
valutare la proposta conciliativa del giudice.
Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 15 aprile 2025, per cui il
Tribunale può senz'altro disporre in conformità ad essa.
P.Q.M.
Visto l'art. 9, 3° comma, l. 898/1978,
- Determina la quota dell'assegno di reversibilità relativa alla pensione già spettante al de cuius in favore della ricorrente nella misura di 2/3, con Persona_1 Parte_1 attribuzione della quota restante di 1/3 in favore della resistente a CP_1 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte di Persona_1
- Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.5.2025. pagina 2 di 3 Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
pagina 3 di 3