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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/02/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1939/2023
A
N
A
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1939/2023 R.G
promossa da
Avv. Parte 1 Parte 1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 convenuta contumace ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 22.01.24 richiamandosi al ricorso;
parte convenuta non ha precisato le conclusioni essendo contumace;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Parte 1 in data 27.10.2020 è stata nominata difensore di ufficio del sig. Parte 2 nel procedimento penale n. 3832/17 RGNR e n. 678/2020 RG Dib.
L'imputato è risultato irreperibile e all'udienza del 31.05. 2023 è stata emessa sentenza ex art 420 quater cpp di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Il dibattimento ha visto la celebrazione di sole due udienze;
in data 16.11.20 e 31.05.23 in cui è stata emessa sentenza.
Ad entrambe le udienze il difensore ha partecipato. In data 25.06.23 l'avv. Pt 1 hiedeva la liquidazione dell'onorario di persona irreperibile ex art116
e 117 Dlgs 115/2002; il Giudice liquidava solo la fase di esame e studio ritenendo esclusa quella decisionale stante la particolare natura della sentenza ex art. 420 quater cpp. All'esito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.24, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
La partecipazione all'udienza di discussione in ordine alla declaratoria di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo è a tutti gli effetti riconducibile alla "fase decisionale".
Il difensore, in questa fase, infatti interloquisce sia in ordine alla esaustività delle ricerche ma, in ipotesi, anche in ordine alla durata delle ricerche, decorsa la quale va comunque ritenuto prescritto il reato.
L'attività professionale può avere quindi un contenuto tecnico non trascurabile.
Nel caso di specie l'importo chiesto si attesta sui limiti minimi correttamente applicate le nuove tariffe di cui al DM n. 147/2022 essendo l'attività defensionale esaurita in data 31.05.23, ossia dopo l'entrata in vigore delle tariffe di cui al citato DM n. 147/22 (23 ottobre 2022).
Va pertanto, riformato in parte qua il decreto di liquidazione opposto, riconosciuta al difensore l'attività espletata nella fase decisionale che va liquidata per un importo pari a € 472,70 (€709 – la riduzione del terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002).
Ne consegue la condanna al pagamento delle spese liquidabile, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in € 462 oltre accessori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusaca, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in composizione monocratica d.ssa Stefania Letizia in data 2.10.23, liquida in favore dell'avv. Parte 1 anche la somma di €
472,70 per la fase decisionale, per un nuovo totale di € 630,70 ( € 158 già liquidate e decurtate di un terzo e € 472,70 per nuova liquidazione) oltre spese generali e maggiorazioni di legge. condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in 462,00 euro per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 20.02.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà
A
N
A
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale In composizione monocratica, in persona del Presidente del Tribunale d.ssa Diana
Brusacà, nella causa iscritta al n. 1939/2023 R.G
promossa da
Avv. Parte 1 Parte 1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 convenuta contumace ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti:
parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 22.01.24 richiamandosi al ricorso;
parte convenuta non ha precisato le conclusioni essendo contumace;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Parte 1 in data 27.10.2020 è stata nominata difensore di ufficio del sig. Parte 2 nel procedimento penale n. 3832/17 RGNR e n. 678/2020 RG Dib.
L'imputato è risultato irreperibile e all'udienza del 31.05. 2023 è stata emessa sentenza ex art 420 quater cpp di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Il dibattimento ha visto la celebrazione di sole due udienze;
in data 16.11.20 e 31.05.23 in cui è stata emessa sentenza.
Ad entrambe le udienze il difensore ha partecipato. In data 25.06.23 l'avv. Pt 1 hiedeva la liquidazione dell'onorario di persona irreperibile ex art116
e 117 Dlgs 115/2002; il Giudice liquidava solo la fase di esame e studio ritenendo esclusa quella decisionale stante la particolare natura della sentenza ex art. 420 quater cpp. All'esito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.24, il Presidente osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
La partecipazione all'udienza di discussione in ordine alla declaratoria di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo è a tutti gli effetti riconducibile alla "fase decisionale".
Il difensore, in questa fase, infatti interloquisce sia in ordine alla esaustività delle ricerche ma, in ipotesi, anche in ordine alla durata delle ricerche, decorsa la quale va comunque ritenuto prescritto il reato.
L'attività professionale può avere quindi un contenuto tecnico non trascurabile.
Nel caso di specie l'importo chiesto si attesta sui limiti minimi correttamente applicate le nuove tariffe di cui al DM n. 147/2022 essendo l'attività defensionale esaurita in data 31.05.23, ossia dopo l'entrata in vigore delle tariffe di cui al citato DM n. 147/22 (23 ottobre 2022).
Va pertanto, riformato in parte qua il decreto di liquidazione opposto, riconosciuta al difensore l'attività espletata nella fase decisionale che va liquidata per un importo pari a € 472,70 (€709 – la riduzione del terzo ex art. 106 bis dpr 115/2002).
Ne consegue la condanna al pagamento delle spese liquidabile, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in € 462 oltre accessori.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Presidente del Tribunale, d.ssa Diana Brusaca, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale in composizione monocratica d.ssa Stefania Letizia in data 2.10.23, liquida in favore dell'avv. Parte 1 anche la somma di €
472,70 per la fase decisionale, per un nuovo totale di € 630,70 ( € 158 già liquidate e decurtate di un terzo e € 472,70 per nuova liquidazione) oltre spese generali e maggiorazioni di legge. condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in 462,00 euro per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 20.02.2024
Il Presidente del Tribunale
Diana Brusacà