Articolo 80 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 79Articolo 81
Versione
23 aprile 1958
Art. 80.

Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.
Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno gia' conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958