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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da: nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORANA ELISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...], c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in atti;
gli atti sono stati inviati al PM l'11/02/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in UCRAINA in data 07/02/2018, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 15, Parte II,
Serie C, dell'anno 2018. Da tale unione è nata la figlia in data 4/05/2020. Per_1 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Tribunale di Parte_1 disporre l'affidamento condiviso della minore con le modalità di collocamento che verranno ritenute più opportune tenuto conto delle esigenze della minore e della particolare natura dell'attività lavorativa svolta dalle parti;
disporre l'obbligo a carico di versare in favore della resistente a titolo di Pt_1 mantenimento per la figlia minore la somma di € 400,00 con possibilità di eseguire il pagamento direttamente in favore della figlia non appena la stessa avrà raggiunto la maggiore età; disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive ed extrascolastiche, sia posto a carico dei genitori nella misura del 50%; regolamentare il diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e degli impegni lavorativi genitoriali, secondo quanto indicato in parte motiva o secondo quelle altre modalità che il Tribunale riterrà opportune, nell'interesse dei minori.
, sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio. CP_1 All'udienza del 17/09/2024, ha dichiarato di non sapere con precisione dove abiti sua Parte_1 moglie con la figlia, riferendo che il 6 marzo 2024 si era trasferita a Montreal in Canada e di vedere sua figlia solo tramite videochiamate in maniera sporadica.
Con ordinanza del 19/09/2024, il Giudice delegato ha affidato la minore in via esclusiva alla Per_1 madre con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederla nei tempi e con CP_1 le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto che contribuisca al mantenimento Parte_1 della figlia versando a , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal presente provvedimento.
All'udienza dell'11/02/2025, decorsi i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta . CP_1
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e il trasferimento della moglie in un altro paese costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. I 28244/19). Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia di quattro anni, alla Per_1 madre , con collocazione della stessa presso la madre, trattandosi dell'unica soluzione CP_1 possibile per le circostanze di fatto allegate dallo stesso ricorrente, in quanto la nel mese di CP_1 marzo 2024 si è trasferita in Canada, nella regione del Quebec, dove attualmente lavora, portando con sé la bambina. pagina 2 di 3 Riguardo all'esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente, trovandosi la bambina in Quebec e non emergendo dagli atti quale sia l'attuale abitazione della stessa, va allo stato disposto che il diritto venga esercitato mediante videochiamata, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana, in orari compatibili con eventuali impegni scolastici della bambina e tenendo conto della differenza di fuso orario tra Italia e Quebec.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che, secondo gli artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Devono dunque essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti: il ricorrente lavora su navi da crociera, anche se recentemente è stato licenziato e ha impugnato il licenziamento, ha una busta paga di € 4.300,00 mensili, gravata dalla rata di mutuo per la casa di € 1.200,00, nonché da rate per finanziamenti e assicurazione, per complessivi € 800,00. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'assegno che il ricorrente è tenuto a corrispondere per il mantenimento della figlia vada confermato nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 954/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia della convenuta: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio in UCRAINA, in data 07/02/2018, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 15, Parte II, Serie C, dell'anno 2018; affida la minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la madre e con Per_1 CP_1 diritto del padre di vederla nei tempi e con le modalità stabilite in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , entro Parte_1 CP_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal presente provvedimento;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da: nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MORANA ELISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata il [...] in [...], c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in atti;
gli atti sono stati inviati al PM l'11/02/2025.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in UCRAINA in data 07/02/2018, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 15, Parte II,
Serie C, dell'anno 2018. Da tale unione è nata la figlia in data 4/05/2020. Per_1 ha presentato ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Tribunale di Parte_1 disporre l'affidamento condiviso della minore con le modalità di collocamento che verranno ritenute più opportune tenuto conto delle esigenze della minore e della particolare natura dell'attività lavorativa svolta dalle parti;
disporre l'obbligo a carico di versare in favore della resistente a titolo di Pt_1 mantenimento per la figlia minore la somma di € 400,00 con possibilità di eseguire il pagamento direttamente in favore della figlia non appena la stessa avrà raggiunto la maggiore età; disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche e sportive ed extrascolastiche, sia posto a carico dei genitori nella misura del 50%; regolamentare il diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e degli impegni lavorativi genitoriali, secondo quanto indicato in parte motiva o secondo quelle altre modalità che il Tribunale riterrà opportune, nell'interesse dei minori.
, sebbene ritualmente citata non si è costituita in giudizio. CP_1 All'udienza del 17/09/2024, ha dichiarato di non sapere con precisione dove abiti sua Parte_1 moglie con la figlia, riferendo che il 6 marzo 2024 si era trasferita a Montreal in Canada e di vedere sua figlia solo tramite videochiamate in maniera sporadica.
Con ordinanza del 19/09/2024, il Giudice delegato ha affidato la minore in via esclusiva alla Per_1 madre con collocazione presso la madre e con diritto del padre di vederla nei tempi e con CP_1 le modalità stabilite in parte motiva;
ha disposto che contribuisca al mantenimento Parte_1 della figlia versando a , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00, oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal presente provvedimento.
All'udienza dell'11/02/2025, decorsi i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta . CP_1
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e il trasferimento della moglie in un altro paese costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. Sez. I 28244/19). Nel caso di specie deve essere disposto l'affidamento esclusivo della figlia di quattro anni, alla Per_1 madre , con collocazione della stessa presso la madre, trattandosi dell'unica soluzione CP_1 possibile per le circostanze di fatto allegate dallo stesso ricorrente, in quanto la nel mese di CP_1 marzo 2024 si è trasferita in Canada, nella regione del Quebec, dove attualmente lavora, portando con sé la bambina. pagina 2 di 3 Riguardo all'esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente, trovandosi la bambina in Quebec e non emergendo dagli atti quale sia l'attuale abitazione della stessa, va allo stato disposto che il diritto venga esercitato mediante videochiamata, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana, in orari compatibili con eventuali impegni scolastici della bambina e tenendo conto della differenza di fuso orario tra Italia e Quebec.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che, secondo gli artt. 147 e 315 bis c.c., alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Devono dunque essere valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti: il ricorrente lavora su navi da crociera, anche se recentemente è stato licenziato e ha impugnato il licenziamento, ha una busta paga di € 4.300,00 mensili, gravata dalla rata di mutuo per la casa di € 1.200,00, nonché da rate per finanziamenti e assicurazione, per complessivi € 800,00. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'assegno che il ricorrente è tenuto a corrispondere per il mantenimento della figlia vada confermato nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 954/2024 R.G., previa dichiarazione della contumacia della convenuta: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 contrassero matrimonio in UCRAINA, in data 07/02/2018, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di POZZALLO al Numero 15, Parte II, Serie C, dell'anno 2018; affida la minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la madre e con Per_1 CP_1 diritto del padre di vederla nei tempi e con le modalità stabilite in parte motiva;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a , entro Parte_1 CP_1 il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal presente provvedimento;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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