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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1513 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/12/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Vito.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/08/2012 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di San Vito, anno 2012, numero 7, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dare atto che, sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, gli stessi hanno già dato attuazione agli accordi di cui ai punti 4
e 5 regolando gli aspetti patrimoniali relativi ai beni di comune proprietà e che pertanto la casa ex coniugale resta assegnata al sig. che ne è Pt_1 CP_ proprietario esclusivo con gli arredi contenutivi, e che la sig.ra con la figlia, che ha rilasciato l'immobile, trasferiranno la loro residenza altrove.
Pag. 2 di 3 b) Dare atto che, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , ancora studentessa, il padre verserà l'assegno mensile Per_1 di € 350,00 da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese.
Qualora dovesse trasferirsi per studiare fuori o comunque non Per_1 convivesse con la madre, l'assegno suddetto verrà corrisposto direttamente alla figlia accreditando l'importo nella carta dalla stessa indicata.
L'assegno suddetto dovrà essere aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Tale assegno non verrà corrisposto nel momento in cui la figlia reperirà attività lavorativa e sarà in grado di sostenersi autonomamente.
Le spese straordinarie, necessarie per la figlia (mediche, d'istruzione Per_1 ed altre eventuali) saranno preventivamente concordate, salvo casi urgenti, e sostenute dai genitori per metà ciascuno.
L'assegno unico per la figlia potrà essere richiesto direttamente in via CP_ esclusiva dalla sig.ra , che lo percepirà nella misura del 100%.
c) Dare atto che le parti non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile o ad altre somministrazioni di carattere economico diverse da quelle di cui al punto b) avendo inteso le parti, con i trasferimenti effettuati il
30.12.2024, definire ogni rapporto ricollegabile al matrimonio ed al regime legale adottato.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1513 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stella Costanza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/12/1985, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Vito.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/08/2012 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di San Vito, anno 2012, numero 7, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dare atto che, sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, gli stessi hanno già dato attuazione agli accordi di cui ai punti 4
e 5 regolando gli aspetti patrimoniali relativi ai beni di comune proprietà e che pertanto la casa ex coniugale resta assegnata al sig. che ne è Pt_1 CP_ proprietario esclusivo con gli arredi contenutivi, e che la sig.ra con la figlia, che ha rilasciato l'immobile, trasferiranno la loro residenza altrove.
Pag. 2 di 3 b) Dare atto che, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne , ancora studentessa, il padre verserà l'assegno mensile Per_1 di € 350,00 da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese.
Qualora dovesse trasferirsi per studiare fuori o comunque non Per_1 convivesse con la madre, l'assegno suddetto verrà corrisposto direttamente alla figlia accreditando l'importo nella carta dalla stessa indicata.
L'assegno suddetto dovrà essere aggiornato annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Tale assegno non verrà corrisposto nel momento in cui la figlia reperirà attività lavorativa e sarà in grado di sostenersi autonomamente.
Le spese straordinarie, necessarie per la figlia (mediche, d'istruzione Per_1 ed altre eventuali) saranno preventivamente concordate, salvo casi urgenti, e sostenute dai genitori per metà ciascuno.
L'assegno unico per la figlia potrà essere richiesto direttamente in via CP_ esclusiva dalla sig.ra , che lo percepirà nella misura del 100%.
c) Dare atto che le parti non si riconoscono reciprocamente diritto ad assegno divorzile o ad altre somministrazioni di carattere economico diverse da quelle di cui al punto b) avendo inteso le parti, con i trasferimenti effettuati il
30.12.2024, definire ogni rapporto ricollegabile al matrimonio ed al regime legale adottato.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3