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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Melone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Canobio 16, giusta delega in atti;
attrice contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, − accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di permuta dell'autovettura Opel
Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto in data 19.2.2019 tra ed il Sig. Parte_1 ex art. 1427 c.c. per dolo di parte convenuta ovvero per errore Controparte_1 Controparte_1 essenziale e riconoscibile di IN SUBORDINE − accertare il gravissimo inadempimento di Parte_1 parte convenuta anche ai sensi degli artt. 1489 e 1497 c.c. e dichiarare la risoluzione del contratto di permuta dell'autovettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto in data
19.2.2019 tra ed il Sig. In ulteriore subordine − dichiarare parte Parte_1 Controparte_1 convenuta tenuta a garantire parte attrice per i vizi dell'autovettura Controparte_1 Parte_1
Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF ai sensi dell'art. 1490 c.c.; comunque ed in ogni caso, − condannare il convenuto alla corresponsione del valore dell'autovettura Controparte_1 offerta in permuta e al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche ex art. 1223 c.c., da
[...]
e ciò per complessivi € 13.020,00, ovvero per quella diversa maggiore Parte_1 pagina 1 di 8 o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, da determinarsi anche occorrendo ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali al tasso legale dal dovuto nonché al tasso moratorio ex art. 1284 c. 4
c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione e rivalutazione monetaria. − Condannare il convenuto al ritiro del mezzo per cui è causa, a propria cura e spese, previo pagamento di ogni somma che verrà condannato a pagare e rifondere all'attrice. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresa la fase di mediazione.
Fatto e motivi della decisione
La ha evocato in giudizio per sentir dichiarare l'annullamento Parte_1 Controparte_1 del contratto di permuta dell'autovettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto, in data 19.2.2019, tra le parti in causa ex art. 1427 c.c. per dolo di parte convenuta ovvero per errore essenziale e riconoscibile di e, in subordine, previo accertamento Parte_1 dell'inadempimento di parte convenuta anche ai sensi degli artt. 1489 e1497 c.c., per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di permuta e in via di ulteriore subordine ai sensi dell'art. 1490 c.c. .e in ogni caso al risarcimento dei danni tutti patiti.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva (a) di operare nel settore della rivendita di autovetture nuove ed usate e di essere titolare di mandato quale rivenditore e riparatore autorizzato del marchio
(b) che, in data 19.2.2019, intercorreva accordo contrattuale con sig. , a mezzo CP_2 Controparte_1
Parte_ del quale la compravendeva al predetto un autoveicolo usato Opel Crossland x 1.6 CP_1
ECOTEC diesel 8VStart&Stop Advance tg FN670FS al prezzo di € 15.700,00 e parte del prezzo di acquisto veniva convenuto da eseguirsi mediante la permuta dell'autoveicolo di proprietà del sig.
Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV GPL tech Elective Gpl, tg. EN494WF, immatricolato CP_1 nell'anno 2012, che veniva valutato per € 4.000,00; (c) di aver adempiuto perfettamente alle obbligazioni sulla medesima gravanti, consegnando il mezzo al cliente e ricevendone la permuta, oltre che il differenziale di prezzo convenuto;
(d) che l'autovettura offerta in permuta da parte del sig.
veniva poi manutenuta, ricondizionata e rimessa in pristino da parte di la quale la CP_1 Parte_1 predisponeva per l'offerta di vendita al pubblico e provvedeva ad offrirla in rivendita;
(e) di aver assunto nel luglio del 2019, impegno alla compravendita della detta vettura Opel Meriva 1.4 Turbo
120CV tg. EN494WF, con il quale la deducente si impegnava a cedere al sig. Controparte_3
, che si impegnava ad acquistare, il mezzo de quo per la somma di € 7.200,00, Parte_2 accordo formalizzato in 2.8.2019; (f) che prima del perfezionamento del passaggio di proprietà in favore del sig. , emergeva che l'autovettura, già di proprietà del sig. , era stata Parte_2 CP_1
Parte_ attinta–prima della sua permuta in favore di –da provvedimento di fermo amministrativo;
(h) che pagina 2 di 8 il sig. ben avrebbe potuto agevolmente porre rimedio al problema provvedendo a saldare CP_4 quanto dovuto all'Erario -si era sottratto a qualsiasi confronto negando ogni riscontro anche alle plurime richieste scritte formulate , alla formale diffida e financo ritenendo di non partecipare nemmeno all'incontro di mediazione cui era stato formalmente invitato.
Il convenuto nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, la causa giunge ora a decisione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione, ai fini della definizione della presente controversia, occorre puntualizzare la successione dei fatti.
Come emerso dalle prove orali e dall'incarto processuale, in data 19.2.2019, il sig. Controparte_1 acquistava da il veicolo usato Opel Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8V, con prezzo Parte_1
Parte_ convenuto tra le parti in € 15.700,00 (cfr. doc. 2).Il sig. e concordavano che il prezzo di
CP_1 acquisto dell'autovettura venisse parzialmente corrisposto mediante la permuta dell'autoveicolo di proprietà del sig. , la Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF che veniva valutato
CP_1 per € 4.000,00 (cfr. doc. 2). Parte_ Al momento in cui il sig. propose a la permuta del proprio veicolo, nel febbraio 2019,
CP_1 dichiarò la totale idoneità del proprio mezzo e l'assenza di vincoli alla sua libera circolazione e Parte_ trasferibilità. Pertanto, conformemente agli accordi contrattuali, consegnava al sig. la
CP_1 autovettura Opel Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8V tg. FN670FS. Inoltre, l'attrice provvedeva ad eseguire, sull'autovettura offerta in permuta , la Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF
GMA, anche per tramite di ditte esterne espressamente incaricate, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ripristino specificati nei documenti agli atti (doc. 12 di parte attrice) e, una volta eseguite le attività di ripristino, metteva in vendita il veicolo. Con contratto del
2.08.2019 interveniva accordo di compravendita della vettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. Parte_ EN494WF con il quale si impegnava a cedere al sig. , che dichiarava di Parte_2 acquistare, il mezzo per la somma di € 7.200,00 (come da doc. 3).
Senonchè prima del perfezionamento del passaggio di proprietà della vettura Opel Meriva 1.4 Turbo
120CV Gpl, tg. EN494WF in favore del sig. emergeva che l'autovettura era stata attinta – Parte_2
Parte_ prima della sua permuta in favore di –da provvedimento di fermo amministrativo (come da doc.
4). Pertanto, l'attrice richiese al sig. nei giorni successivi alla scoperta dell'esistenza del fermo CP_1 amministrativo, e dunque nell'agosto 2019, di provvedere alla rimozione del detto fermo pagina 3 di 8 Parte_ amministrativo il quale rassicurò che avrebbe provveduto prontamente all'eliminazione del vincolo iscritto a suo nome sull'autovettura già di sua proprietà.
Nonostante le rassicurazioni, il fermo amministrativo rimase iscritto sull'autovettura Opel Meriva 1.4 Parte_ Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF, e fu costretta ad annullare il contratto di rivendita dell'autovettura intercorso con il sig. e l'autovettura sin dal febbraio 2019 rimase depositata Parte_2
Parte_ presso i locali di officina ed esposizione autoveicoli di Parte_ Dalle prove orali è altresì emerso che le agenzie automobilistiche contattate da nel 2019 ebbero a riferire che l'eliminazione del fermo amministrativo iscritto sul mezzo Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV
Gpl, tg. EN494WF avrebbe potuto essere eseguita esclusivamente dal sig. , nei confronti del CP_1 quale il fermo era stato iscritto.
Ora, così ripercorse le risultanze istruttorie, deve osservarsi, con riferimento alla domanda svolta dall'attrice, in via principale, che non risulta provata la ricorrenza del dolo in capo al convenuto. Infatti il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Ne consegue, dunque, che il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. Pertanto la domanda andrà disattesa.
Parimenti non potrà trovare accoglimento la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1429 c.c."... non essendo stato nemmeno prospettato un diverso equilibrio di interessi raggiungibile laddove il convenuto avesse reso edotta la conduttrice della presenza del fermo in oggetto.
Dovrà invece trovare accoglimento la domanda avanzata in via subordinata.
Infatti, il fermo amministrativo costituisce in base all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 un vincolo di natura reale sul bene mobile registrato, che ne segue le sorti e la circolazione, determinandone una parziale indisponibilità fin quando non sia assolto il credito tributario principale, da esso assistito: con apprezzabili esiti sanzionatori in caso di circolazione del veicolo interessato (ammenda, confisca).
Si tratta quindi di un vincolo che è riconducibile al paradigma dell'art. 1489 c.c.
Dalla sequenza in precedenza descritta , risulta provato il contratto di cessione dell'autovettura in oggetto e che alla data della cessione il vincolo in oggetto già gravava sul mezzo.
Da ciò consegue che l' era perfettamente in grado di conoscere la situazione amministrativa CP_1 della vettura atteso che tale formalità pregiudizievole gravava sul bene prima del trasferimento all'odierna attrice.
pagina 4 di 8 Quindi, provata la fonte negoziale e il fatto dell'inadempimento imputato a controparte, al convenuto per andare esente da responsabilità e per impedire la risoluzione del contratto, spettava dimostrare la conoscenza effettiva da parte dell'acquirente della sussistenza di eventuali vincoli o che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Senonchè tale prova non è stata fornita. Invero il convenuto non si è neppure costituito in giudizio disinteressandosi completamente dell'esito della vertenza.
Pertanto, i fatti allegati dall' attrice valutati alla luce degli elementi di prova emersi nel corso del processo , (documenti prodotti, prova testimoniale e mancata risposta all'interrogatorio formale senza giustificato motivo) possono ritenersi provati, tenuto anche conto del comportamento processuale serbato dal convenuto, assente dal giudizio nonostante la ritualità della notifica destinategli già precedentemente all'ordinanza ammissiva dell'interpello, elemento che , unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale , ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 116
c.p.c., vale a ritenere integrata la prova .
Infatti, l'esperita istruttoria testimoniale ha evidenziato non solo che l'automobile era sottoposta al provvedimento di fermo amministrativo per cui è causa, ma anche di esso nulla sapeva l'odierna attrice all'atto della cessione la quale aveva appreso della formalità pregiudizievole solo al momento della vendita del mezzo-
Ne deriva l'incontestabile responsabilità del convenuto nei confronti dell'odierna attrice in relazione al fermo amministrativo trascritto sul veicolo oggetto di contratto di cessione.
Appurato l'inadempimento del convenuto deve osservarsi che , alla luce volontà contrattale delle parti, il bene dato in “permuta” integri una datio in solutum . Infatti l'autovettura usata valutata per €
4.000,00, era stata considerata come bene equivalente al denaro e non nella qualità di mero oggetto tant'è che il corrispettivo del trasferimento era costituito da una somma di denaro e la stessa
[...] era stata rapportata al prezzo di mercato e, considerata come bene equivalente al denaro. CP_5
Quindi, la cessione dell'auto usata non si poneva e non veniva posta, in rapporto all'autovettura Opel Parte_ Crossland che la si era impegnata di consegnare all' , ma in rapporto al solo prezzo CP_1 concordato quale corrispettivo della compravendita della Opel, con la specifica intesa che il valore della macchina usata avrebbe dovuto essere considerato quale parte del corrispettivo del veicolo compravenduto ( cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 14 gennaio - 11 marzo 2014, n.
5605).
pagina 5 di 8 In proposito deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 16556 del
02.07.2013) ha avuto modo di affermare che “la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”.
Nella specie ricorrono i presupposti della risoluzione parziale, visto che i beni in questione , la Opel
Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8VStart&Stop Advance tg FN670FS venduta dall'attrice al convenuto al prezzo di € 15.700,00 e l'autoveicolo di proprietà del sig. Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV CP_1 tg. EN494WF, ceduta dal convenuto per euro 4.000 hanno una propria Controparte_6 individualità e mantengono una propria autonomia economico –funzionale.
Pertanto, alla luce elle superiori considerazioni e delle risultanze emerse all'esito del giudizio, andrà dichiarata la risoluzione del contratto avente ad oggetto la (sola) cessione della 1.4 CP_5 [...] tg. EN494WF. Controparte_7
Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto dell'attore alla restituzione/pagamento del valore del mezzo oggetto di datio in solutum pari ad euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data della cessione al saldo effettivo;
non potrà, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in mancanza di prova del maggior danno ( sul punto si richiama cass.6401/15 che ha affermato che “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c..”)
In ordine agli effetti della risoluzione deve, inoltre, rilevarsi che non potrà disporsi la restituzione del veicolo per cui è causa al convenuto, non essendo stata spiegata domanda a ciò preordinata: infatti, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondimeno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15461/16).
Parte attrice avrà diritto anche al risarcimento del danno, danno rappresentato dal ricavato dalla rivendita del mezzo al sig. pari alla differenza tra il prezzo di rivendita ( euro 7.200) e quello Parte_2
pagina 6 di 8 di cessione (euro 4.000) e quindi in euro 3.200, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 02.08.2019- data di sottoscrizione del contratto con il sig. poi annullato- alla Parte_2 pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Non potranno invece riconoscersi i costi e le spese richiesti per custodia del mezzo, in assenza di idoneo retroterra sul punto. Ne a tal fine potrà farsi ricorso alla liquidazione equitativa del danno atteso che, come osservato dal Supremo Consesso “la genesi dell'art. 1226 c.c. svela che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico. La conclusione appena esposta è confermata dalla sintassi dell'art. 1226 c.c. La norma è infatti costruita come un periodo ipotetico dell'eventualità, nel quale la protasi è l'impossibilità di provare il danno,
l'apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice” (Cass., Sez. III Civile, 8 luglio 2014, n. 15478).
Quindi concludendo, la domanda andrà accolta nei termini di cui sopra.
In ragione della soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, in relazione alla fase di merito sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia e all' attività difensiva prestata . Non si ravvisano specifici elementi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000 ) e così in euro 5.077,00.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena
09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova
09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale
Trieste 11/03/2021).
pagina 7 di 8 Deve essere, quindi, liquidato in favore dell'attrice l' importo di euro 79,33 quale spesa sostenuta per l' attivazione della mediazione , oltre alla somma di euro 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018.
P.Q.M.
IL Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto la cessione dell'autovettura Opel Meriva 1.4
Turbo 120CV GPL tg. EN494WF; Controparte_6
Dichiara tenuto e conseguentemente condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
4.000,00 oltre interessi in misura legale dalla data della cessione al saldo effettivo nonché al pagamento della somma di euro 3.200, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal
02.08.2019 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Condanna al pagamento dele spese di lite, comprensive della fase di mediazione, che Controparte_1 si liquidano nell' importo di euro 5.518 a titolo di compenso, oltre euro 326,85 per anticipazioni e di euro 79,33 per spese di mediazione, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Melone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Canobio 16, giusta delega in atti;
attrice contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, − accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di permuta dell'autovettura Opel
Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto in data 19.2.2019 tra ed il Sig. Parte_1 ex art. 1427 c.c. per dolo di parte convenuta ovvero per errore Controparte_1 Controparte_1 essenziale e riconoscibile di IN SUBORDINE − accertare il gravissimo inadempimento di Parte_1 parte convenuta anche ai sensi degli artt. 1489 e 1497 c.c. e dichiarare la risoluzione del contratto di permuta dell'autovettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto in data
19.2.2019 tra ed il Sig. In ulteriore subordine − dichiarare parte Parte_1 Controparte_1 convenuta tenuta a garantire parte attrice per i vizi dell'autovettura Controparte_1 Parte_1
Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF ai sensi dell'art. 1490 c.c.; comunque ed in ogni caso, − condannare il convenuto alla corresponsione del valore dell'autovettura Controparte_1 offerta in permuta e al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche ex art. 1223 c.c., da
[...]
e ciò per complessivi € 13.020,00, ovvero per quella diversa maggiore Parte_1 pagina 1 di 8 o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, da determinarsi anche occorrendo ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali al tasso legale dal dovuto nonché al tasso moratorio ex art. 1284 c. 4
c.c. dal giorno della notifica dell'atto di citazione e rivalutazione monetaria. − Condannare il convenuto al ritiro del mezzo per cui è causa, a propria cura e spese, previo pagamento di ogni somma che verrà condannato a pagare e rifondere all'attrice. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, compresa la fase di mediazione.
Fatto e motivi della decisione
La ha evocato in giudizio per sentir dichiarare l'annullamento Parte_1 Controparte_1 del contratto di permuta dell'autovettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF intervenuto, in data 19.2.2019, tra le parti in causa ex art. 1427 c.c. per dolo di parte convenuta ovvero per errore essenziale e riconoscibile di e, in subordine, previo accertamento Parte_1 dell'inadempimento di parte convenuta anche ai sensi degli artt. 1489 e1497 c.c., per sentire dichiarare la risoluzione del contratto di permuta e in via di ulteriore subordine ai sensi dell'art. 1490 c.c. .e in ogni caso al risarcimento dei danni tutti patiti.
A sostegno della domanda l'attrice deduceva (a) di operare nel settore della rivendita di autovetture nuove ed usate e di essere titolare di mandato quale rivenditore e riparatore autorizzato del marchio
(b) che, in data 19.2.2019, intercorreva accordo contrattuale con sig. , a mezzo CP_2 Controparte_1
Parte_ del quale la compravendeva al predetto un autoveicolo usato Opel Crossland x 1.6 CP_1
ECOTEC diesel 8VStart&Stop Advance tg FN670FS al prezzo di € 15.700,00 e parte del prezzo di acquisto veniva convenuto da eseguirsi mediante la permuta dell'autoveicolo di proprietà del sig.
Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV GPL tech Elective Gpl, tg. EN494WF, immatricolato CP_1 nell'anno 2012, che veniva valutato per € 4.000,00; (c) di aver adempiuto perfettamente alle obbligazioni sulla medesima gravanti, consegnando il mezzo al cliente e ricevendone la permuta, oltre che il differenziale di prezzo convenuto;
(d) che l'autovettura offerta in permuta da parte del sig.
veniva poi manutenuta, ricondizionata e rimessa in pristino da parte di la quale la CP_1 Parte_1 predisponeva per l'offerta di vendita al pubblico e provvedeva ad offrirla in rivendita;
(e) di aver assunto nel luglio del 2019, impegno alla compravendita della detta vettura Opel Meriva 1.4 Turbo
120CV tg. EN494WF, con il quale la deducente si impegnava a cedere al sig. Controparte_3
, che si impegnava ad acquistare, il mezzo de quo per la somma di € 7.200,00, Parte_2 accordo formalizzato in 2.8.2019; (f) che prima del perfezionamento del passaggio di proprietà in favore del sig. , emergeva che l'autovettura, già di proprietà del sig. , era stata Parte_2 CP_1
Parte_ attinta–prima della sua permuta in favore di –da provvedimento di fermo amministrativo;
(h) che pagina 2 di 8 il sig. ben avrebbe potuto agevolmente porre rimedio al problema provvedendo a saldare CP_4 quanto dovuto all'Erario -si era sottratto a qualsiasi confronto negando ogni riscontro anche alle plurime richieste scritte formulate , alla formale diffida e financo ritenendo di non partecipare nemmeno all'incontro di mediazione cui era stato formalmente invitato.
Il convenuto nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Assunte le prove orali, la causa giunge ora a decisione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione, ai fini della definizione della presente controversia, occorre puntualizzare la successione dei fatti.
Come emerso dalle prove orali e dall'incarto processuale, in data 19.2.2019, il sig. Controparte_1 acquistava da il veicolo usato Opel Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8V, con prezzo Parte_1
Parte_ convenuto tra le parti in € 15.700,00 (cfr. doc. 2).Il sig. e concordavano che il prezzo di
CP_1 acquisto dell'autovettura venisse parzialmente corrisposto mediante la permuta dell'autoveicolo di proprietà del sig. , la Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF che veniva valutato
CP_1 per € 4.000,00 (cfr. doc. 2). Parte_ Al momento in cui il sig. propose a la permuta del proprio veicolo, nel febbraio 2019,
CP_1 dichiarò la totale idoneità del proprio mezzo e l'assenza di vincoli alla sua libera circolazione e Parte_ trasferibilità. Pertanto, conformemente agli accordi contrattuali, consegnava al sig. la
CP_1 autovettura Opel Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8V tg. FN670FS. Inoltre, l'attrice provvedeva ad eseguire, sull'autovettura offerta in permuta , la Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF
GMA, anche per tramite di ditte esterne espressamente incaricate, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ripristino specificati nei documenti agli atti (doc. 12 di parte attrice) e, una volta eseguite le attività di ripristino, metteva in vendita il veicolo. Con contratto del
2.08.2019 interveniva accordo di compravendita della vettura Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV Gpl, tg. Parte_ EN494WF con il quale si impegnava a cedere al sig. , che dichiarava di Parte_2 acquistare, il mezzo per la somma di € 7.200,00 (come da doc. 3).
Senonchè prima del perfezionamento del passaggio di proprietà della vettura Opel Meriva 1.4 Turbo
120CV Gpl, tg. EN494WF in favore del sig. emergeva che l'autovettura era stata attinta – Parte_2
Parte_ prima della sua permuta in favore di –da provvedimento di fermo amministrativo (come da doc.
4). Pertanto, l'attrice richiese al sig. nei giorni successivi alla scoperta dell'esistenza del fermo CP_1 amministrativo, e dunque nell'agosto 2019, di provvedere alla rimozione del detto fermo pagina 3 di 8 Parte_ amministrativo il quale rassicurò che avrebbe provveduto prontamente all'eliminazione del vincolo iscritto a suo nome sull'autovettura già di sua proprietà.
Nonostante le rassicurazioni, il fermo amministrativo rimase iscritto sull'autovettura Opel Meriva 1.4 Parte_ Turbo 120CV Gpl, tg. EN494WF, e fu costretta ad annullare il contratto di rivendita dell'autovettura intercorso con il sig. e l'autovettura sin dal febbraio 2019 rimase depositata Parte_2
Parte_ presso i locali di officina ed esposizione autoveicoli di Parte_ Dalle prove orali è altresì emerso che le agenzie automobilistiche contattate da nel 2019 ebbero a riferire che l'eliminazione del fermo amministrativo iscritto sul mezzo Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV
Gpl, tg. EN494WF avrebbe potuto essere eseguita esclusivamente dal sig. , nei confronti del CP_1 quale il fermo era stato iscritto.
Ora, così ripercorse le risultanze istruttorie, deve osservarsi, con riferimento alla domanda svolta dall'attrice, in via principale, che non risulta provata la ricorrenza del dolo in capo al convenuto. Infatti il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito. Ne consegue, dunque, che il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non modificando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto. Pertanto la domanda andrà disattesa.
Parimenti non potrà trovare accoglimento la domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1429 c.c."... non essendo stato nemmeno prospettato un diverso equilibrio di interessi raggiungibile laddove il convenuto avesse reso edotta la conduttrice della presenza del fermo in oggetto.
Dovrà invece trovare accoglimento la domanda avanzata in via subordinata.
Infatti, il fermo amministrativo costituisce in base all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 un vincolo di natura reale sul bene mobile registrato, che ne segue le sorti e la circolazione, determinandone una parziale indisponibilità fin quando non sia assolto il credito tributario principale, da esso assistito: con apprezzabili esiti sanzionatori in caso di circolazione del veicolo interessato (ammenda, confisca).
Si tratta quindi di un vincolo che è riconducibile al paradigma dell'art. 1489 c.c.
Dalla sequenza in precedenza descritta , risulta provato il contratto di cessione dell'autovettura in oggetto e che alla data della cessione il vincolo in oggetto già gravava sul mezzo.
Da ciò consegue che l' era perfettamente in grado di conoscere la situazione amministrativa CP_1 della vettura atteso che tale formalità pregiudizievole gravava sul bene prima del trasferimento all'odierna attrice.
pagina 4 di 8 Quindi, provata la fonte negoziale e il fatto dell'inadempimento imputato a controparte, al convenuto per andare esente da responsabilità e per impedire la risoluzione del contratto, spettava dimostrare la conoscenza effettiva da parte dell'acquirente della sussistenza di eventuali vincoli o che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Senonchè tale prova non è stata fornita. Invero il convenuto non si è neppure costituito in giudizio disinteressandosi completamente dell'esito della vertenza.
Pertanto, i fatti allegati dall' attrice valutati alla luce degli elementi di prova emersi nel corso del processo , (documenti prodotti, prova testimoniale e mancata risposta all'interrogatorio formale senza giustificato motivo) possono ritenersi provati, tenuto anche conto del comportamento processuale serbato dal convenuto, assente dal giudizio nonostante la ritualità della notifica destinategli già precedentemente all'ordinanza ammissiva dell'interpello, elemento che , unitamente alla mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale , ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 116
c.p.c., vale a ritenere integrata la prova .
Infatti, l'esperita istruttoria testimoniale ha evidenziato non solo che l'automobile era sottoposta al provvedimento di fermo amministrativo per cui è causa, ma anche di esso nulla sapeva l'odierna attrice all'atto della cessione la quale aveva appreso della formalità pregiudizievole solo al momento della vendita del mezzo-
Ne deriva l'incontestabile responsabilità del convenuto nei confronti dell'odierna attrice in relazione al fermo amministrativo trascritto sul veicolo oggetto di contratto di cessione.
Appurato l'inadempimento del convenuto deve osservarsi che , alla luce volontà contrattale delle parti, il bene dato in “permuta” integri una datio in solutum . Infatti l'autovettura usata valutata per €
4.000,00, era stata considerata come bene equivalente al denaro e non nella qualità di mero oggetto tant'è che il corrispettivo del trasferimento era costituito da una somma di denaro e la stessa
[...] era stata rapportata al prezzo di mercato e, considerata come bene equivalente al denaro. CP_5
Quindi, la cessione dell'auto usata non si poneva e non veniva posta, in rapporto all'autovettura Opel Parte_ Crossland che la si era impegnata di consegnare all' , ma in rapporto al solo prezzo CP_1 concordato quale corrispettivo della compravendita della Opel, con la specifica intesa che il valore della macchina usata avrebbe dovuto essere considerato quale parte del corrispettivo del veicolo compravenduto ( cfr. Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 14 gennaio - 11 marzo 2014, n.
5605).
pagina 5 di 8 In proposito deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 16556 del
02.07.2013) ha avuto modo di affermare che “la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”.
Nella specie ricorrono i presupposti della risoluzione parziale, visto che i beni in questione , la Opel
Crossland x 1.6 ECOTEC diesel 8VStart&Stop Advance tg FN670FS venduta dall'attrice al convenuto al prezzo di € 15.700,00 e l'autoveicolo di proprietà del sig. Opel Meriva 1.4 Turbo 120CV CP_1 tg. EN494WF, ceduta dal convenuto per euro 4.000 hanno una propria Controparte_6 individualità e mantengono una propria autonomia economico –funzionale.
Pertanto, alla luce elle superiori considerazioni e delle risultanze emerse all'esito del giudizio, andrà dichiarata la risoluzione del contratto avente ad oggetto la (sola) cessione della 1.4 CP_5 [...] tg. EN494WF. Controparte_7
Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto dell'attore alla restituzione/pagamento del valore del mezzo oggetto di datio in solutum pari ad euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data della cessione al saldo effettivo;
non potrà, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in mancanza di prova del maggior danno ( sul punto si richiama cass.6401/15 che ha affermato che “La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito di pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivoluzione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c..”)
In ordine agli effetti della risoluzione deve, inoltre, rilevarsi che non potrà disporsi la restituzione del veicolo per cui è causa al convenuto, non essendo stata spiegata domanda a ciò preordinata: infatti, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale della risoluzione del contratto, nondimeno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 15461/16).
Parte attrice avrà diritto anche al risarcimento del danno, danno rappresentato dal ricavato dalla rivendita del mezzo al sig. pari alla differenza tra il prezzo di rivendita ( euro 7.200) e quello Parte_2
pagina 6 di 8 di cessione (euro 4.000) e quindi in euro 3.200, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 02.08.2019- data di sottoscrizione del contratto con il sig. poi annullato- alla Parte_2 pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Non potranno invece riconoscersi i costi e le spese richiesti per custodia del mezzo, in assenza di idoneo retroterra sul punto. Ne a tal fine potrà farsi ricorso alla liquidazione equitativa del danno atteso che, come osservato dal Supremo Consesso “la genesi dell'art. 1226 c.c. svela che primo ed indefettibile presupposto per il ricorso alla liquidazione equitativa è la dimostrata esistenza d'un danno certo, e non soltanto eventuale od ipotetico. La conclusione appena esposta è confermata dalla sintassi dell'art. 1226 c.c. La norma è infatti costruita come un periodo ipotetico dell'eventualità, nel quale la protasi è l'impossibilità di provare il danno,
l'apodosi il ricorso al potere equitativo del giudice” (Cass., Sez. III Civile, 8 luglio 2014, n. 15478).
Quindi concludendo, la domanda andrà accolta nei termini di cui sopra.
In ragione della soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, in relazione alla fase di merito sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della controversia e all' attività difensiva prestata . Non si ravvisano specifici elementi per discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
5.201,00 a euro 26.000 ) e così in euro 5.077,00.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi e delle spese legali relative alla partecipazione alla mediazione. In proposito, la costante giurisprudenza di merito ha osservato che, in forza del principio della causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Tribunale Modena
09/03/2012; Tribunale Massa 09/11/2016; Tribunale Milano 21/07/2016; Tribunale Mantova
09/04/2018). E' stato anche affermato che "il rapporto tra la mediazione e processo civile non si limita, infatti, ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l' attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili"; pertanto la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l' esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell' art. 91 c.p.c. (Tribunale
Trieste 11/03/2021).
pagina 7 di 8 Deve essere, quindi, liquidato in favore dell'attrice l' importo di euro 79,33 quale spesa sostenuta per l' attivazione della mediazione , oltre alla somma di euro 441,00 a titolo di compenso e di cui alla tabella allegata al D.M. n. 37/2018.
P.Q.M.
IL Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Dichiara la risoluzione del contratto avente ad oggetto la cessione dell'autovettura Opel Meriva 1.4
Turbo 120CV GPL tg. EN494WF; Controparte_6
Dichiara tenuto e conseguentemente condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
4.000,00 oltre interessi in misura legale dalla data della cessione al saldo effettivo nonché al pagamento della somma di euro 3.200, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal
02.08.2019 alla pubblicazione della presente sentenza e successivamente gli interessi moratori , sulla somma complessivamente liquidata, sino al saldo effettivo.
Condanna al pagamento dele spese di lite, comprensive della fase di mediazione, che Controparte_1 si liquidano nell' importo di euro 5.518 a titolo di compenso, oltre euro 326,85 per anticipazioni e di euro 79,33 per spese di mediazione, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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