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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5341/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, ora in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAFFIO STEFANO, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTA
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. SELLITTI RAFFAELE, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PITAGORA, 46 TARANTO
INTIMATA OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società partecipata interamente dal Comune di Taranto, con atto di sfratto per morosità Parte_1 per immobile ad uso commerciale, relativo a contratto intercorso fra l'incorporato per fusione CP_2
e , stipulato il 12 marzo 2014, registrato ritualmente, le intimava il rilascio
[...] Controparte_1 dell'immobile ubicato in Taranto al largo Pescheria, n. 4 e 5; a sostegno dell'intimazione, l'attrice deduceva che la conduttrice si era morosa nel pagamento della somma di € 27.137,50= per canoni locativi a saldo del periodo dal 2015 ad aprile 2022, oltre accessori.
1 Si costituiva la convenuta chiedendo: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
, accogliere la conseguenziale sollevata eccezione di carenza di mandato alle liti;
sempre in via Parte_1 preliminare, accogliere la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto il compendio aziendale di , incluso il contratto di locazione de quo agitur, prevede la gestione e la Controparte_1 legittimazione dell'amministratrice giudiziaria dott.ssa in virtù di provvedimento del Tribunale CP_3
Penale di Lecce nell'ambito delle misure di prevenzione speciali patrimoniali n. 126/2020, per cui ,di conseguenza, andava citata in giudizio l'avvocatura dello Stato con sede in Lecce, quale difensore del ovvero del per le amministrazioni giudiziarie, con competenza Controparte_4 Controparte_5 per territorio funzionale del Tribunale distrettuale di Lecce;
, accogliere la opposizione poiché l'azione dell'intimante è inammissibile, improponibile, improcedibile o, quanto meno, infondata sia in fatto che in diritto;
nel merito, accogliere la opposizione in quanto la indicazione della morosità è avulsa dalla distinta o specifica dei canoni inevasi e se gli stessi siano considerati al netto ovvero al lordo dell'i.v.a.; in ogni caso, rigettare l'istanza di sfratto in quanto inesistente la morosità, dovendosi procedere preliminarmente alla compensazione della somma di € 16.120,00= per spese sostenute e di spettanza della locatrice, ma anticipati dalla conduttrice, ex art. 8 del contratto di locazione e , comunque, compensare la maggior somma di € 26.136,00= portata ex art. 7 del contratto di locazione, oltre ad € 2.683,83=, per complessivi € 28.819,83= , peraltro minore di quella a rinvenire ancora, per lavori eseguiti dalla conduttrice per il pessimo stato in cui è stato consegnato il locale per ristorazione privo di ogni requisito formale ed urbanistico;
con vittoria si spese del giudizio.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, veniva rinviata per la discussione, con autorizzazione al deposito di note conclusive entro dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione della convenuta si rileva la infondatezza.
Infatti il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il conduttore della sua legittimazione processuale ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., con riferimento ai debiti fiscali già maturati prima del sequestro. Nessuna norma in materia di sequestro giudiziario né in tema di misure cautelari personali, custodiali o interdittive, sancisce la perdita della capacità processuale dell'indagato”.
Del pari infondata è la eccezione di difetto di mandato alle liti, poiché in base all'art. 182 c.p.c.: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
2 rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nel caso di specie la società ha ratificato quanto eseguito dalla . Pt_2 Parte_1
Nel merito.
La domanda principale è risultata fondata e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che ogni spesa sopportata dal conduttore per la manutenzione dell'immobile fosse già stata prevista in compensazione nell'art.8 del contratto di locazione fino ad un massimo di Euro 16.120,00 (Euro sedicimilacentoventi,00) e che ogni spesa di regolarizzazione urbanistica era stata sopportata dalla parte locatrice;
pertanto, la morosità, qui in discussione, si è generata in un periodo successivo alla piena compensazione di ogni spesa di cui all'art. 8 del contratto di locazione a partire dal
2015.
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Va dunque condannata la intimata al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il Controparte_1
15.06.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ora Parte_1 Parte_2
(C.F. .-P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti P.IVA_1 P.IVA_2 della sig.ra così dispone: Controparte_1
1) Rigetta le eccezioni preliminari di parte opponente;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Accoglie la domanda di parte intimante e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, dell'immobile sito in Taranto alla Via Largo di Pescheria, sottoscritto in data 12.03.2014 tra il e la sig.ra per grave inadempimento del conduttore;
Controparte_2 Controparte_1
4) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite in complessivi € Controparte_1
4.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 14/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5341/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, ora in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CAFFIO STEFANO, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTA
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. SELLITTI RAFFAELE, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PITAGORA, 46 TARANTO
INTIMATA OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società partecipata interamente dal Comune di Taranto, con atto di sfratto per morosità Parte_1 per immobile ad uso commerciale, relativo a contratto intercorso fra l'incorporato per fusione CP_2
e , stipulato il 12 marzo 2014, registrato ritualmente, le intimava il rilascio
[...] Controparte_1 dell'immobile ubicato in Taranto al largo Pescheria, n. 4 e 5; a sostegno dell'intimazione, l'attrice deduceva che la conduttrice si era morosa nel pagamento della somma di € 27.137,50= per canoni locativi a saldo del periodo dal 2015 ad aprile 2022, oltre accessori.
1 Si costituiva la convenuta chiedendo: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
, accogliere la conseguenziale sollevata eccezione di carenza di mandato alle liti;
sempre in via Parte_1 preliminare, accogliere la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto il compendio aziendale di , incluso il contratto di locazione de quo agitur, prevede la gestione e la Controparte_1 legittimazione dell'amministratrice giudiziaria dott.ssa in virtù di provvedimento del Tribunale CP_3
Penale di Lecce nell'ambito delle misure di prevenzione speciali patrimoniali n. 126/2020, per cui ,di conseguenza, andava citata in giudizio l'avvocatura dello Stato con sede in Lecce, quale difensore del ovvero del per le amministrazioni giudiziarie, con competenza Controparte_4 Controparte_5 per territorio funzionale del Tribunale distrettuale di Lecce;
, accogliere la opposizione poiché l'azione dell'intimante è inammissibile, improponibile, improcedibile o, quanto meno, infondata sia in fatto che in diritto;
nel merito, accogliere la opposizione in quanto la indicazione della morosità è avulsa dalla distinta o specifica dei canoni inevasi e se gli stessi siano considerati al netto ovvero al lordo dell'i.v.a.; in ogni caso, rigettare l'istanza di sfratto in quanto inesistente la morosità, dovendosi procedere preliminarmente alla compensazione della somma di € 16.120,00= per spese sostenute e di spettanza della locatrice, ma anticipati dalla conduttrice, ex art. 8 del contratto di locazione e , comunque, compensare la maggior somma di € 26.136,00= portata ex art. 7 del contratto di locazione, oltre ad € 2.683,83=, per complessivi € 28.819,83= , peraltro minore di quella a rinvenire ancora, per lavori eseguiti dalla conduttrice per il pessimo stato in cui è stato consegnato il locale per ristorazione privo di ogni requisito formale ed urbanistico;
con vittoria si spese del giudizio.
Istruita la causa a mezzo prove documentali, veniva rinviata per la discussione, con autorizzazione al deposito di note conclusive entro dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione della convenuta si rileva la infondatezza.
Infatti il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina del custode non privano il conduttore della sua legittimazione processuale ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., con riferimento ai debiti fiscali già maturati prima del sequestro. Nessuna norma in materia di sequestro giudiziario né in tema di misure cautelari personali, custodiali o interdittive, sancisce la perdita della capacità processuale dell'indagato”.
Del pari infondata è la eccezione di difetto di mandato alle liti, poiché in base all'art. 182 c.p.c.: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
2 rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Nel caso di specie la società ha ratificato quanto eseguito dalla . Pt_2 Parte_1
Nel merito.
La domanda principale è risultata fondata e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che ogni spesa sopportata dal conduttore per la manutenzione dell'immobile fosse già stata prevista in compensazione nell'art.8 del contratto di locazione fino ad un massimo di Euro 16.120,00 (Euro sedicimilacentoventi,00) e che ogni spesa di regolarizzazione urbanistica era stata sopportata dalla parte locatrice;
pertanto, la morosità, qui in discussione, si è generata in un periodo successivo alla piena compensazione di ogni spesa di cui all'art. 8 del contratto di locazione a partire dal
2015.
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Va dunque condannata la intimata al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il Controparte_1
15.06.2025.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ora Parte_1 Parte_2
(C.F. .-P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti P.IVA_1 P.IVA_2 della sig.ra così dispone: Controparte_1
1) Rigetta le eccezioni preliminari di parte opponente;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Accoglie la domanda di parte intimante e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, dell'immobile sito in Taranto alla Via Largo di Pescheria, sottoscritto in data 12.03.2014 tra il e la sig.ra per grave inadempimento del conduttore;
Controparte_2 Controparte_1
4) Condanna la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di lite in complessivi € Controparte_1
4.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 14/05/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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