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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2431/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
E Serena Cresti, PEC vvocati.prato. , e dall'avv. Anna Maria Ventrella, PEC Email_1
Email_3
RICORRENTE
, c.f. , nata a [...], il [...], contumace;
_1 C.F._2
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
con addebito alla moglie per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2.
[...]
Disporre l'affidamento esclusivo al padre della figlia minore nata a [...] il Persona_1
04/02/2009, con collocamento presso l'abitazione paterna attualmente sita in Prato, Via del
Sabotino n. 20; 3. Regolamentare il diritto di visita materno nei seguenti termini: a) disporre che pagina 1 di 16 gli incontri tra madre e figlia avvengano esclusivamente in forma protetta presso spazi neutri individuati dai Servizi Sociali, alla presenza di personale qualificato, con cadenza settimanale e per la durata di due ore per ciascun incontro;
b) affidare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio degli incontri protetti e la valutazione del percorso di recupero;
c) subordinare l'eventuale ampliamento delle modalità e dei tempi di visita alla positiva valutazione dei Servizi Sociali circa il recupero delle capacità genitoriali della madre, previo accertamento della stabilizzazione delle sue condizioni di vita;
d) in ogni caso escludere il pernottamento della minore presso la madre, in considerazione dell'assenza di una stabile dimora di quest'ultima. 4.
Porre a carico della Sig.ra il versamento in favore del Sig. , a _1 Parte_1
titolo di mantenimento della figlia della somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, Per_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat a far data dalla presentazione del ricorso, da versarsi entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Porre inoltre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da intendersi in via esemplificativa quelle mediche, quelle odontoiatriche, quelle scolastiche (comprese quelle della mensa, trasporto e pre/post scuola) e parascolastiche, nonché quelle sportive e ludiche, tutte previamente da concordarsi fra i genitori, tranne, ovviamente, quelle mediche d'urgenza. Le spese elencate saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei documenti giustificativi ed eventuale consegna di copia degli stessi. Per quanto riguarda le spese di abbigliamento (vestiti e scarpe), porre a carico al 50% tra i genitori il corredo stagionale. 5.
Con vittoria di compensi e spese del procedimento.
Pubblico Ministero: «Visto» in data 19/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/11/2023, (di seguito: ) ha chiesto Parte_1 Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare nei confronti della moglie la separazione _1
personale dei coniugi, con addebito alla convenuta;
di disporre l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con collocamento presso di lui;
di assegnare la casa coniugale al marito;
di disciplinare la frequentazione (in forma libera) madre/figlia secondo il calendario meglio specificato nell'atto introduttivo;
di porre a carico della convenuta un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo Per_1
l'indice Istat a far data dalla presentazione del ricorso, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
di dichiarare cessata l'impresa familiare DY di AF EN.
A sostegno delle domande proposte, in punto di fatto, il ricorrente ha allegato: che i coniugi si sono sposati a Quarrata (PT) il 29/10/1995; che dall'unione sono nati i figli il Per_2
pagina 2 di 16 18/03/1993 e il 4/02/2009; che i coniugi hanno stabilito la residenza familiare a Prato, Per_1
dapprima nell'abitazione in via Palestrina n. 38 e successivamente in via Cilianuzzo n.1, nell'immobile di proprietà esclusiva della moglie, gravata da mutuo fondiario intestato ad entrambi i coniugi, con residuo dovuto pari a circa € 90.000,00; che la moglie è titolare dell'impresa individuale denominata DY di AF EN, con sede in Prato, via del Cilianuzzo
n. 1, operante nel settore delle pulizie di edifici e dell'assistenza e vendita di personal computer, nella quale il marito è collaboratore familiare;
che il IG. dal 27/04/2022, è legale Pt_1
rappresentante di operante nel settore della vendita e assistenza a personal Controparte_2
computer, stampa e grafica digitale, avviata a causa della cattiva gestione della DY da parte della moglie;
che quest'ultima è proprietaria di un magazzino sito a Prato, in via Metauro n. 4/a, acquistato mediante la stipula di un mutuo fondiario presso la , Controparte_3
con residuo dovuto di circa € 48.000,00; che il marito, per la ristrutturazione del magazzino, ha stipulato un finanziamento di € 24.000,00 con lo stesso istituto di credito, con un debito residuo di € 12.000,00 circa;
che la IG.ra , in qualità di titolare della DY, ha omesso di pagare _1
imposte, tasse e mutui, senza informare il marito, il quale, seppur consapevole del periodo di difficoltà economica della moglie, non era a conoscenza della reale situazione economica dell'impresa, che ha avuto pesanti ripercussioni sul ménage familiare;
che la moglie ha infatti prelevato tutto il denaro depositato presso un libretto postale intestato alla figlia nel Per_1 quale venivano accantonate, nell'interesse della ragazzina, le somme erogate a titolo di indennità ai sensi della legge 104; che il IG. ha inoltre scoperto, per essere stato di ciò informato dal Pt_1
cognato , che la moglie fa abitualmente uso di sostanze stupefacenti, così Persona_3
spiegandosi il progressivo depauperamento del patrimonio familiare;
che il marito ha tentato con ogni mezzo, anche con l'aiuto del figlio maggiorenne, di convincere la IG.ra a chiedere _1
aiuto presso le strutture a ciò deputate e in varie occasioni si è visto costretto a chiamare i soccorsi a causa delle condizioni della stessa;
che in conseguenza dell'abuso di sostanze, la moglie non è in grado di collaborare alla gestione della famiglia e della figlia minore, demandate in via esclusiva alla nonna materna, al padre e al fratello;
che inoltre la stessa, sotto Per_2
l'effetto delle sostanze psicotrope, è agitata, irascibile e aggressiva nei confronti del marito, accusato ingiustificatamente di essere responsabile della sua condizione;
che il 23/10/2023 la madre della IG.ra , a causa dello stato di alterazione della figlia, è stata costretta a _1
chiamare il 112 e, a seguito dell'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine, alla stessa è stato elevato verbale di contestazione e sequestro di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, il tutto alla presenza della figlia minore, visibilmente scossa dall'accaduto; che da un pagina 3 di 16 documento medico relativo all'accesso della moglie al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato in data 9/11/2022, il marito è venuto a sapere che ella intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, amico di famiglia;
che attualmente la IG.ra è uscita Controparte_4 _1 dall'abitazione familiare, dorme fuori casa e vi rientra saltuariamente, solo per alcune ore durante il giorno e non tutti i giorni, senza occuparsi della figlia minore;
che la moglie lavora irregolarmente e si è totalmente disinteressata all'impresa DY, mettendo a rischio l'economia dell'intero nucleo familiare.
Il ricorrente ha precisato di non poter produrre la documentazione reddituale perché la moglie, quale titolare dell'impresa familiare, non ha provveduto agli adempimenti di legge e, quanto alla società appena avviata, non ha ancora le dichiarazioni dei redditi.
Sulla scorta di queste premesse fattuali, in diritto ha rilevato: a) che la prosecuzione Parte_1
della convivenza è divenuta intollerabile;
b) che l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la figlia minore non essendo la madre in grado di provvedere alle necessità morali e Per_1
materiali della bambina, di cui invece può occuparsi il padre;
c) che la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie si fonda sulle condotte di quest'ultima integranti gravi violazioni dei doveri matrimoniali, quali l'uso di sostanze stupefacenti, i comportamenti pregiudizievoli per le finanze familiari e l'infedeltà, peraltro perpetrata con modalità tali da ledere la dignità del marito;
d) che, con i provvedimenti temporanei urgenti ex art. 708 c.p.c., cessa l'impresa familiare.
All'udienza del 20/03/2024 è stata dichiarata la contumacia di ed è stato sentito il _1
ricorrente. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha rilevato l'inammissibilità della domanda di cessazione dell'impresa familiare DY di;
ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore _1 Per_1
al padre, con collocamento presso di lui;
ha disposto che la madre possa vedere la figlia mediante incontri protetti organizzati e supervisionati dal Servizio sociale, alla presenza di un educatore, almeno una volta a settimana per due ore, in base al calendario predisposto dal
Servizio; ha disposto che corrisponda a quale assegno perequativo per _1 Parte_1
il mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00, annualmente e Per_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa di questo
Tribunale; ha indicato quali informazioni relative alla figlia ciascun coniuge deve comunicare all'altro.
pagina 4 di 16 All'udienza del 25/09/2024 è stata assunta la prova testimoniale dedotta dal ricorrente con i testi e . Testimone_1 Persona_3 Testimone_2
All'udienza del 28/10/2024 si è svolto l'ascolto della minore videoregistrato con Per_1 ausilio di perito il quale, in data 7/11/2024, ha depositato l'elaborato recante la trascrizione della videoregistrazione.
Sono state acquistate informazioni sui redditi di dall'Agenzia delle Entrate e le _1
relazioni del Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (2/07/2024, 9/09/2024, 20/01/2025 e
10/04/2025).
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 1/07/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Domande inammissibili e domande rinunciate
Si prende atto della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale e relativa alla cessazione dell'impresa familiare.
Separazione personale dei coniugi
Può essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ed , essendo Parte_1 _1 stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro cessata prima dell'introduzione del presente giudizio: i testi e hanno dichiarato che la convenuta Testimone_1 Testimone_2 dorme fuori dall'abitazione familiare dall'estate del 2023.
Addebito della separazione
La domanda di addebito proposta dal ricorrente è fondata e può essere accolta.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9074 del 20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
pagina 5 di 16 Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana
(art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del
22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018;
Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale»
pagina 6 di 16 (Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso
Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Nel caso all'esame, non è dimostrato che la moglie abbia depauperato il patrimonio familiare mal gestendo l'impresa individuale DY di AF EN, della quale il marito sarebbe collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c., e sperperando il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti: sul punto il ricorrente, che non ha neppure prodotto la visura camerale della DY per provarne l'esistenza, non ha dedotto mezzi di prova. ha però provato la sussistenza di due diverse violazioni dei doveri coniugali da Parte_1
parte della moglie: l'uso di sostanze stupefacenti e la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Quanto alla prima, sebbene in sé considerata e avulsa dal contesto della vita familiare, dalle caratteristiche personali dei coniugi e dalle peculiarità del rapporto tra loro, possa non costituire una condotta integrante violazione dei doveri matrimoniali, nel caso concreto le modalità con le quali il consumo di droga è avvenuto sono tali da rendere quest'ultimo rilevante ai sensi dell'art. 143 c.c.: il verbale della Questura di Prato del 23/10/2023 (doc. 6 allegato al ricorso) e le testimonianze assunte dimostrano che ha fatto uso di sostanze stupefacenti _1
(probabilmente cocaina) all'interno della casa familiare o comunque deteneva la droga nell'abitazione e ha manifestato in più occasioni uno stato di forte agitazione, di malessere e di pagina 7 di 16 aggressività, che si presume essere stato causato da un'alterazione indotta dallo stupefacente, quando in casa era presente anche la figlia Ed infatti, sebbene nessuno dei testi escussi Per_1
abbia dichiarato che la convenuta faceva uso di droga – e non si può escludere che l'affermazione di non sapere sia correlato al desiderio di proteggere la loro congiunta -, le loro dichiarazioni sono coerenti con le risultanze del richiamato verbale della Questura: Per_3
, fratello di ha detto di avere notato nella sorella «comportamenti anomali, come
[...] _1
chiudersi spesso in bagno ed essere agitata», probabilmente nella primavera del 2023, e di avere detto ad di «tenerla d'occhio»; figlio maggiorenne delle parti, ha Parte_1 Testimone_1
riferito di avere chiamato due volte i soccorsi perché la madre «stava male, era agitata, era fuori di sé»; , madre di , ha dichiarato di avere notato nella figlia Testimone_2 _1 comportamenti strani e di essere stata costretta, in un'occasione, a chiamare i soccorsi perché era aggressiva nei suoi confronti.
La convenuta, così facendo, ha tenuto un comportamento lesivo della sensibilità e della moralità della figlia non curandosi del fatto che la bambina fosse presente in casa quando la Per_1
madre dava in escandescenze: il teste ha specificato che quando è stato costretto a Pt_1
chiamare i soccorsi per la madre, la sorella «era dentro casa, forse non ha assistito direttamente alle manifestazioni di mia madre, ma sentiva».
Già solo questa condotta, altamente pregiudizievole per la bambina, potendo incidere negativamente sull'armonico sviluppo psicofisico di quest'ultima e sul suo equilibrio, poiché in contrasto con i doveri dei genitori verso i figli (art. 30 Cost. e art. 147 c.c.), rileva anche come violazione dei doveri matrimoniali e, per la sua gravità, appare idonea a causare la cessazione dell'affectio coniugalis, in mancanza della prova della preesistenza della crisi coniugale.
Quando all'infedeltà, il ricorrente ha prodotto un referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Prato datato 9/11/2022 (doc. 5 allegato al ricorso) da cui risulta che , in stato di _1 agitazione, riferì ai sanitari di essere stata aggredita e maltrattata dall'amante in Controparte_4 data 6/11/2022, che l'avrebbe colpita con un coltello e con pugni (sebbene dal referto risulti solo una riferita dolorabilità dell'emicostato sinistro, senza ulteriori segni di traumatismo).
Trattandosi di confessione stragiudiziale resa dalla convenuta a un terzo, essa costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice;
ebbene, per la specificità del riferimento ad un uomo, indicato con nome e cognome e come proprio amante, reputa il Collegio che la prova sia sufficiente a dimostrare il fatto che , in costanza di convivenza matrimoniale, _1
intratteneva una relazione extraconiugale. In forza dei principi di diritto sopra richiamati, sarebbe stato onere della convenuta provare che la violazione dell'obbligo di fedeltà non è stata causata pagina 8 di 16 della cessazione della comunione materiale e morale dei coniugi per innestatasi su una crisi coniugale già consolidata;
prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Si deve quindi concludere che la moglie, con il suo comportamento in contrasto con i doveri previsti dall'art. 143 c.c., ha causato la crisi.
Esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Non vi è da provvedere sul figlio maggiorenne , che il ricorrente ha dichiarato abitare Per_2 insieme alla fidanzata per conto proprio (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20/03/2024).
Quanto a dev'essere confermato l'affidamento esclusivo al padre, in quanto Per_1
l'affidamento condiviso appare contrario all'interesse della minore.
Devono essere richiamate al riguardo le considerazioni svolte al paragrafo precedente in ordine alle condizioni in cui, in più occasioni, si è trovata all'interno dell'abitazione _1
familiare, anche alla presenza della figlia, molto probabilmente a causa di uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine le quali, almeno in un caso, hanno emesso nei confronti della convenuta un verbale di contestazione e di sequestro di sostanza stupefacente
(«probabilmente cocaina») ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990.
A ciò si aggiunga che quando è stata ascoltata dal giudice delegato, ha raccontato di Per_1
sapere che la mamma ha avuto qualche problema personale perché lei stessa le aveva raccontato
«che si stava per ammazzare»: il fatto è indice non solo di una grave fragilità e instabilità emotiva e psicologica della convenuta, ma anche di un'assoluta incapacità di proteggere la figlia, mettendola davanti a un evento terrificante e doloroso, tanto più dal punto di vista di una bambina rispetto alla propria mamma, e così esponendo la minore a un grave rischio per la sua stabilità e il suo equilibrio.
Si rileva inoltre che, nel corso del procedimento, a cui volontariamente non ha partecipato, _1
non ha neppure aderito agli incontri monitorati disposti dal giudice delegato, sebbene
[...]
abbia avuto più colloqui con gli assistenti sociali. Nella relazione del Servizio Sociale del
25/06/2024 si dà atto che quest'ultima ha mostrato di non comprendere le motivazioni del provvedimento limitativo della libera frequentazione della figlia, di essere irremovibile circa la possibilità di iniziare un percorso di incontri con educatore, di non avere prospettive chiare in merito al proprio futuro, di non accettare alcun percorso di sostegno specialistico, pur essendo visibili le sue fragilità e sofferenza, e ha affermato di essere riuscita a raggiungere un minimo di equilibrio solo allontanandosi da tutti, compresi i figli;
ha detto di vivere nel magazzino di sua proprietà e di occuparsi di una persona anziana, attività lavorativa da cui trae un minimo di pagina 9 di 16 sostentamento economico. Dalla relazione del 6/09/2024 la situazione risulta inalterata. Nella relazione del 15/01/2025 si riferisce invece che nel mese di ottobre 2024 ha ripreso _1
i contatti con il Servizio Sociale, manifestando la volontà di incontrare in forma monitorata la figlia secondo quanto disposto con i provvedimenti temporanei e che nel mese di dicembre gli incontri sono iniziati e hanno avuto un andamento positivo: la madre si rapportava alla figlia in maniera consona, con atteggiamento educato e pacato;
appariva serena, scherzosa e Per_1
sorridente nel relazionarsi alla madre;
emergeva un profondo legame affettivo tra la convenuta e la bambina;
quest'ultima aveva espresso la volontà di incontrare la mamma più spesso e liberamente e il Servizio aveva concluso che poteva essere valutata la prospettiva di liberalizzare gli incontri. Nella relazione dell'8/04/2025, tuttavia, si dà atto che, dopo la descritta fase iniziale del progetto caratterizzata da un buon andamento, «Nell'ultimo mese la situazione si è bruscamente arrestata, gli ultimi tre appuntamenti sono stati disattesi poiché la li ha _1
rimandati senza fornire spiegazioni plausibili. Contattata dalla scrivente ha riferito di svolgere una prova lavorativa, di assistere una donna con gravidanza a rischio che necessita di assistenza continuativa, pertanto pare essersi trasferita nella abitazione della stessa e non può al momento vedere . Ha quindi scelto di chiudere anche questo percorso, così come ha Per_1
ribadito di non accedere al SERD poiché ritiene di non averne necessità e di non fare uso di sostanze»; il Servizio ha concluso di non poter espletare il mandato conferito in merito alle modalità di visita madre/figlia, «tenuto conto della indisponibilità dell'adulta a rivolgersi al
SERD, all'età della ragazza che desidera incontrare la anche e soprattutto libera da ogni _1
vincolo, del padre -affidatario esclusivo- che è sempre stato a conoscenza di questi incontri e non li ostacola»; è stato infatti il IG. a riferire agli assistenti sociali che madre e figlia Pt_1
hanno continuato a incontrarsi ai giardini liberamente e che una sera ha cenato dalla Per_1
IG.ra . _1
In sintesi, sebbene il Servizio Sociale, nel poco tempo di osservazione, non abbia direttamente verificato comportamenti inadeguati della madre nei confronti della minore, molti sono gli elementi che impongono, allo stato, una valutazione di capacità genitoriale non integra e di inadeguatezza del regime di affidamento condiviso in funzione della tutela del superiore interesse di il disinteresse e la deresponsabilizzazione emersi nel processo o comunque Per_1
l'incapacità di portare avanti un impegno, seppure con l'obiettivo importantissimo di preservare, anche giuridicamente, una relazione con la figlia;
la fragilità personale e il rifiuto di ogni forma di supporto;
la precarietà abitativa;
l'interruzione dei rapporti con quasi tutta la famiglia di origine;
l'assenza di comunicazione con il marito.
pagina 10 di 16 Al contempo è positivo il giudizio sulla capacità genitoriale del padre, sebbene si rilevino delle carenze sia sul versante della protezione, perché il ricorrente, in contrasto con quanto disposto dal Tribunale, ha consentito che madre e figlia continuassero a vedersi liberamente, delegando il figlio di gestire gli incontri, sia con riferimento all'attenzione ai reali bisogni della Per_2
bambina, avendo il Servizio Sociale riscontrato che il IG. «Appare poco incline a Pt_1
riconoscere i veri bisogni della figlia, che superano le necessità primarie, si mostra infatti prevalentemente concentrato su eIGenze di tipo materiale».
Il ricorrente costituisce per un riferimento centrale, essendosi dimostrato capace di darle Per_1
sicurezza e regole e anche disponibile ad accogliere un aiuto esterno, quindi consapevole dei propri (normali) limiti di genitore in una situazione obiettivamente complessa.
dalle relazione del Servizio Sociale e sull'ascolto dinanzi al giudice delegato, è apparsa Per_1
una ragazzina equilibrata, seppure poco incline ad esternare le proprie più intime emozioni, specie riguardo alla figura materna, e risulta avere tratto rilevante beneficio dall'educativa domiciliare, organizzata dal Servizio Sociale non solo per dare alla minore un sopporto scolastico pomeridiano, ma anche per affiancarla nella sua crescita evolutiva e stimolarla alla socializzazione: la ragazzina, nonostante le obiettive difficoltà personali – è affetta da ritardo mentale medio e disturbo misto degli apprendimenti -, è stata ammessa al secondo anno del liceo artistico, superando il debito in matematica che aveva riportato alla fine del primo anno;
viene descritta dagli insegnanti come una studentessa educata e rispettosa, che si rivolge al corpo docente in cerca di supporto;
prima dell'intervento dei Servizi, tuttavia, non svolgeva i compiti a casa e non si preparava in previsione delle verifiche programmate. Secondo il Servizio Sociale, è da valutare positivamente la frequentazione, da parte di dell'oratorio parrocchiale, Per_1
presso il quale la minore svolge attività come volontaria, che le ha consentito di stringere legami amicali sani, visto che in classe aveva fatto amicizia solo con la compagna di banco. Grazie al sostegno dell'educatrice, con la quale ha instaurato un buon rapporto e che è diventata un importante riferimento extrafamiliare, dopo un momento di riflessione e ripensamenti vari, ha accettato un supporto psicologico, circostanza questa che, come ben evidenziato dal Per_1
ricorrente nella comparsa conclusionale, è manifestazione di una sua maturazione personale, oltre che della fiducia che la minore ha sviluppato nelle figure di riferimento positive presenti nella sua vita.
Tutto ciò considerato, dev'essere confermata la collocazione di presso il padre, con cui Per_1
peraltro ella ha sempre abitato anche dopo la separazione dei genitori, ed è altresì necessario mantenere il servizio educativo autonomamente predisposto dal Servizio Sociale.
pagina 11 di 16 Quanto alla frequentazione madre/figlia, il Collegio, pur prendendo atto che i provvedimenti, emessi in via provvisoria e urgente, non sono stati attuati perché ha rifiutato di _1
proseguirli, anche potendo contare sul fatto che il IG. ha sempre consentito che madre e Pt_1
figlia si incontrassero liberamente, ritiene che una sospensione della frequentazione sarebbe pregiudizievole per che ha manifestato a tutti, anche in sede di ascolto, di avere Per_1
desiderio di vedere la mamma.
Dall'altro lato, per i motivi già illustrati per escludere l'affidamento condiviso, e, in particolare, a causa del rischio di pregiudizi per conseguenti al possibile uso di sostanze stupefacenti Per_1
da parte della IG.ra , la quale ha rifiutato di recarsi al Ser.D, la frequentazione madre/figlia _1
non può avvenire in forma libera: deve pertanto essere confermata la previsione di incontri protetti alla presenza di un educatore, organizzati e supervisionati dal Servizio Sociale, che provvederà a riattivarli qualora la IG.ra lo richieda. _1
Mantenimento della figlia
Per verificare se debba essere posto a carico della madre non convivente un assegno perequativo per il mantenimento della figlia e, in caso affermativo, per quantificare l'ammontare di Per_1 tale contributo, si deve fare applicazione dei parametri posti dal quarto comma dell'art. 337-ter
c.c..
In primo luogo, occorre valutare le attuali eIGenze di oggi sedicenne: la minore, Per_1
adolescente, si trova in una fase in cui è normale intrattenere intensi e frequenti rapporti sociali che, secondo l'id quod plerumque accidit, comportano maggiori spese, in questo caso presumibilmente contenute per il fatto che la ragazzina sembra coltivare i suoi legami amicali soprattutto presso l'oratorio della Chiesa. Non risulta che la minore pratichi uno sport e, per cure mediche e terapia psicologica può usufruire del servizio pubblico.
Non si hanno informazioni sul tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ma dalle allegazioni del ricorrente, anche per gli ingenti debiti che gravavano
(e in parte gravano) sul nucleo familiare, si presume che fosse medio-basso.
I tempi di permanenza di presso la madre, allo stato, sono nulli;
la IG.ra , Per_1 _1 pertanto, dà un minimo apporto diretto al mantenimento e all'accudimento della figlia;
sul fronte strettamente economico, si rileva che il ricorrente ha riferito in udienza che ogni tanto la moglie compra alla figlia qualche vestito.
Le condizioni economiche dei genitori sono scarsamente documentate. non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, neppure in relazione al periodo Parte_1
successivo alla riferita costituzione di nel 2022; della società, di cui si Controparte_2
pagina 12 di 16 presume che egli sia socio unico e amministratore, non sono stati prodotti né la visura camerale né i bilanci. L'Agenzia delle Entrate ha attestato redditi del ricorrente pari a € 3.068,00 nel 2021, nessun reddito nel 2022 e nessuna dichiarazione dei redditi o certificazioni del datore di lavoro nel 2023. Tuttavia, dagli estratti conto del conto corrente WeBank intestati al IG. relativi Pt_1
agli anni 2023 e 2024, risultano frequenti versamenti in contanti che rappresentano le uniche entrate tracciate del ricorrente (oltre a bonifici provenienti da Findomestic). Ad ogni modo, egli ha riferito agli assistenti sociali (vedi relazione del 25/06/2024) di essere in grado di provvedere in maniera dignitosa al mantenimento della figlia attraverso il negozio di assistenza informatica che gestisce attraverso la società.
Il IG. vive con la figlia in un appartamento condotto in locazione: dalla registrazione del Pt_1 contratto stipulato il 13/12/2023 (doc. 8 prodotto il 28/06/2024), risulta un canone mensile di €
3.600,00 annui.
La IG.ra , stando alle allegazioni del ricorrente, era proprietaria della casa coniugale, che _1
però è stata venduta, ed è tutt'ora proprietaria di un magazzino nel quale dorme.
L'Agenzia delle Entrate ha attestato redditi pari a € 3.599,00 nel 2021, ricavi percepiti e non dichiarati di € 14.279,00 nel 2022, infine redditi lordi di circa € 1.400,00 da lavoro dipendente e di circa € 900,00 da lavoro autonomo (risultanti da certificazioni uniche e non dichiarati) nel
2023.
Al Servizio Sociale la convenuta ha dichiarato di svolgere attività di assistenza a un'anziana.
Tutto ciò considerato e tenuto conto che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' eventualmente richiesto dev'essere percepito per intero da in quanto CP_5 Parte_1
affidatario esclusivo e collocatario della minore, il Collegio giudica equo porre a carico di _1
, per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 300,00, annualmente
[...] Per_1
e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie per la figlia sono suddivise al 50% tra i genitori e disciplinate come da dispositivo, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa di questo Tribunale.
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura ridotta per le fasi istruttoria (€ 1.200,00) e decisionale (€ 1.800,00), tenuto conto che la convenuta non si è costituita.
pagina 13 di 16 Le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 _1
sposati a Quarrata (PT) il 29/10/1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 428, parte 2, serie B, anno 1995;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
3) dichiara che la separazione è addebitabile alla moglie;
_1
4) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre Persona_1 [...]
con collocazione presso di lui;
Persona_4
5) dispone che la madre possa vedere la figlia mediante incontri _1 Per_1
protetti organizzati e supervisionati dal Servizio sociale, alla presenza di un educatore, almeno una volta a settimana per due ore, in base al calendario predisposto dal Servizio il quale provvederà a riattivarlo nel caso in cui la IG.ra lo richieda;
_1
6) dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare in favore della minore fino a quando il Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese lo riterrà Persona_1
necessario;
7) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni _1 Persona_4 mese, quale assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma di € Per_1
300,00, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat;
8) dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite al 50% tra i genitori Per_1
e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
pagina 14 di 16 ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
9) dispone che l'assegno unico e universale per la figlia erogato dall' sia Per_1 CP_5
percepito per intero da Parte_1
10) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
pagina 15 di 16 11) pone le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di . Per_1 _1
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del 2/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2431/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
E Serena Cresti, PEC vvocati.prato. , e dall'avv. Anna Maria Ventrella, PEC Email_1
Email_3
RICORRENTE
, c.f. , nata a [...], il [...], contumace;
_1 C.F._2
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
con addebito alla moglie per gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2.
[...]
Disporre l'affidamento esclusivo al padre della figlia minore nata a [...] il Persona_1
04/02/2009, con collocamento presso l'abitazione paterna attualmente sita in Prato, Via del
Sabotino n. 20; 3. Regolamentare il diritto di visita materno nei seguenti termini: a) disporre che pagina 1 di 16 gli incontri tra madre e figlia avvengano esclusivamente in forma protetta presso spazi neutri individuati dai Servizi Sociali, alla presenza di personale qualificato, con cadenza settimanale e per la durata di due ore per ciascun incontro;
b) affidare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il monitoraggio degli incontri protetti e la valutazione del percorso di recupero;
c) subordinare l'eventuale ampliamento delle modalità e dei tempi di visita alla positiva valutazione dei Servizi Sociali circa il recupero delle capacità genitoriali della madre, previo accertamento della stabilizzazione delle sue condizioni di vita;
d) in ogni caso escludere il pernottamento della minore presso la madre, in considerazione dell'assenza di una stabile dimora di quest'ultima. 4.
Porre a carico della Sig.ra il versamento in favore del Sig. , a _1 Parte_1
titolo di mantenimento della figlia della somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, Per_1 soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat a far data dalla presentazione del ricorso, da versarsi entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Porre inoltre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, da intendersi in via esemplificativa quelle mediche, quelle odontoiatriche, quelle scolastiche (comprese quelle della mensa, trasporto e pre/post scuola) e parascolastiche, nonché quelle sportive e ludiche, tutte previamente da concordarsi fra i genitori, tranne, ovviamente, quelle mediche d'urgenza. Le spese elencate saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei documenti giustificativi ed eventuale consegna di copia degli stessi. Per quanto riguarda le spese di abbigliamento (vestiti e scarpe), porre a carico al 50% tra i genitori il corredo stagionale. 5.
Con vittoria di compensi e spese del procedimento.
Pubblico Ministero: «Visto» in data 19/04/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/11/2023, (di seguito: ) ha chiesto Parte_1 Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare nei confronti della moglie la separazione _1
personale dei coniugi, con addebito alla convenuta;
di disporre l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con collocamento presso di lui;
di assegnare la casa coniugale al marito;
di disciplinare la frequentazione (in forma libera) madre/figlia secondo il calendario meglio specificato nell'atto introduttivo;
di porre a carico della convenuta un contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale secondo Per_1
l'indice Istat a far data dalla presentazione del ricorso, con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori;
di dichiarare cessata l'impresa familiare DY di AF EN.
A sostegno delle domande proposte, in punto di fatto, il ricorrente ha allegato: che i coniugi si sono sposati a Quarrata (PT) il 29/10/1995; che dall'unione sono nati i figli il Per_2
pagina 2 di 16 18/03/1993 e il 4/02/2009; che i coniugi hanno stabilito la residenza familiare a Prato, Per_1
dapprima nell'abitazione in via Palestrina n. 38 e successivamente in via Cilianuzzo n.1, nell'immobile di proprietà esclusiva della moglie, gravata da mutuo fondiario intestato ad entrambi i coniugi, con residuo dovuto pari a circa € 90.000,00; che la moglie è titolare dell'impresa individuale denominata DY di AF EN, con sede in Prato, via del Cilianuzzo
n. 1, operante nel settore delle pulizie di edifici e dell'assistenza e vendita di personal computer, nella quale il marito è collaboratore familiare;
che il IG. dal 27/04/2022, è legale Pt_1
rappresentante di operante nel settore della vendita e assistenza a personal Controparte_2
computer, stampa e grafica digitale, avviata a causa della cattiva gestione della DY da parte della moglie;
che quest'ultima è proprietaria di un magazzino sito a Prato, in via Metauro n. 4/a, acquistato mediante la stipula di un mutuo fondiario presso la , Controparte_3
con residuo dovuto di circa € 48.000,00; che il marito, per la ristrutturazione del magazzino, ha stipulato un finanziamento di € 24.000,00 con lo stesso istituto di credito, con un debito residuo di € 12.000,00 circa;
che la IG.ra , in qualità di titolare della DY, ha omesso di pagare _1
imposte, tasse e mutui, senza informare il marito, il quale, seppur consapevole del periodo di difficoltà economica della moglie, non era a conoscenza della reale situazione economica dell'impresa, che ha avuto pesanti ripercussioni sul ménage familiare;
che la moglie ha infatti prelevato tutto il denaro depositato presso un libretto postale intestato alla figlia nel Per_1 quale venivano accantonate, nell'interesse della ragazzina, le somme erogate a titolo di indennità ai sensi della legge 104; che il IG. ha inoltre scoperto, per essere stato di ciò informato dal Pt_1
cognato , che la moglie fa abitualmente uso di sostanze stupefacenti, così Persona_3
spiegandosi il progressivo depauperamento del patrimonio familiare;
che il marito ha tentato con ogni mezzo, anche con l'aiuto del figlio maggiorenne, di convincere la IG.ra a chiedere _1
aiuto presso le strutture a ciò deputate e in varie occasioni si è visto costretto a chiamare i soccorsi a causa delle condizioni della stessa;
che in conseguenza dell'abuso di sostanze, la moglie non è in grado di collaborare alla gestione della famiglia e della figlia minore, demandate in via esclusiva alla nonna materna, al padre e al fratello;
che inoltre la stessa, sotto Per_2
l'effetto delle sostanze psicotrope, è agitata, irascibile e aggressiva nei confronti del marito, accusato ingiustificatamente di essere responsabile della sua condizione;
che il 23/10/2023 la madre della IG.ra , a causa dello stato di alterazione della figlia, è stata costretta a _1
chiamare il 112 e, a seguito dell'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine, alla stessa è stato elevato verbale di contestazione e sequestro di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, il tutto alla presenza della figlia minore, visibilmente scossa dall'accaduto; che da un pagina 3 di 16 documento medico relativo all'accesso della moglie al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato in data 9/11/2022, il marito è venuto a sapere che ella intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, amico di famiglia;
che attualmente la IG.ra è uscita Controparte_4 _1 dall'abitazione familiare, dorme fuori casa e vi rientra saltuariamente, solo per alcune ore durante il giorno e non tutti i giorni, senza occuparsi della figlia minore;
che la moglie lavora irregolarmente e si è totalmente disinteressata all'impresa DY, mettendo a rischio l'economia dell'intero nucleo familiare.
Il ricorrente ha precisato di non poter produrre la documentazione reddituale perché la moglie, quale titolare dell'impresa familiare, non ha provveduto agli adempimenti di legge e, quanto alla società appena avviata, non ha ancora le dichiarazioni dei redditi.
Sulla scorta di queste premesse fattuali, in diritto ha rilevato: a) che la prosecuzione Parte_1
della convivenza è divenuta intollerabile;
b) che l'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la figlia minore non essendo la madre in grado di provvedere alle necessità morali e Per_1
materiali della bambina, di cui invece può occuparsi il padre;
c) che la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie si fonda sulle condotte di quest'ultima integranti gravi violazioni dei doveri matrimoniali, quali l'uso di sostanze stupefacenti, i comportamenti pregiudizievoli per le finanze familiari e l'infedeltà, peraltro perpetrata con modalità tali da ledere la dignità del marito;
d) che, con i provvedimenti temporanei urgenti ex art. 708 c.p.c., cessa l'impresa familiare.
All'udienza del 20/03/2024 è stata dichiarata la contumacia di ed è stato sentito il _1
ricorrente. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha rilevato l'inammissibilità della domanda di cessazione dell'impresa familiare DY di;
ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore _1 Per_1
al padre, con collocamento presso di lui;
ha disposto che la madre possa vedere la figlia mediante incontri protetti organizzati e supervisionati dal Servizio sociale, alla presenza di un educatore, almeno una volta a settimana per due ore, in base al calendario predisposto dal
Servizio; ha disposto che corrisponda a quale assegno perequativo per _1 Parte_1
il mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00, annualmente e Per_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat, con ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa di questo
Tribunale; ha indicato quali informazioni relative alla figlia ciascun coniuge deve comunicare all'altro.
pagina 4 di 16 All'udienza del 25/09/2024 è stata assunta la prova testimoniale dedotta dal ricorrente con i testi e . Testimone_1 Persona_3 Testimone_2
All'udienza del 28/10/2024 si è svolto l'ascolto della minore videoregistrato con Per_1 ausilio di perito il quale, in data 7/11/2024, ha depositato l'elaborato recante la trascrizione della videoregistrazione.
Sono state acquistate informazioni sui redditi di dall'Agenzia delle Entrate e le _1
relazioni del Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese (2/07/2024, 9/09/2024, 20/01/2025 e
10/04/2025).
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 1/07/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Domande inammissibili e domande rinunciate
Si prende atto della rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale e relativa alla cessazione dell'impresa familiare.
Separazione personale dei coniugi
Può essere dichiarata la separazione personale dei coniugi ed , essendo Parte_1 _1 stati acquisiti indizi gravi, precisi e concordanti che fanno presumere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro cessata prima dell'introduzione del presente giudizio: i testi e hanno dichiarato che la convenuta Testimone_1 Testimone_2 dorme fuori dall'abitazione familiare dall'estate del 2023.
Addebito della separazione
La domanda di addebito proposta dal ricorrente è fondata e può essere accolta.
Occorre premettere, in linea teorica, che i presupposti per la pronuncia di addebito a uno o anche a entrambi i coniugi sono, da un lato, la sussistenza di una condotta oggettivamente trasgressiva dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., dall'altro lato, l'efficacia causale determinante di tale comportamento nella genesi della crisi coniugale che ha condotto all'irrimediabile cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (c.d. affectio maritalis) e alla conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ne consegue che l'addebito va escluso quando manca il legame eziologico tra violazione e crisi coniugale, per esempio perché la prima si è verificata in un momento in cui la crisi della coppia era ormai irrimediabilmente in atto per l'incidenza di altri fattori destabilizzanti la comunione affettiva coniugale (cfr. ex plurimis:
Cass., n. 9074 del 20/04/2011; Cass., n. 8512 del 12/04/2006).
pagina 5 di 16 Il giudice, per decidere sulla domanda di addebito, è tenuto a svolgere una valutazione complessiva e globale che compari i comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale. Tuttavia, al cospetto di condotte particolarmente gravi, integranti, oltre che la violazione dei doveri matrimoniali, anche l'aggressione ai diritti inviolabili della persona umana
(art. 2, Cost.), come nel caso di violenze fisiche, il giudice del merito è esonerato dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima di quei comportamenti, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale di questi ultimi rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass., n. 7388 del
22/03/2017 che ha ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito anche una sola percossa).
L'indagine in questione deve rispettare il principio dispositivo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che colui che propone la domanda di addebito deve provare la violazione che avrebbe commesso l'altro coniuge e la sua gravità astrattamente determinante la cessazione dell'affectio coniugalis, spettando invece all'altro coniuge, per resistere alla domanda, provare l'esistenza di circostanze ovvero responsabilità contrapposte e precedenti che, in quanto da sole in grado di determinare la crisi coniugale, escludono tale nesso causale.
In tal senso si è espressa anche la S.C. che ha affermato, per esempio, che «Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà» (Cass., n. 3923 del 19/02/2018;
Cass., n. 2059 del 14/02/2012).
Sempre in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà, si è però anche ritenuto che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale»
pagina 6 di 16 (Cass., n. 16859 del 14/08/2015), arrivando ad affermare che quando la separazione segue, senza cesura temporale, alla violazione del dovere di fedeltà, sorge una presunzione semplice di esistenza di un nesso eziologico tra infedeltà del coniuge e crisi del matrimonio (v. in tal senso
Cass., n. 10823 del 25/05/2016), spettando quindi all'autore della violazione fornire la prova contraria, e cioè che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, ovvero in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto.
La Corte di legittimità ha anche precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass., n. 16691 del 5/08/2020).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., n. 20866 del 21/07/2021).
Nel caso all'esame, non è dimostrato che la moglie abbia depauperato il patrimonio familiare mal gestendo l'impresa individuale DY di AF EN, della quale il marito sarebbe collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230-bis c.c., e sperperando il denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti: sul punto il ricorrente, che non ha neppure prodotto la visura camerale della DY per provarne l'esistenza, non ha dedotto mezzi di prova. ha però provato la sussistenza di due diverse violazioni dei doveri coniugali da Parte_1
parte della moglie: l'uso di sostanze stupefacenti e la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Quanto alla prima, sebbene in sé considerata e avulsa dal contesto della vita familiare, dalle caratteristiche personali dei coniugi e dalle peculiarità del rapporto tra loro, possa non costituire una condotta integrante violazione dei doveri matrimoniali, nel caso concreto le modalità con le quali il consumo di droga è avvenuto sono tali da rendere quest'ultimo rilevante ai sensi dell'art. 143 c.c.: il verbale della Questura di Prato del 23/10/2023 (doc. 6 allegato al ricorso) e le testimonianze assunte dimostrano che ha fatto uso di sostanze stupefacenti _1
(probabilmente cocaina) all'interno della casa familiare o comunque deteneva la droga nell'abitazione e ha manifestato in più occasioni uno stato di forte agitazione, di malessere e di pagina 7 di 16 aggressività, che si presume essere stato causato da un'alterazione indotta dallo stupefacente, quando in casa era presente anche la figlia Ed infatti, sebbene nessuno dei testi escussi Per_1
abbia dichiarato che la convenuta faceva uso di droga – e non si può escludere che l'affermazione di non sapere sia correlato al desiderio di proteggere la loro congiunta -, le loro dichiarazioni sono coerenti con le risultanze del richiamato verbale della Questura: Per_3
, fratello di ha detto di avere notato nella sorella «comportamenti anomali, come
[...] _1
chiudersi spesso in bagno ed essere agitata», probabilmente nella primavera del 2023, e di avere detto ad di «tenerla d'occhio»; figlio maggiorenne delle parti, ha Parte_1 Testimone_1
riferito di avere chiamato due volte i soccorsi perché la madre «stava male, era agitata, era fuori di sé»; , madre di , ha dichiarato di avere notato nella figlia Testimone_2 _1 comportamenti strani e di essere stata costretta, in un'occasione, a chiamare i soccorsi perché era aggressiva nei suoi confronti.
La convenuta, così facendo, ha tenuto un comportamento lesivo della sensibilità e della moralità della figlia non curandosi del fatto che la bambina fosse presente in casa quando la Per_1
madre dava in escandescenze: il teste ha specificato che quando è stato costretto a Pt_1
chiamare i soccorsi per la madre, la sorella «era dentro casa, forse non ha assistito direttamente alle manifestazioni di mia madre, ma sentiva».
Già solo questa condotta, altamente pregiudizievole per la bambina, potendo incidere negativamente sull'armonico sviluppo psicofisico di quest'ultima e sul suo equilibrio, poiché in contrasto con i doveri dei genitori verso i figli (art. 30 Cost. e art. 147 c.c.), rileva anche come violazione dei doveri matrimoniali e, per la sua gravità, appare idonea a causare la cessazione dell'affectio coniugalis, in mancanza della prova della preesistenza della crisi coniugale.
Quando all'infedeltà, il ricorrente ha prodotto un referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Prato datato 9/11/2022 (doc. 5 allegato al ricorso) da cui risulta che , in stato di _1 agitazione, riferì ai sanitari di essere stata aggredita e maltrattata dall'amante in Controparte_4 data 6/11/2022, che l'avrebbe colpita con un coltello e con pugni (sebbene dal referto risulti solo una riferita dolorabilità dell'emicostato sinistro, senza ulteriori segni di traumatismo).
Trattandosi di confessione stragiudiziale resa dalla convenuta a un terzo, essa costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice;
ebbene, per la specificità del riferimento ad un uomo, indicato con nome e cognome e come proprio amante, reputa il Collegio che la prova sia sufficiente a dimostrare il fatto che , in costanza di convivenza matrimoniale, _1
intratteneva una relazione extraconiugale. In forza dei principi di diritto sopra richiamati, sarebbe stato onere della convenuta provare che la violazione dell'obbligo di fedeltà non è stata causata pagina 8 di 16 della cessazione della comunione materiale e morale dei coniugi per innestatasi su una crisi coniugale già consolidata;
prova che, tuttavia, non è stata fornita.
Si deve quindi concludere che la moglie, con il suo comportamento in contrasto con i doveri previsti dall'art. 143 c.c., ha causato la crisi.
Esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Non vi è da provvedere sul figlio maggiorenne , che il ricorrente ha dichiarato abitare Per_2 insieme alla fidanzata per conto proprio (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 20/03/2024).
Quanto a dev'essere confermato l'affidamento esclusivo al padre, in quanto Per_1
l'affidamento condiviso appare contrario all'interesse della minore.
Devono essere richiamate al riguardo le considerazioni svolte al paragrafo precedente in ordine alle condizioni in cui, in più occasioni, si è trovata all'interno dell'abitazione _1
familiare, anche alla presenza della figlia, molto probabilmente a causa di uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari e delle forze dell'ordine le quali, almeno in un caso, hanno emesso nei confronti della convenuta un verbale di contestazione e di sequestro di sostanza stupefacente
(«probabilmente cocaina») ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 309/1990.
A ciò si aggiunga che quando è stata ascoltata dal giudice delegato, ha raccontato di Per_1
sapere che la mamma ha avuto qualche problema personale perché lei stessa le aveva raccontato
«che si stava per ammazzare»: il fatto è indice non solo di una grave fragilità e instabilità emotiva e psicologica della convenuta, ma anche di un'assoluta incapacità di proteggere la figlia, mettendola davanti a un evento terrificante e doloroso, tanto più dal punto di vista di una bambina rispetto alla propria mamma, e così esponendo la minore a un grave rischio per la sua stabilità e il suo equilibrio.
Si rileva inoltre che, nel corso del procedimento, a cui volontariamente non ha partecipato, _1
non ha neppure aderito agli incontri monitorati disposti dal giudice delegato, sebbene
[...]
abbia avuto più colloqui con gli assistenti sociali. Nella relazione del Servizio Sociale del
25/06/2024 si dà atto che quest'ultima ha mostrato di non comprendere le motivazioni del provvedimento limitativo della libera frequentazione della figlia, di essere irremovibile circa la possibilità di iniziare un percorso di incontri con educatore, di non avere prospettive chiare in merito al proprio futuro, di non accettare alcun percorso di sostegno specialistico, pur essendo visibili le sue fragilità e sofferenza, e ha affermato di essere riuscita a raggiungere un minimo di equilibrio solo allontanandosi da tutti, compresi i figli;
ha detto di vivere nel magazzino di sua proprietà e di occuparsi di una persona anziana, attività lavorativa da cui trae un minimo di pagina 9 di 16 sostentamento economico. Dalla relazione del 6/09/2024 la situazione risulta inalterata. Nella relazione del 15/01/2025 si riferisce invece che nel mese di ottobre 2024 ha ripreso _1
i contatti con il Servizio Sociale, manifestando la volontà di incontrare in forma monitorata la figlia secondo quanto disposto con i provvedimenti temporanei e che nel mese di dicembre gli incontri sono iniziati e hanno avuto un andamento positivo: la madre si rapportava alla figlia in maniera consona, con atteggiamento educato e pacato;
appariva serena, scherzosa e Per_1
sorridente nel relazionarsi alla madre;
emergeva un profondo legame affettivo tra la convenuta e la bambina;
quest'ultima aveva espresso la volontà di incontrare la mamma più spesso e liberamente e il Servizio aveva concluso che poteva essere valutata la prospettiva di liberalizzare gli incontri. Nella relazione dell'8/04/2025, tuttavia, si dà atto che, dopo la descritta fase iniziale del progetto caratterizzata da un buon andamento, «Nell'ultimo mese la situazione si è bruscamente arrestata, gli ultimi tre appuntamenti sono stati disattesi poiché la li ha _1
rimandati senza fornire spiegazioni plausibili. Contattata dalla scrivente ha riferito di svolgere una prova lavorativa, di assistere una donna con gravidanza a rischio che necessita di assistenza continuativa, pertanto pare essersi trasferita nella abitazione della stessa e non può al momento vedere . Ha quindi scelto di chiudere anche questo percorso, così come ha Per_1
ribadito di non accedere al SERD poiché ritiene di non averne necessità e di non fare uso di sostanze»; il Servizio ha concluso di non poter espletare il mandato conferito in merito alle modalità di visita madre/figlia, «tenuto conto della indisponibilità dell'adulta a rivolgersi al
SERD, all'età della ragazza che desidera incontrare la anche e soprattutto libera da ogni _1
vincolo, del padre -affidatario esclusivo- che è sempre stato a conoscenza di questi incontri e non li ostacola»; è stato infatti il IG. a riferire agli assistenti sociali che madre e figlia Pt_1
hanno continuato a incontrarsi ai giardini liberamente e che una sera ha cenato dalla Per_1
IG.ra . _1
In sintesi, sebbene il Servizio Sociale, nel poco tempo di osservazione, non abbia direttamente verificato comportamenti inadeguati della madre nei confronti della minore, molti sono gli elementi che impongono, allo stato, una valutazione di capacità genitoriale non integra e di inadeguatezza del regime di affidamento condiviso in funzione della tutela del superiore interesse di il disinteresse e la deresponsabilizzazione emersi nel processo o comunque Per_1
l'incapacità di portare avanti un impegno, seppure con l'obiettivo importantissimo di preservare, anche giuridicamente, una relazione con la figlia;
la fragilità personale e il rifiuto di ogni forma di supporto;
la precarietà abitativa;
l'interruzione dei rapporti con quasi tutta la famiglia di origine;
l'assenza di comunicazione con il marito.
pagina 10 di 16 Al contempo è positivo il giudizio sulla capacità genitoriale del padre, sebbene si rilevino delle carenze sia sul versante della protezione, perché il ricorrente, in contrasto con quanto disposto dal Tribunale, ha consentito che madre e figlia continuassero a vedersi liberamente, delegando il figlio di gestire gli incontri, sia con riferimento all'attenzione ai reali bisogni della Per_2
bambina, avendo il Servizio Sociale riscontrato che il IG. «Appare poco incline a Pt_1
riconoscere i veri bisogni della figlia, che superano le necessità primarie, si mostra infatti prevalentemente concentrato su eIGenze di tipo materiale».
Il ricorrente costituisce per un riferimento centrale, essendosi dimostrato capace di darle Per_1
sicurezza e regole e anche disponibile ad accogliere un aiuto esterno, quindi consapevole dei propri (normali) limiti di genitore in una situazione obiettivamente complessa.
dalle relazione del Servizio Sociale e sull'ascolto dinanzi al giudice delegato, è apparsa Per_1
una ragazzina equilibrata, seppure poco incline ad esternare le proprie più intime emozioni, specie riguardo alla figura materna, e risulta avere tratto rilevante beneficio dall'educativa domiciliare, organizzata dal Servizio Sociale non solo per dare alla minore un sopporto scolastico pomeridiano, ma anche per affiancarla nella sua crescita evolutiva e stimolarla alla socializzazione: la ragazzina, nonostante le obiettive difficoltà personali – è affetta da ritardo mentale medio e disturbo misto degli apprendimenti -, è stata ammessa al secondo anno del liceo artistico, superando il debito in matematica che aveva riportato alla fine del primo anno;
viene descritta dagli insegnanti come una studentessa educata e rispettosa, che si rivolge al corpo docente in cerca di supporto;
prima dell'intervento dei Servizi, tuttavia, non svolgeva i compiti a casa e non si preparava in previsione delle verifiche programmate. Secondo il Servizio Sociale, è da valutare positivamente la frequentazione, da parte di dell'oratorio parrocchiale, Per_1
presso il quale la minore svolge attività come volontaria, che le ha consentito di stringere legami amicali sani, visto che in classe aveva fatto amicizia solo con la compagna di banco. Grazie al sostegno dell'educatrice, con la quale ha instaurato un buon rapporto e che è diventata un importante riferimento extrafamiliare, dopo un momento di riflessione e ripensamenti vari, ha accettato un supporto psicologico, circostanza questa che, come ben evidenziato dal Per_1
ricorrente nella comparsa conclusionale, è manifestazione di una sua maturazione personale, oltre che della fiducia che la minore ha sviluppato nelle figure di riferimento positive presenti nella sua vita.
Tutto ciò considerato, dev'essere confermata la collocazione di presso il padre, con cui Per_1
peraltro ella ha sempre abitato anche dopo la separazione dei genitori, ed è altresì necessario mantenere il servizio educativo autonomamente predisposto dal Servizio Sociale.
pagina 11 di 16 Quanto alla frequentazione madre/figlia, il Collegio, pur prendendo atto che i provvedimenti, emessi in via provvisoria e urgente, non sono stati attuati perché ha rifiutato di _1
proseguirli, anche potendo contare sul fatto che il IG. ha sempre consentito che madre e Pt_1
figlia si incontrassero liberamente, ritiene che una sospensione della frequentazione sarebbe pregiudizievole per che ha manifestato a tutti, anche in sede di ascolto, di avere Per_1
desiderio di vedere la mamma.
Dall'altro lato, per i motivi già illustrati per escludere l'affidamento condiviso, e, in particolare, a causa del rischio di pregiudizi per conseguenti al possibile uso di sostanze stupefacenti Per_1
da parte della IG.ra , la quale ha rifiutato di recarsi al Ser.D, la frequentazione madre/figlia _1
non può avvenire in forma libera: deve pertanto essere confermata la previsione di incontri protetti alla presenza di un educatore, organizzati e supervisionati dal Servizio Sociale, che provvederà a riattivarli qualora la IG.ra lo richieda. _1
Mantenimento della figlia
Per verificare se debba essere posto a carico della madre non convivente un assegno perequativo per il mantenimento della figlia e, in caso affermativo, per quantificare l'ammontare di Per_1 tale contributo, si deve fare applicazione dei parametri posti dal quarto comma dell'art. 337-ter
c.c..
In primo luogo, occorre valutare le attuali eIGenze di oggi sedicenne: la minore, Per_1
adolescente, si trova in una fase in cui è normale intrattenere intensi e frequenti rapporti sociali che, secondo l'id quod plerumque accidit, comportano maggiori spese, in questo caso presumibilmente contenute per il fatto che la ragazzina sembra coltivare i suoi legami amicali soprattutto presso l'oratorio della Chiesa. Non risulta che la minore pratichi uno sport e, per cure mediche e terapia psicologica può usufruire del servizio pubblico.
Non si hanno informazioni sul tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ma dalle allegazioni del ricorrente, anche per gli ingenti debiti che gravavano
(e in parte gravano) sul nucleo familiare, si presume che fosse medio-basso.
I tempi di permanenza di presso la madre, allo stato, sono nulli;
la IG.ra , Per_1 _1 pertanto, dà un minimo apporto diretto al mantenimento e all'accudimento della figlia;
sul fronte strettamente economico, si rileva che il ricorrente ha riferito in udienza che ogni tanto la moglie compra alla figlia qualche vestito.
Le condizioni economiche dei genitori sono scarsamente documentate. non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, neppure in relazione al periodo Parte_1
successivo alla riferita costituzione di nel 2022; della società, di cui si Controparte_2
pagina 12 di 16 presume che egli sia socio unico e amministratore, non sono stati prodotti né la visura camerale né i bilanci. L'Agenzia delle Entrate ha attestato redditi del ricorrente pari a € 3.068,00 nel 2021, nessun reddito nel 2022 e nessuna dichiarazione dei redditi o certificazioni del datore di lavoro nel 2023. Tuttavia, dagli estratti conto del conto corrente WeBank intestati al IG. relativi Pt_1
agli anni 2023 e 2024, risultano frequenti versamenti in contanti che rappresentano le uniche entrate tracciate del ricorrente (oltre a bonifici provenienti da Findomestic). Ad ogni modo, egli ha riferito agli assistenti sociali (vedi relazione del 25/06/2024) di essere in grado di provvedere in maniera dignitosa al mantenimento della figlia attraverso il negozio di assistenza informatica che gestisce attraverso la società.
Il IG. vive con la figlia in un appartamento condotto in locazione: dalla registrazione del Pt_1 contratto stipulato il 13/12/2023 (doc. 8 prodotto il 28/06/2024), risulta un canone mensile di €
3.600,00 annui.
La IG.ra , stando alle allegazioni del ricorrente, era proprietaria della casa coniugale, che _1
però è stata venduta, ed è tutt'ora proprietaria di un magazzino nel quale dorme.
L'Agenzia delle Entrate ha attestato redditi pari a € 3.599,00 nel 2021, ricavi percepiti e non dichiarati di € 14.279,00 nel 2022, infine redditi lordi di circa € 1.400,00 da lavoro dipendente e di circa € 900,00 da lavoro autonomo (risultanti da certificazioni uniche e non dichiarati) nel
2023.
Al Servizio Sociale la convenuta ha dichiarato di svolgere attività di assistenza a un'anziana.
Tutto ciò considerato e tenuto conto che l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' eventualmente richiesto dev'essere percepito per intero da in quanto CP_5 Parte_1
affidatario esclusivo e collocatario della minore, il Collegio giudica equo porre a carico di _1
, per il mantenimento della figlia un contributo mensile di € 300,00, annualmente
[...] Per_1
e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat.
Le spese straordinarie per la figlia sono suddivise al 50% tra i genitori e disciplinate come da dispositivo, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa di questo Tribunale.
Spese processuali
Le spese di lite, in base alla soccombenza, sono poste a carico della convenuta.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio e introduttiva e in misura ridotta per le fasi istruttoria (€ 1.200,00) e decisionale (€ 1.800,00), tenuto conto che la convenuta non si è costituita.
pagina 13 di 16 Le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi ed , Parte_1 _1
sposati a Quarrata (PT) il 29/10/1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prato al n. 428, parte 2, serie B, anno 1995;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione e agli ulteriori incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
3) dichiara che la separazione è addebitabile alla moglie;
_1
4) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre Persona_1 [...]
con collocazione presso di lui;
Persona_4
5) dispone che la madre possa vedere la figlia mediante incontri _1 Per_1
protetti organizzati e supervisionati dal Servizio sociale, alla presenza di un educatore, almeno una volta a settimana per due ore, in base al calendario predisposto dal Servizio il quale provvederà a riattivarlo nel caso in cui la IG.ra lo richieda;
_1
6) dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare in favore della minore fino a quando il Servizio Sociale della S.d.S. Area Pratese lo riterrà Persona_1
necessario;
7) dispone che corrisponda a entro il giorno 5 di ogni _1 Persona_4 mese, quale assegno perequativo per il mantenimento della figlia la somma di € Per_1
300,00, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat;
8) dispone che le spese straordinarie per la figlia siano ripartite al 50% tra i genitori Per_1
e disciplinate secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
pagina 14 di 16 ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
9) dispone che l'assegno unico e universale per la figlia erogato dall' sia Per_1 CP_5
percepito per intero da Parte_1
10) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 5.905,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
pagina 15 di 16 11) pone le spese per la videoregistrazione e la trascrizione dell'ascolto della minore liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di . Per_1 _1
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di conIGlio del 2/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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