Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2024
RE BBLICA TANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
Giudicedott.ssa Alessandra MEDI
Giudice rel. ed est.dott.ssa Serena CHIMICHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 552/2024 promossa da:
_1 (c.f. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente,
Via Tripoli n. 46, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Maddalena Rossitti e Christian Dionigi del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Mezzomonaco in Forlì
Piazza Saffi, n. 32
RICORRENTE
contro
CP nato a [...], il [...] (C.F. C.F._2 ivi residente
,
in via delle Nazioni n. 19, rappresentato e difeso come per procura a margine del presente atto dall'Avv. Massimo Terracina, elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato il 15.4.2025 e successiva conferma a verbale d'udienza del 17.04.2025, per come di seguito
2) la figlia minore PE sarà collocata presso l'abitazione della madre, sita in Cesena (FC), in via Tripoli n. 46; 3)il padre CP potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
4) disporre a carico del padre CP
,
quale contributo al mantenimento delle figlia minore PE e della figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, il pagamento a partire dal mese di febbraio
2025 della somma di €. 200,00 mensili per ognuna delle figlie, da corrispondersi alla madre
_1 entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione
annuale ex indici Istat. 5) le spese mediche non coperte dal S.S.N, nonché ogni altra spesa straordinaria per le figlie e comunque tutte quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Forli, da intendersi qui integralmente recepito ed accettato, saranno sostenute in parti uguali fra i genitori;
6) il signor CP verserà alla GN , quale _1
rimborso per il mantenimento pregresso delle figlie cui ha provveduto solamente la madre, l'importo transattivamente concordato di €. 6.000,00 omniacomprensivi, da pagarsi in sei rate mensili a decorrere da febbraio 2025; 7) l'assegno unico ed universale (o altri equipollenti) per le figlie sarà
_1 ; 8) le spese legali sarannopercepito invia esclusiva da parte della madre integralmente compensate fra le parti."
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
_1Con ricorso ex art. 316, 316 bis e 337 bis cpc depositato in data 08/03/2024, premesso che tra lei e il sig. è intercorsa una convivenza more uxorio iniziata nel CP
2005 e che da tale unione sono nate, in data 28.01.2006, Per_2 e, in data 14.10.2007, PE
[...] figlie riconosciute da entrambi i genitori, proponeva domanda per la regolamentazione delle condizioni di affidamento nonché di mantenimento delle figlie;
chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a [...] il [...] presso di sé e la PE
corresponsione da parte del sig. PE di euro 300,00 per ciascuna figlia a titolo di contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie. In tale ricorso la ricorrente dichiarava che la convivenza con il sig. PE era cessata nel mese di marzo 2022, quando il resistente aveva abbandonato definitivamente la residenza familiare senza farvi ritorno;
lamentava che a partire dal mese di settembre 2022, il Sig. PE on aveva mai contribuito, nemmeno in parte, al mantenimento delle proprie figlie (salvo il pagamento del 50% di alcune spese) e lei era stata costretta a provvedere in via autonoma alle esigenze delle figlie.
CP opponendosiSi costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 4.2.2025 all'affidamento esclusivo a favore della ricorrente, dichiarando di non volersi sottrarre alle sue responsabilità di padre e di voler curare il rapporto con le figlie;
chiedeva di poter versare la somma di euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarando che il suo reddito annuale, pari a circa 9.000 euro, non gli consentiva di versare la somma chiesta da parte ricorrente di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia.
All'udienza del 17.4.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 15.04.2025 e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 22.03.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il Giudice la rimetteva al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo e della richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, sulla domanda proposta da _1 nei confronti di CP
nel proc. n. 552/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
1)Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2)compensa integralmente fra le parti le spese;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi